Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 194
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»);
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il «Codice di procedura civile»;
Visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, stabilisce garanzie e rimedi a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, introdotti nei loro confronti in ragione della loro partecipazione pubblica e tese a bloccare tale partecipazione.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n.
36 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella G.U.
25 marzo 2026, n. 70:
«Art. 6 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle
persone attive nella partecipazione pubblica da domande
manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi
(«azioni legali strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica»)). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti
legislativi per il recepimento nella normativa nazionale
della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le
azioni legali strategiche contro la partecipazione
pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il
Governo osserva anche il seguente principio e criterio
direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con
implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della
direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione
negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
dicembre 2012, n. L 351.

Note all'art. 1:
- La direttiva (UE) 2024/1069 Inizio modulo
Fine modulo
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, sulla protezione delle persone attive nella
partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate
o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali
strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2024, Serie L.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «partecipazione pubblica»: ogni dichiarazione resa o attivita' svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla liberta' di espressione e di informazione, alla liberta' delle arti e delle scienze o alla liberta' di riunione e di associazione, nonche' ogni atto preparatorio, di sostegno o di assistenza, direttamente collegato a tali dichiarazioni o attivita', riguardanti una questione di interesse pubblico;
b) «questione di interesse pubblico»: ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse, ivi compresi i seguenti ambiti:
1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima;
2) le attivita' di una persona fisica o giuridica che e' una figura di rilievo pubblico;
3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, purche', in quest'ultimo caso non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorita';
4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3);
c) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: i procedimenti giudiziari che presentano domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un diritto, ma che hanno come finalita' principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica.
2. Costituiscono indici di abusivita' ai sensi del comma 1, lettera c), tra gli altri:
a) la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, incluso il valore eccessivo della controversia;
b) la pendenza ad iniziativa dell'attore o di soggetti ad esso associati, di una pluralita' di procedimenti aventi ad oggetto le stesse o analoghe domande per lo stesso titolo;
c) la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, posta in essere dall'attore, da soggetti terzi che agiscono in sua rappresentanza, prima o durante il procedimento, ovvero analoghi comportamenti dell'attore in casi connessi;
d) l'uso in mala fede di tattiche processuali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro o l'abbandono in mala fede della causa in una fase avanzata del procedimento.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale, oggetto di domande, anche riconvenzionali, in un procedimento civile, compresi i procedimenti cautelari, proposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica e che presentano implicazioni transfrontaliere ai sensi del comma 3.
2. Il presente decreto non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, a quella della responsabilita' dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e all'arbitrato. Non si applica altresi' all'azione civile proposta nel processo penale ai sensi del libro primo, titolo V del codice di procedura penale.
3. Un procedimento promosso davanti all'autorita' giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore che il convenuto sono domiciliati in Italia.
4. Il domicilio delle parti di cui al comma 3 e' determinato in conformita' al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012.

Note all'art. 3:
- Il Titolo V del Libro I del codice di procedura
penale reca: «Parte civile, responsabile civile e
civilmente obbligato per la pena pecuniaria».
- Per il regolamento (UE) n. 1215/2012 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4

Modifica e ritiro della domanda

1. Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonche' la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facolta' per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13.
 
Art. 5

Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari

1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, le associazioni, i sindacati e gli altri enti collettivi, anche di fatto, che, sulla base del proprio statuto o dell'attivita' concretamente svolta, hanno interesse a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, possono intervenire, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per sostenere le ragioni del convenuto, indicando mezzi di prova ed effettuando produzioni documentali.
2. Il terzo interveniente si costituisce mediante comparsa depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, e notificata alle altre parti entro i cinque giorni successivi.
3. L'intervento di cui al comma 1 e' ammesso se il convenuto, entro l'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria.
4. Il consenso del convenuto all'intervento puo' essere revocato sino al momento della rimessione della causa in decisione. La revoca del consenso determina l'estromissione della parte intervenuta. L'estromissione e' pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice con ordinanza. I documenti prodotti dalla parte intervenuta restano acquisiti al fascicolo del procedimento.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 105 del codice di procedura
civile:
«Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo'
intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo
dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.».
 
Art. 6

Istanza di rigetto anticipato

1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione di cui all'articolo 166 o all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile.
2. Se il procedimento e' introdotto con domanda riconvenzionale, il convenuto in via riconvenzionale chiede il rigetto anticipato con istanza depositata entro trenta giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale.
3. L'istanza di rigetto anticipato e' notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito.
4. L'istanza di rigetto anticipato espone i motivi della manifesta infondatezza della domanda.

