Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 giugno 2024
Modalita' di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato «quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della Regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della Regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse»;
Visto l'art. 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede l'istituzione a decorrere dal 2025 del Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, destinato, in base alla lettera a) del predetto comma «quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma e' destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato»;
Visto l'art. 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
Visto l'art. 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse»;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui «nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento»;
Visto il successivo comma 499 del medesimo articolo, secondo cui «entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e' individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto»;
Visto il comma 500, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023, il quale prevede che «le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo»;
Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa' Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto il comma 501, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023, il quale prevede che «con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Inviti da parte di Sogei S.p.a.

1. I comuni tenuti al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmettono a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. le relative certificazioni nei termini fissati dai rispettivi decreti ministeriali che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio e rendicontazione sull'utilizzo delle risorse.
2. Per certificazione, ai fini del presente decreto, si intende la compilazione e la chiusura delle schede di monitoraggio e rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP di cui all'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di invio delle certificazioni di cui al comma precedente, per gli esercizi 2023 e successivi, ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli esercizi 2021 e 2022, Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, invita gli enti che non hanno trasmesso le certificazioni di cui al comma 1 a provvedere entro trenta giorni successivi alla ricezione dell'invito.
 
Art. 2

Comunicazione di Sogei S.p.a. al Ministero dell'interno

1. Decorsi inutilmente i trenta giorni dall'inoltro dell'invito di cui all'art. 1, comma 3, Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmette tempestivamente una specifica comunicazione al Ministero dell'interno contenente l'elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e l'elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati.
 
Art. 3

Commissario sindaco

1. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno provvede con proprio decreto a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, il sindaco dei comuni rientranti in entrambi gli elenchi di cui all'art. 2.
2. Il commissario di cui al precedente comma provvede:
a) nel caso di inadempimento all'obbligo di invio delle certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1;
b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, ad attivarsi affinche' l'Ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, il commissario trasmette a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all'art. 4.
3. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, si procede ai sensi del comma 2, lettera b). Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), e' trasmesso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione.
 
Art. 4

Elementi del cronoprogramma e relativo monitoraggio

1. Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), dovra' elencare le azioni che l'ente ha intenzione di intraprendere per raggiungere l'obiettivo di servizio o il LEP assegnato, entro il 2027, per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilita', ed entro il 2030 per il potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione alla dotazione di assistenti sociali.
2. Il cronoprogramma dovra' specificare le modalita' di spesa delle risorse, non utilizzate negli anni precedenti, che potranno essere destinate:
a. alla gestione dei servizi nell'anno in corso o negli anni successivi, fermo restando il termine finale relativo a ciascun servizio, di cui al comma 1;
b. all'erogazione di contributi o voucher nell'anno in corso o negli anni successivi;
c. all'acquisto di strumentazioni e attrezzature, nonche' ad interventi di manutenzione anche straordinaria, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso o degli obiettivi per gli anni futuri.
3. Lo schema del cronoprogramma verra' definito e pubblicato dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
4. Il cronoprogramma dovra' essere inviato in modalita' digitale dal commissario in un apposito portale messo a disposizione da Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. e sara' oggetto di rendicontazione nell'ambito del monitoraggio annuale degli obiettivi di servizio.
 
Art. 5

Commissario prefettizio

1. Qualora, alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, perduri l'inadempimento all'obbligo di invio delle certificazioni, o, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, all'obbligo di invio del cronoprogramma di cui al precedente articolo, Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmette tempestivamente una nuova comunicazione al Ministero dell'interno contenente un elenco dei comuni ancora inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e un elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio del cronoprogramma.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno provvede con proprio decreto a nominare, su designazione del prefetto, un commissario, il quale procede, a titolo gratuito e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2.
3. Qualora dai cronoprogrammi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), gli obiettivi o i LEP assegnati per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilita' non risultino raggiunti entro il 2027 e quelli assegnati per il potenziamento dei servizi sociali comunali non risultino raggiunti entro il 2030, Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procede tempestivamente a darne comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto a nominare, su designazione del prefetto, un commissario. Il commissario provvede, a titolo gratuito e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi o dei LEP di cui al primo periodo.
 
Art. 6

Recupero risorse per assenza di utenti

1. Nel caso in cui dalla certificazione risulti l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento, il Ministero dell'interno, su specifica comunicazione di Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., provvede con proprio decreto, all'individuazione delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e quelle assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da recuperare secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine della riassegnazione al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui all'art. 1, comma 496, legge n. 213 del 2023.
 
Art. 7

Utilizzo risorse esercizi 2021 e 2022

1. I comuni, compresi quelli destinatari delle misure di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, utilizzano le risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, accertate negli esercizi 2021 e 2022 e confluite nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione di cui all'art. 187, comma 3-ter, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per l'esercizio 2024.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente provvedimento verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2024

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni
e territoriali
Palomba Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2803