Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 13 luglio 2024).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese
agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantita' conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relativi agli aiuti di importo limitato.
2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168».
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del contributo per singolo intervento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di produzioni vegetali» sono inserite le seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di produzioni vegetali»;
b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 -
Supplemento Ordinario n. 30:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230 -
Supplemento Ordinario n. 92:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il comma 100, lettera a) dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303 -
Supplemento Ordinario n. 233:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 2004, n. 95, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca nonche' alle aziende e alle imprese
agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16
giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre
2017, n. 168. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra'
intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e
cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale
nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C (2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, tenuto conto delle
previsioni contenute nella disciplina del capitale
regolamentare delle banche in merito al trattamento
prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Si riporta il comma 424 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 -
Supplemento Ordinario n. 43, come modificato dalla presente
legge:
«424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo,
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale,
anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione del cibo italiano di qualita', alla
riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole,
al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle
crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e
degli approvvigionamenti alimentari, nonche' attraverso
interventi destinati alla copertura, totale o parziale,
degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati,
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31
dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, il Fondo per la sovranita' alimentare, con una
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026.».
- Si riporta il comma 425 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«425. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.».
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
«Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
20 dicembre 2013 n. L 347.
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1,
4-bis, comma 1 e 4-ter, comma 1 del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio
2015, n. 152:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino).
- 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del
settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e
caprino, considerate le particolari criticita' produttive e
la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e
della competitivita', e' riconosciuto, nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019,
un contributo destinato alla copertura, totale o parziale,
dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno
2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la
data del 31 dicembre 2018.».
«Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del
settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire
alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario,
considerate le particolari criticita' produttive e la
necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e
della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi
atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi
ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo
destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi
sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui
mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31
dicembre 2018.».
«Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del
settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla
ristrutturazione del settore agrumicolo, e' riconosciuto,
nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti
per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese
entro la data del 31 dicembre 2018.».
- Si riporta il comma 129 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 -
Supplemento Ordinario n. 46:
«129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante
«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
giugno 2016, n. 146:
«Art. 23-bis (Misure per la competitivita' delle
filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore
olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1.
Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e
di migliorare la qualita' dei prodotti lattiero-caseari
attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a
favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni
delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto
cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e
agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una
dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016
e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni
urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "settanta mesi"; b) dopo il comma 929 e' inserito
il seguente:
"929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e
per portare a conclusione la gestione straordinaria del
debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024
il Commissario straordinario del Governo per la gestione
del piano di rientro del debito pregresso del comune di
Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio
on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di
pubblicita', della rilevazione definitiva della massa
passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927,
assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non
inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle
richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti
commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie
assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile
2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di
Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono
a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche
istanze di liquidazione relativamente alle domande
positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla parte
interessata. In caso di esito negativo della verifica
comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento.
La mancata presentazione della domanda da parte dei
creditori nel termine di cui al primo periodo del presente
comma determina l'automatica cancellazione del credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa
passiva da parte del Commissario straordinario del Governo
di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927".
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari, le parole: "e 2023," sono sostituite dalle
seguenti: ", 2023 e 2024,".
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia
tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per
la quotazione di piccole e medie imprese in mercati
regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti
di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e
di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro
per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6
milioni di euro per l'anno 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64
milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per
l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle
somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita'
responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli
obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e
degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due
anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini
decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle
specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica
degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421,
422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31
dicembre 2025.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi'
nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo
periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7,
alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi
informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla
data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale
data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla
Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 30
gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al
comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134
del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e'
differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui
all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto
ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del
9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso
di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,
il contributo e' revocato. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai procedimenti relativi al
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR
approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli
interventi previsti dal piano nazionale complementare di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati.
11. In caso di inoperativita' dei siti internet
istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti
strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9,
sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di
continuita', la prestazione dei servizi informatici del
Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale
per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari elettronici
(INI), anche per le finalita' degli specifici interventi
previsti dal PNRR, nelle more del definitivo
perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non
oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti
giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle
entrate e la societa' SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai
relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31
dicembre 2023.
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi
originata dall'incremento degli oneri relativi a energia
elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in
materia di rinegoziazione o sospensione della quota
capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte
degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo
alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole:
"e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e
2026".
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle
regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto
2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per
gli esercizi 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse
svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di
approvazione del rendiconto 2022".
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto
2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di
amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato
limitatamente alle risorse di parte corrente per la
copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende
del servizio sanitario regionale".
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64,
comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal
Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31
dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle
regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono
sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un
contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro
e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo
alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30
giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2025 al 2028".
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il
contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli
anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le
seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del
Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021,
come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del
Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre
2023,";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1,
commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la
determinazione del medesimo contributo, le parole: "31
gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2024".
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il
versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente,
entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il
30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
presente comma si perfeziona con il versamento di quanto
dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma
175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano
validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti
giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da
parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con
valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato
al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e
registrato il contratto preliminare di acquisto della casa
di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative
edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al
comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, agli acquirenti e'
attribuito un credito d'imposta di importo pari alle
imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso
rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del
medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e'
utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal
comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi
12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in
9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023, n. 268,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al
presente articolo sono versati alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo.»
- Si riportano i commi da 98 a 108 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015,
n. 70:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al
31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono
concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se
non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di
euro per l'anno 2023; i predetti importi sono
corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: "Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"
convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.
68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023,
n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di
genetica agraria). - 1. Per consentire lo svolgimento delle
attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati,
a sostegno di produzioni vegetali con migliorate
caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di
produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera
adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di
stress ambientali e biotici di particolare intensita',
nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di
una disciplina organica in materia, l'autorizzazione
all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
prodotti con tecniche di editing genomico mediante
mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali
e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2025, alle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione e' notificata
all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita'
nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento
della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero
della salute, al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e
provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale
competente invia copia della notifica all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione
interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro
i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione
della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita'
nazionale competente e alle altre amministrazioni
interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere
dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il
provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e'
data comunicazione alle regioni e alle province autonome
interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di
autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo
organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo
progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati
forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a
emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze
eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione
di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una
relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un
parere relativo ai risultati della sperimentazione da
inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle
province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing
genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a
fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo
non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2,
lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33,
commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 3, l'articolo 6,
comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 dicembre 2001, n. 454, recante il Regolamento
concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2001, n. 302:
«Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione
all'agevolazione). - 1. L'agevolazione di cui all'articolo
1 compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti le attivita' richiamate all'articolo
1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro
delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla
lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime
attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro
delle imprese.
2. (omissis)
3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30
giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1,
lettera a) presentano, anche per il tramite delle
organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla
regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del
servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per
l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio
regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione
dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio
o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le
generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle
imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per
quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa
e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero
del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano
di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del
proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1,
comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli
indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il
tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la
ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono
eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici
o quantita' su cui intervenire, con distinta indicazione di
quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche,
riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione
annuale, le generalita' del titolare dell'impresa
incaricata, nonche' la ragione sociale e la relativa sede
legale.
Devono altresi' risultare distintamente le
lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di
energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche
stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli
minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con
l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne tenga
conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1.»
«Art. 6 (Tenuta del libretto di controllo e
dichiarazione di avvenuto Impiego negli usi agevolati). -
(omissis)
6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i
soggetti titolari del libretto di controllo presentano
all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite
delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di
avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i
quali erano stati richiesti in cui indicano,
complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti
impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in
sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite
in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le
generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede
legale.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2022, n. 98.
 
