Gazzetta n. 67 del 1 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 1 ottobre 2026)
Concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare



IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 3, relativo alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e, in particolare, gli articoli dal 52 al 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 1, comma 15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 3;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, attuativo della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8 recante «Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71»;
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che fissa il ruolo organico dei magistrati militari in cinquantotto unita';
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2024, concernente la rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari militari;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2026 concernente il ruolo dei magistrati militari alla data del 1° gennaio 2026;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e modalita' di funzionamento del portale unico di reclutamento-inPA;
Viste le delibere del Consiglio della magistratura militare con le quali e' stato preso atto del collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di eta', di sei magistrati militari nel corso degli anni 2025 e 2026, nonche' di ulteriori cessazioni ad altro titolo di due magistrati militari;
Vista la delibera n. 9151 plenum 27 maggio 2026, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il concorso per la copertura di sei posti di magistrato militare, secondo i seguenti criteri:
una prima fase, un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102);
una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Considerato che ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori;
Ritenuto che, in conformita' di quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare occorre avviare la procedura concorsuale per la copertura di sei posizioni vacanti, previste in organico, per le esigenze dei singoli uffici giudiziari e per l'esercizio concreto delle funzioni giurisdizionali;

Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare.
2. Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in servizio, nominati a seguito di concorso per esami, che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del predetto limite, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.
 
Art. 2
1. La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo «https://www.inpa.gov.it», previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda e degli allegati in formato digitale devono essere completati entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio.
2. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
3. In fase di compilazione del modulo elettronico della domanda di partecipazione, il candidato deve allegare i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, nonche' i documenti di cui all'art. 4 del bando.
4. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato nel modulo elettronico di presentazione della domanda. La commissione esaminatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale dei concorsi, pari a 20 mega, il candidato puo' inviarle in formato cartaceo, in plico chiuso, entro il termine per l'inoltro della domanda all'indirizzo: Direzione generale per il personale civile - 2° ufficio - viale dell'Universita', 4 - 000185 Roma.
6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici.
 
Art. 3
1. Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
l) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
n) di aver conseguito la valutazione di idoneita' al conferimento delle funzioni a seguito del periodo di tirocinio, riportando la data del conseguimento della stessa. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alla valutazione dei titoli;
o) di aver conseguito eventuali ulteriori positive valutazioni di professionalita', riportando la data del loro conseguimento;
p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'art. 12 «Trattamento dei dati personali».
2. L'amministrazione effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4
1. Ai fini della valutazione dei titoli, quelli dichiarati nella domanda devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La commissione assegna il punteggio, fino ad un massimo di 40 punti, per i seguenti titoli secondo i sotto elencati criteri:
a) anzianita' di servizio in magistratura ordinaria: 1 punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei, fino ad un massimo di punti 10.
Si calcola il periodo a partire dal decreto di nomina come magistrato ordinario in tirocinio.
b) voto di laurea: 3 punti per voto pari a 110/110; 5 punti per voto pari a 110/110 con lode.
c) pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un massimo di 8 punti:
monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia;
contributi su volumi collettanei fino a 2 punti per ciascun contributo;
articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto per ciascun articolo;
note a sentenza o a provvedimenti giurisdizionali, pubblicate su riviste giuridiche, 0,25 centesimi di punto per ciascuna nota.
Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche giuridiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando. Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se e' individuabile l'apporto del concorrente. La commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e' tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. Ciascun membro della Commissione vota sul singolo titolo con l'attribuzione di un punteggio ricompreso nel limite sopra indicato.
d) titoli vari professionali e culturali, fino ad un massimo di 8 punti:
abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22, comma 1, legge n. 247/2012 (e/o art. 3, legge n. 1003/1936), punti 3;
abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2, legge n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale di idoneita'), punti 2;
titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, legge n. 247/2012 e 3 decreto ministeriale n. 144/2015 (solo se la specializzazione e' in materia di diritto dell'Unione europea, diritto internazionale, diritto penale): punti 1 per la specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per le restanti due specializzazioni;
abilitazione professione forense, punti 3.
e) concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneita', diversi da quello utilizzato come requisito di accesso al concorso), fino ad un massimo di 8 punti;
avvocato dello Stato, magistrato amministrativo o contabile, professore universitario di prima fascia (idoneita' e A.S.N.), punti 3;
Procuratore dello Stato, notaio, professore universitario di seconda fascia (idoneita' e A.S.N.), dirigente pubblico, magistrato di commissione tributaria, punti 2,5;
ricercatore universitario, funzionario della ex carriera direttiva dello Stato e degli enti pubblici per la quale e' richiesto il titolo di laurea, punti 2;
allievo ufficiale ammesso ad una delle accademie militari (Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza), punti 2;
incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio, assegni di ricerca universitari, punti 0,50 per ciascuna borsa o assegno;
magistrato onorario nell'ambito della magistratura ordinaria di primo grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario, giudice onorario di tribunale), punti 0,25.
f) svolgimento del servizio militare obbligatorio o volontario, per un periodo continuativo pari almeno a mesi dieci, punti 1.
3. A parita' di punteggio finale (derivante dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ciascuno dei titoli e della anzianita' di servizio come sopra individuati), assume posizione prioritaria in graduatoria il candidato che vanta la posizione piu' alta nel ruolo dei magistrati ordinari.
4. Non sono valutabili i titoli, conseguiti, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
 