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 166 e 281-undecies del
codice di procedura civile:
«Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno
settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata
nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui
all'articolo 167 con la copia della citazione notificata,
la procura e i documenti che offre in comunicazione.»
«Art. 281-undecies (Forma della domanda e
costituzione delle parti). - La domanda si propone con
ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve
contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che
la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del
presente articolo implica le decadenze di cui ai commi
terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla
designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti assegnando il termine per la costituzione del
convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al
convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della
notificazione del ricorso e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori
di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova
in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue
difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui
fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di
costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un
termine perentorio per la citazione del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
terzo comma.».
 
Art. 7

Trattazione

1. La parte nei cui confronti e' proposta l'istanza di rigetto anticipato deposita memoria difensiva entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione della stessa, e il giudice fissa l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta giorni.
2. Nella memoria difensiva di cui al comma 1 la parte prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, espone i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e indica i relativi mezzi di prova.
 
Art. 8

Procedimento

1. Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.
2. All'esito, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile:
«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata.
Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
successivi trenta giorni.».
 
Art. 9

Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare

1. Nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal libro quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa ed e' decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si applica l'articolo 13, comma 2.
2. L'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, e' ammesso sino all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine e' prestato il consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.

Note all'art. 9:
- La sezione I del Capo III, Titolo I, Libro IV del
codice di procedura civile reca: «Dei procedimenti
cautelari in generale».
 
Art. 10

Cauzione

1. Il giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacita' patrimoniale delle parti, puo' imporre alla controparte una cauzione a copertura delle spese relative al procedimento, nonche' dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
2. La cauzione di cui al comma 1 e' prestata in denaro nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 96 del codice di procedura
civile:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma,
il giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro
non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».
 
Art. 11

Sospensione

1. In caso di impugnazione della sentenza emessa all'esito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, il giudice, anche di ufficio, sospende il procedimento principale relativamente alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale avente ad oggetto l'istanza di rigetto anticipato. Il procedimento principale rimane sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del procedimento incidentale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice dispone la separazione delle cause relative alle domande ritenute non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale, salvo che tutte le parti ne richiedano la trattazione congiunta.
 
Art. 12

Impugnazione

1. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente capo sono impugnabili nei modi ordinari. Si applicano le disposizioni previste dal Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di procedura civile.

Note all'art. 12:
- I Capi I, II e III del Titolo III, Libro II del
codice di procedura civile recano rispettivamente: «Delle
impugnazioni in generale», «Dell'appello», «Del ricorso per
cassazione».
 
Art. 13

Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza

1. La condanna alle spese del procedimento e' disciplinata dagli articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile;
2. Nel caso di accertamento del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d'ufficio, la parte soccombente ai sensi dell'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile.
3. Il giudice, anche d'ufficio, puo', altresi', ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 91, 92, 93 e 120 del codice
di procedura civile:
«Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non
superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal
cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della
notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del
precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota
in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma,
le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.».
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha
causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
«Art. 93 (Distrazione delle spese). - Il difensore
con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa
sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore
suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le
spese che dichiara di avere anticipate.
Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso
che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al
giudice, con le forme stabilite per la correzione delle
sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e
le spese.».
«Art. 120 (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in
cui la pubblicita' della decisione di merito puo'
contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante
per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice,
su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero
mediante comunicazione, nelle forme specificamente
indicate, in una o piu' testate giornalistiche,
radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e'
stata disposta, con diritto a ripetere le spese
dall'obbligato.».
- Per l'articolo 96 del codice di procedura civile si
veda nelle note all'articolo 10.
 
Art. 14

Azione risarcitoria

1. La persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio o la sede nello Stato, nei cui confronti e' avviato, da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea e dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, puo' chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonche' il pagamento della somma di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a detto procedimento.
2. L'azione di cui al comma 1 si propone nelle forme del rito, ordinario o semplificato, di cui al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, davanti al tribunale del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede. Il tribunale giudica in composizione monocratica.

Note all'art. 14:
- Il Titolo I del Libro II del codice di procedura
civile reca: «Del procedimento davanti al tribunale».
 
Art. 15

Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicata l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri conclusi entro il 6 maggio 2024.
 
Art. 16

Informazioni e raccolta dei dati

1. Il Ministero della giustizia pubblica, con cadenza biennale, su apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze definitive relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Il Ministero della giustizia trasmette annualmente alla Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, i dati riguardanti:
a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;
b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore;
c) il tipo di domanda presentata sulla base del presente decreto.
 
Art. 17

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio