Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113
Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. ((La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della)) comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ((e degli estremi)) della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((e' approvato)) il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo e' incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;
c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresi' resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di ((microimprese)), di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini ((previsti dal comma 1));
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del ((citato decreto-legge n. 124 del 2023)), qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 ((del presente articolo)) indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni ((della ZES unica)) rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del ((citato decreto-legge n. 124)) del 2023 e dal ((citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud)), le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024
(Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti
nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di
applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi
controlli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 21 maggio 2024.
- Si riporta l'articolo 16, del decreto-legge 19
settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n.162 (Disposizioni urgenti in
materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione):
"Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al
presente articolo sono versati alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei
relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo."
- Si riportano i commi 177 e 178 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
"177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione",
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i)."
- Si riporta l'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n.91 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina):
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 e l'anno 2024 le stazioni appaltanti che
non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4,
lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022,
accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del
presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo
assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno
2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, sono
stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di
assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse
sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e
su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti svolge controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2024, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2024. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58."
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre
2023, n.181 (Disposizioni urgenti per la sicurezza
energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte
consumo di energia e in materia di ricostruzione nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Registro delle tecnologie per il
fotovoltaico). - 1. Al fine di predisporre una piu'
completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in
favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i
prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere
territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo
almeno pari al 21,5 per cento;
b) ((moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le
altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con
un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per
cento;))

c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con
un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero
delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel
proprio sito internet istituzionale le modalita' di invio
della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di
cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini
dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet
istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel
registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di
procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui
alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei
richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
 
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(articolo 6, comma 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti
all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza fiscale in Italia
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
- 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei
redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri
di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non
siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove
periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta
sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque
periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono
soggetti al regime ordinario di imposizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al
comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di
cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in
via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi
percepiti, nella misura di ((euro 200.000)) per ciascun
periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione.
Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo
d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6.
L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data
prevista per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da
nessun'altra imposta o contributo.244
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza
di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui
viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma
1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1
indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni
in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle
entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei
strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita'
dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e
comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni
dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli
effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di
omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta
precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono
l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o
per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione
di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere
estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o
piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice
civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1.
In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui
si estende il regime avevano l'ultima residenza prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione
dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu'
familiari di cui al periodo precedente. La revoca
dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che
esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso
o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro
riferita non comporta decadenza dal regime per le persone
fisiche di cui al comma 1."
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del codice
civile:
"Art. 43 (Domicilio e residenza). - Il domicilio di
una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale."
 
((Art. 2 bis
Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori
dipendenti

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 e' erogata un'indennita', di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, e' di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, e' rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennita' di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed e' riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla dichiarazione dei redditi e' computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo e' restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 9
agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma
fiscale);
"Art. 5 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
persone fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel
rispetto del principio di progressivita' e nella
prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota
impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni
dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle
aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e
dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita',
con particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in
particolare di quelli in cui sia presente una persona con
disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei
figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa,
in proprieta' o in locazione, e di quello della salute
delle persone, dell'istruzione e della previdenza
complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento
dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della
rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia,
valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e
conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a
stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile
inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non
hanno compiuto il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita'
orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della
revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima
area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo
nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del
reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i
redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione
dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in
misura forfetizzata, delle spese sostenute per la
produzione dello stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di
dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di
determinazione del reddito della pertinente categoria e
l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle
retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che
eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati
all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della
tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva
valutazione, anche a fini prospettici, del regime
sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito
introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
2.5) l'applicazione del medesimo regime di
imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di
produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo,
rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni
o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive
e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione
all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo
limitato di tempo, di misure idonee a favorire i
trasferimenti di residenza nei comuni periferici e
ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale
per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di
coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del
codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al
fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di
coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione
su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito
d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai
beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di
coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro
limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione
semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche
digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i
possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di
aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualita'
e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle
effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del
regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di
redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di
modesto ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di
estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il
conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina,
prevedendo un'unica categoria reddituale mediante
l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi
di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi
attualmente configurabili come redditi di capitale e
redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della
categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura
finanziaria sulla base del principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle
perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e
da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del
capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto
dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di
erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente
soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione
attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di
Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul
risultato complessivo netto dei redditi di natura
finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando
algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi
finanziari negativi, con possibilita' di riportare le
eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei
redditi di natura finanziaria da parte del contribuente,
con la possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta
attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano
stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione
dei medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che
intervengono nella riscossione, dei redditi di natura
finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il
regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in
materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di
tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei
rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
complementari secondo il principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione
della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva
in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
la revisione e la semplificazione delle disposizioni
riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione
del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non
concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei
compensi in natura, salvaguardando le finalita' della
mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza
complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica,
dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e
della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo
alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai
lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai
contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente
rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del
carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva
introduzione della periodicita' mensile dei versamenti
degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della
ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei
criteri di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in
particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito
di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
artistica o professionale, ad esclusione delle somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e
riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di
imputazione temporale dei compensi deve essere
corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da
parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di
trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione
in locazione finanziaria (leasing) degli immobili
strumentali e di quelli adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o
familiare del contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui
compensi degli esercenti arti o professioni che si
avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di
dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine
di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni
creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali,
comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni
professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un
regime opzionale di tassazione per le imprese in
contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale
neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante
l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad
aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES,
restando ferma la partecipazione alla formazione del
reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore
e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle
somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e
prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione
delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli
stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si
assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato
dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche
edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote
differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle
plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di
opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle
arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente
l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza
relativa a beni acquisiti per successione o donazione,
nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di
carattere patrimoniale."
- Si riporta il testo degli articoli 10, 12,13 e 49,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51,
comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma
1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto
della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo
articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel
periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locataLa Corte
costituzionale, con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 100
(Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10 sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione."
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non
spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico,
ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di
importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione."
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190
euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000
euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui
redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di
importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e'
superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1,
lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera
8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500
euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 22.000 euro.
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3
e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000
euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera
5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500
euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5
e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000
euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis."
"Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile."
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in
cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n.
264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in
lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.».
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente
articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi
d'imposta per i quali siano stati notificati atti
impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di
controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio
nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono
decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo."
- L'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese) concerneva il
regime speciale per lavoratori impatriati.


- L'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi) concerne il rientro dei
cervelli.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale):
«Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei
lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo
di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere
fiscalmente in Italia per un periodo di tempo
corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente
residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il
loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello
stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito
minimo di permanenza all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e'
stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello
stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore,
prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato
in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la
maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello
Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali
sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono
sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte
di un altro soggetto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei
quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza
fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni,
il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero
di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi
interessi.
4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40
per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un
figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di
adozione di un minore di eta' durante il periodo di
fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale
caso il beneficio di cui al presente comma e' fruito a
partire dal periodo d'imposta in corso al momento della
nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di
fruibilita' dell'agevolazione di cui al comma 3, primo
periodo.
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si
applica a condizione che, durante il periodo di fruizione
del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di
eta', ovvero il minore adottato, sia residente nel
territorio dello Stato.
6. Ai fini della verifica della sussistenza della
condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione
ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del presente decreto, i cittadini italiani si
considerano residenti all'estero se sono stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi
di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento
(UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza
fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024,
fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e
10.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo
continuano a trovare applicazione nei confronti dei
soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica
in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti
di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo
contratto entro la stessa data.
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la
propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni
del presente articolo si applicano per ulteriori tre
periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e'
divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023
e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento,
di un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad
abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di
cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare."
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5."
"Art 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16246, comma 1, lettera a), dello stesso
testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota
stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono
effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore
all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio
del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo
23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori
di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse."
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."
- Si riporta il comma 185 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge:
"185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e
184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini
della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono
incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
 
((Art. 2 ter
Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al
concordato preventivo biennale o ne decadono
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 9 e 34 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in
materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale):
"Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1."
"Art. 34 (Attivita' di accertamento). - 1. Per i
periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere
effettuati salvo che in esito all'attivita' istruttoria
dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di
decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia
di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita'
operativa per intensificare l'attivita' di controllo nei
confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato
preventivo biennale o ne decadono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 21 (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono
sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione dalle cariche di amministratore,
sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con
personalita' giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per
l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze,
concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio
di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro
sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attivita' di
lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate
nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi
di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono
i limiti temporali in relazione alla gravita'
dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie
per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al
comma 1 sono ridotte alla meta'.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al
medesimo comma.
4."
 
