Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2024 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113 |
Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica 1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. ((La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della)) comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ((e degli estremi)) della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((e' approvato)) il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo e' incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui: a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa; b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024; c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024. 3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. 4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresi' resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di ((microimprese)), di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini ((previsti dal comma 1)); b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024; c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del ((citato decreto-legge n. 124 del 2023)), qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 ((del presente articolo)) indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni ((della ZES unica)) rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del ((citato decreto-legge n. 124)) del 2023 e dal ((citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud)), le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. 6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. - Si riporta l'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione): "Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo." - Si riportano i commi 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): "177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualita', definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2); 5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi; 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso; 8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a); f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i)." - Si riporta l'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina): «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 5. Per le finalita' di cui al comma 4: a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. 5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 e l'anno 2024 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica. 6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. 6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo: a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo informativo; b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; e) determinazione delle modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e' abrogato. 10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58." - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 maggio 2008, n. C 115. - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 (Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, come modificato dalla presente legge: "Art. 12 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico). - 1. Al fine di predisporre una piu' completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; b) ((moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;)) c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione. 3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione. 4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." |
| Allegato 1 (articolo 6, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 (articolo 6, comma 5)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 (articolo 8, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia 1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: "Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. 2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di ((euro 200.000)) per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.244 3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1." - Si riporta il testo dell'articolo 43 del codice civile: "Art. 43 (Domicilio e residenza). - Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale." |
| ((Art. 2 bis Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 e' erogata un'indennita', di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, e' di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 2. L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, e' rapportata al periodo di lavoro. 3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennita' di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'. 5. L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed e' riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla dichiarazione dei redditi e' computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo e' restituito in sede di dichiarazione. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro; 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro; 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro; 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro; 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, per 1.638.839 euro; 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro; 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per 254.188 euro; 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro; 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro; 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale); "Art. 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: a) per gli aspetti generali: 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con particolare riguardo: 1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli; 1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; 1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta'; 2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: 2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; 2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; 2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'; 3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF; 4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne; b) per i redditi agrari: 1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa; 2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita' agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata; 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; 4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attivita' agricole; c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione; d) per i redditi di natura finanziaria: 1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria; 2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo; 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione; 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi; 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale; 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali; 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalita' pensionistica; 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalita' della mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti bilaterali; f) per i redditi di lavoro autonomo: 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto; 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare: 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente; 2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente; 2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; 2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra professionisti; g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; h) per i redditi diversi: 1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante; 2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; 3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale." - Si riporta il testo degli articoli 10, 12,13 e 49, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locataLa Corte costituzionale, con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione." "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione." "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis." "Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile." - Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): "Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua.». 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo." - L'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) concerneva il regime speciale per lavoratori impatriati. - L'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) concerne il rientro dei cervelli. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale): «Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo; b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita' lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero e' di: 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e' stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi interessi. 4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40 per cento nei seguenti casi: a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di eta' durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma e' fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilita' dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo. 5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di eta', ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato. 6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. 10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e' divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare." - Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico; d-bis); e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5." "Art 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16246, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse." - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. 1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta." - Si riporta il comma 185 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge: "185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024." - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): "Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." |
| ((Art. 2 ter Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 9 e 34 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale): "Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8. 3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1." "Art. 34 (Attivita' di accertamento). - 1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attivita' istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33. 2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per intensificare l'attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): "Art. 21 (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati; b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e alla misura della sanzione principale. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6. 2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 3. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 4." |