Allegato I (di cui all'articolo 11, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II (di cui all'articolo 11, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 - bis

Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento
«Dedicata a te»

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi per- venute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 6,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 -
S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in
termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato
finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati
nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese
sostenute per la comunicazione ai beneficiari
dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere
sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle
risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire,
previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non
oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla
successiva erogazione ai comuni sulla base delle
documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite
all'erario.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse
del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e
le modalita' di erogazione.
5. Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno
2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.
6. In considerazione del permanere di condizioni di
disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2024.».
 
Art. 1 - ter
Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;
b) dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente: «3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante
"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n.
177, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici
destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o
che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
e le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e
di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati
al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i
criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese
occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel
caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del
regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole causati da frane, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102.
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia'
individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica,
ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o
totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non
sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente
disponibili per la destinazione residenziale o produttiva
nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle
ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e
non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis,
lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto
previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al
patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla
relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono
alternativi rispetto ai contributi per la riparazione,
ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono
essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a
tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al
netto dei costi di demolizione.
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera
i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno
ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.
6-ter. Il Commissario straordinario di cui al
presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1,
puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro,
a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma
6-quater.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o
gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti
all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati
con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi
eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi
del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in
maniera forfetaria e sulla base del numero e della
tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i
beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per
ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo
complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al
presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi
assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in
conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al
precedente periodo.».
 
Art. 2

Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.»
4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9
della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati
nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e
del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti
premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo
operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere
dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1°
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante:
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2023, n. 127.
- Si riporta l'articolo 01, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2006:
«Articolo 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - (omissis)
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui
al comma 1, le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi'
determinate:
(omissis)
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura
del 68 per cento.».
- Si riposta l'articolo 13, comma 9, lettera a) del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio
2023, n. 153:
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - (omissis)
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12 e dei ((relativi incentivi di cui
all'articolo 10))
e' autorizzata la spesa complessiva di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno
2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni
di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno
2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni
di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno
2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei
seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025,
935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027;
...Omissis...».
- Si riposta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - ...Omissis...
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale). - 1. Al fine di realizzare
una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e
favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti,
nonche' deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in
materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole
dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali
sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla
data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non
sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi
complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a favore del
ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal
giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si
applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di
procedura civile.
b) Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno
di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al
giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di
procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario
risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti
la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 -
bis codice di procedura civile, in quanto compatibile
nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico
preventivo costituisce condizione di procedibilita' della
domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve
essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo
non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico
ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di
espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la
prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di
consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza
di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi
dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal
comma precedente omologa l'accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo
sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile,
e' notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento
delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare
le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione
della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i
motivi della contestazione.";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita'
di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.";
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il
seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono
al pagamento delle somme dovute a titolo di spese,
competenze e altri compensi in favore dei procuratori
legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito
delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine
il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta
di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo
in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal
caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei
arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite
deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e
d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529.
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo
l'articolo 12 e' inserito il seguente: "12-bis (Notifica
mediante pubblicazione telematica). - 1. Con riferimento
alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai
sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli
a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per
i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui
all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno
successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso.".
7. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta
elettronica certificata o altra modalita' idonea a
garantire la piena conoscibilita'.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7
in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e
dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla
pubblicazione, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione
di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il
31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di
variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a
decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente
notificati con comunicazione individuale a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra
modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.
8. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da:
"formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti:
"del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad
inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS
competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e'
allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta
della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e'
rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni
peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del
codice di procedura civile.».
 
Art. 2 - bis

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo inde terminato anche in caso di riduzione del l'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi ai fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e' con cesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed e' erogato diretta mente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi de terminati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monito raggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 23 agosto 1972, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2023:
«Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
23 agosto 1972:
«Art. 14. - Il trattamento sostitutivo della
retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, su deliberazione di una commissione
costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso, con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, in
qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
delle politiche agricole e forestali, dal direttore della
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti
dei datori di lavoro designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative
operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30
giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora
le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione si sostituisce alla organizzazione
sindacale inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere
nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel
presente articolo sono integrate con un rappresentante
della Regione stessa».
- Si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015:
«2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile».
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e
o) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2015.
«Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La disciplina
delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi
obblighi contributivi si applicano a:
(omissis)
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di
escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione
distinte dalla attivita' di escavazione.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015:
«Art. 5 (Contributo addizionale). - 1. A carico delle
imprese che presentano domanda di integrazione salariale e'
stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante:
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
[presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,] su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione».
- Si riporta il comma 11-bis dell'articolo 44 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
- Si riporta l'articolo 27, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la
crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 26 giugno 2012:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore
industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli
articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come
esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali
all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la
vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle
concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e'
applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma
8-bis, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le
soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Il decreto 17 aprile 2023 del Ministero delle imprese
e del made in Italy recante: «Determinazione dei contributi
per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni
2022 e 2023», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2023.
- Si riporta l'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
 
Art. 2 - ter

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite le seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione e con trasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare»;
b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».
2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante:
«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 4 maggio 2023, come modificato dalla presente legge:
«2. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportano la decadenza dal beneficio e di
rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del
caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro
sommerso e irregolare, nonche' su altri fenomeni di
violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
nell'ambito delle rispettive competenze, il personale
ispettivo dell'INL, compreso il personale ispettivo del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante
presso l'INL, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 4 settembre 2015, n. 149, e la Guardia di
finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche
dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui
al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano
apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali».
- Si riporta l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
Legge n. 488 del 1999)). - (omissis)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria».
- Si riporta l'articolo 31, comma 12, del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024.
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di lavoro). - (omissis)
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo
7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono
incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita'
di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio
2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e dall'INAIL»
e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole
«INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le
rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli
interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le
cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a
decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai fini della determinazione del budget
assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in
materia. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e
dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto
budget assunzionale nel rispetto del limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale amministrativo
dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in
virtu' del precedente inquadramento nel profilo di
vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei
corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi
Istituti, nei limiti delle disponibilita' previste dalle
relative dotazioni organiche».
- Si riporta l'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall' art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n.
267 del 2000)). - (omissis)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma».
 
Art. 2 - quater

Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo
per la lotta al caporalato nell'agricoltura

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo»
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle di sposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 23.10.2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-quater (Disposizioni per la promozione delle
politiche per la famiglia). - 1. L'assegno di cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento
a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al
compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In
caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il
1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo
dell'assegno di cui al primo periodo e' aumentato del 20
per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la
famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma
1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204
milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro
per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e
le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale,
per consentire un miglioramento dell'efficacia degli
interventi e delle relative procedure, anche in
considerazione dei recenti importanti progressi della
ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia
delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete
oncologica" del Ministero della salute impegnati nello
sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5
milioni di euro agli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del
Ministero della salute impegnati nei programmi di
prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del
presente decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale,
ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i
tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante
l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica
per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto
dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al
periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto
5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di
cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del
lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi,
monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema
informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni
statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del
lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione
concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL),
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della
formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a
disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle
aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti
il mercato del lavoro agricolo; il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende
agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla
loro situazione economica nonche' il calendario delle
colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i
dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati
retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi
ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese
agricole attive; le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi
ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del
settore agricolo».
 
Art. 2 - quinquies

Disposizioni urgenti in materia di Banca dati
degli appalti in agricoltura

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo e' istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizza zione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle fo reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonche' delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'.
4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.
5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualita', di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6, primo comma, lettere d) ed
e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle
disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro
nonche' norme in materia di obblighi contributivi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 1° aprile
1979:
«Art. 6. - Agli effetti delle norme di previdenza ed
assistenza sociale, ivi comprese quelle relative
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli
dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o
determinato, da:
(omissis)
d) imprese non agricole singole ed associate, se
addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli,
nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di
imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connessa a
quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di
sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di
imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di
aree a verde, se addetti a tali attivita'».
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 24 giugno 2015:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, recante: "Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12 maggio 2004:
«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione
di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per
la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17
del presente decreto, fino alla scadenza del termine per
compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia
stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in
solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma
2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5,
e' esteso anche agli ispettori e ai funzionari
amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali
per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le
risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione
vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
144 del 24 giugno 2021:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1.
E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per
violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale, per delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti contro l'incolumita' pubblica,
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze ,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva
operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre
rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati
delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un
rappresentante delle associazioni delle cooperative
agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal
rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla
Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di
qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui
al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese
agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet
dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti
dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base
trimestrale, anche accedendo ai dati relativi
all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e ai dati che si rendono
disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema
UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il
rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che
risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai
quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo
dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le
autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia
di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro
sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e
gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza
dei lavoratori stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine
alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo
l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
concernente: «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo
2023.
 
Art. 3
Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per
contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza
dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento
della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali

1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno de nominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa in tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi»
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versa mento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 di cembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
«855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ».
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi in formatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti colo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
23 aprile 2004:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (omissis)
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
23 aprile 2004:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - (omissis)
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria.»
- Si riporta l'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2023:
«Art. 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole).
- 1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da
attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle
produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti
derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici,
possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni
territorialmente competenti possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle
regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte
della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1;
nel caso di domande riguardanti l'uva da vino,
l'istruttoria comprende la verifica delle relative
dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia
2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento
delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre
2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11
dicembre 2017.
(omissis)».
- Si riporta il comma 499 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n.
62:
«499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi
locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita'
storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'
dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da
una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in
aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dalla presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa
specifica in materia di biodistretti o distretti biologici
si applicano le definizioni stabilite dalla medesima
normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la
creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si
applicano le disposizioni relative ai contratti di
distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
"nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'"».
- Si riporta il comma 443 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024:
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi
di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
e della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
- Si riporta il comma 433 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n, 12 del 16 gennaio 2023:
«433. Fondo per il sostegno alle imprese agricole
colpite dalla flavescenza dorata della vite. E' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste il Fondo per il
sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
dorata della vite, finalizzato alla erogazione di
contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o
reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti
dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che
provvedono all'erogazione dei contributi.».
- Si riporta il comma 515 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da
parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono
definite le disposizioni per il riconoscimento, la
costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I
criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti
annualmente nel Piano di gestione dei rischi in
agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.».
- Si riporta l'articolo 225, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020:
«Art. 225. - (omissis)
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2025.».
- Si riporta il comma 518 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«518. Al fine di promuovere e razionalizzare i
procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la
trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere
agricole e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche
nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137 - S.O. n.
149:
«Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi
locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita'
storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'
dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da
una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la
creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si
applicano le disposizioni relative ai contratti di
distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
«nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».».
- Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4 e l'articolo
15, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (omissis)
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
(omissis)».
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - (omissis)
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria.».
 