((Art. 2 quater
Imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili dei soggetti
che aderiscono al concordato preventivo biennale
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.
12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 6 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in
materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale):
"Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare
gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento
spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita'
nel territorio dello Stato, possono accedere a un
concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente titolo."
"Art. 7 (Ambito di applicazione). - 1. Per
l'applicazione del concordato preventivo biennale,
l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la
definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio
d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del
valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente,
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di
imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e'
limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'."
"Art. 8 (Procedure informatiche di ausilio
all'attuazione del concordato). - 1. L'Agenzia delle
entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a
disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari,
anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi
programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari
per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.2
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati le modalita' e i dati da
comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono
individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia
approvata consente di definire la proposta di concordato
preventivo biennale.
4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al
comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero
entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario
gia' dall'anno 2023."
"Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1."
- Si riportano gli articoli 3 e 6-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
"Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
"Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai
sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema
di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non
inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio
tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e'
motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione
ritiene di non accogliere."
- Si riportano gli articoli 39 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato
indicato nella dichiarazione;
b);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in
quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, con riferimento alle scritture contabili
rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di
impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di
cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e'
determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del
presente articolo."
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.398
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
- Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - 1
L'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla
rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
2 L'infedelta' della dichiarazione, qualora non
emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto
con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
3 L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso.
4.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i
competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle
attivita' istruttorie di cui all'articolo 51, secondo
comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una
Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici
oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria,
risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza
di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi
addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12.
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte."
"Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto."
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo
biennale):
"Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di
non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi,
dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono
di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al
comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della
decadenza nel caso in cui il contribuente abbia
regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti."
- Si riportano gli articoli 4, 10-bis, 10-ter e
10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2000, n. 76:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione
del comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non
danno luogo a fatti punibili le valutazioni che
complessivamente considerate, differiscono in misura
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilita'
previste dal comma 1, lettere a) e b)."
"Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per
ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e'
in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della
rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a cinquantamila euro."
"Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione annuale,
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima
dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il
debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo
15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se
l'ammontare del debito residuo e' superiore a
settantacinquemila euro."
"Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del credito."
- Si riporta l'articolo 2621 del codice civile:
"Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi."
- Si riportano gli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale:
"Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p.
648-quater]."
"Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
"Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di
cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al periodo precedente non si applica alle violazioni
indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente
all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di
memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione."
- Si riportano i commi da 174 a 178 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
"174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177."
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale):
"Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18."
 
Art. 3
Disposizioni in materia di associazioni e societa' sportive
dilettantistiche

1. ((Fino alla data di applicazione)) delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15- quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ((possono essere applicate)) le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021)), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15-quater,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili):
"Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1. - 15-ter (omissis)
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: «, ad
esclusione di quelle» fino a: «organizzazioni nazionali»
sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: «, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai
propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono
soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti:
«L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di
beni ad esse strettamente connesse, effettuate in
conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari fissati in conformita' dello statuto, in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto, nei confronti di soci, associati o
partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente
connesse con la pratica dello sport o dell'educazione
fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle
persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica
ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le
medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al
numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo
profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi
amministrativi; principio del voto singolo di cui
all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile;
sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione;
criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1°
gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria».
(omissis)"
- Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003):
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
(omissis)"
 
Art. 4
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e
societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di ((7 milioni)) di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. ((Le societa' sportive professionistiche e le societa')) ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attivita' sportiva giovanile.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. ((Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilita', ((il regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente «Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito ((internet)) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ((e' pubblicato)) con efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia' previsto dall'articolo 3, comma 1, ((del citato regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) ((2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023)), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Il ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 81 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive
professionistiche e di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive
professionistiche e societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50
per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo
complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce
tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede
alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale
al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del
presente articolo, con un limite individuale per soggetto
pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le
sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono
al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
istanza diretta al Dipartimento dello sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a
condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne
pubblicitarie deve essere di importo complessivo non
inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa'
sportive professionistiche e societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo
d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari
a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le societa' sportive professionistiche e societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della
presente disposizione, devono certificare di svolgere
attivita' sportiva giovanile.
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al
comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei
prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una
specifica attivita' della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un
importo complessivo pari a 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
"Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
1. - 2. (omissis)
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
(omissis)"
- Si riporta l'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
- Si riporta l'articolo 85 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione."
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398 recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre
1991, n. 295.
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2-bis.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 dicembre 2020, n. 196, concernente Regolamento recante
modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma
di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in
favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche e'
pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e nella Gazz. Uff. 17 novembre 2021, n. 274.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n.196
(Regolamento recante modalita' per la concessione di un
contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli
investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa'
sportive professionistiche e di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche):
"Art. 3 (Procedura di concessione del contributo
sotto forma di credito d'imposta). - 1. Ai fini del
riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i
soggetti interessati presentano apposita domanda al
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo
reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito
istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda
contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha
effettuato l'investimento;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che
hanno ricevuto l'investimento;
c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di
importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto
destinatario dell'investimento;
e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2;
g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli
investimenti effettuati;
h) la certificazione resa dal soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in
alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di
riferimento circa lo svolgimento di attivita' sportiva
giovanile da parte delle societa' e associazioni sportive,
nonche' l'appartenenza dello sport praticato alle
discipline olimpiche o paralimpiche;
i) per le societa' e le associazioni
dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di
validita', al relativo registro del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano;
l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto
destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46,
comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la
consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di
imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un
massimo di 15 milioni di euro.
2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande di cui al
comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di
legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1,
provvede alla concessione del contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di
90 milioni di euro e ne da' comunicazione ai soggetti
beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco
sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza
delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse,
il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione
proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra
l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare
complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei
beneficiari e' contestualmente trasmesso all'Agenzia delle
entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia
medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4."
- Il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).
- 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante
i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro."
 
Art. 5

Modifiche alla disciplina in materia di IVA

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».
2. ((Fino alla data di applicazione)) dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,)) tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,)) tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies)((, introdotto dal comma 1 del presente articolo,)) e' aggiunto il seguente:
«1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro ((il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita)).».
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta la Tabella A, parte II-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificata dalla presente legge:
"Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 5 per cento)
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione;
piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e
salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
((1-septies) erogazione di corsi di attivita'
sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di
sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata,
da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella
misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul
valore aggiunto;))

((1-octies) cavalli vivi destinati a finalita'
diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della
nascita.))
"
- Il testo dell'articolo 5, comma 15-quater, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del comma 15-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge n. 146 del 2021:
"Art. 4 (Esercizio di imprese). - Omissis
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche , di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona,
anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 90, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 6
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 ((al presente decreto)) possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 e' convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 ((al presente decreto)) per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 ((del presente articolo)) detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Riferimenti normativi

- La legge 13 giugno 2023, n. 83 concernente ratifica
ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo
aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23
dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9
marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28
aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
giugno 2023, n. 151.
- Si riportano gli articoli 10 e 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti51;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51,
comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma
1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto
della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo
articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel
periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata."
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.64
3. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi."
- Si riportano i commi da 237 a 239 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.):
"237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza
una quota di compartecipazione al Servizio sanitario
nazionale:
a) i residenti che lavorano e soggiornano in
Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario
nazionale;
b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo
1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e
reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83,
nei casi in cui e' stato esercitato il diritto di opzione
per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3,
lettera b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto conformemente al
paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II
all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo
il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive
modificazioni;
c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle
lettere a) e b).
238. La regione di residenza definisce annualmente la
quota di compartecipazione familiare, compresa fra un
valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per
cento, attuando la progressivita' del contributo in
rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un
minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese
lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al
salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al
primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione
interessata, sono destinate al sostegno del servizio
sanitario delle aree di confine e prioritariamente a
beneficio del personale medico e infermieristico, quale
trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per
cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di
attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle
risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere
dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239.
239. Con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la
Svizzera, sono individuate le modalita' di assegnazione
delle somme e di versamento del contributo nonche' la quota
da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni,
al personale di cui al comma 238."
 
