Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2019
Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1019, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il «ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della Rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di «... consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»;
Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo periodo, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 25 del 30 gennaio 2019 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 20 milioni;
Visto l'art. 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che «al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi (...) autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
Ritenuto che il citato comma 1019, art. 1, della legge di bilancio 2019, sia per l'identita' dell'oggetto che per l'appostamento delle risorse sul medesimo capitolo di bilancio, si configuri quale rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, della misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 e successivo decreto ministeriale di attuazione del 24 dicembre 2018, n. 555;
Atteso che le procedure per l'erogazione delle risorse stanziate per l'esercizio 2018 di cui al citato decreto ministeriale n. 555 del 2018 sono in fase di completamento;
Valutato opportuno, al fine di semplificare le procedure di rimborso da effettuare per l'anno 2019 e 2020 confermare le indicazioni contenute nel citato decreto n. 555 del 2018 per cio' che attiene l'ambito di applicazione, le modalita' e le finalita' dell'intervento;
Considerato che con nota del 10 aprile 2019 l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha rappresentato per le motivazioni ivi indicate, l'esigenza di prevedere un allargamento delle tipologie di viaggio ammesse a ristoro in modo da ricomprendere le maggiori spese che gli autotrasportatori affrontano in relazioni all'ingresso/uscita dalle aree portuali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194, con la quale e' stato nominato il commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento in argomento;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Vista la nota n. 14239 del 30 luglio 2019 indirizzata al commissario delegato per l'emergenza Morandi;
Vista la nota n. 14553 del 2 agosto 2019 con la quale il commissario delegato ha espresso la condivisione sul presente provvedimento e finalita';

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il presente decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.
 
Art. 2

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all'art. 1, ammontano ad euro 80 milioni per l'esercizio finanziario 2019 e euro 80 milioni per l'esercizio finanziario 2020.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che esercitano la loro attivita' per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
 
Art. 4

Spese ammissibili e modalita'
di presentazione delle domande

1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:
a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta' logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del Ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi;
c) le soste all'interno delle aree portuali che siano risultate superiori ai tempi operativi individuati dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento.
2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione:
a) documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione e la destinazione;
b) documentazione relativa all'effettivo espletamento della missione stessa;
c) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della documentazione presentata;
d) per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1, lettera b), l'indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonche' idoneo attestato di transito autostradale.
4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento delle unita' di carico.
5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio per le finalita' di cui al successivo art. 6, comma 2, e' attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.
6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5.
7. Alle missioni di viaggio con origine/destinazione portuale che abbiano comportato tempi di sosta all'interno delle aree portuali superiori a quanto indicato nel regolamento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di cui alla lettera c) del comma 1, viene riservata una quota delle risorse disponibili per il ristoro, definita dallo stesso soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il commissario delegato all'emergenza.
 
Art. 5

Soggetto attuatore

1. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale assume il ruolo di soggetto attuatore del commissario delegato e svolge le istruttorie finalizzate alla definizione dell'ammissibilita' delle domande, per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.
2. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, sentita la struttura del commissario delegato, pubblica sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e dei modi di presentazione delle domande e trasmette alla struttura del commissario delegato l'elenco delle domande ritenute ammissibili.
 
Art. 6

Modalita' di erogazione delle risorse

1. I fondi, di cui all'art. 1, comma 1019, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, di importo pari ad euro 80 milioni per ciascuna annualita', sono trasferiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente sulla contabilita' speciale del commissario delegato di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539.
2. Il commissario delegato, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3216