Art. 3 - bis

Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalita' attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante:
«Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. 347.
- Si riporta l'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2016, n.
302:
«Art. 8 (Schedario viticolo e inventario del
potenziale produttivo). - 1. Il Ministero istituisce uno
schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul
potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento
(UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva
da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º
marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta
alla Commissione europea un inventario aggiornato del
potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni
secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del
SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e'
attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare
vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici
delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario
viticolo, validati dalle regioni, non possono essere
oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai
disciplinari di produzione, individuano la modalita' di
attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello
schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41
in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei
servizi del SIAN.
8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le
regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo,
nonche' quelle di periodico aggiornamento degli usi del
suolo nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle
superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e
non espressamente richieste dal produttore, pur senza
effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo
notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per
la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del
corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle
uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.
9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le
relative DO e IG e le procedure informatiche per la
gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo
semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto,
nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario
anche ai fini della rivendicazione produttiva.
10. La resa massima di uva per ettaro delle unita'
vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle
rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o
inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021
o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario
viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a
DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.
10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi
cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di
produzione.».
 
Art. 4

Interventi per il rafforzamento del contrasto
alle pratiche sleali

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;
b) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e' inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»
d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»;
e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 8 e 10 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare, nonche' dell'articolo 7
della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021,
n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "accordo quadro": il contratto quadro, l'accordo
quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di
centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei
conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) "acquirente": qualsiasi persona fisica o
giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di
tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa
nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e
alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un
gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) "autorita' pubblica": autorita' nazionale,
regionale o locale, organismo di diritto pubblico o
associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o
da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) "consumatore": la persona fisica che acquista i
prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla
propria attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
e) "contratti di cessione": i contratti che hanno
ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari,
ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo
pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed
alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di
produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, di cui essi sono soci;
f) "contratto di cessione con consegna pattuita su
base periodica": un accordo quadro, come definito alla
lettera a), ovvero un contratto di fornitura con
prestazioni periodiche o continuative;
g) "Direttiva": la direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) "fatturato": l'ammontare dei ricavi, come
definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o
persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e
alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori
agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche,
come le organizzazioni di produttori, le societa'
cooperative, le organizzazioni di fornitori e le
associazioni di tali organizzazioni;
j) "ICQRF": Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
k) "interessi legali di mora": interessi di mora ad
un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
alla lettera o);
l) "prodotti agricoli e alimentari": i prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale
allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai
prodotti elencati in tale allegato;
m) "prodotti agricoli e alimentari deperibili": i
prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella
fase della loro trasformazione potrebbero diventare
inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta,
produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati
deperibili i prodotti a base di carne che presentino una
tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) "saggio degli interessi": il tasso complessivo
degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto
delle maggiorazioni di legge;
o) "tasso di riferimento": il tasso di interesse,
come definito dalla vigente normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.
o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio
di produzione dei prodotti agricoli e alimentari
determinato dall'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia
dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo
all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi
che variabili, e dei servizi necessari al processo
produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di
riferimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare, nonche' dell'articolo 7 della legge
22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione
dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 41, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Principi ed elementi essenziali dei
contratti di cessione). - 1. I contratti di cessione devono
essere informati a principi di trasparenza, correttezza,
proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi
prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione
commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei
costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
o-ter).
2. I contratti di cessione sono conclusi
obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima
della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata,
le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di
criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e
di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto
con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli
elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano
concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo
quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture,
ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la
consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non puo'
essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata,
anche in ragione della stagionalita' dei prodotti oggetto
di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante
da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a
livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per
il tramite delle loro articolazioni territoriali e di
categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una
durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe
espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera
comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si
applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente
esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e
5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese
quelle relative ai prezzi stabiliti nel rispetto dei costi
di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera o-ter), definite nell'ambito di accordi quadro
aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e
alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale
rappresentate in almeno cinque camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite
delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono
fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di
acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi
degli associati che hanno conferito il mandato.
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che
disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei
mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e'
inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al
comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse
all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai
sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.
6-quater. L'accertata violazione della normativa in
materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore
titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati
all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento
del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del
mercato.».
«Art. 8 (Autorita' di contrasto). - 1. In attuazione
dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale
autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed
all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le
seguenti attivita':
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o
a seguito di una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere
disponibili tutte le informazioni necessarie, in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili
relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,
al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche
commerciali vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel
quadro delle indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui
al presente decreto e impone all'autore della violazione di
porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio'
possa rivelare l'identita' del denunciante o qualsiasi
altra informazione la cui divulgazione, secondo il
denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi
interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato
quali sono tali informazioni conformemente a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti
dell'autore della violazione accertata, in conformita'
delle vigenti disposizioni di legge nonche' di quanto
previsto all'articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del
sito internet del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori
inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attivita'
svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche
il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini
avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni
indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione
sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione
presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla
Commissione europea una relazione sulle pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in
particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le
attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del
presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in
conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2,
l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in
particolare, del Comando Carabinieri per la tutela
agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.
689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque
soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.
5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le
competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine
all'accertamento e alla repressione delle pratiche
commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti
del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita'
provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire
in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese
rappresentate.».
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1,
lettera g), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
valore dei beni oggetto di cessione o al valore del
contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere
inferiore a 2.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si
applica all'acquirente una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la
violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo'
essere inferiore a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione viene determinata in ragione della misura dei
ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore
a 1.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica
all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si
applica all'acquirente una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la
violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo'
essere inferiore a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente che contravviene agli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o)
e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000
euro.
7. In caso di concorso della violazione dei divieti
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la
sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente che contravviene agli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j)
e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000
euro.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti
agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 2001.
10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte
dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita
con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera d), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione
commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente
all'accertamento.
11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al
doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al
triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal
presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del
fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento.
12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso,
non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della medesima legge.
12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale
sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione,
procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta
del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere
tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui
all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a
elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione
in forma scritta del contratto concluso oralmente. In
relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le
conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle
condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante
offerta formale al fornitore della corresponsione di un
prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo
sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo
convenuto nel contratto di cessione.
13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita'
di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al
presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Con
decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei
precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove
promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I
predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a
tutela degli interessi collettivi rappresentati,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei
precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli
articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura
civile.».
 
Art. 4 - bis

Misure per la trasparenza dei mercati
nel settore agroalimentare

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:
«139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del singolo cereale e' superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di allevamento e le aziende che producono mangimi.
140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141».
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4 - ter

Interventi per il rafforzamento delle sanzioni
nel settore alimentare

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».
2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante: «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
settore della sicurezza alimentare.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2006, n. 118, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in
materia di rintracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e
dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da settecentocinquanta euro a
quattromilacinquecento euro.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.».
- Si riporta il testo degli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante: «Disposizioni
sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli
oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2016 n.
139, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Identificazione delle partite). - 1.
Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che
non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria
dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se
utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE)
n. 29/2012, nonche' privi:
a) di un codice identificativo;
b) della indicazione della capacita' totale;
c) di un dispositivo di misurazione per la
valutazione della quantita' dell'olio contenuto; e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.
2. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non
identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora
etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il
numero di confezioni, la loro capacita', la categoria
dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se
utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.
29/2012.».
«Art. 9 (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi).
- 1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8 sono:
a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi
di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o
a 3.500 chilogrammi di olive. Il beneficio di cui alla
presente lettera non si applica se le violazioni sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda
quantitativi di prodotto superiori a 30.000
chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non
puo' essere inferiore a euro 150.
3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli
oli preimballati, ai fini della quantificazione della
sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal
lotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, recante
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2004, n. 293:
«Art. 2 (Designazione e presentazione della
denominazione del segno distintivo o del marchio). - 1.
Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
modifica, per la commercializzazione o l'immissione al
consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o
il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, del Consiglio, per un
prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque nella designazione e presentazione del prodotto
usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il
segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del
prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una
traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni
quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o
simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in
cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i
parametri di media e grande impresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo
sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e
di tre volte nel caso delle grandi imprese.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio,
nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui
documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni
false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine,
alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o
utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei
disciplinari di produzione della denominazione protetta e
nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega,
per la confezione, recipienti che possono indurre in errore
sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o
comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca
una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso
di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio
o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della
registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o
marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai
consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo
svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una
denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente
attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura
di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente
articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione
del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita'
del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto
delle condotte sanzionate nel presente articolo e del
rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo'
essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione
e' applicata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo
regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
"Legge di delegazione europea 2015"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2018, n. 32, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Violazione delle pratiche leali di
informazione di cui all'articolo 7 del regolamento). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre
disposizioni del presente decreto, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle
pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del
settore alimentare l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 24.000 euro.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.».
 
Art. 5

Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »
2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si in tende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di recesso da esercitare con le modalita' previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 e' inserito il seguente:
«423-bis. Le attivita' di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari».
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole
dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente
nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli
interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a
condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino
ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato
ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di
discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e
c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che
prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra finalizzati alla costituzione di una comunita'
energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi
delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.».
 
Art. 5 - bis
Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli impianti
di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole

1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027».
2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purche' il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1. - 7.
(omissis)
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente
comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.
9. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante: «Attuazione
dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 in materia di garanzie di origine»:
«Art. 11 (Disposizioni specifiche per la
certificazione della produzione di biometano). - (omissis)
5. Le GO emesse per la produzione di biometano da
impianti di produzione incentivati:
a) se riferite a biometano autoconsumato, sono
contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini
della valorizzazione della tariffa premio di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v) del D.M. 15 settembre
2022 per la medesima quantita' di biometano il prezzo medio
mensile delle GO e' nullo;
b) su indicazione del produttore, possono essere
emesse direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto
un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO
sono contestualmente annullate.
c) se impiegate nel settore trasporti possono
essere annullate solo per l'utilizzo nel territorio
italiano e dai seguenti soggetti:
i. imprese di vendita di gas naturale per il
settore trasporti;
ii. gestori o titolari di impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti.
tali soggetti dovranno indicare, in fase di
annullamento almeno:
i. le informazioni sul cliente finale
beneficiario dell'annullamento delle GO, che puo' essere il
cliente finale o l'impianto di distribuzione di gas
naturale per i trasporti;
ii. il sotto-settore di utilizzo del biometano
quali, a titolo esemplificativo: trasporto marittimo,
trasporto ferroviario, trasporto pesante su gomma,
trasporto leggero su gomma e veicoli agricoli;
d) se impiegate nel settore altri usi possono
essere annullate solo nel territorio italiano dalle
societa' di vendita di gas naturale, che dovranno indicare,
in fase di annullamento, almeno:
i. le informazioni sul cliente finale
beneficiario dell'annullamento delle GO;
ii. la tipologia di utilizzo del biometano nel
settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad
esempio: processi industriali, riscaldamento e/o
raffrescamento, cogenerazione;
(omissis)».
 
Art. 6

Misure urgenti per contrastare la diffusione
della peste suina africana

1. (soppresso)
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 e' consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonche' il ricorso al foraggiamento attrattivo.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione»;
2) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia»;
3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente:
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure adottate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente composto di un massimo di 177 unita' del personale delle Forze armate e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Al personale impiegato nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso personale puo' procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni di armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1 del presente articolo, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».
3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2022, n. 21:
«Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore
suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli
allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal
virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e
"Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al
rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti
norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
criteri che tengano conto della consistenza suinicola,
della eventuale realizzazione di progetti di riduzione
dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture
produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso
familiare e che praticano l'allevamento semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi
dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e
alle province confinanti con quelle in cui sono situati i
comuni interessati dai provvedimenti di blocco della
movimentazione degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad
indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle
restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola
a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base
dell'entita' del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al
presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica
della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e agroalimentare.
4-bis. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di
assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di
'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per
la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla
produzione, nell'ambito della zona di elaborazione
delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo
conto delle eventuali deroghe previste nello stesso
disciplinare".
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad
euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2022, n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli
obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica
il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle competenti autorita'
regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi con le medesime prerogative e strutture
regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente
comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche
nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute
strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di
contrastare la diffusione dell'epidemia. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2,
lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con
le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare. 15
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita'
venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce
durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono
contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e
fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi
appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla
categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert.
2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del
cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge,
e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche
digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli
che costituiscono materiale di armamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».
 
Art. 7
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione
della specie granchio blu - Callinectes sapidus

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonche' di contribuire alla difesa della biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario e' individuato tra i soggetti dotati di professionalita' specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Alla struttura di cui al comma 2 e' assegnato un contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:
a) n. 1 unita' dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) n. 1 unita' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) n. 1 unita' dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) n. 1 unita' dal Ministero del turismo;
e) n. 1 unita' dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
f) n. 1 unita' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) n. 1 unita' dal Ministero della salute.
4. Il contingente di cui al comma 3 e' integrato, nei limiti di ulteriori 6 unita', dal personale non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 non appartenente al Ministero presso cui e' collocata la struttura e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e' autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 5 il Commissario straordinario puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresi', all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.
9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del pro gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' riscontrate.
11. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale con fluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n.
155:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (omisss)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(omissis)».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226.
 
Art. 8
Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e
della tubercolosi bovina e bufalina

1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale e' nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso e' compatibile con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 puo' avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale puo' essere assegnato un contingente massimo di quindici unita' di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Al commissario straordinario e al subcommissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 3 giugno 2020, L 174.
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, Supplemento
Ordinario n. 98:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2009, n. 245:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 9

Modifiche al codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuita' nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonche' nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;
c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: «2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 174 bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del
Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni
espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la
tutela della biodiversita'.
2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli
obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma
2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
 
Art. 9 - bis
Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e
dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e (del
settore ittico nonche') di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Monitoraggio della produzione di latte
vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e
prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da
Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi). - 1. Allo
scopo di consentire un accurato monitoraggio delle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio
nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti
dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito
dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per
il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente,
nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino
e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai
singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di
qualunque specie acquistati direttamente dai produttori,
nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori,
situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i
quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati
provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi,
con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano
trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun
prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale
diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori.
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca
dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di
latte registrato.
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti,
rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore
del latte ovi-caprino.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di
registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini
previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Se il ritardo nella
registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la
sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o
tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte
vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due
mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del
divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel
territorio italiano, per un periodo da sette a trenta
giorni.
4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non
adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2,
le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle
dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno
2024.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti
locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
rispettive competenze, esercitano i controlli per
l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
Art. 9 - ter

Disposizioni in materia di attivita' di controllo
sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore».
2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 12
dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2016, n. 302, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 79 (Piano dei controlli). - 1. Il soggetto a
carico del quale l'organismo di controllo autorizzato
accerta una non conformita' classificata grave nel piano
dei controlli di una denominazione protetta, approvato con
il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza
di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di
decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e'
ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si
riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie
prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di
una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non
siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva
o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di
prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai
sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che
non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi
pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di
controllo per la denominazione protetta rivendicata dal
soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce
idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di
quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto
inadempiente, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme
dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al
creditore.
4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione
accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento
diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di
controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attivita'
di verifica da parte del personale dell'organismo di
controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni,
alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dall'ufficio territoriale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 9
marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo
sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, n.
69, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica, di seguito denominato "Fondo", destinato al
finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C
204/01 della Commissione europea sugli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonche' per il
finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e
i criteri per la definizione dei soggetti e delle
iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche
annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo
da destinare, con separata evidenza contabile, alla
realizzazione del marchio biologico italiano di cui
all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei
programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota
parte delle entrate derivanti dal contributo di cui
all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,
determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire
l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la
salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e'
istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato
realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita
di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e
10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di
cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti
dei Ministri della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei
prodotti di cui al presente comma".
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal
comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate
semestrali da versare entro il giorno 15 del mese
successivo alla scadenza della rata, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di omissione del versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione
e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la
scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni
giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di
riscossione delle sanzioni.
6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei
soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di
cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia
stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che
sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste
dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono
essere inserite sul portale informatico del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le
disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data
sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
 
Art. 9 - quater
Incorporazione della societa' Sistema informativo nazionale per lo
sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonche' al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. e' in corporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata « Agenzia ».
2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.
3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attivita' di cui al comma 4.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della societa' sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.
6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a decorrere dal l'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, e' trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accerta mento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base del l'esperienza maturata presso la societa' di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalita' indicate con atto del direttore dell'Agenzia, e' completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.
9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia e' modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facolta' assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.
11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresi' all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.
12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parita' di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;
d) il regime previdenziale in godimento.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attivita' di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.
14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalla seguente: «AGEA»;
b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino
del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno
2018, n. 144:
«Art. 13 (Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia).
- 1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione
costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua
attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16,
comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le
assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare
il funzionamento dell'Agenzia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 01 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante:
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2018, n.
144, come modificato dalla presente legge:
«Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali). - 1.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, AGEA assume il ruolo di stazione appaltante con
riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi
quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN
di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti
di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi
gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in
un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) definizione del modello organizzativo e delle
regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui
all'articolo 9, comma 4;
c)
d)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto
al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA,
fermo restando che le eventuali successive modifiche della
dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.».
 
