Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 maggio 2014
Modifiche al Registro nazionale delle varieta' di vite.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
Visto in particolare l'art. 11 del D.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;
Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varieta' di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.";
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Viste le richieste di iscrizione di nuove varieta' di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni, e le richieste di inserimento di sinonimi alle denominazioni varietali, inviate al Ministero;
Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varieta' e selezioni clonali;
Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varieta' presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano gia' iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;
Preso altresi' atto, sia di alcuni errori di stampa in decreti precedenti, sia delle variazioni degli indirizzi e delle sedi dei Nuclei di Premoltiplicazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varieta' di viti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:
Articolo unico

Il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 novembre 2012 viene modificato, all'allegato 1, come segue.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varieta':
Albarino B., codice varieta' 476;
Arinarnoa N., codice varieta' 477;
Cesenese nero N., codice varieta' 478;
Fumat N., codice varieta' 479;
Iasma Eco 1 N., codice varieta' 480;
Iasma Eco 2 N., codice varieta' 481;
Iasma Eco 3 B., codice varieta' 482;
Iasma Eco 4 B., codice varieta' 483;
Irsai Oliver B., codice varieta' 484;
Marselan N., codice varieta' 485;
Palava B., codice varieta' 486;
Refosco bianco B. codice varieta' 487;
Sagrestana B. codice varieta' 488;
Verdejo B., codice varieta' 489.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varieta' gia' iscritte, i seguenti nuovi cloni:
005 - Albanello B., clone I - Albanello Regione Sicilia 31;
013 - Ansonica B., clone I - VFP 106;
019 - Barbera N., cloni I - CVT GJ 102, I - CVT GJ 106, I - Ampelos 16 e I - Ampelos 19;
043 - Cabernet sauvignon N. clone I - VITIS 9;
046 - Calabrese N., clone I - VFP 12;
071 - Croatina N., cloni I - Cro2, I - Cro4 e I - Cro5;
073 - Dolcetto N., cloni I - CVT N4, I - CVT N5 e I - CVT P3;
420 - Famoso B., clone, I - Ampelos BS 1;
090 - Gaglioppo N., cloni I - Librandi CVT 75, I - Librandi CVT 80, I - Librandi CVT 164 e I -Librandi CVT 165;
099 - Greco nero N., cloni I - Librandi CVT 38, I - Librandi CVT 41. I - Librandi CVT 48 e I -Librandi CVT 68;
150 - Montepulciano N., cloni I - Ampelos CNT 12 e I - Ampelos CNT 16;
160 - Nebbiolo N., cloni I - CVT E6, I - CVT F6 e I - CVT G9;
172 - Nocera N., clone I - VFP 121;
183 - Pecorello B., clone I - Librandi CVT 6;
185 - Perricone N., clone I - Perricone Regione Sicilia 7;
218 - Sangiovese N., cloni I - G 76, I - GM 1, I - GM 32, I - GCV 10 e I - GCV 12;
244 - Trebbiano toscano B., cloni I - Ampelos TEA 31 e I - Ampelos TEA 32;
248 - Uva rara N., clone I - UR2;
264 - Vespolina N., cloni I - uc103 e I - uc105;
343 - Zibibbo B., clone I - Zibibbo Regione Sicilia 601.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino vengono aggiunti i seguenti sinonimi:
071 - Croatina N. - Bonarda, esclusivamente per la designazione dei vini delle DOP Oltrepo Pavese e Colli Piacentini;
300 - Pignoletto B. - Alionzina;
235 - Tocai friulano B. - Tuchi', limitatamente ai vini ottenuti da uve coltivate nella Regione Lombardia.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, la menzione Groppello Ruberti e' eliminato quale sinonimo della varieta' 121 - Lambrusco viadanese N.
Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varieta':
IGF ONE N., codice varieta' 741;
IGF TWO B., codice varieta' 742;
IGF NINE Rs., codice varieta' 743;
IGF 68 175 Rs., codice varieta' 744.
Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono inserite le seguenti nuove varieta':
M1, codice varieta' 640;
M2, codice varieta' 641;
M3, codice varieta' 642;
M4, codice varieta' 643;
Star 50, codice varieta' 644;
Star 74, codice varieta' 645.
Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono aggiunti, alle varieta' gia' iscritte, i seguenti nuovi cloni:
644 - STAR 50, clone I - CAB 1;
645 - STAR 74, clone I - CAB 1.
Alla sezione V - varieta' destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, alle varieta' gia' iscritte con il decreto 27 settembre 2013, vengono riassegnati i seguenti nuovi codici:
808 - Muscat Moravsky B., (vecchio codice 807);
809 - Neuburske B., (vecchio codice 808).
Alla sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:
- ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
- Vivai Baldi Stefano - Bagnacavallo RA
- Pepinieres Guillaume - Charcenne - Francia
- Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A. - Ciro' Marina KR
- Vivai Sommadossi Silvano ed Enzo s.s soc. ag. - Padergnone TN
L'elenco delle varieta' e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato1, sezione I, sezione II, sezione IV e sezione V, nonche' le sezioni VI e VII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2014

Il direttore generale: Cacopardi
Note all'articolo unico:
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da
parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze, art. 5 del Decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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