((Art. 6 bis
Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di
disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: «univocamente» e' sostituita dalla seguente: «prevalentemente»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete» sono inserite le seguenti: «nonche' i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati»;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «destinatario del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «garantendo altresi' ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilita' di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta»;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai prestatori di servizi di accesso alla rete,» sono inserite le seguenti: «compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,»;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «provvedono comunque» sono inserite le seguenti: «, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,»;
6) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalita' illecite»;
7) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Autorita', al fine di garantire il piu' efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operativita' della piattaforma nessun limite quantitativo e' consentito. L'Autorita', al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacita' massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche gia' definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2»;
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «destinatari dei provvedimenti di disabilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo articolo 2, comma 5».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 della legge
14 luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione
elettronica) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Provvedimenti urgenti e cautelari
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la
disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi
abusivamente). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata «Autorita'», con
proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi,
compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare
l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il
blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il
blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli
indirizzi IP ((prevalentemente)) destinati ad attivita'
illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita'
ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di
dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque
riconducibili, comprese le variazioni del nome o della
semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level
domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti
diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la
messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta,
prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o
programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche
sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi
sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con
provvedimento cautelare adottato con procedimento
abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai
prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di
accesso alla rete ((nonche' i fornitori di servizi di VPN e
quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e
ovunque localizzati))
, di disabilitare l'accesso ai
contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di
dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito
di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o
licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione
collettiva o di categoria alla quale il titolare o
licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un
soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori
attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico
dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra
l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari
nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di
svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e
obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia
prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e'
adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi,
nel corso della trasmissione medesima; qualora non si
tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e'
adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima
trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima.
L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare
abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la
necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo
al soggetto destinatario del provvedimento ((garantendo
altresi' ad ogni soggetto che dimostri di possedere un
interesse qualificato la possibilita' di chiedere la revoca
dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per
documentata carenza dei requisiti di legge, anche
sopravvenuta))
.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o
l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla
quale il titolare o licenziatario del diritto abbia
conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria
dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la
propria responsabilita', presenta all'Autorita' la
richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei
nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete
agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto
legittimato ai sensi del primo periodo allega alla
richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco
dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali
sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente.
Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare
dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato
direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma
all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento,
che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla
disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30
minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma
1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori
di servizi di accesso alla rete, ((compresi i fornitori di
servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili,
ovunque residenti e ovunque localizzati,))
ovunque
residenti e ovunque localizzati, ai soggetti gestori di
motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa'
dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo
nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali,
nonche' alla European Union Internet Referral Unit
dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del
provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso
alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i
fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel
caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo
nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali,
eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun
indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta
minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione
DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di
rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al
comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e
organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte
degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di
servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui
non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei
servizi illegali, provvedono comunque((, entro il medesimo
termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del
provvedimento di disabilitazione,))
ad adottare tutte le
misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei
contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la
deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di
dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi
inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni
effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del
comma 4.
((5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di
indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top
Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di
registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da
quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain
(gTLD) provvedono periodicamente a riabilitare la
risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del
traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi
del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e
che non risultino utilizzati per finalita' illecite.))

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco
della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco
dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei
soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno
dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere
partenariati con i propri omologhi su base volontaria per
contrastare piu' efficacemente la distribuzione di
contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione
europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco
della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco
dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei
soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori
del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a
farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy
Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.
7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica
presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di
disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo,
con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri
soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su
richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei
provvedimenti informano senza indugio la medesima procura
della Repubblica di tutte le attivita' svolte in
adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni
dato o informazione esistente nella loro disponibilita' che
possa consentire l'identificazione dei fornitori dei
contenuti diffusi abusivamente.
((7-bis. L'Autorita', al fine di garantire il piu'
efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e
l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa,
limitatamente al primo anno di funzionamento della
piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e
di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere
oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno
di operativita' della piattaforma nessun limite
quantitativo e' consentito. L'Autorita', al fine di
garantire il corretto funzionamento del processo di
oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al
raggiungimento della capacita' massima dei sistemi di
blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP)
secondo le specifiche tecniche gia' definite ovvero anche
in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4,
ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di
dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete
verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi
pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei
nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con
funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma
2.))
"
"Art. 6 (Regolamento). - 1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita'
provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia
di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione
elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10
unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n.
680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un
tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di
servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei
detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei
fornitori di servizi di media audiovisivi e delle
associazioni maggiormente rappresentative preposte alla
tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine
di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti
necessari a consentire una tempestiva ed efficace
disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP,
secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente
legge, attraverso la definizione di una piattaforma
tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti
i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione di cui
al medesimo articolo 2, comma 5. La piattaforma e'
realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre
mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more
della piena operativita' della piattaforma sono comunque
applicabili tutte le disposizioni della presente legge e
resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione
dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma
2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la
partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati."
 
((Art. 6 ter
Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n.
633

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies e' aggiunto il seguente:
«Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorita' il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».))

 
Art. 7
Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della
riscossione

1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine e' differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».
4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi da 78 a 85 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"78. Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano
i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio possono procedere, relativamente al periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
79. L'adeguamento di cui al comma 78 puo' essere
effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali
di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche'
mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in
precedenza omesse.
80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento
comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata
applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023
all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore
eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito,
per le diverse attivita', con apposito decreto
dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto
dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, e' quella risultante dal
rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
il volume di affari dichiarato;
b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare
alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita'
indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento
comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 18
per cento, da applicare al valore iscritto.
82. L'adeguamento deve essere richiesto nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate
di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma
78 e la seconda entro il termine di versamento della
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi
relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi
interessi nonche' delle sanzioni conseguenti
all'adeguamento effettuato.
83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini
sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle
variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai
fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo
d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore
iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta
precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non
ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati
e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata
in vigore della presente legge.
84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della
riscossione delle imposte dovute, nonche' del contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
85. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla
base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n.
197."
- Si riporta il comma 52 dell'articolo 1,della legge
n.213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge:
"52. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data
del ((30 novembre 2024)); sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la data del ((30 novembre 2024)). Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei
mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con
riferimento al mese di dicembre 2023."
- Si riporta il comma 808 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente
legge:
"808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare
alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
proprio capitale sociale entro il ((31 dicembre 2025))."
- Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 2-bis.
 
((Art. 7 bis
Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per
l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature» della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla societa' Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.))

 
((Art. 7 ter

Proroga di termini per l'affidamento dei lavori

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 e' sostituito dal seguente:
«857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo».))

 
((Art. 7 quater
Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione
sociale

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «un ulteriore anno» sono sostituite dalle seguenti: «due ulteriori anni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Misure urgenti in materia di lavoratori
socialmente utili). - 1. Al fine di semplificare le
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno
facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori
gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita'
socialmente utili della Regione siciliana, di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione
siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti
nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma
1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,
fino al 30 giugno 2026 in qualita' di lavoratori
soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2.
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive
per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, la regione Calabria e' autorizzata a
prorogare di ((due ulteriori anni)) i percorsi realizzati a
seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, e' assegnato alla
regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per
l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023»."
 
((Art. 7 quinquies
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture
ricettive all'aperto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti e' aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche' atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attivita' di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano):
"Art. 30 (Determinazione della rendita catastale di
immobili a destinazione speciale o particolare). - Le
tariffe non si determinano per le unita' immobiliari
indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle
unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta
ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1°
ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure
catastali):
"Art. 8 (Cambiamento nello stato dei terreni in
dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani). - I
possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle
quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra
stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani
ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle
dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta
legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico
erariale il cambiamento verificatosi nello stato del
terreno per effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a
stampa fornito dall'amministrazione e devono essere
presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei
mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita'
dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale,
riportante la rappresentazione grafica della avvenuta
variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della
mappa catastale comprendente la particella o le particelle
sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi
fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le
relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere,
architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito
edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente
iscritto nell'albo professionale della propria categoria e
deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore
delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo
devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono
sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 8.000 a
lire 120.000.
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui
fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere
accordate se le domande relative non siano corredate da
attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale
di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al
primo comma del presente articolo che della dichiarazione
prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n.
1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n.
514."
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del regio
decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano):
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7."
- Si riporta il comma 277 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora
rilevino la mancata presentazione degli atti di
aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne
richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso
in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di
novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta
richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio
provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi
atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei
soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione
del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311."
- Si riporta il comma 745 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
"745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo."
 
((Art. 7 sexies
Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di
chirurgia estetica

1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: «Resta fermo» fino a: «ai fini dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo a rimborsi d'imposta».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4-quater (Regime dell'IVA per prestazioni di
chirurgia estetica). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista
dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica
rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o
problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o
ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a
condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da
apposita attestazione medica.
2. ((Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti
adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di
chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.))
"


- Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 2-bis.
 
Art. 8
Misure in materia di ((Piano nazionale per gli investimenti
complementari))


1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e ((rese indisponibili nei rispettivi)) stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze ((e di quelli ad essi collegati)), le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo e' destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.
2. Per le risorse del ((Piano nazionale per gli investimenti complementari)) diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, ((comma 3, del citato decreto-legge n. 19)) del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, puo' essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante
ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
"Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - 1. Omissis
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza
semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla
realizzazione degli interventi e degli investimenti del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente
articolo, nonche' sulle iniziative intraprese ai fini del
reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a
carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli
investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al
primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in
relazione ai quali siano state assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante
e' raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui
al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali
l'impegno di spesa e' assunto ai sensi dell'ultimo periodo
del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione
giuridicamente vincolante e' raggiunta con il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle
risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora
l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi,
ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri
casi. Per le finalita' di cui al presente comma, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e successivamente con cadenza semestrale,
le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei
predetti interventi identificati dal relativo codice unico
di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di
assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo
complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC,
nonche' l'indicazione del relativo stato procedurale di
attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa
l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti,
nonche' dei pagamenti effettuati. In caso di mancata
trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le
informazioni sono tratte dai sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dalla data di presentazione delle informative di cui
al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative
medesime, sono individuati gli eventuali interventi
relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del
mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono contestualmente rese indisponibili le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo si
tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in
essere alla data di adozione delle relative informative e
dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e
degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il
decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale
definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o del loro stato di avanzamento.
Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le
relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e
i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle
autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del
comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al
presente comma, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere
nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Su
gli schemi dei decreti di cui al presente comma e'
acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il
definanziamento di interventi cui sono destinate risorse
assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai
sensi delle predette disposizioni. E', in ogni caso,
esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi
recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera
f), numero 2, e lettera m).
Omissis."
 