| ((Art. 2 quater Imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. 9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo. 11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14. 12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. 16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale): "Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita' nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente titolo." "Art. 7 (Ambito di applicazione). - 1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'." "Art. 8 (Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.2 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria. 3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. 4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario gia' dall'anno 2023." "Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8. 3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1." - Si riportano gli articoli 3 e 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati." "Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere." - Si riportano gli articoli 39 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo." "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.398 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte." - Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): "Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - 1 L'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. 2 L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 3 L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. 4. 5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 6. Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 12. 7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. 8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte." "Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto." - Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale): "Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2; e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2. 2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita': a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti." - Si riportano gli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76: "Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b)." "Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro." "Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro." "Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito." - Si riporta l'articolo 2621 del codice civile: "Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi." - Si riportano gli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale: "Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]." "Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." "Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." - Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 1-bis. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione." - Si riportano i commi da 174 a 178 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): "174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. 177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a 177." - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale): "Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18." |
| Art. 3 Disposizioni in materia di associazioni e societa' sportive dilettantistiche
1. ((Fino alla data di applicazione)) delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15- quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ((possono essere applicate)) le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021)), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili): "Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1. - 15-ter (omissis) 15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse; 2) al quinto comma, le parole: «, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse; 3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria». (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): "Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. (omissis)" |
| Art. 4 Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche 1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di ((7 milioni)) di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. ((Le societa' sportive professionistiche e le societa')) ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attivita' sportiva giovanile. 3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. ((Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilita', ((il regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente «Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito ((internet)) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ((e' pubblicato)) con efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia' previsto dall'articolo 3, comma 1, ((del citato regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) ((2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023)), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. Il ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): "Art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): "Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). - 1. - 2. (omissis) 3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. (omissis)" - Si riporta l'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): "Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti." - Si riporta l'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione." - La legge 16 dicembre 1991, n. 398 recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295. - Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2-bis. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche e' pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Gazz. Uff. 17 novembre 2021, n. 274. - Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n.196 (Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche): "Art. 3 (Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta). - 1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene: a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento; b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento; c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento; e) l'oggetto della campagna pubblicitaria; f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2; g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati; h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attivita' sportiva giovanile da parte delle societa' e associazioni sportive, nonche' l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; i) per le societa' e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validita', al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. 2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne da' comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari e' contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4." - Il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. - Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): "Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). - 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro." |
| Art. 5
Modifiche alla disciplina in materia di IVA
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.». 2. ((Fino alla data di applicazione)) dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,)) tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ((nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,)) tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies)((, introdotto dal comma 1 del presente articolo,)) e' aggiunto il seguente: «1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro ((il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita)).». 5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- Si riporta la Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificata dalla presente legge: "Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi; 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); 1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; 1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; 1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli; ((1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;)) ((1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.))" - Il testo dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021: "Art. 4 (Esercizio di imprese). - Omissis Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche , di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Omissis." - Il testo dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. |
| Art. 6 Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 ((al presente decreto)) possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni: a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83; b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera; c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. 2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione. 3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 e' convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 ((al presente decreto)) per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera. 6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 ((del presente articolo)) detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Riferimenti normativi
- La legge 13 giugno 2023, n. 83 concernente ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 2023, n. 151. - Si riportano gli articoli 10 e 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti51; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata." "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta.64 3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi." - Si riportano i commi da 237 a 239 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.): "237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale: a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale; b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui e' stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto conformemente al paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni; c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b). 238. La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239. 239. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonche' la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238." |
| ((Art. 6 bis Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la parola: «univocamente» e' sostituita dalla seguente: «prevalentemente»; 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete» sono inserite le seguenti: «nonche' i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati»; 3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «destinatario del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «garantendo altresi' ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilita' di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta»; 4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai prestatori di servizi di accesso alla rete,» sono inserite le seguenti: «compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,»; 5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «provvedono comunque» sono inserite le seguenti: «, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,»; 6) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalita' illecite»; 7) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'Autorita', al fine di garantire il piu' efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operativita' della piattaforma nessun limite quantitativo e' consentito. L'Autorita', al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacita' massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche gia' definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2»; b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «destinatari dei provvedimenti di disabilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo articolo 2, comma 5».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 della legge 14 luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica) come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorita'», con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP ((prevalentemente)) destinati ad attivita' illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. 3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete ((nonche' i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati)), di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento ((garantendo altresi' ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilita' di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta)). 4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilita', presenta all'Autorita' la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ((compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,)) ovunque residenti e ovunque localizzati, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque((, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,)) ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4. ((5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD) provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalita' illecite.)) 6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare piu' efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. 7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attivita' svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilita' che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente. ((7-bis. L'Autorita', al fine di garantire il piu' efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operativita' della piattaforma nessun limite quantitativo e' consentito. L'Autorita', al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacita' massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche gia' definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2.))" "Art. 6 (Regolamento). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. 3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati." |