Art. 5
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda come fissato all'art. 2, comma 1.
2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.
 
Art. 6
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra coloro che abbiano conseguito la VII valutazione di professionalita' o classe equiparata, con funzioni di presidente della commissione e da un professore universitario ordinario in materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione.
2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in servizio, scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina, fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del Consiglio della magistratura militare, sentiti i capi dei rispettivi uffici, la concessione di un parziale esonero dall'attivita' giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare.
3. Si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di parita' di genere.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del ruolo del personale civile della difesa.
 
Art. 7
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute.
2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4, secondo i criteri di valutazione ivi indicati.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono validamente effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione. Deve essere sempre presente almeno il Presidente e/o il vice Presidente. I lavori della commissione possono essere svolti anche in videoconferenza.
4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato la predetta richiesta.
5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e' costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.
6. La data della prima seduta e la sede verranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it
 
Art. 8
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
n) minore eta' anagrafica.
2. I titoli di preferenza di cui ai precedenti commi devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
 
Art. 9
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Ministro della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Dell'avvenuta pubblicazione sara' pubblicato apposito avviso sul portale «InPA».
3. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono inviare tramite PEC al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, Roma all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it entro il termine di venti giorni dall'avvenuta pubblicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera m); 4) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, ne' di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
 
Art. 10
1. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la commissione esaminatrice, prima della dichiarazione di cui al successivo art. 11 puo' richiedere, a campione, ogni utile documentazione probante dei predetti titoli ai candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato ha l'onere di produrre detta documentazione nei termini richiesti dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso.
 
Art. 11
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di preferenza di cui all'art. 4 comma 3.
3. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Ministro della difesa o suo delegato.
 
Art. 12
1. Il Ministero della difesa, nella persona del direttore generale della Direzione generale del personale civile, in qualita' di titolare del trattamento (di seguito, il «titolare»), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il «bando di concorso») in conformita' con il regolamento UE 2016/679 (di seguito «RGPD») e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il portale «inPA» sono presenti sul sito web del portale al link «Privacy Policy» presente in calce al sito https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita' connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento e' l'assolvimento degli obblighi di legge al quale e' soggetto il titolare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e, in particolare, gli articoli dal 52 al 73, bando di concorso), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera c), RGPD.
4. Ulteriore finalita' del trattamento e' la tutela da parte del titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'art. 6, par. 1, lettera f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali e' effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del titolare solo da: a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del titolare; b) soggetti terzi che agiscono per conto del titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato e' obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalita', il titolare tratta, altresi', categorie particolari di dati personali (come previsto dall'art. 2, del bando di concorso, rubricato «Requisiti per l'ammissione»), ai sensi dell'art. 9, par. 2, lettera g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sara' soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sara' soggetto ad attivita' di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformita' alle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.difesa.it.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, puo' esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del titolare, rivolgendo le relative istanze a «Ministero della difesa» al seguente indirizzo pec: persociv@postacert.difesa.it
16. L'interessato puo' esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 13
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente
3. Resta ferma la facolta' del Ministero della difesa di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
 
Art. 14
1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della difesa -sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv all'indirizzo https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/persociv/concorsi/e lenco/
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it e sul sito ufficiale del Ministero della difesa http://www.difesa.it
Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro: Crosetto