((Art. 8 bis

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il contributo puo' essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici»;
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»;
c) al comma 143, le parole: «, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».))


Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 140, 141, 143 e 148 ter
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),
come modificati dalla presente legge:
"140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo secondo
le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del
Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al
triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti
al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito
all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il
quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori,
nonche' le informazioni riferite alla tipologia dell'opera
e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale
viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:105
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
((c) il contributo puo' essere richiesto per
investimenti destinati a opere pubbliche in materia di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche'
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;))

c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del triennio precedente.
141. ((L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita'
delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli
enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai
comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili))
. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi
attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo
riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al
triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al
biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2028."
"143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad aggiudicare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire
entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso
tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori
deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui
costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra
2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei
lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente
comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo
complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con
riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine di cui al
primo periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che
coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con
la lettera di invito, in caso di procedura negoziata,
ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo
periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo
riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con riferimento
alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31
dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le
condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del
contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica
di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante
(SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione
dell'opera, eventuali economie di progetto non restano
nella disponibilita' dell'ente e sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le
annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle
risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi
dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori."
"148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 gennaio 2023. ((Parimenti non sono
soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022,
assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 18
luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere
per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta
stipulato il contratto di affidamento dei lavori.))
"
 
((Art. 8 ter
Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 42-quater dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente
legge:
"42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. ((Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati
attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi
finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali
di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la
realizzazione dei medesimi interventi e le relative
modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni
individuati con il decreto di cui al precedente periodo
concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo
decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse
assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data
del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di
affidamento dei lavori.))
"
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina, come modificato dalla presente legge:
"Art. 42 (Sostegno per il conseguimento degli obiettivi
del PNRR nelle grandi citta'). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo
con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023,
di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026,
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con
popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli
importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi
di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla
popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati
nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni
destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le
relative schede progettuali degli interventi, identificati
dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli
impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi',
le modalita' di erogazione delle risorse, le modalita' di
monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di eventuale
revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo
il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle
schede progettuali che costituiscono parte integrante del
Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma
2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di
semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e
conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il
PNRR ((nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.))

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325
milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per
l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi
per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare
esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso
provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai
sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi
ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei
nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui
al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella
relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento
di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le
risorse di cui al primo periodo possono essere altresi'
utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il
finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori
progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura
attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo,
secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita'
di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di
erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro la data del 7 luglio 2024.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi
al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle
province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o
piu' decreti del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con le province destinatarie del finanziamento, e'
individuato il Piano degli interventi e sono adottate le
schede progettuali degli interventi, identificati dal
codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni
assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178."
 
Art. 9
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore per
l'anno scolastico e accademico ((2024/2025)) e misure urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico (((2024/2025))
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'((anno accademico 2024/2025))».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e in 29,98 milioni di euro ((per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del ((citato decreto-legge n. 48)) del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 e' sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al ((piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ((n. 240 del)) 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'((articolo 11 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme ((tecnologiche e all'innovazione digitale)) nonche' al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro) come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Estensione della tutela assicurativa degli
studenti e del personale del sistema nazionale di
istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore). - 1.
Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della
tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti,
esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno
accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui
all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al
comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia'
previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie,
nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle
attivita' di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo,
nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione
superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o
assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola,
comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie
nonche' del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA), gli studenti delle universita' e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno
dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale
dell'offerta formativa e nell'ambito delle attivita'
programmate dalle altre Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola,
comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023,
30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla
rendicontazione dell'effettiva spesa.
((4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno
accademico 2024/2025.))
"
- Si riporta il testo dell'articolo 13 comma 9, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro):
"Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. - 8. Omissis
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo
12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024,
1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di
euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno
2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni
di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno
2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni
di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di
spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025,
935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,
comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita' di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte
dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito
dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di
cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il
personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita'
didattica o di servizio.
4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
((4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4,
rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi,
confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il
miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate
nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo
di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto
residui.))

5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
 
Art. 10
Disposizioni in materia di societa' a controllo pubblico e di
attuazione delle misure del PNRR

1. All'articolo 26 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e ((al comma 5 del presente articolo)), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuita'.».
((1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «e dei prodotti lattiero-caseari» sono sostituite dalle seguenti: «, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli».))
2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater e' abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole:
«2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di ((cui al comma 6)), le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le citta' metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorita' di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le societa', nonche' gli enti ((di cui al comma 3)), lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unita' e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilita' finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilita' economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresi', esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonche' le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresi' esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo e' pubblicato nella sezione del sito ((internet)) della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalita' indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle societa', sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione e' erogato esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito ((internet)) della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.
11. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e ((tecnico-contabile)) in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e per le finalita' di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita' con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
((12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «con risorse europee» sono inserite le seguenti: «e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea».))
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Societa' Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresi' al medesimo ((Commissario)) il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Societa', sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonche' gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
((13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «concessionari di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «o fornitori di servizi pubblici essenziali», dopo le parole: «controllate, che» sono inserite le seguenti: «, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,», le parole: «anche nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente nell'ambito», le parole: «su tutto il territorio nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «, con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati» e le parole: «ricezione, digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti «digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione».))
((13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonche' in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)»;
b) al comma 4, le parole da: «delle disposizioni del codice dei contratti» fino a: «n. 36,» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 26 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni
in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica
ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita'
di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa'
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente
con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto
alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni, dirette e
indirette, nelle societa' aventi per oggetto sociale
prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei
principi di concorrenza e apertura al mercato, le
attivita', le forniture e i servizi direttamente connessi e
funzionali ai visitatori e agli espositori, la
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree
montane, nonche' la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'articolo
6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
di costituire societa' per la gestione di aziende agricole
con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione
partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta,
riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al
fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18,
puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con
riferimento alla misura e qualita' della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1,
nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20,
comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 16.
9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del
capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e
sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti
dalla partecipazione medesima.
9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al
mantenimento di partecipazioni, da parte delle
amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto
sociale prevalente la produzione, il trattamento, la
lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque
trattato, e((, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti
ortofrutticoli))
"
"Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le
societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17,
comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31
dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile
alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle
societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione
di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati
dalle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che abbiano deliberato la
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati
con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove
entro il suddetto termine la societa' interessata abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il
presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
societa' fino alla conclusione del procedimento di
quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno
2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto
termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
concluso, il presente decreto continua a non applicarsi
alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in
deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti
all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
((5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati,
soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e
al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu'
della proroga dello strumento finanziario o di successive
emissioni effettuate in sostanziale continuita'.))