| ((Art. 6 ter Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies e' aggiunto il seguente: «Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorita' il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. 3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».)) |
| Art. 7 Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine e' differito anch'esso al 30 settembre 2024. 2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo. 3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024». 4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi da 78 a 85 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026): "78. Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 79. L'adeguamento di cui al comma 78 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) e il valore eliminato. 81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto. 82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197." - Si riporta il comma 52 dell'articolo 1,della legge n.213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge: "52. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del ((30 novembre 2024)); sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del ((30 novembre 2024)). Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023." - Si riporta il comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: "808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il ((31 dicembre 2025))." - Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2-bis. |
| ((Art. 7 bis Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature» della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla societa' Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.)) |
| ((Art. 7 ter
Proroga di termini per l'affidamento dei lavori
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 e' sostituito dal seguente: «857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo».)) |
| ((Art. 7 quater Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «un ulteriore anno» sono sostituite dalle seguenti: «due ulteriori anni».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili). - 1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualita' di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. 2. 2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, la regione Calabria e' autorizzata a prorogare di ((due ulteriori anni)) i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023»." |
| ((Art. 7 quinquies Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti e' aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari. 3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche' atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. 4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attivita' di monitoraggio. 6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): "Art. 30 (Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare). - Le tariffe non si determinano per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'." - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali): "Art. 8 (Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani). - I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni. Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa. Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000. Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514." - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300. - Si riporta il testo dell'articolo 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano): "Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7." - Si riporta il comma 277 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): "277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311." - Si riporta il comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): "745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo." |
| ((Art. 7 sexies Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica
1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: «Resta fermo» fino a: «ai fini dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo a rimborsi d'imposta». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: "Art. 4-quater (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. ((Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.))" - Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2-bis. |
| Art. 8 Misure in materia di ((Piano nazionale per gli investimenti complementari))
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e ((rese indisponibili nei rispettivi)) stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze ((e di quelli ad essi collegati)), le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo e' destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1. 2. Per le risorse del ((Piano nazionale per gli investimenti complementari)) diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, ((comma 3, del citato decreto-legge n. 19)) del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, puo' essere adottato entro il 15 novembre 2024.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): "Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR). - 1. Omissis 2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonche' sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto, altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche' l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessita' o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Su gli schemi dei decreti di cui al presente comma e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m). Omissis." |
| ((Art. 8 bis
Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 140, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il contributo puo' essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici»; b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»; c) al comma 143, le parole: «, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse; d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».))
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi 140, 141, 143 e 148 ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificati dalla presente legge: "140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo secondo le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:105 a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; ((c) il contributo puo' essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;)) c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente. 141. ((L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili)). Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2028." "143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine di cui al primo periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilita' dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori." "148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023. ((Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.))" |
| ((Art. 8 ter Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori». 2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 42-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: "42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. ((Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.))" - Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, come modificato dalla presente legge: "Art. 42 (Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi citta'). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. 3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita' di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi. 4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR ((nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.)) 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita' di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024. 5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, e' individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." |
| Art. 9 Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico ((2024/2025)) e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico (((2024/2025)) 1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'((anno accademico 2024/2025))». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e in 29,98 milioni di euro ((per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del ((citato decreto-legge n. 48)) del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa. 3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 e' sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al ((piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ((n. 240 del)) 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'((articolo 11 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme ((tecnologiche e all'innovazione digitale)) nonche' al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore). - 1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. 2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie: a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di docenza; c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali; d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni gia' indicate; g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44. 4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa. ((4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025.))" - Si riporta il testo dell'articolo 13 comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro): "Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie). - 1. - 8. Omissis 9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa: a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033; c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Omissis." - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente legge: "Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili. 3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita' didattica o di servizio. 4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. ((4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.)) 5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." |
| Art. 10 Disposizioni in materia di societa' a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR
1. All'articolo 26 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e ((al comma 5 del presente articolo)), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuita'.». ((1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «e dei prodotti lattiero-caseari» sono sostituite dalle seguenti: «, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli».)) 2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater e' abrogato; b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter». 3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di ((cui al comma 6)), le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; c) le regioni e le province autonome; d) le province e le citta' metropolitane; e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale; g) le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali; i) le autorita' di sistema portuale; l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza; m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le societa', nonche' gli enti ((di cui al comma 3)), lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unita' e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilita' finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilita' economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresi', esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonche' le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresi' esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. 5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo e' pubblicato nella sezione del sito ((internet)) della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR. 6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalita' indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. 7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. 8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108. 9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone. 10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle societa', sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione e' erogato esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito ((internet)) della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5. 11. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e ((tecnico-contabile)) in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato. 12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e per le finalita' di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita' con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.)) ((12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «con risorse europee» sono inserite le seguenti: «e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea».)) 13. In considerazione del fatto che la concessionaria Societa' Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresi' al medesimo ((Commissario)) il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Societa', sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonche' gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie: a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ((13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «concessionari di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «o fornitori di servizi pubblici essenziali», dopo le parole: «controllate, che» sono inserite le seguenti: «, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,», le parole: «anche nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente nell'ambito», le parole: «su tutto il territorio nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «, con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati» e le parole: «ricezione, digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti «digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione».)) ((13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonche' in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)»; b) al comma 4, le parole da: «delle disposizioni del codice dei contratti» fino a: «n. 36,» sono soppresse.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attivita', le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili. 8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. 9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e((, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli))" "Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017. 2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015. 4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione del procedimento di quotazione. 5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. ((5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuita'.)) 6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. 7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data. 9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per societa' partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata». 10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018." - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 2-quater. (((abrogato))) 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi ((2-bis e 2-ter)), l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni." - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti." - Si riporta il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernete Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): "222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma." - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." - Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 20 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 concernente Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. - 19. Omissis 20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalita' di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita' alle attivita' di supporto alle autorita' di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonche' misure di rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica per le attivita' di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee ((e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea)), ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica. Omissis." - Si riporta l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): "Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria. 2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni 3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. 3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente. 6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura. 7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3. 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. 11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo." - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): "Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1. - 13. Omissis 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Omissis." - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): "Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni). - Omissis 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4. - 6. Omissis 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Omissis." - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): "Art. 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"5. Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture. 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale. 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. 5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento. 5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis. 6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale. 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche' principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione." - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 concernente Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato dalla presente legge: "Art. 21 (Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilita'. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. puo' avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi ((o fornitori di servizi pubblici essenziali)), ivi incluse societa' da questi controllate, che((, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano, esclusivamente nell'ambito)) del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali gia' operative e capillari((, con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati)) di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a societa' da questi controllate, gestori di identita' digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ((digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione)) e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione." - Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) come modificato dalla presente legge: "Art. 14-quater (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana). - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o rinnovata. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico; b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; ((c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b).)) 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante. 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 6. La Regione siciliana puo' dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato. 6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9. 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi." |
| ((Art. 10 bis Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 1. Per i contributi riferiti alle annualita' dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 31-bis, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»; b) al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024»; c) al comma 34, al primo periodo, la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025» e il terzo periodo e' soppresso.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 31-bis, 32 e 34 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: "31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024 entro il ((30 novembre 2024)). 32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. ((Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024)). In caso di utilizzo del contributo per piu' annualita', il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla prima annualita'. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione." "34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al ((2024)), e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il ((28 febbraio 2025)). Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato." |
| Art. 11 Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalita' generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 ((del medesimo codice)). 2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024. 3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 4. E' assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026((,)) si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7. ((5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.)) ((5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 29 e 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (codice della protezione civile): "Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonche' dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita', con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorita' regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci." "Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b)." "Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile). - 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile», istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE." "Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali»." - Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7. - Si riporta l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): "Art. 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale; b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente." Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio. 2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa. 3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate." |
