Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 5 novembre 2024 |
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1109). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di operare un raccordo con la gestione commissariale gia' in essere, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori a partire dal 17 settembre scorso; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1 Raccordo tra la gestione commissariale di cui all'OCDPC n. 1100/2024 e il presente contesto emergenziale
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la vicepresidente facente funzioni di presidente della Regione Emilia-Romagna, gia' commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, opera in qualita' di commissario delegato, assicurando il necessario raccordo tra le due gestioni, anche per il presente contesto emergenziale. 2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 indicata in premessa, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 7 e agli articoli da 9 a 12 della citata OCDPC n. 1100/2024. 3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1100/2024 sono aggiornati, in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue: i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, nonche' per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all'art. 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; ii) l'obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalita' e le tempistiche indicate nell'art. 10; iii) sono escluse dalla ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 12 le strutture operative statali e le regioni e le province autonome impegnate nell'ambito delle rispettive colonne mobili. |
| Art. 2 Disposizioni per garantire l'operativita' del personale del Dipartimento della protezione civile e oneri per prestazioni di lavoro straordinario. 1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta: a) per l'impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 19 ottobre al 18 novembre 2024, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego; b) per l'impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 19 novembre 2024 al termine dello stato di emergenza, e per l'impiego in sede, nel periodo dal 19 ottobre 2024 al termine dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, nel periodo dal 19 ottobre 2024 al termine dello stato di emergenza: per l'impiego sul territorio colpito, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego; per l'impiego in sede, una indennita' mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere. 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 29 marzo 2014, n. 50 e confermate dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gia' previste dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'art. 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere. |
| Art. 3 Ulteriori disposizioni per garantire l'operativita' del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2024, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 16, comma 13, e di cui all'art. 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2025, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. In ragione dei gravosi e accresciuti impegni connessi alle numerose e concomitanti gestioni emergenziali in essere, al Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dall'art. 140, comma 11, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023 in ordine alla facolta' di avvalersi di responsabili unici del progetto (RUP) anche esterni all'amministrazione. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate nella contabilita' speciale gia' aperta ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024. 2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, ai fini della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa individuate nella citata ordinanza n. 1100/2024, in occasione di rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi e' possibile utilizzare indistintamente sia le risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 sia quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, nonche' le ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018. |
| Art. 5
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2024
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano |
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