Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2024, n. 165
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e finalita' del Museo del Ricordo

1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonche' di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della piu' complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalita' di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e' istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 e' costituito da apporti del Ministero della cultura e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita' della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2.
5. La Fondazione di cui al comma 2 e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. All'attivita' di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 30 marzo 2004, n. 92, recante: «Istituzione
del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle
foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati.», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004.
- Si riportano gli artt. 112 e 113 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento
Ordinario n. 28:
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 113 (Valorizzazione dei beni culturali di
proprieta' privata). - 1. Le attivita' e le strutture di
valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di
proprieta' privata possono beneficiare del sostegno
pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto
della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite
con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o
detentore del bene in sede di adozione della misura di
sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali
possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di
cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi
ivi previsti al comma 3.».
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giuli, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio