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| Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 |  | Trasmissione  all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme   e   valori   soggetti   a   ritenuta  d'acconto,  corrisposti dall'Amministrazione  del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle  dichiarazioni  modello  730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1  degli  assistiti  ai  quali  e' prestata assistenza fiscale da parte  della medesima Amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1.   Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  degli  elenchi  dei percipienti  somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione del Senato della Repubblica.
 1.1.   L'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica  trasmette all'Agenzia  delle  entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali  sono  corrisposti  negli anni 2003, 2004 e 2005 somme e valori assoggettati  a  ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 1.2.  Con  riferimento  a  ciascun  anno  d'imposta, i dati fiscali nonche'  i  dati  previdenziali  relativi  agli  iscritti  al  regime dell'assicurazione  obbligatoria,  contenuti  negli elenchi di cui al punto  1.1  sono  trasmessi  in  via  telematica  entro  il 30 aprile dell'anno  successivo  alla  scadenza del termine ordinario, previsto all'art.  4,  comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  e successive modificazioni, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella  dichiarazione  modello 770 Semplificato, approvate per ciascun anno   di  imposta  con  separato  provvedimento  dell'Agenzia  delle entrate.
 2.  Trasmissione  all'Agenzia  delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni  modello  730  degli  assistiti  ai  quali  e' prestata assistenza  fiscale  per  i  periodi  d'imposta  2003,  2004  e  2005 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.
 2.1.   L'amministrazione  del  Senato  della  Repubblica  trasmette all'Agenzia  delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i  periodi  d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali e' prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
 2.2.  I  dati  di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica entro i termini stabiliti per la generalita' dei sostituti d'imposta, utilizzando  le  specifiche  tecniche  previste  per  la trasmissione telematica  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione  modello  730, approvate  per  ciascun  anno  di  imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
 3.  Consegna  delle  buste  contenenti  i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali e' prestata assistenza fiscale.
 3.1  L'amministrazione  del  Senato della Repubblica consegna entro gli  stessi  termini  stabiliti  al  punto  2.2 le buste contenenti i modelli  730-1, prodotti dai soggetti ai quali e' prestata assistenza fiscale  negli  anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalita' definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.
 4. Disposizioni finali.
 4.1.  A  seguito di richiesta dell'amministrazione del Senato della Repubblica    potranno    essere    concordati,   tra   la   predetta amministrazione  e  l'Agenzia  delle  entrate, termini e modalita' di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate. Motivazioni.
 Il  presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
 Il  predetto  art.  4,  comma  6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti   indicati   all'art.  29,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600  che corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla  fonte,  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonche' dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.
 Il  presente  provvedimento  si  rende  altresi'  necessario per la comunicazione   all'Agenzia   delle  entrate  dei  dati  relativi  ai conguagli  a  credito  o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
 Il  provvedimento  in  esame  e'  emanato  per  la  definizione del contenuto,  termini  e  modalita'  delle  comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione del Senato della Repubblica, con nota del 22 dicembre 2004, prot. n. 2892/RAG.
 Le   comunicazioni   disciplinate   dal   presente   provvedimento, concernono  i  dati  fiscali  e previdenziali dei percipienti somme e valori  soggetti  a  ritenuta  d'acconto  gia'  corrisposti ovvero da corrispondere  negli  anni 2003, 2004 e 2005, nonche' i dati relativi alle  dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
 Vengono,  inoltre,  disciplinate  le modalita' di invio delle buste contenenti  i  modelli  730-1,  prodotte  dai  soggetti  ai quali sia prestata  assistenza  fiscale  negli  anni 2004, 2005 e 2006 da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi.
 Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis);
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e   successive   modificazioni:  disposizioni  relative  all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
 Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la  revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);
 Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998:  modalita' tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto  del  Ministero  delle  finanze  24 dicembre 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto  del  Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
 Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del 11 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  40,  del 18 febbraio  2004:  Trasmissione  all'Agenzia  delle entrate dei dati fiscali  e  previdenziali  dei  percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione del Senato della Repubblica,  unitamente  ai  dati  delle dichiarazioni modello 730 ed alle  buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali e' stata prestata  assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodi di imposta 2001 e 2002.
 Provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  18  alla Gazzetta Ufficiale  n.  25  del  31 gennaio  2004:  approvazione  del  modello 730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;
 Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate 18 marzo 2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  53  alla Gazzetta Ufficiale  n.  75  del  30 marzo  2004: approvazione delle specifiche tecniche  per  la  trasmissione  telematica  dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;
 Provvedimento   dell'Agenzia   delle   entrate   15 gennaio   2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 33   del   10 febbraio   2004:   approvazione  dei  modelli  770/2004 semplificato  e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;
 Provvedimento  dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  71 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile   2004:  approvazione  delle  specifiche  tecniche  per  la trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni modello  770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi all'anno 2003.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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