| Gazzetta n. 58 del 31 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| CONCORSO (scad. 30 agosto 2026) |
| Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all'estero. |
|
|
LA VICE DIRETTRICE GENERALE per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento ref.: 2011-04-D-14-en-6; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2023, n. 255, recante «Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)», e in particolare l'art. 15; Visto il decreto ministeriale del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale MIUR-MAECI 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero; Visto il decreto interministeriale MIUR-MPA del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233 e relativa tabella allegata, recante le equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali; Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170, relativa all'accreditamento degli enti di formazione; Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023 n. 258 concernente i requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'art. 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Visti il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10 marzo 2022 n. 62, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonche' il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10 marzo 2022 n. 62, il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200 e il decr. dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024, n. 2813; Rilevato che alcune vigenti graduatorie del personale docente, relative alle selezioni del personale da destinare all'estero, risultano esaurite o in via di esaurimento; Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; Nelle more di adozione, per l'anno scolastico 2026/27, del decreto interministeriale MAECI-MIM-MEF di decretamento del contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e correlato controllo preventivo di regolarita' contabile della Corte dei conti, di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'art. 33, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto ministeriale del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2026 di nomina della Ministra Plenipotenziaria Samuela Isopi a vice direttrice generale della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; Esperite le relazioni sindacali; Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti definizioni: a) CFU: crediti formativi universitari e CFA: crediti formativi accademici; b) Codice funzione: assegnato dal MAECI, corrisponde alla classe di concorso (docenti scuola secondaria), o al posto (docenti scuola infanzia e primaria) di attuale appartenenza (allegato n. 1); c) Colloquio: prova orale obbligatoria comprensiva dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo; d) Commissione: Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del presente bando; e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; f) D.I.: decreto interministeriale; g) DGIT: Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; h) D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica; i) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; j) MI: Ministero dell'istruzione; k) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito; l) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; m) QCER: Quadro comune europeo di riferimento; n) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo; o) SEU: scuole europee; p) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale; q) USR: Ufficio scolastico regionale, articolazione territoriale del Ministero dell'istruzione e del merito; r) SPSE: portale Selezione personale scolastico estero.
|
| | Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, e' indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente bando. 2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.
|
| | Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di selezione, abbia maturato, dopo la nomina in ruolo e il superamento dell'anno di formazione e prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano: nel ruolo di attuale titolarita' e nella classe di concorso di attuale titolarita' per i docenti di scuola secondaria; nel ruolo di attuale titolarita' e nel posto di attuale titolarita' per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Non si valuta l'anno scolastico in corso al momento della pubblicazione del presente avviso. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1. 2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a sei anni; c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici consecutivi a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno progressivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni scolastici consecutivi.
|
| | Art. 4
Requisiti culturali e professionali del personale docente di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono: A1) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 3, del presente avviso pubblico di selezione, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10 marzo 2022 n. 62, il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200 e il decr. dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024, n. 2813. Le suddette certificazioni devono esplicitare i punteggi ottenuti nei quattro tipi di competenze e/o abilita' linguistiche QCER: lettura/simile, ascolto/simile, conversazione/simile e scrittura/simile; A2) ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere per cui si partecipa alla presente selezione. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo' essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»; B) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del Ministero dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023, n. 258, concernente i requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'art. 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. Ai requisiti suddetti si aggiungono, per i soli candidati interessati, i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'allegato n. 3, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso dei i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di formazione iniziale e prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria; b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le Scuole europee, per quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali Scuole.
|
| | Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale SPSE selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it autenticandosi attraverso le credenziali SPID o CIE. La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del MAECI-Sezione SFIM e inderogabilmente entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Costituira' codice identificativo univoco della domanda un codice numerico assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio della domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata. Detto codice costituira' il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative tipologie/sigle indicate nell'allegato n. 1: SCI - Scuole, iniziative scolastiche. scuole statali all'estero; scuole paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; sezioni italiane inserite nelle scuole straniere/internazionali; scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento dell'italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. SEU - Scuole europee. Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle Scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 3. Al personale docente e' consentito partecipare per una o piu' lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite di cui all'allegato n. 1. Le aree linguistiche per le quali ci si puo' candidare sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. Va presentata una domanda per ogni area linguistica a cui si intenda partecipare. 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione dalla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 5. I certificati relativi alla formazione sui percorsi di intercultura o internazionalizzazione, rilasciati da enti accreditati, e i certificati di lingua/dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'allegato n. 4, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso di laurea quadriennale della lingua straniera per cui si concorre, devono essere allegati alla domanda, pena l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero o, se in attesa di riconoscimento, copia dell'istanza di riconoscimento. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche italiane saranno accertati dall'amministrazione. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 6. Il candidato e' tenuto ad indicare, pena l'esclusione dalla presente procedura selettiva, un numero telefonico, nonche' un recapito di pec intestata allo stesso (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con pec al seguente indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it Il candidato deve ripresentare la domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i termini di scadenza del presente avviso pubblico di selezione; tale domanda annullera' e sostituira' la precedente. L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 7. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 8. Il candidato con disabilita' o con disturbo specifico dell'apprendimento indica nella domanda (nella sezione «note») la propria condizione e specifica l'ausilio e/o strumento compensativo eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di inabilita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec, entro due giorni dalla data prevista per lo svolgimento del colloquio, corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni false e/o mendaci sono perseguite a norma di legge. 10. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione previa verifica dei requisiti di partecipazione e con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico di selezione. In esito alla verifica dei requisiti di accesso viene pubblicato, con decreto del vice direttore generale della DGIT, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva, con valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami agli esiti della verifica dei requisiti di partecipazione possono essere presentati entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della scadenza del presente avviso e nelle more dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle graduatorie di merito. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI, notificato all'interessato per pec. 11. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata esclusivamente a richieste inerente la presente selezione: dgit05.selezione@esteri.it
|
| | Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli, cui si potra' accedere previo superamento di un colloquio, comprensivo dell'accertamento linguistico, che si svolgera' in presenza presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a Roma.
|
| | Art. 7
Colloquio
1. Il Colloquio e' volto ad accertare: A. Conoscenza del Sistema della formazione italiana nel Mondo, ivi incluso il Sistema della Scuole europee, unitamente alle conoscenze della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola. [max 20 punti]; B. Competenze linguistico-comunicative nella/e lingua/e indicata/e nella domanda. [max 20 punti]; C. Idoneita' relazionale, conoscenze e competenze professionali trasversali, non cognitive ed interculturali, unitamente alla conoscenza degli strumenti della promozione culturale. [max 20 punti] Prima di iniziare i colloqui saranno resi pubblici dalla Commissione di cui all'art. 13 i criteri di valutazione e i relativi punteggi. 2. A discrezione della Commissione ed eventuali sottocommissione/i, il colloquio, potra' svolgersi, al fine dell'accertamento delle conoscenze e competenze di cui al comma precedente, anche per sessioni successive da svolgersi in un unico giorno. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il candidato che avra' raggiunto al contempo il punteggio minimo di 36/60. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo ad accedere alla fase di cui all'art. 8 e all'inserimento nella graduatoria di merito. I candidati che partecipano per piu' aree linguistiche sosterranno un unico colloquio e avranno assegnato un punteggio per ogni area linguistica di partecipazione. 3. L'Amministrazione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei colloqui, e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di riconoscimento. I candidati saranno convocati giornalmente in un unico turno e devono risultare presenti all'appello che si svolgera' all'orario indicato nel suddetto avviso relativo al calendario dei colloqui, pena la non ammissione allo svolgimento del colloquio. 4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato, grave e documentato motivo, o la mancata presenza presso il luogo e l'orario indicato, costituisce causa di esclusione dalla procedura regolamentata dal presente avviso pubblico di selezione. L'eventuale assenza al colloquio per gravi e documentati motivi deve essere comunicata tempestivamente e comunque al massimo entro l'orario dell'appello della data del colloquio via pec all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it, producendo idonea giustificazione - certificato INPS in caso di malattia, certificato di morte in caso di lutto e simili - e una richiesta di ricalendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento da parte della Commissione della richiesta, si procedera' alla ricalendarizzazione del colloquio il primo giorno utile e comunque non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
|
| | Art. 8
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, di cui ai commi seguenti, e' svolta dalla Commissione di cui all'art. 13 soltanto per i candidati che hanno superato il colloquio di cui all'art. 7. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall'allegato n. 2 al presente avviso pubblico di selezione, che ne e' parte integrante, e laddove previsto, ne deve essere prodotta certificazione o, riconoscimento, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, caricandola nel portale SPSE nella sezione dedicata «Documenti,» facendone menzione nella sezione «Note» della suddetta domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio non e' valutabile l'anno scolastico in corso. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 13 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato n. 2.
|
| | Art. 9
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma aritmetica del punteggio conseguito e per il colloquio di cui all'art. 7 e per la valutazione dei titoli di cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, una volta applicate le preferenze di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si verifichino comunque casi di parita', anche anagrafica, si procedera' a sorteggio. Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli di cui all'art. 8 la Commissione formulera' le graduatorie provvisorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 2. Le graduatorie provvisorie, formate dalla Commissione, sono approvate con decreto del direttore generale della DGIT e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie, inoltrandoli via pec all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it L'Amministrazione, esaminati i reclami, apporta le eventuali dovute rettifiche, anche d'ufficio. Non e' prevista comunicazione individuale dell'esito dell'esame degli eventuali reclami. 4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma e in esito all'esame di eventuali reclami, verranno approvate le graduatorie definitive con decreto ministeriale del direttore generale della DGIT e verranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.
|
| | Art. 10
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico di selezione, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili, relativi alle aree linguistiche anche miste e sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo. 2. Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie previgenti al momento dell'individuazione dei potenziali destinatari, rispetto alle graduatorie di cui al precedente articolo. Pertanto, le suddette previgenti graduatorie, anche in via di esaurimento, avranno la precedenza sulle graduatorie formate in esito al presente avviso pubblico di selezione.
|
| | Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede, pena decadenza/depennamento dalla graduatoria e dalla eventuale destinazione all'estero, sono tenuti a presentare, nei tempi assegnati, i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
|
| | Art. 12
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che rinuncia espressamente, anche dopo l'assegnazione, o non fornisce riscontro nei tempi assegnati e nei modi indicati all'atto del preavviso di nomina alla destinazione assegnata o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 10, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico di selezione. 2. Nel caso di rinuncia espressa o tacita o nel caso di decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, senza ulteriori comunicazioni e mediante scorrimento delle suddette graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati, con le modalita' e secondo le procedure del presente avviso pubblico di selezione.
|
| | Art. 13 Composizione e compiti delle Commissioni di valutazione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione di valutazione
1. Con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI sara' costituita la Commissione di valutazione, articolata in eventuali sottocommissioni, che saranno presiedute da un funzionario diplomatico/dirigente amministrativo/dirigente scolastico, in servizio al MAECI anche all'estero, e formata da due componenti individuati tra funzionari/docenti/DSGA, in servizio al MAECI anche all'estero, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 7 comma 1. Della commissione e sottocommissione/i fa/fanno parte anche un segretario, individuato tra il personale in servizio presso il MAECI anche all'estero. La/le commissione/i e sottocommissione/i potra'/potranno essere integrata/e con membri aggiuntivi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati, anch'essi individuati tra personale in servizio al MAECI anche all'estero. 2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione iniziale potra' essere integrata individuando delle sottocommissioni composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario, cosi' come indicato nel precedente comma 1. Il Presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della Commissione ed eventuale/i sottocommissione/i non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. I membri della Commissione ed eventuale/i sottocommissione/i potranno partecipare ai lavori anche in modalita' on-line e/o mista. La Commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente avviso pubblico di selezione. 4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari; c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione; d. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; e. se in quiescenza, essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data e aver posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta. Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione: a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato; c. non devono incorrere in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi (art. 51 c.p.c.) e in situazioni anche solo potenziali di sussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita', con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, i presidenti e i componenti di Commissione sono tenuti ad assumere una condotta conforme alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, per come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, unitamente al decreto ministeriale MAECI 18 settembre 2014, n. 166/1759 «Codice di comportamento del MAECI».
|
| | Art. 14
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso sara' improntato ai principi di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679: 1. Il titolare del trattamento e' il MAECI che opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V-Sistema della formazione italiana nel mondo della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie (indirizzo postale: Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 0039 06/3691; peo: dgit-05@esteri.it; Pec: dgit05@cert.esteri.it). 2. Per quesiti o reclami e' possibile contattare l'RPD (Responsabile della protezione dei dati) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 0039 06/36911; peo: rpd@esteri.it; Pec: rpd@cert.esteri.it). 3. Il trattamento dei dati personali, che l'interessato accetta presentando la sua candidatura alla selezione di cui al presente avviso, ha come uniche finalita' l'espletamento della procedura di selezione. L'eventuale rifiuto al predetto trattamento comporta l'automatica esclusione dalla selezione. 4. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale. 5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle autorita' competenti per una verifica della loro veridicita', nonche' agli aventi diritto ai sensi della normativa sull'accesso documentale. I nominativi dei candidati risultati idonei saranno pubblicizzati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 6. I dati personali dei candidati risultati non idonei saranno cancellati allo scadere del termine per la presentazione di eventuali ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali dei candidati risultati idonei saranno cancellati all'emanazione della successiva selezione. I dati personali dei candidati collocati fuori ruolo ai sensi della selezione di cui al presente avviso saranno conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica. 7. L'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatta salva l'eventuale esclusione dalla procedura di selezione e/o di collocamento fuori ruolo, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita richiesta all'Ufficio V della DGIT, informando per conoscenza l'RPD del MAECI. 8. Se ritiene che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, l'interessato puo' presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, puo' rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 0039-06696771 [centralino]; peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it).
|
| | Art. 15
Pubblicazione
Il presente avviso pubblico di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente sul sito istituzionale del MAECI-Sezione SFIM. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
|
| | Art. 16
Disposizioni finali
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.
Roma, 22 luglio 2026
La vice direttrice generale: Isopi
|
| | Allegati ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LA SELEZIONE PERSONALE EX ART. 18 D.LGS. 64/2017 Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
|
| |
|
|