Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 2 marzo 2018 |
Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. |
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IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46 nella parte in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori; Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che destina, per l'anno 2018, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, una parte dello stanziamento ivi previsto, per l'attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo; Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'accesso alla dirigenza anche dei vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato e dei commissari coordinatori penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' la contestuale istituzione di un'area negoziale per il medesimo personale dirigente; Ritenuto di disciplinare le modalita' attuative dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna Madia; Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, richiamato in premessa, il presente decreto stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le modalita' attuative dell'area negoziale di cui al comma 1 del medesimo art. 46, relative alle procedure che disciplinano gli istituti normativi e i trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile delle carriere dei funzionari, a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti e di commissario coordinatore penitenziario. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. |
| Art. 2
Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale della Polizia di Stato e del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai sottosegretari appositamente delegati e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 46, comma 3. 2. La titolarita' all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta sulla base del dato associativo e del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 per la fase di prima applicazione del presente decreto. |
| Art. 3
Oggetto della contrattazione
1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, sono oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017: a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario ed il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di' assistenza del personale. |
| Art. 4
Materie riservate alla legge
1. Per il personale di cui al presente decreto, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216. |
| Art. 5
Procedimento
1. La procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 e' avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto della procedura stessa. 2. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale si svolgono in riunioni cui partecipano i rapresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 4. L'ipotesi di accordo sindacale e' corredata da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' del predetto atto, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. L'ipotesi di accordo sindacale non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge di bilancio, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo sindacale, i cui contenuti sono recepiti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 7. La disciplina emanata con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 8. Nel caso in cui l'accordo di cui al presente decreto non venga definito entro centocinquanta giorni dall'inizio della procedura, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il Dipartimento della Funzione pubblica assicura il necessario raccordo con le amministrazioni militari interessate al fine di garantire la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile. |
| Art. 6
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni interessate provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione di cui all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo art. 2. 3. Ai predetti fini in sede di contrattazione presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, fermo restando lo stanziamento, per il triennio 2018-2020, delle risorse per l'attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' previsto quanto segue: a) il primo accordo per l'area negoziale di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e' relativo al triennio 2018-2020; b) ai fini della rappresentativita' per la nuova area negoziale a decorrere dal 1° gennaio 2018, si calcolano, per il primo accordo di cui alla lettera a), fermo restando il numero di deleghe sindacali non inferiore al 5 per cento, le deleghe sottoscritte entro il 31 dicembre 2017 dai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti, nonche' dai primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali, considerando al tal fine anche le federazioni e aggregazioni corrispondenti gia' costituite, alla medesima data, per l'area negoziale del personale non dirigente; c) fermo restando quanto previsto dall'art. 46, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l'anno 2018 i distacchi e permessi sindacali, compresi i cumuli di permessi, assegnati alle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le federazioni e aggregazioni corrispondenti gia' costituite, nell'ambito dell'area negoziale del personale non dirigente delle medesime Forze di polizia, possono essere da queste attivati, nel limite dei permessi e dei distacchi gia' esistenti per la predetta area, anche nell'area negoziale dei dirigenti a favore dei propri dirigenti sindacali. d) la procedura di cui all'art. 5, comma 1, per il primo accordo previsto dalla lettera a), del presente articolo, e' avviata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2018
Il Ministro: Madia
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 879 |
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