| ((Art. 11 bis Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa»
1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata al finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa». 2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti): "Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - Omissis. f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; Omissis." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): "Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR). - 1. - 10. Omissis 11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo. Omissis." |
| ((Art. 11 ter
Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale
1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5: 1) le parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza»; b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione». 2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza». 3. Al fine di garantire l'integrita' e la continuita' delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne da' idonea pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno e' inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale e' trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita, e' efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso. 4. La regione Lazio puo' costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come modificato dalla presente legge: "Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita' di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. 1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso strumenti di partecipazione, nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', ((sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici)). Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. ((La Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza)). 6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. ((Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione.)) 6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021." - Si riporta il comma 951 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: "951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale ((nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza)). A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio." - Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): "Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. 4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento." |
| Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita'
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le universita' statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026. 2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis((, alinea)), dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»; b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 238, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: "Art. 238 (Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. 4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. 5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma. 6. Per l'anno 2020 808, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593. 8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265." - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno: "Art. 12 (Costo standard per studente). - 1. Per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo. 2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento; b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori; c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo; d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti. 2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6. 3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo. 4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le universita' statali sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO. 5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento. 7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento. 8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso. 8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163." - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti: "Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle universita'). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita' 7. 2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4." - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, come modificato dalla presente legge: "Art. 15 (Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca). - 1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di preruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 1-bis. In deroga alle vigenti facolta' assunzionali, le universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ((e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026,)) procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato: a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle universita' per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita' statali. 1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalita' di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle universita'. 1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gia' assegnate alle universita' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale docente e non docente ((entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027,)) possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente ((e non docente)). Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle universita' statali con il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle universita'." |
| Art. 13
Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
1. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui ((all'articolo 17)) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di ((accreditamento)) di cui all'articolo 6, comma 1, ((del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al)) primo periodo per l'accesso al contributo. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): "Art. 17 (Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. 2. L'accreditamento e' concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e' consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni. 3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri: a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari; b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti iscritti. 4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento. 5. L'accreditamento del collegio universitario di merito e' condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale. 6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le universita' allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR." - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 settembre 2016 n. 673 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 14
Misure urgenti in materia di finanziamento di attivita' culturali
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della citta' di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonche' alla formazione dell'identita' italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., e' istituito il Comitato nazionale «Neapolis 2500», di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' nominato con decreto ((del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresi', i compiti le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato e' attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo. ((Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta' di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea)). 2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 e' stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro ((per l'anno 2024)). 3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. 4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse. ((4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «aree archeologiche e parchi naturali» sono inserite le seguenti: «e l'acquisto di strumenti musicali». All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,» sono inserite le seguenti: «per l'acquisto di strumenti musicali».)) 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro ((per l'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ((5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance): "Art. 24 (Uffici dotati di autonomia speciale). - 1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Archivio centrale dello Stato; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) il Centro per il libro e la lettura; 5) l'Istituto centrale per gli archivi; 6) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 7) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 8) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 9) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale; 10) l'Istituto centrale per il restauro; 11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 12) l'Istituto centrale per la grafica; 13) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro; 14) l'Istituto centrale per l'archeologia; 15) l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale; 16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; 17) l'Opificio delle pietre dure; 18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti. 3. Sono, altresi', dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) i Musei reali di Torino; 2) la Pinacoteca di Brera; 3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 4) le Gallerie degli Uffizi; 5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello; 6) il Parco archeologico del Colosseo; 7) il Museo nazionale romano; 8) la Galleria Borghese; 9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 13) il Parco archeologico di Pompei; 14) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte; 2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria; 3) il Palazzo Ducale di Mantova; 4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna; 5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia; 6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 7) il Complesso monumentale della Pilotta; 8) le Gallerie Estensi; 9) i Musei nazionali di Ferrara; 10) i Musei nazionali di Ravenna; 11) i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna; 12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine; 14) i Musei nazionali di Siena; 15) i Musei nazionali di Pisa; 16) i Musei nazionali di Lucca; 17) i Parchi archeologici della Maremma; 18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria; 19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche; 20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della citta' di Roma; 21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 22) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 23) il Museo delle Civilta'; 24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) Villa Adriana e Villa d'Este; 27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii; 28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; 29) le Ville monumentali della Tuscia; 30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 31) i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo; 32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise; 33) il Palazzo Reale di Napoli; 34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini di Napoli; 35) i Musei nazionali del Vomero; 36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 37) il Parco archeologico di Ercolano; 38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 40) il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia; 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 42) i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata; 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa; 44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 46) i Musei nazionali di Cagliari; 47) la Direzione regionale Musei nazionali Calabria; 48) la Direzione regionale Musei nazionali Campania; 49) la Direzione regionale Musei nazionali Lazio; 50) la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia; 51) la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna; 52) la Direzione regionale Musei nazionali Toscana; 53) la Direzione regionale Musei nazionali Veneto. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3, lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono, altresi', ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori. 7. Il direttore dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3, lettere a) e b), oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, sotto la vigilanza del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), sentito, per i prestiti all'estero, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13; c) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati; d) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; e) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali mobili loro assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3; f) svolge attivita' di ricerca; g) amministra e controlla i beni dati in consegna all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; h) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 8. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b), esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e tutela del patrimonio culturale, nonche' le funzioni previste dagli articoli 14, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106, 107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice; istruiscono i procedimenti di verifica di cui all'articolo 12 del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita, altresi', le funzioni di cui al secondo periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015. 9. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera a), uffici di livello dirigenziale generale, sono sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3, lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale, sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio." - Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) come modificato dalla presente legge: "Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. - 11-bis Omissis 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attivita' finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali. Omissis." - Si riporta il comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: "357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e ((l'acquisto di strumenti musicali)) nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a)." - Si riporta il comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) come modificato dalla presente legge: "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per ((l'acquisto di strumenti musicali)) nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile." - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo): "Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali6. 2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." - Si riporta il comma 781 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): "781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." - Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): "632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo." |
| Art. 15
Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89((, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120)), nonche' le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano((,)) presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' SIMEST S.p.A.)) versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n.89 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 (Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport): "Art. 10 (Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane). - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonche' produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente: a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2; b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2. 4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento. 5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. 6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa anche nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. 7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi. 9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti. 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorita' di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1 commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7. 12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane): "Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore." - Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): "Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. 2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia; b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. 3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale." - Si riporta il comma 49 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): "49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Omissis." - Si riporta il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo." |
| Art. 16 ((Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni)) 1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalita' di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto): "Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente residuano possono essere destinate per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo. 1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria" e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria e' titolare di contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche', con una relazione semestrale, alle Camere. 4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e' determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario straordinario. 5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. 5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti." - Si riporta il testo degli articoli 29-sexies, comma 9-septies e 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale): "Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale). - 1. - 9-sexies. Omissis 9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie. Omissis." "Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. - 10. Omissis 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. Omissis." |
| ((Art. 16 bis
Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attivita' di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, e' concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione. 2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle societa' concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»; b) al comma 2-quinquies, le parole: «, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» e dopo le parole: «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»; c) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: «2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario». 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico): "Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco della movimentazione degli animali. 3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale danno economico patito. 4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. 4-bis. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 151, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare». 5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32." - Si riporta il testo dell'articolo 223, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: "Art. 223 (Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. 1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265." - Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 concernente misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione. 1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale; b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse; d) ordina alle competenti Autorita' regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalita' previste; e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati; f) verifica la regolarita' delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente; g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo. 2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici((; spetta alle societa' concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri)). Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ((e di 13 milioni di euro per l'anno 2025)). Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate. 2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitu' di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, ((quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ((, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026.)) ((2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.)) 3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano. 4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. 5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Citta' metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche' puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento. 7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a titolo gratuito. 9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente alle Camere. 9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici: a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2, lettera a); b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera f); c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo alimentare. 9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche' degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8. 9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Sardegna." |
| Art. 17 Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali 1. Gli enti locali che non hanno aperto ((propri conti)) correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano. 2. ((Dopo l'apertura)) del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ((ivi indicata)), se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo. ((2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): "790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267." - Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): "Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. 7." - Si riporta l'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 (Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate): "Art. 14 (Cancellazione dall'albo). - 1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento. 2. La Commissione procede alla cancellazione, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2; b) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5; c) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo; d) per la scoperta preesistenza o la mancata rimozione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9; e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari, tecnici e di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all'articolo 12; h) il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla contestazione dell'addebito; i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni." - Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: "Art. 41 (Contributo alle province e alle citta' metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' destinazione di risorse alla citta' metropolitana di Roma Capitale). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessita' conseguenti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della citta' metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e ((nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024)). Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Al fine di destinare alla citta' metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58." |
