Estratto determina AAM/AIC n. 164/2019 del 17 settembre 2019 
     Procedura europea AT/H/0782/001/DC.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: PELARGONIO  JOHNSON  &  JOHNSON  nella  forma  e   confezione,   alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:       titolare A.I.C.: societa' Johnson & Johnson S.p.a. con  sede  e domicilio fiscale in Via Ardeatina Km 23,500 - 00071, Santa  Palomba, Pomezia - Roma codice fiscale 00407560580;       confezione: «sciroppo» flacone in vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 046027013 (in base 10) 1CWN85 (in base 32);       forma farmaceutica: sciroppo.     Validita' prodotto integro: due anni.     Condizioni particolari di conservazione:       questo  medicinale  non  ancora  aperto  non  richiede   alcuna condizione particolare di conservazione;       dopo la prima apertura: non conservare a temperatura  superiore a 25°C.     Composizione       principi attivi:         2,5ml (3g) di sciroppo contengono 20  mg  di  estratto  (come estratto secco) da Pelargonium sidoides DC e/o Pelargonium  reniforme Curt., radix (radice di pelargonio) (4-25:1);         solvente di estrazione: etanolo 11% (m/m);       eccipienti:    maltodestrina,    sorbitolo     liquido     (non cristallizzante)  (E420),  maltitolo  liquido  (E965),   sorbato   di potassio (E202), acido citrico (E330), acqua depurata.     Responsabile del rilascio lotti: Phytopharm Klęka S.A. - Kleka  1 - Nowe Miasto nad Wartą - 63-040 Polonia.     Indicazioni terapeutiche.     «Pelargonio  Johnson  &  Johnson»  e'  un   medicinale   vegetale tradizionale per il trattamento sintomatico del raffreddore comune.     L'impiego di questo  medicinale  vegetale  tradizionale,  per  le indicazioni   terapeutiche   indicate,   si    basa    esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.     «Pelargonio Johnson & Johnson» e' indicato  negli  adulti,  negli adolescenti e nei bambini a partire dai 6 anni di eta'. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da  banco  o di automedicazione. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale generico. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |