Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2018, n. 50
Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera che all'articolo 8 stabilisce la possibilita' di prevedere, da parte dello Stato membro di affiliazione, un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni di assistenza sanitaria, comprendendo fra queste le prestazioni che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte o l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro», e, in particolare, all'articolo 9, comma 2, lettera a), che individua i casi in cui l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' sottoposta ad autorizzazione preventiva per esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, con i criteri indicati dal medesimo articolo 9, comma 2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate», che consente al Ministero della salute, di censire tali apparecchiature e di identificarle con lo specifico codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2014, n. 110;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che include tra le prestazioni erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, tra le altre, le prestazioni ospedaliere e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65;
Ritenuto che gli interventi di day surgery debbano essere sottoposti ad autorizzazione preventiva, considerando la sala operatoria una infrastruttura sanitaria altamente specializzata e costosa di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e tenendo conto delle prestazioni di day surgery individuate all'interno dell'allegato 6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e che, per lo stesso motivo, debbano essere sottoposte ad autorizzazione preventiva anche le prestazioni di chirurgia ambulatoriale da erogare in ambulatorio H o HR, ossia in ambito ospedaliero anche con regolamentazione regionale, come individuate all'interno dell'allegato 4 e dell'allegato 6B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
Ritenuto di sottoporre ad autorizzazione preventiva anche le prestazioni ambulatoriali terapeutiche o di diagnostica strumentale che richiedono l'utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, quali quelle impiegate per la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare, individuate all'interno dell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato 4 e dell'allegato 6B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo;
Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, che istituisce presso il Ministero della salute il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa, sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 228/CSR);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo prot. n. 686 del 12 febbraio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, in attuazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 9, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle stesse.
2. Resta salva la facolta', per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni e comunicate al Punto di contatto nazionale.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile
2011, n. L 88.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
(Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
un altro stato membro).
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera a)
e comma 8:
«Art. 9 (Assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta
ad autorizzazione preventiva). - (Omissis).
2. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione
preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che:
a) e' soggetta ad esigenze di pianificazione
riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio
nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e
permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata
qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi
e di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse
finanziarie, tecniche e umane e:
1) comporta il ricovero del paziente in questione
per almeno una notte, o
2) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura
sanitaria o di apparecchiature mediche altamente
specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella
diagnostica strumentale;».
«8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni
sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma
2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle
stesse. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, sono
soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che
comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e
quelle che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura
sanitaria o di apparecchiature mediche altamente
specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella
diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle
prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23
ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi decreti ministeriali
attuativi. Resta salva la possibilita', per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad
autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a). Le
determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni
sottoposte ad autorizzazione preventiva sono
tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni
medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale.».
- Il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2014, reca «Istituzione del flusso informativo per il
monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso
presso le strutture sanitarie pubbliche, private
accreditate e private non accreditate».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017, reca «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38:
«Art. 7 (Punto di contatto nazionale per l'assistenza
sanitaria transfrontaliera). - 1. E' istituito presso il
Ministero della salute il Punto di Contatto Nazionale per
l'assistenza sanitaria transfrontaliera. E' fatta salva la
facolta' delle regioni e delle province autonome di
istituire propri punti di contatto regionali, al fine di
agevolare la trasmissione delle informazioni previste dal
presente decreto al Punto di contatto nazionale.
2. Il Ministero della salute mette a disposizione del
pubblico, tramite il proprio portale, le necessarie
informazioni sul Punto di Contatto Nazionale, comprensive
dei relativi contatti. Il Punto di Contatto Nazionale
consulta le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di
assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie operanti
sul territorio nazionale.
3. Il Punto di Contatto Nazionale facilita lo scambio
di informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente
con i Punti di Contatto Nazionale degli altri Stati membri
dell'Unione europea e con la Commissione europea.
4. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, su
richiesta, le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Al fine di consentire ai pazienti di esercitare i
loro diritti in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera, il Punto di Contatto Nazionale fornisce
loro le informazioni di cui all'art. 5, comma 1, all'art.
6, comma 2, e all'art. 9, comma 8, del presente decreto,
nonche' le informazioni relative ai prestatori di
assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta del
paziente medesimo, le informazioni sul diritto di un
prestatore specifico di prestare servizi o su ogni
restrizione al suo esercizio. Esso fornisce, altresi', le
informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di
denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla
legislazione nazionale, come pure sulle possibilita'
giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le
controversie, anche in caso di danni derivanti
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di
Contatto Nazionale fornisce, inoltre, informazioni relative
ai dati da includere, ai sensi dell'art. 12, nelle ricette
mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea
e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, ovvero
rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere
spedite in un altro Stato membro dell'Unione europea.
6. Per le informazioni relative ai prestatori di
assistenza sanitaria, il Punto di Contatto Nazionale fa
riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della
salute. Le regioni e le province autonome assicurano la
tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS delle
ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi
erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie
per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di
Contatto Nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano trasmettono al Punto di Contatto Nazionale, su
richiesta, le informazioni di cui al presente articolo e
all'art. 6, comma 2, nonche' tutte le altre informazioni e
i dati necessari per le finalita' ivi previste, anche per
via telematica.
8. Il Ministero della salute attiva le necessarie
procedure volte ad assicurare che le informazioni di cui al
presente articolo siano facilmente accessibili e siano rese
disponibili per via elettronica sul portale del Ministero
della salute e in formati accessibili alle persone con
disabilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il comma 8 e il comma 2, lettera a) dell'art. 9
del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, si veda
in note alle premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Principi generali

1. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e' limitata alle prestazioni soggette ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il presente decreto concerne le prestazioni che comportano il ricovero per almeno una notte o che richiedono l'utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.
 
Art. 3

Prestazioni soggette
ad autorizzazione preventiva

1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per i quali l'autorizzazione preventiva e' negata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 2 e in coerenza con le linee di riorganizzazione della rete ospedaliera e di riequilibrio tra ospedale e territorio di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, le prestazioni per le quali e' necessario richiedere l'autorizzazione preventiva sono:
a. le prestazioni di assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte, sulla base di una valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in cura il paziente;
b. le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di day surgery elencate nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'allegato 6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c. le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, terapeutiche e di diagnostica strumentale inserite nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 4 e all'allegato 6B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del medesimo decreto.
2. Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e quelle per il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e dalle linee guida di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di far salve le procedure amministrative definite da specifiche normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ultimo periodo del predetto decreto legislativo.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6 del citato
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38:
«6. L'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti
casi:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente
sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per
la sua sicurezza che non puo' essere considerato
accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il
paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
richiesta;
b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole
certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
c) l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da
un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e
specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard
e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e
alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla
vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e
orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e
regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento
istituiti dallo Stato membro di cura;
d) l'assistenza sanitaria in questione puo' essere
prestata nel territorio nazionale entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente
lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.
7. Il Punto di Contatto Nazionale mette a disposizione
del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria
soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini del presente
decreto, nonche' tutte le informazioni relative al sistema
di autorizzazione preventiva.».
- Il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,
n. 70, reca «Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10, dell'art. 19, comma
3, e dell'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 38:
«Art. 10 (Procedure amministrative relative alla
richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di
rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera). - 1. Le procedure amministrative
relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla
richiesta di rimborso dei costi legati all'assistenza
sanitaria transfrontaliera devono fondarsi su criteri
obiettivi, non discriminatori, nonche' necessari e
proporzionati all'obiettivo da conseguire.
2. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente
accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e
imparziale delle domande relative all'autorizzazione
preventiva e al rimborso dei costi. Le informazioni
relative a tali procedure devono essere rese pubbliche.
3. La domanda per la richiesta di autorizzazione
preventiva e' presentata, con le modalita' disciplinate dal
presente articolo, per le prestazioni di cui all'art. 9,
comma 8. In ogni caso, la persona assicurata che intende
beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del
conseguente rimborso ai sensi del presente decreto,
presenta apposita domanda alla ASL territorialmente
competente, affinche' sia verificato se la medesima
prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione
preventiva ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c),
ove ricorrano le condizioni ivi previste. L'esito di tale
verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10
giorni e, ove sia positivo, la domanda di cui al secondo
periodo si intende quale richiesta di autorizzazione
preventiva ai sensi del comma 4, e i termini di cui al
comma 7 decorrono dalla sua ricezione.
4. La domanda per la richiesta di autorizzazione
preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata
alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla ASL
medesima e deve essere corredata da certificazione medica.
Nella domanda devono essere indicati almeno:
a) l'indicazione diagnostica o terapeutica e la
prestazione sanitaria di cui si intende usufruire;
b) il luogo prescelto per la prestazione e il
prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona
assicurata intende recarsi.
5. La domanda puo' contenere eventuali altre ulteriori
specifiche necessarie ai fini dell'esame della richiesta
dell'autorizzazione preventiva.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) di cui al
comma 6 dell'art. 9 del presente decreto, la domanda deve
essere assoggettata ad una valutazione clinica effettuata
da unita' operative specialistiche individuate dalle ASL.
7. Ricevuta la domanda, la ASL, nel termine di 30
giorni, deve comunicare alla persona assicurata il
provvedimento di concessione o il diniego
all'autorizzazione preventiva. Il termine di 30 giorni
viene ridotto della meta' nei casi di particolare urgenza,
che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di
autorizzazione di cui al comma 4.
8. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica
il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria
ammesso al rimborso. Il diniego dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato indicando uno o piu' casi di
cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 6
dell'art. 9 del presente decreto. Se il diniego e' fondato
sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma
6, lettera d), l'ASL individua e comunica alla persona che
ha presentato la domanda di autorizzazione il prestatore di
assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio
nazionale la prestazione richiesta.
9. Oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede
amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento
di diniego e' sempre possibile proporre istanza al
direttore generale della ASL entro 15 giorni dal
ricevimento dello stesso. Il direttore generale della ASL
si esprime nel termine di 15 giorni dalla ricezione
dell'istanza.
10. Al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti
per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona
assicurata, entro 60 giorni dall'erogazione della
prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta
apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza,
allegando originale della certificazione medica e la
fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza
sanitaria.
11. La ASL dovra' corrispondere il rimborso nel termine
di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 19 (Disposizioni finali). -(Omissis).
3. Al fine di assicurare la piu' ampia omogeneita'
delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul
territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta apposite linee guida volte ad implementare in
particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'art.
7, commi 6 e 7; dall'art. 8, commi 6 e 7; dall'art. 9 commi
2, 5 e 6, dall'art. 10, dall'art. 11, comma 3 e dall'art.
12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida esplicitano
altresi' in quali casi si applica il presente decreto,
attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il
regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n.
987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi regimi,
con particolare riferimento alla situazione degli italiani
all'estero.».
«Art. 18 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a
quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 40, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere sostitutivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle
quali non sia ancora stata adottata la normativa di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, i
termini procedimentali di cui all'art. 10 non possono
essere elevati da disposizioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 4

Modalita' per l'aggiornamento
delle prestazioni soggette ad autorizzazione

1. L'aggiornamento delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva indicate nell'allegato A al presente regolamento e' effettuato con decreto del Ministro della salute da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L'aggiornamento di cui al comma 1 tiene conto dei decreti di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e delle disposizioni europee in materia.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5

Modalita' di informazione e trasparenza

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a pubblicare tempestivamente le misure contenute nel presente regolamento sui rispettivi siti web istituzionali. Possono inoltre individuare altre forme di diffusione ritenute idonee a tutela del diritto di informazione dei cittadini e degli operatori sanitari.
2. Le misure contenute nel presente regolamento sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sono pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1232
 
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