| 
| Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22 |  | Interventi urgenti nel settore agroalimentare. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare particolari  interventi  a  sostegno  di comparti agricoli colpiti da crisi  di  mercato  e da calamita' naturali, nonche' di completare il riassetto  istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze  equine  (UNIRE)  e  di integrare la normativa sui prelievi nel settore  lattiero  e  sulla  ristrutturazione  industriale  di grandi imprese in stato di insolvenza;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Interventi urgenti in materia di agricoltura
 
 1.  All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
 "7-bis.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso  specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA),  interventi  a  sostegno  di produzioni agricole colpite  da  crisi  di  mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.".
 2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento ed il potenziamento infrastrutturale  dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE), e' assegnato al medesimo ente  un  contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente    si    provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge  28  dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire  -  investimenti  agricoltura,  foreste e pesca) per l'anno 2005.
 3.  Per  il  finanziamento  degli interventi di soccorso nelle aree agricole  colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche, gia'  dichiarate  eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  allora  vigente,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali. La  copertura finanziaria di detti contributi e' a carico delle quote dei   limiti   di   impegno  assegnati  a  ciascuna  regione  con  la ripartizione   degli  stanziamenti  recati  dall'articolo  13,  comma 4-octies,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1   del  decreto-legge  24  luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
 4.  All'articolo  18  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza  a  livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.".
 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono trasferiti  all'Agecontrol  S.p.a.  gli  stanziamenti  dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali  relativi  alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in  attuazione  del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'   trasferite   all'Agecontrol  S.p.a.  le  risorse  umane  e finanziarie   relative   allo   svolgimento   dei  controlli  di  cui all'articolo  1-bis,  precedentemente  svolti dall'Istituto nazionale per  il  commercio  estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.".
 6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'inizio  del  comma  1  sono anteposte le seguenti parole: "L'Agecontrol S.p.a. e";
 b)  al  comma  3, dopo le parole: "I funzionari" sono inserite le seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".
 |  |  |  | Art. 1-bis (2) (( Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato ))
 
 (( 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle  imprese  agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
 2.  Gli  imprenditori  agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,  le  cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi  del  comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5,   comma  2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102, nell'ambito  delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale -  interventi  indennizzatori  di  cui  all'articolo 15, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo.  Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  anche  con  riferimento  ai  versamenti  degli oneri previdenziali,  fermo  restando  che la sospensione o il differimento del   termine   per   gli  adempimenti  degli  obblighi  tributari  e previdenziali  non  deve  determinare  uno  slittamento  dei relativi versamenti  all'anno  successivo  a  quello in cui sono dovuti. Per i medesimi  imprenditori  e' disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
 3.    L'operativita'   del   presente   articolo   e'   subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea. ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (2) (( Misure per le imprese agricole colpite da calamita' naturali ))
 
 (( 1. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  le  parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".
 2.  All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole:  "30  settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
 3.  All'attuazione  dei  commi  1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita'  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  - interventi indennizzatori   di   cui  all'articolo  15,  comma  2,  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 4.  Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato  comma  17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, sono concessi, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta'   nazionale   -   interventi   indennizzatori   di   cui all'articolo  15,  comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,   finanziamenti   a  lungo  termine,  finalizzati  alla  ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2,  del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia  fideiussoria  dell'ISMEA,  ai  sensi  dell'articolo  17 del medesimo   decreto   legislativo.   In  alternativa,  possono  essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa, contributi in  conto  capitale  equivalenti  al  concorso  sul  pagamento  degli interessi  per  operazioni  creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
 5.  Le  iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprieta' di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a  27,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria.  In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo  di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola  rata,  se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni  dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio  di  riscossione  provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
 6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma  17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento  di  accoglimento  o rigetto della domanda e' esaminato entro  centottanta  giorni  dalla presentazione della domanda stessa. Quest'ultima  puo'  essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS,  ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa   fede   la   ricevuta   del  deposito  rilasciata  dall'impiegato responsabile  della  sede  provinciale  dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento  della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice  competente,  del provvedimento di accoglimento della domanda di   rateizzazione,   contenente   la   dichiarazione   di   rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati  dalla  legge,  comporta  l'estinzione  del procedimento pendente  per  il  recupero  forzoso  del  credito  nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli. ))
 |  |  |  | Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
 
 1.  Il  comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente:
 "5.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi o dei termini di cui al presente  articolo  da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di  una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente  dovuto,  comunque  non  inferiore  a  1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo  supplementare.  Nel  caso  di  ripetute violazioni da parte dell'acquirente  le  regioni  e  le  province  autonome dispongono la revoca del riconoscimento.".
 2.  Il  comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente:
 "4.  In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma   2,   si   applica  una  sanzione  amministrativa  commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore  assoluto,  tra  detti  quantitativi, comunque non inferiore a 1.000  euro  e  non  superiore  a  100.000  euro.  In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica  una  sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.".
 3.  Al  comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)  verifica  se  la  somma  a  livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n.  1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e' inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 21, calcola  il  prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;";
 b)  alla  lettera  c),  le  parole:  "versato  in  eccesso"  sono sostituite dalle seguenti: "imputato in eccesso".
 4.  Al  comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,  le  parole:  "all'articolo  8,  lettera  a), del regolamento n. 3950/92/CEE,   e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003".
 5.   All'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate e'  risultata  inferiore  alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare  del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato  ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso  l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo  da  fare  coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne   effettive   e  conseguentemente  ridetermina  gli  esuberi individuali   e   il   prelievo   dovuto   dai   singoli   produttori interessati.".
 6.  Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Il produttore che non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui  al  comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
 
 1.  Al  comma  6  dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: «Non si applica  la  disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  ma il giudice puo', ove riscontri fondati  elementi  e  tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del  credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare   gli   opportuni  provvedimenti,  se  del  caso,  ordinando l'accantonamento  delle  somme ovvero anche l'intrasferibilita' delle azioni  eventualmente  spettanti  ai  titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari  delle  azioni  possono  esercitare  i  diritti di opzione e partecipare  alle  assemblee  societarie,  ma  non effettuare atti di disposizione   sui   titoli.   Con   il   provvedimento   che  decide sull'opposizione  il  giudice  dispone  in  merito  alle  azioni gia' attribuite  al  soggetto  il  credito  del  quale  sia stato ritenuto insussistente,    ovvero    dispone    l'attribuzione   delle   somme accantonate.».
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Marzano,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  |  |