| Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 7 agosto 2019 |  
| Attuazione degli interventi previsti  dall'articolo  1,  comma  1019, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il «ristoro delle  maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, nel  Comune  di Genova, noto come ponte Morandi».  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Vista la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante:  «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose  e  istituzione  di  un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della Rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;   Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.  109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2018, al fine di «... consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese affrontate  dagli  autotrasportatori   in   conseguenza   dell'evento consistenti  nella  forzata  percorrenza  di  tratti  autostradali  e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle  difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»;   Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo  periodo,  del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»;   Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, n. 555, registrato alla Corte dei conti  il  15 gennaio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 25 del 30 gennaio 2019  con  il  quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per  l'erogazione  delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2018 pari  ad  euro  20 milioni;   Visto l'art. 1, comma 1019 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145 (legge di bilancio 2019) che «al fine di consentire il ristoro  delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza  del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada  A10,  nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi (...) autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;   Ritenuto che il citato comma 1019, art. 1, della legge di  bilancio 2019, sia per l'identita' dell'oggetto che per  l'appostamento  delle risorse  sul  medesimo  capitolo  di  bilancio,  si  configuri  quale rifinanziamento, per gli anni  2019  e  2020,  della  misura  di  cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018  e  successivo decreto ministeriale di attuazione del 24 dicembre 2018, n. 555;   Atteso che le procedure per l'erogazione  delle  risorse  stanziate per l'esercizio 2018 di cui al citato decreto ministeriale n. 555 del 2018 sono in fase di completamento;   Valutato  opportuno,  al  fine  di  semplificare  le  procedure  di rimborso  da  effettuare  per  l'anno  2019  e  2020  confermare   le indicazioni contenute nel citato decreto n. 555 del 2018 per cio' che attiene  l'ambito  di  applicazione,  le  modalita'  e  le  finalita' dell'intervento;   Considerato che con nota del 10 aprile 2019 l'Autorita' di  sistema portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  ha  rappresentato   per   le motivazioni ivi indicate, l'esigenza  di  prevedere  un  allargamento delle tipologie di viaggio ammesse a ristoro in modo da ricomprendere le maggiori spese che gli autotrasportatori affrontano  in  relazioni all'ingresso/uscita dalle aree portuali;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto  2018,  n.  539,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione  civile  in  conseguenza  dell'emergenza  determinatasi  a seguito  del   crollo   di   un   tratto   del   viadotto   Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194,  con  la  quale  e'  stato nominato  il  commissario  delegato  per   fronteggiare   l'emergenza derivante dall'evento in argomento;   Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;   Vista  la  nota  n.  14239  del  30  luglio  2019  indirizzata   al commissario delegato per l'emergenza Morandi;   Vista la  nota  n.  14553  del  2  agosto  2019  con  la  quale  il commissario  delegato  ha  espresso  la  condivisione  sul   presente provvedimento e finalita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
          Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
   1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli  autotrasportatori,  derivanti  dalla  forzata  percorrenza  di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza  dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il  presente  decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri e le modalita' per l'erogazione  a  favore  degli  autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 1,  comma  1019  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Risorse disponibili 
   1. Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all'art. 1, ammontano ad euro 80 milioni per l'esercizio finanziario 2019 e euro 80 milioni per l'esercizio finanziario 2020.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Soggetti beneficiari 
   1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto,  le imprese  iscritte  all'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  che esercitano la loro attivita' per conto di terzi, ai  sensi  dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298.     |  
|   |                                 Art. 4 
                     Spese ammissibili e modalita'                    di presentazione delle domande 
   1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:     a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il  Comune ed il Porto di  Genova  che  dimostrino  l'attraversamento  del  nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta' logistiche dipendenti  dall'  attraversamento  delle  aree  urbane  e portuali di Genova;     b) le missioni di viaggio compiute nel territorio  nazionale  che abbiano comportato per  effetto  del  crollo  del  Ponte  Morandi  la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi;     c) le soste all'interno delle aree portuali che  siano  risultate superiori ai tempi operativi individuati  dall'Autorita'  di  sistema portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento.   2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola  missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.   3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione:     a) documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione e la destinazione;     b) documentazione  relativa  all'effettivo   espletamento   della missione stessa;     c) autocertificazione ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della documentazione presentata;     d) per il ristoro delle spese  di  cui  al  precedente  comma  1, lettera  b),  l'indicazione  del  tratto  stradale  e/o  autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla  missione  di  viaggio  svolta, nonche' idoneo attestato di transito autostradale.   4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le  missioni di viaggio che abbiano  effettivamente  comportato  il  trasporto  di merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento delle unita'  di carico.   5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di  consegne  superiori  a cinque,  alla  missione  di  viaggio  per  le  finalita'  di  cui  al successivo  art.  6,  comma  2,   e'   attribuito   un   coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.   6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai  fini del ristoro dei maggiori  oneri  sostenuti,  un  numero  superiore  a cinque missioni di viaggio per  ciascun  automezzo,  ivi  incluse  le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5.   7. Alle missioni di viaggio con origine/destinazione  portuale  che abbiano comportato tempi di sosta  all'interno  delle  aree  portuali superiori a quanto indicato nel regolamento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di cui alla lettera c) del  comma 1, viene  riservata  una  quota  delle  risorse  disponibili  per  il ristoro, definita dallo stesso soggetto attuatore,  d'intesa  con  il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  commissario delegato all'emergenza.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Soggetto attuatore 
   1. L'Autorita' di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale assume il ruolo di soggetto  attuatore  del  commissario  delegato  e svolge    le     istruttorie     finalizzate     alla     definizione dell'ammissibilita' delle domande,  per  il  ristoro  delle  maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.   2. L'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale, sentita la struttura del commissario delegato, pubblica  sul  proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e dei modi di presentazione delle domande e trasmette alla  struttura del commissario delegato l'elenco delle domande ritenute ammissibili.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Modalita' di erogazione delle risorse 
   1. I fondi, di cui all'art. 1, comma 1019, della legge 30  dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, di importo  pari  ad euro  80  milioni  per  ciascuna  annualita',  sono  trasferiti   dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  direttamente  sulla contabilita' speciale del commissario delegato di  cui  all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018,  n. 539.   2. Il commissario delegato,  di  cui  all'ordinanza  del  capo  del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa  ammessa  a  ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' di sistema  portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari  all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni. 
     Roma, 7 agosto 2019 
                                                Il Ministro: Toninelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, n. 1-3216     |  
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