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si
applicano alle societa' a partecipazione pubblica di cui
all'articolo 4, comma 6.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa'
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia stato adottato il decreto previsto
dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 e'
adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si
definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole:
«Per societa' partecipata» sono sostituite dalle seguenti:
«Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per
societa' partecipata».
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle
previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio
2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina
sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla
razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si
procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione
al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle
partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla
previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre
amministrazioni statali e' trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla
previsione normativa originaria riguardante la costituzione
della societa' o l'acquisto della partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
societa' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8,
le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione
decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma
7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i
risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente
l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai
fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni
pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni
nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e
autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi
della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa',
le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a)
ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31
maggio 2018."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato) come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante
societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di
posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva
comunicazione all'Autorita'.
2-quater. (((abrogato)))
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi ((2-bis e
2-ter))
, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo
14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3,
le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni
di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
- Si riporta il comma 222 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191 concernete Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma."
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
- Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
febbraio 2010, n. 28.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 20 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
concernente Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
del PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. - 19. Omissis
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, con uno o piu' decreti del Ragioniere generale
dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle
modalita' di attuazione, gli interventi di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla
delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e
finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di
controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le
previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del
regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi
possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita'
alle attivita' di supporto alle autorita' di audit dei
programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di
coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri
strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre
garantire una funzione di audit indipendente, nonche'
misure di rafforzamento della capacita' amministrativa e
tecnica per le attivita' di monitoraggio e di controllo
della spesa degli interventi finanziati con risorse europee
((e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della
nuova governance europea))
, ivi compreso il connesso
adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera
di interventi specifici di assistenza tecnica.
Omissis."
- Si riporta l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
"Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti
derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti
locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono
principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela
dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,
119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi'
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passivita' che prevedano il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli
obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per
tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni
3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti
di cui al comma 2 e' fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti
derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono
componenti derivate.
3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a
controparti diverse dalle originarie, nella forma di
novazioni soggettive, senza che vengano modificati i
termini e le condizioni finanziarie dei contratti
riassegnati;
c) la possibilita' di ristrutturare il contratto
derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale
il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella
forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte
alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa
e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la
passivita' rinegoziata e la collegata operazione di
copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento
che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la
facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla
cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di
eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa
altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di
procedere alla cancellazione, dai contratti derivati
esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione
cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del
contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza
dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto,
nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del
sottostante indebitamento.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o il contratto di finanziamento che include
l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in
violazione delle disposizioni previste dal presente
articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di
stipulare, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo
minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita'
di ristrutturare il contratto derivato a seguito di
modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la
corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41,
commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni
di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche'
l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative
all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti
territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma
1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge
di stabilita' 2014.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo."
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 13. Omissis
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2, 3 e 7
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l'utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. - 6. Omissis
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni
pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00
euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu'
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1°
ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni
di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni
pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente
disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e
fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.
A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto
esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente articolo
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni):
"Art. 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della
spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica
amministrazione). - 1. All'articolo 1, comma 143, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31
dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2015"5. Per il periodo di vigenza del divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n.
228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per
l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di
contenimento della spesa per autovetture, e, in
particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del
censimento permanente delle autovetture di servizio,
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14
settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto
previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50
per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si
applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa
per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi',
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico
del responsabile della violazione, da mille a cinquemila
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e
limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio,
ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture
utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle
amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a
modelli a basso impatto ambientale e a minor costo
d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca
e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali
e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014,
all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per
l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste
dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti
alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli
incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal
comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui
al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione
presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui
al comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel bilancio di previsione o strumento contabile
equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio
in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti
eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi
previsti da disposizioni di legge o regolamentari da
articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato
di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli.
L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni
di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare
ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da
mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva
l'azione di responsabilita' amministrativa per danno
erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta
all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la
funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del
medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli
finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al
presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto
sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa
dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione, nonche' principi di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione."
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 concernente
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 21 (Misure in materia di digitalizzazione e
dematerializzazione documentale delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare l'efficace e
tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e
digitalizzazione documentale delle pubbliche
amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, e nell'ambito del programma "Servizi digitali
e cittadinanza digitale" del PNC, il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' ricorrere, mediante apposita convenzione,
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la
realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi
alla definizione di modelli per la dematerializzazione
degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei
relativi processi caratterizzati da elevata replicabilita'.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. puo' avvalersi,
sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di
pubblici servizi ((o fornitori di servizi pubblici
essenziali))
, ivi incluse societa' da questi controllate,
che((, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, siano, esclusivamente
nell'ambito))
del relativo gruppo societario, dotati di
infrastrutture fisiche e digitali gia' operative e
capillari((, con una presenza di sedi strutturate in almeno
la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno
10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano
dotati))
di piattaforme tecnologiche integrate
caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica
e che siano, anche in relazione a societa' da questi
controllate, gestori di identita' digitale in possesso
della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari
qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per
l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella
((digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella
digitalizzazione, ricezione))
e gestione delle istanze e
dichiarazioni alla pubblica amministrazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11
(Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del
Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di
energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023) come modificato dalla presente legge:
"Art. 14-quater (Disposizioni urgenti per la
valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei
rifiuti nella Regione siciliana). - 1. Al fine di
assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto
stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della
rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di
un'adeguata pianificazione regionale del sistema di
gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione
dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di
tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario
straordinario. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o
rinnovata.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione
ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura
del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal
fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la
localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di
rifiuti il cui processo di combustione garantisca un
elevato livello di recupero energetico;
b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5
del presente articolo, i progetti di nuovi impianti
pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli
impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a)
del presente comma, fatte salve le competenze statali di
cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera
f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
((c) assicura la realizzazione degli impianti di cui
alla lettera b).))

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del
Commissario straordinario, ha immediata efficacia
vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce
variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario,
provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal
Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i
termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6. La Regione siciliana puo' dare supporto al
Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie
strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con
la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del
proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette
dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi',
su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due
sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura
non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici
mesi e puo' essere rinnovato.
6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del
supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato
dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con
provvedimento del Commissario straordinario, nel limite
massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli
oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui
al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite
complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati
nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la
Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma
regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le
risorse destinate ad interventi complementari di cui
all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del
2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle
relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo
per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza
delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo
derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al
comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di
bilancio, del finanziamento della realizzazione dei
suddetti interventi."
 
((Art. 10 bis
Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Per i contributi riferiti alle annualita' dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»;
b) al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025» e il terzo periodo e' soppresso.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 31-bis, 32 e 34
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
"31-bis. I comuni beneficiari dei contributi
inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di
progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo
2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i
medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi
di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al
periodo 2020-2024 entro il ((30 novembre 2024)).
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 31 dicembre 2021. ((Per l'anno 2024 il termine
di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024))
.
In caso di utilizzo del contributo per piu' annualita', il
termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori e'
quello riferito alla prima annualita'. Per i contributi
relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i lavori devono
essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre
2025. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al
2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
di cui al comma 33 e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime
finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli
stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero
dalla regolare esecuzione."
"34. Nel caso di mancato rispetto del termine di
aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo
di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al
((2024)), e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il ((28 febbraio
2025))
. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei
contributi nei confronti degli enti inadempienti agli
obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del
termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32,
comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero
dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente
comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi
128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato."
 
Art. 11
Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca,
assistenza e cura

1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalita' generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 ((del medesimo codice)).
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. E' assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026((,)) si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
((5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.))
((5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 29 e 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (codice della
protezione civile):
"Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che,
per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi
con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita'
fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
su richiesta del Presidente della Regione o Provincia
autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento
delle risorse territoriali disponibili, dispone la
mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a
supporto dei sistemi regionali interessati mediante il
coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre
Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato
di protezione civile di cui all'articolo 32, delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma
1, nonche' dei comuni o loro forme associative per il
supporto agli enti locali coinvolti. In ragione
dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita',
con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello
stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si
proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a
supporto delle autorita' regionali di protezione civile,
allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il
soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d),
ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e),
nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non
intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di
natura straordinaria poste in essere dalle componenti e
strutture operative interessate nel periodo di vigenza
della dichiarazione medesima, secondo procedure di
rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai
sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato
di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle
ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione
civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla
copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti
e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate,
ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati,
a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge,
provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a
carico dei propri bilanci."
"Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b)."
"Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle
operazioni di emergenza in ambito internazionale e al
meccanismo unionale di protezione civile). - 1. Ferme le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n.
125, la partecipazione del Servizio nazionale agli
interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e'
disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli
23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su
richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la
dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di
cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la
denominazione di «dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale della protezione
civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello
stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto
del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello
stato di mobilitazione del Servizio nazionale per
intervento all'estero sono individuate le risorse
finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse
stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della
legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento
della protezione civile e con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare
soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano
costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di
cooperazione territoriale, anche in assenza dei
provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per
la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo
di protezione civile», istituito, nell'ambito del
meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11
della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel
rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite
delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate
con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego
di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati,
specificamente formati e registrati nel Sistema comune di
comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS),
su richiesta del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi
terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se
riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche
nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di
mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della
deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo
24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del
Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2,
previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri
anche al fine della comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile puo' stabilire di non dispiegare le
risorse del Pool europeo di protezione civile ove
sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11,
paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle
nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della
medesima decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende
ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio
nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU,
inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle
risorse finanziarie previste dalla decisione n.
1313/2013/UE."
"Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali»."
- Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta l'articolo 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi):
"Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al
fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente."
Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate."
 
((Art. 11 bis
Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e
l'innovazione-Orizzonte Europa»

1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata al finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
f) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
"Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- Omissis.
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante
ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
"Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - 1. - 10. Omissis
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi
del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi
6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e
degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il
rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della
validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, il termine finale e' quello previsto dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente
comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere
pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono
vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono
assegnate fino al suo collaudo.
Omissis."
 
((Art. 11 ter

Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza»;
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione».
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza».
3. Al fine di garantire l'integrita' e la continuita' delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne da' idonea pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno e' inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale e' trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita, e' efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La regione Lazio puo' costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come modificato
dalla presente legge:
"Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2
e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale
dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle
funzioni ad essa gia' attribuite in materia di
trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di
apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea
Tech e Biomedical', ((sottoposta alla vigilanza del
Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero
della salute che, mediante l'adozione di un atto di
indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici))
. Lo
statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai
fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione
e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno
2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello
sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla
Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. ((La
Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione
dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza))
.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
((Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di
cura di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il
parere vincolante della regione nel cui territorio sono
erogati i servizi predetti, agisce attraverso la
costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla
stessa regione.))

