| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180 |
| Ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante: «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2026). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze»; b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero». 2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis). 2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni». 3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 83. 2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresi' determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)». 4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista». 5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso; b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione e' sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»; c) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»; e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni». 7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'». 8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non piu' di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non piu' di 7.000»; b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non piu' di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»; c) il comma 1-bis e' abrogato; d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»; e) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresi', in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilita' ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilita' della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato»; f) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi del comma 2-bis»; g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»; h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo e' soppresso; i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis». 9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «uninominali» e' sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullita'»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullita'»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui e' presentata la lista circoscrizionale in cui e' candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»; e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis». 11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate». 12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'». 13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»; b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale: a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide; b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»; d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»; e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»; g) il quarto comma e' abrogato. 14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti e' riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)». 15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'». 16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio»; c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»; f) al comma 5: 1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ad essa collegati»; 2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; 3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista». 17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma: 1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «puo' esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»; 2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale». 18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista»; b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'» e le parole: «il candidato non e' collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»; d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso. 3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o piu' candidati della medesima lista e' considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda. 3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, e' nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista. 3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, e' valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato». 19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale e' attribuito il voto di preferenza»; b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»; c) al comma 3, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Prende altresi' nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste»; d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato». 20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato». 21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' abrogata; b) la lettera b) e' abrogata; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»; d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»; e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»; f) la lettera g) e' abrogata; g) la lettera h) e' abrogata. 22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»; b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse; d) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»; e) al comma 1, lettera e): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»; 2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore» sono soppresse; 3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse; 4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»; f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e); e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica; e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f); e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»; g) al comma 1, lettera f): 1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma»; 2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»; h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3; f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»; i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f)»; l) al comma 1, lettera h): 1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»; 2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»; 3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»; m) al comma 1, lettera i): 1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»; 2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»; n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo. 1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue: a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi' determinato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente; b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita', pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma; d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti; e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i). 1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. 1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. 1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»; o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilita'». 23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede: a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita'; b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio: 1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; 2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2; 3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue: a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato; b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario; d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)». 24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»; b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»; d) il comma 6 e' abrogato; e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5». 25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione e' proclamato nel collegio nel quale e' eletto in posizione di capolista. Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis). 1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'». 26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»; b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu' collegi plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»; c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5». 27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al primo comma, prima del numero 3) e' inserito il seguente: «2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»; 2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter)»; 3) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»; 4) il secondo comma e' sostituito dai seguenti: «L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»; b) all'articolo 93: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre: a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche' il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: «Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-septies, comma 2. 2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. 3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale e' presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. 5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. 6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20. 7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento. Art. 93-sexies. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. 2. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista. 3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e puo' esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. 5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo. Art. 93-septies. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta'; c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista; e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento; g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento; h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies. 2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio: a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e). 3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonche' il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis). Art. 93-octies. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'. 2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non puo' essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. 3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o piu' di una» sono soppresse. 29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse. 30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 14 e 14-bis, 17 e 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. 3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.». «Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.». «Art. 14. - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentanza grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.». «Art 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione e' sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. 3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.». «Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33 giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.». «Art. 18-bis. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 6.000 e da non piu' di 7.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non piu' di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 1-bis. (abrogato). 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresi', in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilita' ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilita' della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato. 2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi del comma 2-bis. 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere. 3.1. Nel complesso delle candidature delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis). 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.». - Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 58, 59-bis, 68, 71, 77, 83, 83-bis, 84, 86, 92, 93, 106 e 119, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge: «Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', a pena di nullita'. 2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullita'. 3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullita'. 