Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 30 settembre 2024, n. 157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA
DIFESA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito denominati le «Parti»):
considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e il Ghana e le rispettive popolazioni;
confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli;
desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
riconoscendo le legittime aspirazioni e preoccupazioni nel settore della sicurezza di ciascuno dei due paesi;
accettando l'impegno di ciascun Paese nei riguardi degli accordi a livello regionale, multilaterale e bilaterale;
partendo dal fatto che il presente Accordo non inficia/non tocca gli impegni presi dai due Paesi nel quadro di trattati internazionali;
riaffermando la loro intenzione di continuare e rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente;
in conformita' con le aspirazioni summenzionate;
al fine del perseguimento di dette aspirazioni, e' stato convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

«Personale» Indica un membro delle Forze Armate del Paese inviante che e' stato autorizzato ed accertato dal Paese ospitante a partecipare ad un programma di scambio ovvero ad attivita' di addestramento militare nel Paese ospitante.
«Paese inviante» Significa il Paese che invia il personale delle proprie Forze Armate per partecipare ad addestramento militare.
«Paese ospitante» Indica un Paese presso il quale viene inviato un membro delle Forze Armate del paese inviante per attivita' di addestramento militare.
 
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF GHANA
ON DEFENSE COOPERATION

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
 

Articolo 2

Obiettivi

In conformita' al diritto interno delle Parti, agli impegni internazionali e, per la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, nonche' attenendosi ai principi di uguaglianza, reciprocita', interesse reciproco, e nel rispetto delle limitazioni/restrizioni di sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa mediante:
a. lo sviluppo e l'aggiornamento della politica di difesa e la formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate;
b. la promozione di attivita' addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare;
c. l'istituzione di attivita' di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento;
d. il contrasto alla pirateria ed altre attivita' di sicurezza marittima;
e. la cooperazione nel settore dei servizi medici;
f. lo scambio di esperienze e la conduzione di attivita' di addestramento congiunte per la prontezza operative delle truppe per attivita' di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali;
g. l'impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate;
h. la considerazione e l'avvio di altre attivita' che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una piu' stretta cooperazione tra le due Forze Armate.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 3

Gestione/Quadro istituzionale

1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attivita' addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo.
3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi.
4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione.
5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione.
6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 

Articolo 4

Aree di cooperazione

In conformita' con le rispettive legislazioni interne dei Paesi e fatte salve le eventuali limitazioni di sicure nazionale, la cooperazione tra le Parti del presente Accordo comprendera', tra le altre, le seguenti aree:
a. visite da parte di Autorita' del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari;
b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni attivita' civili e militari, ovvero presso enti e mostre;
c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialita';
d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana, ove possibile;
e. partecipazione ad attivita' sportive, esercitazioni ed altre attivita' culturali e competizioni;
f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa;
g. eventuali altre attivita' di possibile interesse reciproco delle Parti.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Articolo 5

Organizzazione di attivita' addestrative

1. Le Parti potranno scambiarsi inviti per la partecipazione a incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ognuno dei Paesi.
2. Le Parti potranno anche richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati.
 

Articolo 6

Cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari

1. Le Parti si scambieranno reciprocamente le informazioni riguardanti le attrezzature militari prodotte localmente per facilitare il commercio e la cooperazione tra i due Paesi.
2. In conformita' con le normative nazionali rispettive ed al fine di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relative apparecchiature ad uso militare;
b. aerei ed elicotteri militari con relativo equipaggiamento;
c. carri armati e veicoli ad uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo) missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
g. polvere da sparo, esplosivi e propellenti ad uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
i. materiali corazzati specifici prodotti per uso militare;
j. materiali specifici per l'addestramento militare;
k. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
l. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
m. le Parti possono, di comune accordo, aggiungere altre voci alla lista di materiali o di equipaggiamenti militari di cui sopra.
3. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Accordo e potra' essere attuato o mediante operazioni dirette da Stato a Stato, o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
4. Le Parti si impegnano a non riesportare a terze Parti il materiale in tal modo acquisito senza il preventivo consenso del fornitore.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le proprieta' intellettuali, inclusi i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo, ai sensi delle rispettive normative e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.
6. Le Parti adotteranno misure atte a garantire la protezione dei reciproci diritti di proprieta' intellettuale, nonche' i diritti posseduti da eventuali terze parti.
 