6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech
e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo
e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su
proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere
nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al
settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021."
- Si riporta il comma 951 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge:
"951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito
del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che
nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di
cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della
ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale
((nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione
dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza))
. A tal fine e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo
sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche
le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del
medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento
della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale
del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci
e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi
medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical
ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."

- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per le
aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e
nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento."
 
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attivita' di
ricerca svolta dalle universita'

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le universita' statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.
2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis((, alinea)), dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 238, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
"Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non
utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della
ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e
enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione
Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con
proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e
natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti
di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno
2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di
euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al
secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono
essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione
minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini
dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
comma.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta
dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema
universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle
Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio
dell'anno precedente a quello di riferimento, sono
stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle
risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020 808, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga
alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la
realizzazione dei progetti internazionali di cui
all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le
seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun
anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per
l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265."
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, recante
disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno:
"Art. 12 (Costo standard per studente). - 1. Per costo
standard per studente delle universita' statali si intende
il costo di riferimento attribuito al singolo studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio,
tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni
dell'ateneo e dei differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo
standard per studente costituisce parametro di riferimento
per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di
finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel
presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del
modello di calcolo del costo standard di ateneo sono
definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici
di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si
utilizzano come indici di costo gli standard di docenza
previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio
e come costo medio di riferimento, cui parametrare la
dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di
ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione
della dotazione di docenza si utilizza come numero standard
di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria,
scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore
compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per
cento del numero di riferimento previsto in sede di
accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi
della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e'
riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva
stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di
didattica standard della docenza di cui alla lettera a),
parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e
60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico
amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari
ad una unita' di personale per ogni docente come risultante
dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un
numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle
eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi
di studio e un numero di collaboratori ed esperti
linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei
diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base
degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo
altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non
dipendenti dalla numerosita' degli iscritti.
2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard
di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in
modo che rimanga costante quando il numero di studenti e'
compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni
classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui
al comma 6.
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti
economici e territoriali in cui ogni universita' si trova
ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2
e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato
fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo
standard medio nazionale, in base alla diversa capacita'
contributiva degli studenti iscritti all'universita',
determinata tenendo conto del reddito medio familiare della
ripartizione territoriale, di norma a livello regionale,
ove ha sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale
distribuzione dei finanziamenti per le universita' statali
sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli anni
2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento
ordinario che, in relazione al costo standard per studente,
sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai
commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base
al criterio del costo standard per studente e' fissata con
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di
finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il
19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento,
al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al
fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti
sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i
dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO
dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si
provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del
costo standard per studente sulla base dei criteri e
relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a
quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa
accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete
dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale,
fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale
e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini
della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto
degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore
a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il
5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la
quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per
cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per
studente di ateneo e' moltiplicato per il numero di
studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un
numero di anni accademici non superiore alla sua durata
normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo
anno fuori corso.
8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e'
concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4
milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un
contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura
degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei
docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076,
e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2
del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985,
n. 163."
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, recante
disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti:
"Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle
universita'). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca
scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita' 7.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4."
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attivita' di
ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di
seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15 (Disposizioni urgenti in materia di
universita' e ricerca). - 1. Nelle more della revisione
delle disposizioni in materia di preruolo universitario e
della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31
luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».
1-bis. In deroga alle vigenti facolta' assunzionali, le
universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31
dicembre 2025 ((e con presa di servizio entro il 31
dicembre 2026,))
procedure per la chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di
euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo
quanto di seguito indicato:
a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240;
b) per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma
1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate
dalle universita' per i piani straordinari di reclutamento
conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre
2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge
30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies,
lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre
2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite
tra le universita' statali.
1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter
eventualmente non utilizzate dalle universita' statali per
le finalita' di cui al comma 1-bis entro i termini ivi
previsti sono attribuite con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, che individua i soggetti
destinatari e le modalita' di riparto delle risorse
medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali
maggiori oneri stipendiali del personale docente delle
universita'.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma
297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gia'
assegnate alle universita' con i decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e
n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse
universita' per il reclutamento del personale docente e non
docente ((entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre
2026 e del 31 dicembre 2027,))
possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale
docente ((e non docente)). Le ulteriori risorse di cui
all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere,
rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle
universita' statali con il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca recante i criteri di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei
maggiori oneri stipendiali del personale docente e non
docente delle universita'."
 
Art. 13

Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito

1. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui ((all'articolo 17)) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di ((accreditamento)) di cui all'articolo 6, comma 1, ((del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al)) primo periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n.68 (Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 17 (Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono
individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti
per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza
dei requisiti medesimi nonche' di revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in
ambito formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione,
non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita'
che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR."
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
8 settembre 2016 n. 673 e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 14

Misure urgenti in materia di finanziamento di attivita' culturali

1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della citta' di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonche' alla formazione dell'identita' italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., e' istituito il Comitato nazionale «Neapolis 2500», di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' nominato con decreto ((del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresi', i compiti le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato e' attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo. ((Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta' di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea)).
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 e' stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro ((per l'anno 2024)).
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.
((4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «aree archeologiche e parchi naturali» sono inserite le seguenti: «e l'acquisto di strumenti musicali». All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,» sono inserite le seguenti: «per l'acquisto di strumenti musicali».))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro ((per l'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
((5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57
(Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance):
"Art. 24 (Uffici dotati di autonomia speciale). - 1.
Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno
autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e
contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle
arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non
generale:
1) l'Archivio centrale dello Stato;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) il Centro per il libro e la lettura;
5) l'Istituto centrale per gli archivi;
6) l'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi;
7) l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
8) l'Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane;
9) l'Istituto centrale per il patrimonio
immateriale;
10) l'Istituto centrale per il restauro;
11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione
del patrimonio culturale - Digital Library;
12) l'Istituto centrale per la grafica;
13) l'Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro;
14) l'Istituto centrale per l'archeologia;
15) l'Istituto centrale per la valorizzazione
economica e la promozione del patrimonio culturale;
16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo;
17) l'Opificio delle pietre dure;
18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente
istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a
Rieti.
3. Sono, altresi', dotati di autonomia speciale i
seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i
Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non
generale:
1) le Residenze reali sabaude - Direzione
regionale Musei nazionali Piemonte;
2) i Musei nazionali di Genova - Direzione
regionale Musei nazionali Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e
della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare - Direzione regionale Musei nazionali
Friuli-Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna - Direzione
regionale Musei nazionali Emilia-Romagna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali
fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione
regionale Musei nazionali Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione
regionale Musei nazionali Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione
Musei nazionali della citta' di Roma;
21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
22) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civilta';
24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d'Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste
e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e
Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti -
Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo
Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei
nazionali Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei
Girolamini di Napoli;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari - Direzione
regionale Musei nazionali Puglia;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera - Direzione
regionale Musei nazionali Basilicata;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e
Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari;
47) la Direzione regionale Musei nazionali
Calabria;
48) la Direzione regionale Musei nazionali
Campania;
49) la Direzione regionale Musei nazionali Lazio;
50) la Direzione regionale Musei nazionali
Lombardia;
51) la Direzione regionale Musei nazionali
Sardegna;
52) la Direzione regionale Musei nazionali
Toscana;
53) la Direzione regionale Musei nazionali
Veneto.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel
rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere
individuati eventuali altri organismi istituiti come
autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche'
possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3,
lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura.
Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o
piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere
assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi
qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale,
operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di
cui ai precedenti periodi possono, altresi', ridenominare
gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei
parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al
presente articolo.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici
dotati di autonomia speciale, nonche' la definizione dei
relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o piu'
decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui
al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli
uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli
istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al
comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei
parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono
conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli
istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi
della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti
secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma
7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai
Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con
l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono
essere altresi' conferite le funzioni di direttore
regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.
7. Il direttore dei musei, parchi archeologici e
altri luoghi della cultura di cui al comma 3, lettere a) e
b), oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, sotto la
vigilanza del Dipartimento per la valorizzazione del
patrimonio culturale, le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte
le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa
l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di
studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del
patrimonio museale;
b) autorizza il prestito dei beni culturali delle
collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto
degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c),
sentito, per i prestiti all'estero, il Dipartimento per la
valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13;
c) autorizza le attivita' di studio e di
pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati;
d) dispone, sulla base delle linee guida elaborate
dal Capo del Dipartimento per la valorizzazione del
patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in
concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del
Codice;
e) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere sui beni culturali mobili loro assegnati,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3;
f) svolge attivita' di ricerca;
g) amministra e controlla i beni dati in consegna
all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed
esegue sugli stessi anche i relativi interventi
conservativi; concede altresi' l'uso dei medesimi beni
culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;
h) svolge le funzioni di stazione appaltante,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
8. I direttori dei parchi archeologici di rilevante
interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b),
esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche
le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico,
anche subacquei, dei beni storici, artistici e
demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli
apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni
architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio.
In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e
tutela del patrimonio culturale, nonche' le funzioni
previste dagli articoli 14, 21, comma 1, lettere a), b) e
c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106,
107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice;
istruiscono i procedimenti di verifica di cui all'articolo
12 del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di
cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio
giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di
beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi
degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni
comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del
Colosseo esercita, altresi', le funzioni di cui al secondo
periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il
Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area
archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.
9. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del
comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera
a), uffici di livello dirigenziale generale, sono
sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo,
coordinamento e di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3,
lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale,
sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo,
coordinamento e controllo della Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio."
- Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. - 11-bis Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa
l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o
associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto
pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive b) concessi a favore di soggetti
pubblici o privati per le attivita' finalizzate alla
promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di
grandi eventi internazionali.
Omissis."
- Si riporta il comma 357 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge:
"357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e
spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e
periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali e ((l'acquisto di
strumenti musicali))
nonche' per sostenere i costi relativi
a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua
straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere
dall'anno 2023:
a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',
appartenenti a nuclei familiari con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo
a quello del compimento del diciottesimo anno di eta';
b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno
conseguito, non oltre l'anno di compimento del
diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso
istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati
con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e
utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui
alla lettera a)."
- Si riporta il comma 121 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti) come modificato dalla
presente legge:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, per ((l'acquisto di strumenti musicali)) nonche'
per iniziative coerenti con le attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce
retribuzione accessoria ne' reddito imponibile."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 (Disposizioni urgenti in favore
della cultura, in materia di incroci tra settori della
stampa e della televisione, di razionalizzazione dello
spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni
relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo):
"Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro
annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro
annui per la manutenzione e la conservazione dei beni
culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
annui per interventi a favore di enti ed istituzioni
culturali6.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal
comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si
provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il comma 781 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
"781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione,
in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e
della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui
al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della
cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge."
- Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
"632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo."
 