4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui e' presentata la lista circoscrizionale in cui e' candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo. 5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis. 6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita'.». «Art. 20. - Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.». «Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.». «Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma; 1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-bis; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16; 2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale: a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide; b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma dell'art. 18-bis; 4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei canditati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.». «Art. 24. - L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti e' riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b). 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.». «Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.». «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. 3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 4. La larghezza del rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. 4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ad essa collegati. Se e' tracciato un segno sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio». Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. 6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.». «Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e puo' esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto e' valido a favore della lista. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.». «Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista. 3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui i predetti candidati non sono collegati, il voto e' nullo. 3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso. 3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o piu' candidati della medesima lista e' considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda. 3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, e' nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista. 3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, e' valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato. 4. 5. 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.». «Art. 68. - 1. 2. 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto e il cognome di ciascun candidato al quale e' attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Prende altresi' nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza espressi per ciascun candidato. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. 8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.». «Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.». «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) (abrogata); b) (abrogata); c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; g) (abrogata); h) (abrogata); i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione.». «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione; d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione; d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter; e) individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate in coalizione, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unita' superiore. 2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis); e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e); e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica; e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f); e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis; f) procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tali coalizioni di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3; f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter; g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ai sensi della lettera f). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti. 1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo. 1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue: a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi' determinato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente; b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita', pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma; d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti; e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i). 1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. 1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. 1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilita'. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.». «Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede: a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita'; b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio: 1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; 2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2; 3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. 1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue: a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato; b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario; d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3). 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.». «Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d). 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 3. (abrogato). 4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine decrescente. 6. (abrogato). 7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita' previste dai commi 4 e 5. 8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.». «Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu' collegi plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio. 2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 4 e 5. 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.». «Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato; 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta'; 2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter); 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo.». «Art. 93 (Art. 93 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 37, secondo periodo, e 39). - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. 2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e). 3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' giovane di eta'. 3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre: a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche' il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).». «Art. 106. - L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.». «Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa.». - Si riporta la rubrica del titolo VI del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». |
| | Allegato 1 (Articolo 1, comma 30)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2 (Articolo 1, comma 30)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 3 (Articolo 2, comma 18)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 4 (Articolo 3, comma 1)
« 4. - COLLEGIO DI BOLZANO (Tribunale di Bolzano) Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Bolzano; Laives. 5. - COLLEGIO DI MERANO (Tribunale di Bolzano) Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Avelengo; Bronzolo; Caines; Caldaro sulla strada del vino; Castelbello-Ciardes; Cermes; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Curon Venosta; Egna; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Magre' sulla strada del vino; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Montagna sulla strada del vino; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Ora; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; Salorno sulla strada del vino; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale-San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio; Terlano; Termeno sulla strada del vino; Tesimo; Tirolo; Trodena nel parco naturale; Tubre; Ultimo; Vadena; Verano. 6. - COLLEGIO DI BRESSANONE (Tribunale di Bolzano) Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Cornedo all'Isarco; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fie' allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno ». |
| | Allegato 5 (Articolo 3, comma 2)
===================================================================== | Trentino-Alto | | | | Adige/Südtirol - U04 | Bolzano/Bozen | | +=======================+====================+======================+ | | |Bolzano/Bozen | +-----------------------+--------------------+----------------------+ | | |Laives/Leifers | +-----------------------+--------------------+----------------------+
==================================================================== |Trentino-Alto | | | |Adige/Südtirol| | | | - U05 |Merano/Meran| | +==============+============+======================================+ | | |Aldino/Aldein | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Andriano/Andrian | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Anterivo/Altrei | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Appiano sulla strada del vino/Eppan an| | | |der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Avelengo/Hafling | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Bronzolo/Branzoll | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Caines/Kuens | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Caldaro sulla strada del vino/Kaltern | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars| +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cermes/Tscherms | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cortaccia sulla strada del | | | |vino/Kurtatsch an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cortina sulla strada del vino/Kurtinig| | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Curon Venosta/Graun im Vinschgau | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Egna/Neumarkt | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Gargazzone/Gargazon | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Glorenza/Glurns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Laces/Latsch | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lagundo/Algund | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lana/Lana | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lasa/Laas | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lauregno/Laurein | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Magre' sulla strada del vino/Margreid | | | |an der Weinstraße Malles Venosta/Mals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Marlengo/Marling | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Martello/Martell | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Meltina/Mölten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Merano/Meran | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Montagna sulla strada del vino/Montan | | | |an | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Moso in Passiria/Moos in Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Nalles/Nals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Naturno/Naturns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Ora/Auer | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Parcines/Partschins | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Plaus/Plaus | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Postal/Burgstall | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Prato allo Stelvio/Prad am | | | |Stilfserjoch | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Proves/Proveis | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Rifiano/Riffian | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Salorno sulla strada del vino/Salurn | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Genesio Atesino/Jenesien | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Leonardo in Passiria/St. Leonhard | | | |in Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Martino in Passiria/St. Martin in | | | |Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Pancrazio/St. Pankraz | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Sarentino/Sarntal | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Scena/Schenna | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Senales/Schnals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im| | | |Walde-St. Felix | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Silandro/Schlanders | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Sluderno/Schluderns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Stelvio/Stilfs | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Terlano/Terlan | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Termeno sulla strada del vino/Tramin | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tesimo/Tisens | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tirolo/Tirol | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Trodena nel parco naturale/Truden im | | | |Naturpark | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tubre/Taufers im Münstertal | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Ultimo/Ulten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Vadena/Pfatten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Verano/Vöran | +--------------+------------+--------------------------------------+
