Gazzetta n. 67 del 1 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 31 ottobre 2026)
Procedura di valutazione aperta ai magistrati onorari non confermati nell'incarico per la mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17 concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei provvedimenti»;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» che stabilisce che i magistrati onorari alla data di entrata in vigore della norma possono essere confermati a domanda e fino al compimento del settantesimo anno di eta', tramite tre procedure valutative e ne regola le modalita' operative;
Visto l'art. 2 della legge 13 aprile 2025, n. 51, rubricato «Rimessione in termini e disciplina della conferma» il quale ai commi 1, 2 e 3 prevede che «1. Quando, all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di eta';
3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita' di cui all'art. 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita;
Considerato che le tre procedure di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si sono concluse;
Visto il decreto del Ministro della giustizia assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 6 maggio 2026 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 2025, n. 51 sono state fissate le risorse disponibili per un numero di posti corrispondente a trecentosei magistrati onorari;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7 concernente «Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative dei magistrati onorari...»;
Rilevato che l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina le modalita' operative per la conferma nell'incarico di magistrato onorario fino al raggiungimento del settantesimo anno di eta';

Decreta:
Art. 1
Ruolo ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio
I magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022; Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13 giugno 2023 e Gazzetta Ufficiale n. 41 del 21 maggio 2024), oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma alle predette procedure, sono ai sensi dell'art. 2, della legge 15 aprile 2025, n. 51 rimessi in termine per la presentazione della domanda per la partecipazione alla presente procedura di selezione, fino al compimento del settantesimo anno di eta', al fine di entrare a far parte del «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio».
 
Art. 2
Domanda di partecipazione
alla procedura di selezione
1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, i magistrati onorari di cui al precedente art. 1.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, in quanto possibile, provvedono a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari del proprio ufficio cessati dall'incarico di cui all'art. 1 del presente bando di selezione.
3. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente bando di selezione.
 
Art. 3
Termini e modalita' per la presentazione
della domanda
1. La domanda di cui all'art. 2 della presente circolare e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del decreto ministeriale che recepisce il presente bando di selezione.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL «https//concorsi.csm.it/onorari.it» per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all'URL «https//concorsi.csm.it/onorari.it», deve completare l'apposito modulo (FORM) di domanda e procedere all'invio della stessa. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii, l'amministrazione prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo «https//concorsi.csm.it/onorari.it» nel termine di cui al precedente comma 1.
4. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
p) l'esercizio delle funzioni onorarie pregresse.
 
Art. 4
Prova valutativa
e pubblicita' della seduta di esame
1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato, prima della cessazione dall'incarico, ha esercitato in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
2. L'esame e' pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario.
 
Art. 5
Costituzione delle Commissioni di valutazione
1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed e' altresi' composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal Presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.
Il Presidente del Tribunale provvede:
a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' che svolge l'attivita' di presidente della Commissione;
b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico di componente della Commissione di valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al precedente comma 2, lett. b) del presente articolo, il Presidente del Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1.
5. Nei circondari in cui sono costituite piu' Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovra' essere assegnato ciascun gruppo di candidati.
6. Costituiscono cause di incompatibilita' dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
 
Art. 6
Adempimenti delle Commissioni di valutazione
1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con la quale e' stata nominata e di tutti gli atti relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione [Allegato 6], allegata al verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita' ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sara' relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato esercitava, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto previa sua estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione del caso sottoposto; b) capacita' di applicare al caso in esame le norme sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico-giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di valutazione [Allegato 5].
6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito verbale [Allegato 1] in cui dovra' essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati [Allegato 2], il numero di quelli dichiarati idonei [Allegato 3], il numero di quelli valutati negativamente [Allegato 4].
 
Art. 7
Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero della giustizia

1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 5, delibera sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura e' comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario e fissa il termine per la presa di possesso.
3. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione del suddetto decreto del Ministro della giustizia possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che e' incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. In caso di mancata conferma, il relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura recepito con decreto del Ministro della giustizia, viene comunicato all'interessato tramite gli uffici giudiziari competenti.
 
Art. 8
Graduatoria degli idonei
1. All'esito delle valutazioni di cui alla presente procedura di selezione il Consiglio superiore della Magistratura, nel caso in cui il numero degli aspiranti risulti maggiore rispetto ai posti pubblicati, adotta la graduatoria degli idonei nei limiti delle risorse disponibili fissate con decreto del Ministro della giustizia assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono state fissate per un numero di posti corrispondente a trecentosei magistrati onorari.
3. Nel redigere la graduatoria di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza:
1. l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie svolte;
2. a parita' di punteggio, la minore eta' anagrafica;
4. Il periodo di esercizio delle funzioni onorarie svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad un anno.
 
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari. I dati cosi' raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di conferma.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di conferma.
4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti.
Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: Nordio

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Avvertenza:
Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale del Ministero della giustizia.