Art. 15

Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri

1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89((, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120)), nonche' le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano((,)) presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' SIMEST S.p.A.)) versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 giugno 2024, n.89 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120
(Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli
investimenti di interesse strategico, per il processo
penale e in materia di sport):
"Art. 10 (Misure urgenti per il sostegno della
presenza di imprese italiane nel continente africano e per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane). - 1. Le
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere
utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle
imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si
approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono
stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di
sostenerne spese di investimento per il rafforzamento
patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonche'
produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente
comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento
dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel
rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e
modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le
imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non
inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione
di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato
africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani o importazioni dai mercati africani in misura non
inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al
comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione
esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore
alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2,
deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di
imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato
africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani ovvero importazioni dai mercati africani, in
misura non inferiore a soglie stabilite con la
deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del
fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
riguardanti il continente africano proposte da imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per
cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti
promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1
del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo
di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante
strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I
finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche
congiuntamente al finanziamento bancario o di altre
istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di
imprese stabilmente operative in Stati del continente
africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti
settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano
Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli
interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello
Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in
misura pari all'80 per cento in relazione al singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita
solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa
anche nell'eventualita' di finanziamento erogato
congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima
richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque
a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia
dello Stato si estende al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al
comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge
l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito
favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli
interventi e ne da' comunicazione, mediante apposita
relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica
della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori
di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il
Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di
missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato
tecnico e' composto da quattro rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con
funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato
tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa
puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli
interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario
degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al
Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni,
l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate
in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e
prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al
precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una
relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla
garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo,
relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 6, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di
garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per
l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo
7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la
gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto
corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa
depositi e prestiti.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sono determinati
l'orientamento strategico e le priorita' di investimento
delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo, 1 commi 488 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a
supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato
di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496
del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono
svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la societa' Simest SpA versa
all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo
versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi
previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo
per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane):
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore."
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale."
- Si riporta il comma 49 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
"49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
Omissis."
- Si riporta il comma 932 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n.296 concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo."
 
Art. 16
((Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle
somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni))

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalita' di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
5 gennaio 2015, n.1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n.20 (Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di
Taranto):
"Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente
residuano possono essere destinate per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di
un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le
predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio
rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui
al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo
la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti."
- Si riporta il testo degli articoli 29-sexies, comma
9-septies e 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 (Norme in materia ambientale):
"Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. - 9-sexies. Omissis
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.
Omissis."
"Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. - 10.
Omissis
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
Omissis."
 
((Art. 16 bis

Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo

1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attivita' di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, e' concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle societa' concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2-quinquies, le parole: «, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» e dopo le parole: «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»;
c) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario».
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore
suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli
allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal
virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e
«Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al
rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti
norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
criteri che tengano conto della consistenza suinicola,
della eventuale realizzazione di progetti di riduzione
dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture
produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso
familiare e che praticano l'allevamento semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi
dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e
alle province confinanti con quelle in cui sono situati i
comuni interessati dai provvedimenti di blocco della
movimentazione degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad
indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle
restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola
a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base
dell'entita' del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al
presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica
della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e agroalimentare.
4-bis. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 151, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di
assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di
'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per
la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla
produzione, nell'ambito della zona di elaborazione
delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo
conto delle eventuali deroghe previste nello stesso
disciplinare».
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad
euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32."
- Si riporta il testo dell'articolo 223, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
"Art. 223 (Contenimento della produzione e
miglioramento della qualita'). - 1. Al fine di far fronte
alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente
alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100
milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese
viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della
produzione di uve destinate a vini a denominazione di
origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica
della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento
rispetto al valore medio delle quantita' prodotte negli
ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione
massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di
raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il
decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da
riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale
2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con
decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure attuative, le
priorita' di intervento e i criteri per l'erogazione del
contributo da corrispondere alle imprese viticole.
1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue
derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione
volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari
a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono
le ulteriori economie quantificate all'esito
dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento
della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo
222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle
economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari
a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al
finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione
di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e
successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare,
le relative procedure attuative e i criteri per
l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, ultimo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265."
- Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 concernente misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli
obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica
il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle competenti autorita'
regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi con le medesime prerogative e strutture
regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici((; spetta alle societa'
concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle
strade attuare gli interventi necessari per il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali
mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono
al di sotto del solido stradale, quali strade bianche,
tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei
tratti in galleria, previa approvazione da parte del
Commissario straordinario degli interventi e delle
modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri))
. Per
la messa in opera delle recinzioni e delle strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera
ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti
alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento
dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione
dell'epidemia. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2022 ((e di 13 milioni di euro
per l'anno 2025))
. Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario nella quale confluiscono le predette risorse
allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si
provvede, ((quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,))
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25 ((, quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di
conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2024-2026.))

((2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle
carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle
barriere artificiali deputate al confinamento dei
cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi'
autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo
di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che,
abilitati al contenimento con metodi selettivi,
conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei
macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario.))

3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2,
lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con
le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna."
 
Art. 17
Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della
riscossione delle entrate degli enti locali
1. Gli enti locali che non hanno aperto ((propri conti)) correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.
2. ((Dopo l'apertura)) del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ((ivi indicata)), se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.
((2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 790 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
"790. Gli enti, al solo fine di consentire ai
soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446
del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti
dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti
intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate
oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori
canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente
provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria
dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla
riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva
diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario
del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente
affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la
fattura delle proprie competenze e spese riferite alle
somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui
conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza
di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad
accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio,
entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza,
prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di
spettanza del soggetto affidatario del servizio si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma
10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267."
- Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali):
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7."
- Si riporta l'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101
(Regolamento relativo alla definizione dei criteri di
iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento
e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle
province e dei comuni, per i soggetti che svolgono
esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle
entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate):
"Art. 14 (Cancellazione dall'albo). - 1. La
cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla
societa' iscritta in qualsiasi momento.
2. La Commissione procede alla cancellazione, anche
su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti
motivi:
a) per il venir meno dei requisiti di cui
all'articolo 2;
b) per aver fornito da parte dei legali
rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a
quanto prescritto dall'articolo 5;
c) per aver conferito il servizio in subappalto a
terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato
decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti
nell'albo;
d) per la scoperta preesistenza o la mancata
rimozione di una delle cause di incompatibilita' previste
dall'articolo 9;
e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi
commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;
f) per il venir meno dei requisiti finanziari,
tecnici e di onorabilita' e professionalita' di cui agli
articoli 6, 7 e 8;
g) per aver rifiutato l'esibizione della
documentazione richiesta o per non aver presentato alle
prescritte scadenze la documentazione di cui all'articolo
12;
h) il mancato rispetto, definitivamente accertato,
degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro,
tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti
collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla
contestazione dell'addebito;
i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997.
3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza
da tutte le gestioni."
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
"Art. 41 (Contributo alle province e alle citta'
metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta
provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche'
destinazione di risorse alla citta' metropolitana di Roma
Capitale). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' iscritto un fondo con una dotazione pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, in relazione alle necessita' conseguenti alle
province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, ad esclusione della citta' metropolitana di Roma
Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del
gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022,
nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e ((nel 2023
rispetto al 2019 per l'anno 2024))
. Il fondo di cui al
primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla citta' metropolitana di
Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
 
