| 
| Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315 |  | Testo  del  decreto-legge  30  dicembre  2004,  n.  315  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2005, n. 21 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per garantire   la   partecipazione   finanziaria   dell'Italia  a  Fondi internazionali  di  sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato  su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 1.   E'   autorizzata   la  partecipazione  dell'Italia  alla  XIII ricostituzione   delle   risorse   della   International  Development Association  (IDA),  con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'onere  derivante  dall'articolo  1  si provvede, per l'anno 2003,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   E'   autorizzata   la   partecipazione   dell'Italia  alla  IX ricostituzione  delle  risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  All'onere  derivante  dall'articolo  3  si provvede, per l'anno 2003,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   E'   autorizzata   la   partecipazione   dell'Italia   alla  I ricostituzione  delle  risorse  del  Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily  Indebted  Poor  Countries),  con  un  contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.
 |  |  |  | Art. 6. 1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per  l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio   dell'attuazione   del   comma   1,   anche   ai   fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e
 dell'art.  7  della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
 alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
 materia di bilancio):
 «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente  numero 2, da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto  corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato  al  Dipartimento  del  tesoro e denominato «Partecipazione italiana  a  banche,  fondi  ed  organismi internazionali», dal quale saranno   prelevate  per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi autorizzati dal presente decreto.
 2.  In  relazione  a  quanto  disposto  dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel  rapporto  annuale  sulla  partecipazione  italiana  alle  banche multilaterali   di   sviluppo   uno  schema  programmatico  triennale contenente   gli   indirizzi  politici  e  strategici  relativi  alla partecipazione    italiana    presso   le   istituzioni   finanziarie internazionali,   con   una  valutazione  dell'efficacia  delle  loro attivita'  e,  se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti  italiani con le modalita' e nelle forme consentite da tali istituzioni.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  La  gestione  del  fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge  1° agosto  2002,  n.  166,  e'  affidata alla Cassa depositi e prestiti  che  provvede,  a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio  dello  Stato,  all'erogazione  delle  somme nel triennio di attuazione  dei  relativi interventi sulla base di modalita' definite con   apposita   convenzione   stipulata   tra   il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  medesima  Cassa  depositi e prestiti.
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 38 della
 legge  1°  agosto  2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
 infrastrutture e trasporti):
 «6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
 delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
 denominato  "Fondo  per  la contribuzione agli investimenti
 per  lo  sviluppo  del  trasporto  merci  per ferrovia, con
 particolare  riferimento  al trasporto combinato e di merci
 pericolose   ed   agli   investimenti   per  le  autostrade
 viaggianti",  per  il  quale  sono  autorizzati  limiti  di
 impegno  quindicennali  di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
 di  5.000.000  di  euro  per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
 derivanti  da  mutui  o  altre operazioni finanziarie che i
 soggetti   individuati   con  decreto  del  Ministro  delle
 infrastrutture   e   dei   trasporti  sono  autorizzati  ad
 effettuare.  Almeno  il  30 per cento e non oltre il 75 per
 cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
 degli oneri di cui al comma 5.».
 |  |  |  | Art. 10. ((  1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi  destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi   naturali   sono   esclusi   dal  campo  di  applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.)) |  |  |  | Art. 11. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |