| Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 16 settembre 2019 |  
| Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale  relativamente al medicianale per uso umano  «Vytorin».  (Determina  n.  1388/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un Codice comunitario  relativo ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e integrazioni,  in  particolare  il  Capo  IV  (Procedura   di   mutuo riconoscimento e procedura decentrata);   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare  il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive modificazioni e integrazioni;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del prezzo dei farmaci»;   Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a) rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale [...]»;   Visto altresi'  l'art.  48,  comma  33-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere lo sviluppo del Paese e per la correzione  dell'andamento  dei  conti pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, il quale dispone che «alla scadenza  del  brevetto  sul principio  attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in  assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa   ad   un   medicinale   biosimilare   o    terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura  di  contrattazione del   prezzo,   ai   sensi   del   comma   33,   con   il    titolare dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del Servizio sanitario nazionale»;   Viste  la  determina  AIFA  n.  1252/2015  del  25  settembre  2015 concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei  medicinali biotecnologici» e la successiva determina AIFA n.  1313/2015  del  12 ottobre 2015, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del  25 settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo  di  rimborso dei medicinali biotecnologici»;   Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in particolare,  l'allegato  C  contenente  l'elenco  delle  specialita' medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un rimborso alle regioni, nelle modalita' gia' consentite del pay-back;   Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante «Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla  legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017»;   Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  tra  l'AIFA  e  la Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  e  la  sua  controllata  Neopharmed Gentili S.r.l. con cui e' stato concordato che il risparmio di  spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte  dell'azienda  di  un  rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalita' del  pay-back,  sino  a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli  importi  ivi previsti;   Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione, l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali applicabili ai medicinali oggetto  del  suddetto  a  partire  dal  1° gennaio 2018;   Visto l'atto  di  cessione  del  ramo  di  azienda  della  societa' Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  alla  societa'  Neopharmed  Gentili S.p.a. del 19 ottobre 2018, con efficacia dal 1° novembre 2018;   Visto il  comunicato  reso  noto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 146  del  18  dicembre  2018 relativo  all'approvazione  della  modifica  del  nome  del  titolare dell'autorizzazione  in  commercio   della   specialita'   medicinale «Vytorin» (ezetimibe e simvastatina) a seguito del cambio  della  sua ragione sociale, da Neopharmed Gentili S.r.l.  a  Neopharmed  Gentili S.p.a.;   Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della societa' Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  e  della  sua  controllata Neopharmed Gentili S.r.l. (ora Neopharmed Gentili S.p.a.), volto alla verifica  della  volonta'  aziendale  di  confermare  le   condizioni negoziali  previste  nell'accordo  negoziale  sottoscritto  ai  sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001;   Vista la disponibilita' manifestata dalla  Mediolanum  Farmaceutici S.p.a.  e  della  sua  controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l.  (ora Neopharmed Gentili S.p.a.) di ridefinire con  AIFA  tale  accordo  e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso  in  merito alla proposta in data 20 febbraio 2019;   Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla societa'  Mediolanum   Farmaceutici   S.p.a.   (nonche'   dalla   sua controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l.,  ora   Neopharmed   Gentili S.p.a.), in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento  al  medicinale  «Vytorin» (ezetimibe/simvastatina - A.I.C. n. 036690);   Vista la deliberazione AIFA n. 19 del 7 agosto 2019  del  consiglio di amministrazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  del  direttore generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
        Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale         (ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012) 
   Relativamente alle confezioni sottoindicate del medicinale  VYTORIN (ezetimibe/simvastatina).   Confezioni:       «10/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036690067 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota  AIFA: 13;       «10 mg/20 mg compresse» 30  compresse  in  blister  PTFE/PVC  - A.I.C. n. 036690218 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota AIFA: 13;       «10 mg/40 mg compresse» 30  compresse  in  blister  PTFE/PVC  - A.I.C. n. 036690360 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota AIFA: 13.   La modalita' di riduzione di spesa a carico del Servizio  sanitario nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da  parte  della societa' Neopharmed Gentili S.p.a. di un importo una tantum a  titolo di pay-back, pari a euro 594.151,5 come indicato nell'Allegato 1 alla presente   determina,   che   costituisce   parte   integrante    del provvedimento.   Sono confermate tutte le altre  condizioni  contenute  nell'accordo negoziale  in  antecedenza  stipulato   tra   l'AIFA   e   Mediolanum Farmaceutici S.p.a. e la sua controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l. (ora Neopharmed Gentili S.p.a.), tuttora vigenti.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                               Allegato 1                  Ripartizione regionale del PAYBACK 
                   Ditta: Neopharmed Gentili S.p.A.                    Specialita' medicinale: VYTORIN 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura                     e altre condizioni negoziali 
   Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
       Roma, 16 settembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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