((Art. 17 bis
Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie
delle province e delle citta' metropolitane

1. Per le finalita' di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 e' inserito il seguente:
«419-bis. Per le province e le citta' metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 concernente
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
"Art. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei
tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2,
dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole:
«quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta giorni».
2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta
giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la
piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese
successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non
pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo
trimestre dell'esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle
autorita' sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del
PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023,
presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche
di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e
predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli
interventi ritenuti necessari per il superamento del
suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 e'
approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta
dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed e'
trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero
dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione
attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi
alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro
(task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora
si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a
quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare
specifici interventi d'intesa con altre pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
ne da' comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di
cui all'articolo 2 del decreto - legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro
(task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i
Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore
di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'analisi delle cause, anche di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono,
entro il medesimo termine, il Piano degli interventi
ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il Piano indica il responsabile del procedimento e
contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l'efficientamento e la semplificazione delle
procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di
una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali,
nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma
8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei
pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione del fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al
comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa
acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del
parere del responsabile finanziario dell'Ente, e' trasmessa
entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico,
istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione
dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli
obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di
ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del
Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la
comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione
effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva
ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune
della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
dell'accettazione delle modifiche richieste, viene
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune
interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora
l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti
significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano
ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa
con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne
comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale
comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al
comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da
parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e,
comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune
degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad
informare, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico
per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai
comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di
supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano, in quanto compatibili, alle province e citta'
metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore
a dieci giorni."
 
((Art. 17 ter

Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «2026» e' sostituita dalla seguente: «2027».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali) come modificato dalla presente
legge;
"Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali). - Omissis
2. Per gli anni dal 2015 al ((2027)), le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche'
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
Omissis."
 
Art. 18
Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da
parte degli enti territoriali

1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64((, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n.125 (Disposizioni urgenti in materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali.) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 17-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n.244 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
"Art. 2. - 1. - 45. Omissis
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo
Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi
sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione
dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare
alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti
sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai
procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto
delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
Omissis."
- Si riporta il testo degli articoli 1 comma 10, 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). -
1. - 9. Omissis
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
Omissis."
"Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome
che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono
definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle
somme, comprensive di interessi e in un periodo non
superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la
regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento
delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della
Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito
tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da
un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la
tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite
delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati
dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite
dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati
nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma
4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183
e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma
precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita'
dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma
460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad
effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,
comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti
dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed
in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per
cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi
servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti
di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30
novembre 2013, e' stabilito il riparto definitivo,
comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014,
fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a
concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro,
in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle
somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui
al presente comma e' effettuato sulla base della verifica
compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005
con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con
riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma
1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al
consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014
delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle
gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di
cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra
il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
regioni possono far valere le somme attinte
sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini di
competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal
citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine,
per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e' differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del
30 aprile e' differito al 15 maggio."
 
((Art. 18 bis
Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti
dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessita' di pagare spese in attuazione del PNRR.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 187 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - 1. Il risultato di amministrazione e'
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati
agli investimenti sono costituiti dalle entrate in
c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non
spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione
di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione per le entrate in conto capitale che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di
dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto
capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti
per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di
amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a
se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione
secondo le modalita' previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota
del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita'
cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente, anche
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita'
individuate al comma 3-quinquies.
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non
puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'articolo 193.
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. E'
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se
l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto
nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui
all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende
alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle
lettere b) e c).
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto ai
sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione
vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di
norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio
provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono
essere utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui
sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo
alle entrate e alle spese vincolate."
 
((Art. 18 ter
Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche

1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici) come modificato dalla presente legge:
"Art. 21-bis (Assunzioni di personale negli enti in
riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche
in esercizio provvisorio). - 1. All'articolo 163, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare
solo spese correnti si interpreta nel senso che possono
essere impegnate anche le spese per le assunzioni di
personale, anche a tempo indeterminato, gia' autorizzate
dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonche'
dal bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e
a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto
finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o
strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione
della commissione per la stabilita' finanziaria di cui
all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gia' autorizzate,
possono essere comunque perfezionate fino al ((31
dicembre))
dell'anno successivo a quello
dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio
provvisorio."
 
((Art. 18 quater

Disposizioni in materia di segretari comunali

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco puo' procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario gia' titolare della medesima sede, il sindaco puo' richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita' con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalita' telematiche,» e le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) e' abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di
reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli
interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con
le modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari
al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso
dell'anno precedente;
b) in applicazione dei principi previsti
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale
vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate,
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente
superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi
singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata
deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili
fino a ventiquattro;
c) con decreto del Ministro dell'interno da
adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente
comma;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo
di effettiva prestazione il segretario ha diritto al
trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) il corso-concorso di formazione previsto dal
comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha
la durata di quattro mesi ed e' seguito da un tirocinio
pratico di quattro mesi presso uno o piu' comuni. Resta
ferma, per il resto, la disciplina del comma 1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8;
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del
concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio."
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, ha la durata di ((un mese, con svolgimento di almeno
120 ore di formazione, anche con modalita' telematiche))
,
ed e' seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno
o piu' comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica
volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali. ((Nei tre anni dalla))
data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito
del corso-concorso di formazione di cui al presente comma
e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi
formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore
annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati,
anche con modalita' telematiche, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo
10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alle procedure di reclutamento in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo
corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5
del presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione
aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in
servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni
previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni
convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila."
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di
reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli
interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con
le modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari
al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso
dell'anno precedente;
b) in applicazione dei principi previsti
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale
vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate,
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente
superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi
singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata
deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili
fino a ventiquattro;
c) con decreto del Ministro dell'interno da
adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente
comma;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo
di effettiva prestazione il segretario ha diritto al
trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) (((abrogata)));
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del
concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio."
- Si riporta l'articolo 25-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di
accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale
per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla
carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato
supporto al ripristino della piena operativita' degli enti
locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali bandisce procedure
selettive semplificate di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilita' di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui
all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in
sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in
modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di
strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due
prove scritte, anche nella medesima data ed anche
consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta;
la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto
costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova
scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e
finanziario-contabile, con specifico riferimento ad
economia politica, scienza delle finanze e diritto
finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, nonche' management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve
riguardare in ogni caso almeno le materie di cui
all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e
nel corso della quale deve essere accertata anche la
conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni;
e) la possibilita' di articolazione della
commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal
presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua
attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente."
 
((Art. 18 quinquies

Disposizioni finanziarie in materia di PNRR

1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.))

 
Art. 19

Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 e' corrisposto secondo le modalita' di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, ((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati ((nell'allegato VI-bis)) alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ((Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis)). Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.
527-quater. Qualora((,)) in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione ((non sia migliorato)), rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter e' finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanita' e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario e' realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo l'allegato VI, e' inserito il seguente:
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)

Parte di provvedimento in formato grafico


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 527 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge:
"527. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario
assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e'
effettuato, entro il ((20 settembre 2024,)) in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In
assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il ((20 ottobre 2024)), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in
proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle
spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della
salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come
risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di
mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a
statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del
concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello
Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e
concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario»)
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente
non sia effettuato entro il termine previsto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse
a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione."
 
Art. 20
Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e
delle aree sciistiche della dorsale appenninica
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsita' di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, e' riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonche' di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attivita' nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo ((di cui)) all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al ((30 per cento)) rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
10 agosto 2023 n.104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n.136 (Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici):
"Art. 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli
operatori del settore turistico e ricettivo). - 1. Al fine
di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore
turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a
causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e
dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7
agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo,
con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da
destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore
turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e
i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli
stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i
parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori
esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus con conducente, i locali da ballo, i porti
turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a
totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei
predetti eventi eccezionali, quali le difficolta' nel
raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole,
la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati,
l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei
viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a
rimborso, le procedure di erogazione, le modalita' di
assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel
limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonche'
le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse
all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 e' subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2,
lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il
turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma
366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."
- Il testo dell'articolo 85 del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi."
- Il decreto legislativo, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
dicembre 1997, n. 298, S.O.
 
Art. 21
Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio
denominato «Le Vele» dell'area di Scampia
1. Il Comune di Napoli puo' assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti ((dall'unita' operativa)) tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel ((decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024)), detentori delle unita' immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato «Le Vele», Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita' adottati dalle competenti autorita' in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo e' riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da ((cinque o piu' persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n.190 concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
 
((Art. 21 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.