==================================================================== |Trentino-Alto | | | |Adige/Südtirol| | | | - U06 |Bressanone/Brixen| | +==============+=================+=================================+ | | |Badia/Abtei | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Barbiano/Barbian | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Braies/Prags | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Brennero/Brenner | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Bressanone/Brixen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Brunico/Bruneck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Campo di Trens/Freienfeld | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Campo Tures/Sand in Taufers | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Castelrotto/Kastelruth | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Chienes/Kiens | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Chiusa/Klausen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Cornedo all'Isarco/Karneid | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Corvara in Badia/Corvara | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Dobbiaco/Toblach | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Falzes/Pfalzen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Fie' allo Sciliar/Völs am Schlern| +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Fortezza/Franzensfeste | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Funes/Villnöß | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Gais/Gais | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Laion/Lajen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |La Valle/Wengen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Luson/Lüsen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Marebbe/Enneberg | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten| +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Naz-Sciaves/Natz-Schabs | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Nova Levante/Welschnofen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Nova Ponente/Deutschnofen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Ortisei/St. Ulrich | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Perca/Percha | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Ponte Gardena/Waidbruck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Predoi/Prettau | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Racines/Ratschings | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Renon/Ritten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rio di Pusteria/Mühlbach | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rodengo/Rodeneck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Candido/Innichen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Lorenzo di Sebato/St. | | | |Lorenzen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Martino in Badia/St. Martin | | | |in Thurn | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Santa Cristina Valgardena/St. | | | |Christina in Gröden | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Selva dei Molini/Mühlwald | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Selva di Val Gardena/Wolkenstein | | | |in Gröden | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Sesto/Sexten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Terento/Terenten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Tires/Tiers | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valdaora/Olang | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Val di Vizze/Pfitsch | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valle Aurina/Ahrntal | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valle di Casies/Gsies | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Vandoies/Vintl | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Varna/Vahrn | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Velturno/Feldthurns | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Villabassa/Niederdorf | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Villandro/Villanders | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Vipiteno/Sterzing | +--------------+-----------------+---------------------------------+
|
| | Art. 2
Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali e' effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»; c) il comma 2-bis e' abrogato; d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate: a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 16-bis; b) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma; c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale»; f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»; g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis). 4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni». 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze». 3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». 4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico»; c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»; d) al comma 4-bis: 1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; 2) il secondo periodo e' soppresso; 3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale»; 4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'». 5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a): 1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature». 6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il venticinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'». 7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale». 8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' abrogata; b) la lettera b) e' abrogata; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»; d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»; e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»; f) la lettera g) e' abrogata; g) la lettera h) e' abrogata. 9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»; b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse; d) al comma 1, lettera e): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»; 2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse; 3) al numero 2), le parole da: «, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse; 4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»; e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati; e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f); e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»; f) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale e' dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis)»; g) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c); f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies; f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»; h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies. 1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue: a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui e' gia' stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio; b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), e' corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita' che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale. 1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica. 1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili. 1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-ter). 1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter». 10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 17. - 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-septies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede: a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita'; b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies, nonche' dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in piu' collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali e' determinato ai sensi: a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter; b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater. 4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalita': a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2; c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. 5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalita': a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato; b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario; d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)». 11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»; b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7». 12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 1 e' abrogato. 13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e». 14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»; b) alla lettera a): 1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi della lettera a-bis)»; c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»; d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»; e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale; c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo». 15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' premesso il seguente: «01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili». 16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre: a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonche' i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)». 17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 16-bis, 17-bis, 19, 20, 20-bis, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali e' effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero. 2-bis. (abrogato). 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, sono determinate: a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 16-bis; b) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma; c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1. 3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale. 4. La regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis). 4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.». «Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze.». «Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolar- mente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', e' disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. E' ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione. 2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico. 3. 4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere. 4-bis. Nel complesso delle candidature, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio elettorale regionale trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. 5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo; b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico. 3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.». «Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto la maggiore eta'. 2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio. 3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano elettori della circoscrizione regionale. 4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori della circoscrizione regionale.». «Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. 3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) (abrogato); b) (abrogato); c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; g) (abrogata); h) (abrogata); i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della regione.». «Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione; d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c); e) individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione. ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; 2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis); e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati; e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f); e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis; f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale e' dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis); f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c); f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies; f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies. 1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue: a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui e' gia' stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio; b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), e' corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita' che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale. 1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica. 1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali pre sentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili. 1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-ter). 1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter.». «Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4 e 7. 3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 19. - 1. (abrogato). 2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». «Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi della lettera a-bis); a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima; b); c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno; c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale; c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo; d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.». «Art. 20-bis. - 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili. 1. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale.». «Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e). In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre: a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonche' i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).». «Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, il presidente del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. 2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo puo' disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni. 4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica. 6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 7.». - Si riporta la rubrica del titolo VII del citato d.lgs. n. 533 del 1993, come modificata dalla presente legge: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». |
| | Art. 3
Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. - COLLEGIO DI BOLZANO», «5. - COLLEGIO DI MERANO» e «6. - COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge. 2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/ Südtirol», le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge. |
| | Art. 4
Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2017, n. 264, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e' compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione; c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresi' conto delle unita' amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993; e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 2. Il Governo e' delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise e' costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in un collegio plurinominale; c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. 5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato. 6. (abrogato). 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalita' per consentire in via sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.». |
| | Art. 5
Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni
1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nelle note all'articolo 1. |
| | Art. 6 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero 1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 1: 1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»; 1.2) le lettere c) e d) sono abrogate; 2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato»; b) all'articolo 7: 1) al comma 1-quater: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»; 1.2) la lettera c) e' abrogata; 2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)»; c) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»; 1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per l'elezione della Camera dei deputati,»; 1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»; d) all'articolo 11: 1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun elettore puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e' assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati»; e) all'articolo 15, comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 4) alla lettera c): 4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; 4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»; f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica». 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati,»; b) all'articolo 10: 1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»; 2) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»; c) all'articolo 12: 1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»; d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 11, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. - 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide; c) (abrogato); d) (abrogato). 2. Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.». «Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. 1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. 1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale e ufficio decentrato di Napoli per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate: a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); c) (abrogata). 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).». «Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; b) per l'elezione della Camera dei deputati, gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica; c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno. 4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. 4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.». «Art. 11. - 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 15 e 16. 2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. 3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e' assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati. Il voto di preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.». «Art. 15. - 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. 1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6 per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica; b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica; c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale; d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.». «Art. 16. - 1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.». - Si riporta il testo degli articoli 8, 10, 12, 15, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Svolgimento della campagna elettorale). - 1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma. 4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati, nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento. 5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. 7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico. 8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalita' di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parita'. 9. L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.». «Art. 10 (Deposito del contrassegno). - 1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti. 2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.». «Art. 12 (Ammissione delle liste). - 1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione. 2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati. L'ufficio cancella, altresi', i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica. 3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.». «Art. 15 (Espressione del voto). - 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda. 2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. 3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. 4. In caso di identita' di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. 5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra piu' candidati. 6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. 7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti. 8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto e' attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa. 9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dalla legge sono nulle, rimanendo valide le prime.». |
| | Art. 7
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»; b) all'articolo 12: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia»; 2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore»; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e' predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale»; 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7»; c) all'articolo 14, comma 3, lettera c): 1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo»; 2) il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato piu' di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto»; d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni». 2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale piu' affidabile e, salva comprovata impossibilita', con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilita'. 3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027. 4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 6. - Si riporta il testo degli articoli 12, 14 e 18, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (per l'argomento vedasi nelle note all'articolo 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e' predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7. 7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.». «Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. 2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata 3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero; b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; 2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo; 3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato piu' di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto; d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: 1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario; 3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. 4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.». «Art. 18. - 1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu' volte per corrispondenza e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| | Art. 8 Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonche' dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione 1. E' istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo e' di almeno nove mesi. 3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attivita' di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attivita' di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. 6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede e' presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed e' corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' nonche' della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalita', la domanda di cui al presente comma puo' essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione. 7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto in altro comune. 8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. 9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore e' ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali e' iscritto. 10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimita' territoriale. 11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 8. 12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione: «Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.». «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.». - Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.». |
| | Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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