| Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 194 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 6; Vista la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»); Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il «Codice di procedura civile»; Visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, stabilisce garanzie e rimedi a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, introdotti nei loro confronti in ragione della loro partecipazione pubblica e tese a bloccare tale partecipazione.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta l'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella G.U. 25 marzo 2026, n. 70: «Art. 6 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351.
Note all'art. 1: - La direttiva (UE) 2024/1069 Inizio modulo Fine modulo del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2024, Serie L. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «partecipazione pubblica»: ogni dichiarazione resa o attivita' svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla liberta' di espressione e di informazione, alla liberta' delle arti e delle scienze o alla liberta' di riunione e di associazione, nonche' ogni atto preparatorio, di sostegno o di assistenza, direttamente collegato a tali dichiarazioni o attivita', riguardanti una questione di interesse pubblico; b) «questione di interesse pubblico»: ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse, ivi compresi i seguenti ambiti: 1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima; 2) le attivita' di una persona fisica o giuridica che e' una figura di rilievo pubblico; 3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, purche', in quest'ultimo caso non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorita'; 4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3); c) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: i procedimenti giudiziari che presentano domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un diritto, ma che hanno come finalita' principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica. 2. Costituiscono indici di abusivita' ai sensi del comma 1, lettera c), tra gli altri: a) la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, incluso il valore eccessivo della controversia; b) la pendenza ad iniziativa dell'attore o di soggetti ad esso associati, di una pluralita' di procedimenti aventi ad oggetto le stesse o analoghe domande per lo stesso titolo; c) la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, posta in essere dall'attore, da soggetti terzi che agiscono in sua rappresentanza, prima o durante il procedimento, ovvero analoghi comportamenti dell'attore in casi connessi; d) l'uso in mala fede di tattiche processuali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro o l'abbandono in mala fede della causa in una fase avanzata del procedimento. |
| | Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale, oggetto di domande, anche riconvenzionali, in un procedimento civile, compresi i procedimenti cautelari, proposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica e che presentano implicazioni transfrontaliere ai sensi del comma 3. 2. Il presente decreto non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, a quella della responsabilita' dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e all'arbitrato. Non si applica altresi' all'azione civile proposta nel processo penale ai sensi del libro primo, titolo V del codice di procedura penale. 3. Un procedimento promosso davanti all'autorita' giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore che il convenuto sono domiciliati in Italia. 4. Il domicilio delle parti di cui al comma 3 e' determinato in conformita' al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012.
Note all'art. 3: - Il Titolo V del Libro I del codice di procedura penale reca: «Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria». - Per il regolamento (UE) n. 1215/2012 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 4
Modifica e ritiro della domanda
1. Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonche' la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facolta' per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13. |
| | Art. 5
Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari
1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, le associazioni, i sindacati e gli altri enti collettivi, anche di fatto, che, sulla base del proprio statuto o dell'attivita' concretamente svolta, hanno interesse a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, possono intervenire, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per sostenere le ragioni del convenuto, indicando mezzi di prova ed effettuando produzioni documentali. 2. Il terzo interveniente si costituisce mediante comparsa depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, e notificata alle altre parti entro i cinque giorni successivi. 3. L'intervento di cui al comma 1 e' ammesso se il convenuto, entro l'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria. 4. Il consenso del convenuto all'intervento puo' essere revocato sino al momento della rimessione della causa in decisione. La revoca del consenso determina l'estromissione della parte intervenuta. L'estromissione e' pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice con ordinanza. I documenti prodotti dalla parte intervenuta restano acquisiti al fascicolo del procedimento.
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 105 del codice di procedura civile: «Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.». |
| | Art. 6
Istanza di rigetto anticipato
1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione di cui all'articolo 166 o all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. 2. Se il procedimento e' introdotto con domanda riconvenzionale, il convenuto in via riconvenzionale chiede il rigetto anticipato con istanza depositata entro trenta giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale. 3. L'istanza di rigetto anticipato e' notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito. 4. L'istanza di rigetto anticipato espone i motivi della manifesta infondatezza della domanda.
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 166 e 281-undecies del codice di procedura civile: «Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.» «Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.». |
| | Art. 7
Trattazione
1. La parte nei cui confronti e' proposta l'istanza di rigetto anticipato deposita memoria difensiva entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione della stessa, e il giudice fissa l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta giorni. 2. Nella memoria difensiva di cui al comma 1 la parte prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, espone i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e indica i relativi mezzi di prova. |
| | Art. 8
Procedimento
1. Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai fini del provvedimento richiesto. 2. All'esito, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile: «Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.». |
| | Art. 9
Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare
1. Nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal libro quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa ed e' decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si applica l'articolo 13, comma 2. 2. L'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, e' ammesso sino all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine e' prestato il consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.
Note all'art. 9: - La sezione I del Capo III, Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile reca: «Dei procedimenti cautelari in generale». |
| | Art. 10
Cauzione
1. Il giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacita' patrimoniale delle parti, puo' imporre alla controparte una cauzione a copertura delle spese relative al procedimento, nonche' dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 2. La cauzione di cui al comma 1 e' prestata in denaro nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 96 del codice di procedura civile: «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.». |
| | Art. 11
Sospensione
1. In caso di impugnazione della sentenza emessa all'esito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, il giudice, anche di ufficio, sospende il procedimento principale relativamente alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale avente ad oggetto l'istanza di rigetto anticipato. Il procedimento principale rimane sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del procedimento incidentale. 2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice dispone la separazione delle cause relative alle domande ritenute non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale, salvo che tutte le parti ne richiedano la trattazione congiunta. |
| | Art. 12
Impugnazione
1. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente capo sono impugnabili nei modi ordinari. Si applicano le disposizioni previste dal Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di procedura civile.
Note all'art. 12: - I Capi I, II e III del Titolo III, Libro II del codice di procedura civile recano rispettivamente: «Delle impugnazioni in generale», «Dell'appello», «Del ricorso per cassazione». |
| | Art. 13
Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza
1. La condanna alle spese del procedimento e' disciplinata dagli articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile; 2. Nel caso di accertamento del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d'ufficio, la parte soccombente ai sensi dell'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile. 3. Il giudice, anche d'ufficio, puo', altresi', ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
Note all'art. 13: - Si riportano gli articoli 91, 92, 93 e 120 del codice di procedura civile: «Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.». «Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.». «Art. 93 (Distrazione delle spese). - Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.». «Art. 120 (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.». - Per l'articolo 96 del codice di procedura civile si veda nelle note all'articolo 10. |
| | Art. 14
Azione risarcitoria
1. La persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio o la sede nello Stato, nei cui confronti e' avviato, da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea e dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, puo' chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonche' il pagamento della somma di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a detto procedimento. 2. L'azione di cui al comma 1 si propone nelle forme del rito, ordinario o semplificato, di cui al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, davanti al tribunale del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
Note all'art. 14: - Il Titolo I del Libro II del codice di procedura civile reca: «Del procedimento davanti al tribunale». |
| | Art. 15
Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicata l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri conclusi entro il 6 maggio 2024. |
| | Art. 16
Informazioni e raccolta dei dati
1. Il Ministero della giustizia pubblica, con cadenza biennale, su apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze definitive relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 2. Il Ministero della giustizia trasmette annualmente alla Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, i dati riguardanti: a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento; b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore; c) il tipo di domanda presentata sulla base del presente decreto. |
| | Art. 17
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore. |
| | Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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