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. In relazione all'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi eventuale attivita' ad esso connessa, salvo quanto diversamente concordato, ciascun Paese sosterra' le spese di sua competenza, inclusi tutti i costi di trasporto da e verso il punto di entrata all'interno del Paese ospitante.
2. Per i programmi di addestramento di lunga durata, le Parti potranno concordare altre modalita' di finanziamento, se del caso laddove necessario e in funzione della disponibilita' di fondi.
3. Il Paese inviante sara' responsabile della corresponsione dei salari e delle indennita' al proprio personale e al personale addestrato nel periodo in cui avviene lo scambio. Tuttavia, il Paese ricevente potra', su richiesta del Paese inviante e con successivo rimborso da parte del Paese inviante nella valuta cambiaria estera, fornire a tale personale degli emolumenti permessi dalle norme del Paese inviante.
4. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
 

Articolo 8

Giurisdizione

1. Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale miliare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.
2. Tuttavia, le Autorita' del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante, nei seguenti casi:
a. nel caso in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante;
b. quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e commessi in servizio o in relazione con lo stesso.
3. Qualora il personale ospitato sopraccitato sia coinvolto in eventi per i' quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono gia' state pronunciate, non saranno eseguite.
 

Articolo 9

Attivita' vietate

Nel corso dello scambio, al personale non dovra':
a. essere chiesto di partecipare a qualsivoglia operazione di combattimento, all'interno o all'esterno del Paese ricevente o in ausilio del potere civile;
b. essere chiesto di svolgere alcuna funzione, compito, o azione non coerente con lo scopo del presente Accordo.
 

Articolo 10

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico del Paese inviante, di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.
 

Articolo 11

Afflusso, permanenza, movimenti e deflusso

L'afflusso, la permanenza, i movimenti e il deflusso del personale dello Stato inviante, ivi compreso l'afflusso e deflusso di materiali ed attrezzature per la difesa per l'attuazione del presente Accordo nel territorio del Paese ricevente sara' regolato in conformita' con le leggi nazionali del Paese ricevente.
 

Articolo 12

Requisiti sanitari

1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformita' ai seguenti principi:
a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante;
b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante;
c. il Paese inviante ha la responsabilita' di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio;
d. ogni Paese assume la responsabilita' di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese.
2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale e' tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.
 

Articolo 13

Cessazione anticipata del programma

1. Il Paese ricevente o inviante potranno far cessare un programma di scambio in ogni momento dando all'altra Parte un preavviso di sei mesi delle proprie intenzioni.
2. Le competenti autorita' militari delle Parti possono stabilire procedure per la mutua soddisfazione che non siano incoerenti con quanto disposto in questo Accordo per attuare gli intenti del citato Accordo e dare efficacia ai suoi contenuti.
3. La cessazione dell'Accordo non dovra' influire su programmi e attivita' in corso creati ai sensi del presente Accordo, a meno di diverso accordo intervenuto tra le Parti a tale fine.
 

Articolo 14

Protezione delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza e' la seguente:
===================================================================== | Per la Repubblica Italiana | Per la Repubblica del Ghana | +=================================+=================================+ |Segretissimo |Top secret | +---------------------------------+---------------------------------+ |Segreto |Secret | +---------------------------------+---------------------------------+ |Riservatissimo |Confidential | +---------------------------------+---------------------------------+ |Riservato |Restricted | +---------------------------------+---------------------------------+

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalita' e della portata del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.
9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.
 

Articolo 15

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie tra i Paesi connesse con il presente Accordo saranno composte mediante consultazione o negoziato tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
 

Articolo 16

Emendamenti/Efficacia

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte mediale le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, sempre che una delle Parti, con notifica scritta inviata sei mesi prima attraverso i canali diplomatici non renda nota la propria intenzione di denunciare l'Accordo.
3. Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso dei due Paesi tramite scambi attraverso i rispettivi canali diplomatici e, se necessario, sara' rivisto ogni 5 anni. Gli emendamenti entreranno in vigore cosi' come specificato al paragrafo 1 di questo articolo.
4. Ogni eventuale notifica dovuta ai sensi del presente Accordo, ovvero qualsiasi altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria, sara' effettuata per iscritto e inviata attraverso i canali diplomatici.
5. Le Parti concordano che le lingue ufficiali utilizzate nell'ambito del presente Accordo saranno l'italiano e l'inglese.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Accra il 28 novembre 2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede

Parte di provvedimento in formato grafico