| ((Art. 17 bis Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle citta' metropolitane
1. Per le finalita' di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 e' inserito il seguente: «419-bis. Per le province e le citta' metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 concernente Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): "Art. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente: «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»; b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente: «870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.». 4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita' sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. 5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 e' approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed e' trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare: a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione annuale. 7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, e' trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e citta' metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni." |
| ((Art. 17 ter
Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «2026» e' sostituita dalla seguente: «2027».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) come modificato dalla presente legge; "Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali). - Omissis 2. Per gli anni dal 2015 al ((2027)), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Omissis." |
| Art. 18 Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64((, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti.))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 17-ter. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n.244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): "Art. 2. - 1. - 45. Omissis 46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Omissis." - Si riporta il testo degli articoli 1 comma 10, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali): "Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). - 1. - 9. Omissis 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. Omissis." "Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato; b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato; d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. 6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. 7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.". 8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato." "Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. 2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. 5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalita' di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio." |
| ((Art. 18 bis Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessita' di pagare spese in attuazione del PNRR.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Art. 187 (Composizione del risultato di amministrazione). - 1. Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita', puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies. 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. 3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate." |
| ((Art. 18 ter Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche
1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici) come modificato dalla presente legge: "Art. 21-bis (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio). - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, gia' autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonche' dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico. 2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilita' finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gia' autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al ((31 dicembre)) dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio." |
| ((Art. 18 quater
Disposizioni in materia di segretari comunali
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi. 2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco puo' procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario gia' titolare della medesima sede, il sindaco puo' richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore. 4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita' con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti. 5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001. 6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalita' telematiche,» e le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»; b) al terzo periodo, le parole: «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla». 7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) e' abrogata. 8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico): "Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro; c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma; d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR: a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o piu' comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio." - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica) come modificato dalla presente legge: "Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di ((un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalita' telematiche)), ed e' seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. ((Nei tre anni dalla)) data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita' telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione. 4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco. 10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante. 11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. 12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita', titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila." - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) come modificato dalla presente legge: "Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro; c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma; d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR: a) (((abrogata))); b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio." - Si riporta l'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): "Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo: a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico; d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni; e) la possibilita' di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni. 2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente." |
| ((Art. 18 quinquies
Disposizioni finanziarie in materia di PNRR
1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. 2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.)) |
| Art. 19
Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 527: 1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»; 2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»; 3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse; b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti: «527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 e' corrisposto secondo le modalita' di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies. 527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, ((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati ((nell'allegato VI-bis)) alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ((Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis)). Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. 527-quater. Qualora((,)) in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione ((non sia migliorato)), rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter e' finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanita' e trasferimenti agli enti locali. 527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario e' realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»; c) dopo l'allegato VI, e' inserito il seguente: «Allegato VI-bis (Articolo 1, comma 527-ter)
Parte di provvedimento in formato grafico
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) come modificato dalla presente legge: "527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il ((20 settembre 2024,)) in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il ((20 ottobre 2024)), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione." |
| Art. 20 Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica 1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsita' di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, e' riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonche' di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attivita' nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo ((di cui)) all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al ((30 per cento)) rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. 4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.136 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici): "Art. 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo). - 1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficolta' nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti. 2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalita' di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo. 3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234." - Il testo dell'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): "Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15." "Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 6. 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi." - Il decreto legislativo, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. |
| Art. 21 Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia 1. Il Comune di Napoli puo' assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti ((dall'unita' operativa)) tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel ((decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024)), detentori delle unita' immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato «Le Vele», Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita' adottati dalle competenti autorita' in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo e' riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da ((cinque o piu' persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. 3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato. 4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati ai sensi del comma 1. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): "200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio." |
| ((Art. 21 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))
Riferimenti normativi
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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