Art. 10

Guardie venatorie

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza
sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali e' affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai
sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonche'
armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformita' al regolamento di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della
presente legge, delle associazioni agricole rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi',
affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di
idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di
apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle
guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e
della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui
al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di
guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
della presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneita' di cui al comma 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e'
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula);
passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer
montanus); passera oltremontana (Passer domesticus);
allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus
virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa
(Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena
(Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga
(Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole);
codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs);
peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola);
taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia
(Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao
tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice
(Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione
della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre
limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica
(Lepus corsicanus).
1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni
singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi
della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno,
pubblicano il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per
ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero
di capi di cui e' consentito il prelievo e previa
acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che
si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai
quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata
motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i
termini di cui al precedente periodo. Con il calendario
venatorio le regioni possono modificare, per determinate
specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a
condizione della preventiva predisposizione di adeguati
piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia
di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui
al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli
ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente
comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale
parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.
4. In caso di impugnazione del calendario venatorio,
qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica
l'articolo 119, comma 3, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione
agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il
tramonto.
8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la
caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.».
 
Art. 10 - bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 dicembre 2023, recante: «Autorizzazione a bandire e ad
assumere unita' di personale a tempo indeterminato
appartenente al comparto sicurezza-difesa e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sulle risorse da cessazione
2022 per l'anno 2023», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2024, n. 8.
- Si riporta il comma 295 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302:
«295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi
287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.».
 
Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia' contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «,anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla fine della lettera sono soppresse;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.
2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico gia' fissati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4 del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante: «Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge, 13
giugno 2023, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
13 giugno 2023, n. 136, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di
seguito denominata "Cabina di regia", organo collegiale
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o da un presidente di regione o
provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della
tematica affrontata, i Ministri interessati. Il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con
funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo,
coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il
contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua
una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente
realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi
idrica, individuando quelli che possono essere realizzati
da parte del Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun
intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita'
di finanziamento.
3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di
immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per
il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del
comma 4-ter.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le
amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia
le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al
finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali
non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente
vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette
risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del
comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento
della progettazione per gli interventi oggetto di
rimodulazione.
4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario
straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di
competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto
della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente
comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione
delle risorse idriche collaborano con le autorita' di
bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino
distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la
ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto
della scarsita' idrica e per il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia' contenute
nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati
a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle
di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina
di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di
bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali
e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.
5. In coerenza con il programma degli interventi
individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e
con la ricognizione delle risorse disponibili risultante
dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli
interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e
all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione
delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui
all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1
e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per
gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento
delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a
valere sulle distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105
milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro
per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026,
a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni
di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno
2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede
a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione
della spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al
comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in
merito alla realizzazione degli interventi necessari alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente
lettera, la Cabina di regia individua gli interventi
funzionali al potenziamento della capacita' idrica
suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato
pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella
programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
b) ferme restando le competenze e le procedure di
approvazione previste a legislazione vigente, monitora la
realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e
finanziate nell'ambito delle politiche di investimento
nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad
eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano
Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati
ricavabili dai sistemi informativi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e
ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche
fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori
per la risoluzione di eventuali criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
idoneo a precludere la realizzazione degli interventi
urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di
ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed
esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a
rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo
cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio
in ordine alla corretta, efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le
finalita' del presente articolo, anche presenti nelle
contabilita' speciali e nei fondi destinati alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera
b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione
delle banche dati esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina
di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i
monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili
dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo
3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7,
primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai
sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla
Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione
sulle attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di
realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base
delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative
adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per
gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica
di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo,
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante
la trasmissione della relazione di cui al primo periodo,
per il tramite del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito "Commissario".
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di
severita' idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il
censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su
tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui,
industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione
presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle
portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea
dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi
dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato
di attuazione del programma degli interventi indicati nei
piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter
autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e
sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o
ritardo;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici
sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per
il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana,
nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo;
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia.
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco
delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter.
(omissis)
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi,, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione,
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche). - 1. Alle procedure di progettazione e
realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si applicano, in
quanto compatibili e secondo il relativo stato di
avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai
predetti interventi non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove
previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine
di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei
progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la
verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della
meta'.
2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle
prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui
al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la
presentazione di apposite liste di controllo di cui
all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le
modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono
essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della
valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora l'autorita' competente non provveda entro il
termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna
all'autorita' competente un termine per provvedere non
superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia,
il Presidente del Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per
l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita'.
2-bis. Per gli interventi di manutenzione
straordinaria ed incremento della sicurezza e della
funzionalita' delle dighe e delle infrastrutture idriche
destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio
2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022
del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i
termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per
l'indizione della procedura di gara, ovvero per la
trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023
i termini per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di
competenza regionale, anche con riferimento alla
realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il proponente puo' presentare
all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo
23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso
comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20
maggio 2022, n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno
nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di
riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per
garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la
razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al
contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema
fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino
distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno
2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici
a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto
disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a
livello europeo, nazionale e regionale.
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro
il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono
predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle
delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della
componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei
valori di deflusso ecologico gia' fissati.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle
sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della
gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico,
realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini
idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 12

Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, e' adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di due unita' di personale dirigenziale generale e di due unita' di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unita' di personale dirigenziale generale e alle due unita' di personale dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita' di personale non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di sette unita' di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, con esclusione del per sonale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de terminato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unita' complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegna zione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n. 167:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999,
n. 205, S.O. n. 167:
«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2012,
n. 288.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis)».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
n. 98:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(omissis)».
- Si riporta il comma 11 dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264:
«11. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014,
n. 300, S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 12 - bis

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materi».
2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
processo penale, di processo civile, di contrasto agli
incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di
salute e di cultura, nonche' in materia di personale della
magistratura e della pubblica amministrazione», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n.
236:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di pubblica
amministrazione). - 1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31
dicembre 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, i dirigenti generali,
anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture
corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con
esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che
siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi
dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono
fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31
dicembre 2026.32.
3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si
applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta
collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.
3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le
parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: "Gli
enti locali"».
- Si riporta il comma 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 agosto 2012, n. 189:
«9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.».
- Si riporta il comma 489 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.».
- Si riporta l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
2019, n. 23:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(omissis)».
- Si riportano gli artt. 14, commi 1, 2 e 3 e 14.1,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 23:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui
al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo
periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di
eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i
soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere
esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme
restando le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.».
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
il trattamento di pensione anticipata di cui al presente
articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.».
 
Art. 13

Misure finanziarie urgenti per assicurare
la continuita' operativa degli impianti ex ILVA

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».
2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti».
2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente residuano possono essere destinate» e la parola: «, nonche'» e' soppressa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n.
100, S.O. n. 19, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Misure urgenti per assicurare la
continuita' operativa degli impianti ex Ilva). - 1. Al fine
di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale e la tutela
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei
lavoratori addetti ai predetti stabilimenti,
l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce
all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse
di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a
150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-sexies,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante:
«Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 febbraio 2020, n. 37, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (omissis)
1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e
urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale,
indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva
degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia
dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora
le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,
possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle
finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore delle medesime
societa', nel limite massimo di 320 milioni di euro per
l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e'
soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui
al presente comma e' concesso con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, previa richiesta
motivata del commissario straordinario. Per l'attuazione
del presente comma il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di risanamento
ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria
ILVA). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad
oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione,
ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni per le finalita' di cui
al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 191 del 2015 e' estinto mediante utilizzo
delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione
delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla
sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti
fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi
sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente
costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per
l'attuazione e la realizzazione di interventi di
risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi
gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, nonche' per l'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle
spese e dei costi sostenuti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente
residuano possono essere destinate per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo.
(Omissis)».
 
Art. 14

Rapporto di sicurezza per gli impianti
di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. n. 38, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto
di sicurezza). - (omissis)
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il
rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il
rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio. Per gli impianti di
interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non
deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via
cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non
superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione
del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la
limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti
siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione
o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e'
disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla
attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente
riferibile la carenza rilevata.
(omissis)».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 ottobre 2005, n. 249 - S.O. n. 170.
- Si riporta l'articolo 12, comma 1 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre
2005, n. 249, S.O. n. 170:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
Omissis».
- Si riporta l'articolo 26, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto
2023, n. 190:
«Art. 26. (Riorganizzazione del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno e disposizioni
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
(omissis)
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne
per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile
capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di
nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e
1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente
rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in via
eccezionale, a cinque settimane.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, recante: «Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
novembre 2008, n. 268:
«Art. 2. (Fondo unico giustizia). - (omissis)
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico
giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva
l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei
reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno
2009, n. 147:
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - (omissis)
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 5 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante:
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). -
(omissis)
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei
sommozzatori ovvero, nel limite di 25 unita', al personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni
specialistiche, sono incrementate dell'importo di euro
1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi
nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere
dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli
articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti
retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la
qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche'
lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita';
b) la previsione di benefici economici finalizzati
al mantenimento delle indennita' specialistiche in
godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per
infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di
servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della
licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo
allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico
specialistico.
(omissis)».
 
Art. 15
Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di
imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Sino a tale data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».
2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto e' risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8.4, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con
modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2016, n. 26, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - (omissis)
8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei
complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato
a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita'
attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento,
i commissari della procedura di amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai
sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino
alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del
predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato
ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge, e
comunque fino alla definitiva cessione dei complessi
aziendali. Sino a tale data puo' essere prorogato, su
istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo
previsto dalla legge, anche il programma delle
amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei
predetti complessi aziendali. Entro tale termine, i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e
realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale non previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
delle societa' in amministrazione straordinaria non
altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il
reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo
produttivo. I commissari straordinari specificano, nella
relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato
di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse
all'attuazione del Piano approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105,
come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1,
ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi
del presente comma.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2,
comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo
ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo
n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data
del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo, considerando specificamente,
anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa
in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il
programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo,
fino al 30 giugno 2010.
4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, in ragione del protrarsi
delle conseguenze di ordine economico e produttivo
determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione
a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del Commissario straordinario,
sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per i
gruppi industriali con imprese o unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per
l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il
commissario straordinario individua l'affittuario o
l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che
garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale anche con riferimento alla
garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonche' la
rapidita' ed efficienza dell'intervento, anche con
riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto
dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Se ricorrono ragioni di
urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario
puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e'
risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario
straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza
riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del
made in Italy e al comitato di sorveglianza.
Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono
inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia
effettuata da primaria istituzione finanziaria o di
consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente,
individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte
sono corredate da un piano industriale e finanziario nel
quale devono essere indicati gli investimenti, con le
risorse finanziarie necessarie e le relative modalita' di
copertura, che si intendono effettuare per garantire le
predette finalita' nonche' gli obiettivi strategici della
produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si
applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al
comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i
commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e
lo stato economico e finanziario di tali imprese non
comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il
venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle
stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio
e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal
presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende
e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti
all'affittuario o all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa.».
 
Art. 15 - bis

Tutela degli acquirenti di compendi aziendali
di interesse strategico

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
 
Art. 15 - ter

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.