Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180
Ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante: «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze»;
b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresi' determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione e' sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;
c) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni».
7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non piu' di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non piu' di 7.000»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non piu' di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;
c) il comma 1-bis e' abrogato;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;
e) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresi', in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilita' ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilita' della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato»;
f) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi del comma 2-bis»;
g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo e' soppresso;
i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».
9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» e' sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullita'»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullita'»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui e' presentata la lista circoscrizionale in cui e' candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;
e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;
g) il quarto comma e' abrogato.
14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti e' riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».
15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;
f) al comma 5:
1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ad essa collegati»;
2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma:
1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «puo' esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;
2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'» e le parole: «il candidato non e' collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.
3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o piu' candidati della medesima lista e' considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, e' nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.
3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, e' valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato».
19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale e' attribuito il voto di preferenza»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;
c) al comma 3, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Prende altresi' nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste»;
d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato».
20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato».
21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' abrogata;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) e' abrogata;
g) la lettera h) e' abrogata.
22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;
e) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore» sono soppresse;
3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);
e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;
e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
g) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;
h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f)»;
l) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;
m) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;
n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi' determinato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita', pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;
o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilita'».
23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
d) il comma 6 e' abrogato;
e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione e' proclamato nel collegio nel quale e' eletto in posizione di capolista. Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu' collegi plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;
c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al primo comma, prima del numero 3) e' inserito il seguente:
«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;
2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter)»;
3) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
4) il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
b) all'articolo 93:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche' il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale e' presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
2. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e puo' esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo.
Art. 93-septies. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonche' il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
Art. 93-octies. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non puo' essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'.
3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o piu' di una» sono soppresse.
29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 14 e 14-bis,
17 e 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1957, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e
segreto, espresso in favore di liste, anche coalizzate tra
loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione
del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre
preferenze.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata
al presente testo unico.
3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi
plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto
legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di
cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e
le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi
degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di
un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni
previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla
coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di
voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che
abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in
ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato,
nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali
appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis,
comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi.
Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria
del premio di governabilita' non possono comunque essere
attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad
esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione
Estero.».
«Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un
diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve
essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su
un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista,
corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale
e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai
fini dell'eventuale attribuzione del premio di
governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino
a tre preferenze in favore di candidati nel collegio
plurinominale della lista votata tra quelli che non sono
capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un
segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del
candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a
fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu'
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di
sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della
terza preferenza nell'ordine di lista.».
«Art. 14. - I partiti o i gruppi politici
organizzati, che intendono presentare liste di candidati
nei collegi plurinominali o nei collegi uninominali
costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/ Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di volere distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi
uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto
ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la
sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal
notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di
trasparenza:
1) il legale rappresentante del partito o del
gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la
titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale
nel territorio dello Stato;
2) gli organi del partito o del gruppo politico
organizzato, la loro composizione nonche' le relative
attribuzioni.
I partiti che notoriamente fanno uso di un
determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste
con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi
di confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentanza grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalita' politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
«Art 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici
organizzati possono dichiarare il collegamento in una
coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate.
Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici
organizzati depositano il programma elettorale, nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come
proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei
ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste
dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di
cui al secondo periodo, la dichiarazione e' sottoscritta
dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi
politici collegati in coalizione. Sono fatti salvi le
prerogative del Presidente della Repubblica previste
dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di
quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione.
3-bis. Nel medesimo atto del deposito del
contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che
si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi
del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del
premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4,
dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi
politici organizzati che si presentano, singolarmente o
collegati tra loro, per l'elezione del Senato della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis
del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma.
4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si
applicano ai partiti o gruppi politici organizzati
rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che
intendono presentare candidature esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative
norme di attuazione prevedano una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi
politici abbiano dichiarato il collegamento in una
coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi
politici che intendono presentare liste in altre
circoscrizioni.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali
comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare
del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale,
che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello
della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.».
«Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione,
per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi
plurinominali e dei candidati delle liste circoscrizionali
ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e
dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un
unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero
dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36°
giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalita' possono essere indicati,
entro il 33 giorno antecedente quello della votazione,
altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a
due, incaricati di effettuare il deposito di cui al
precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente
designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.».
«Art. 18-bis. - 1. La dichiarazione di presentazione
delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel
collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno
6.000 e da non piu' di 7.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio
plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tale collegio plurinominale. La previsione di cui al
periodo precedente non trova applicazione per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o
componente politica di gruppo parlamentare in almeno una
delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero
delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500
e non piu' di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione
prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare
candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui
alla tabella A allegata al presente testo unico, ad
esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentati esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche. Ciascuna lista deve presentare candidature in
almeno due terzi dei collegi plurinominali della
circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
1-bis. (abrogato).
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale
circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del
sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.
2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che
si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano
altresi', in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano
presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da
assegnare quale premio di governabilita' ad esito della
distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
liste di candidati circoscrizionali ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di
coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al
primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo
complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle
liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1,
che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati
delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con
la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o
coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione
del premio di governabilita' e' tenuta a presentare un
numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di
governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b), a pena di inammissibilita' della lista circoscrizionale
presentata ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'. Per ogni candidato sono indicati il nome,
il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato.
2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola
Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici
organizzati presentano esclusivamente liste di candidati
per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai
sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati
circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' ai sensi del comma 2-bis.
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero
dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il
capolista. A pena di inammissibilita', i candidati,
compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine
alternato di genere.
3.1. Nel complesso delle candidature delle liste
circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni
lista o coalizione di liste a livello nazionale, nessuno
dei due generi puo' essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita'
piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il
rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di
verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma,
numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, a ciascuna
delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis e'
allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21, 22,
24, 30, 31, 58, 59-bis, 68, 71, 77, 83, 83-bis, 84, 86, 92,
93, 106 e 119, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con
diversi contrassegni nei collegi plurinominali o nelle
liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita', a pena di nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con
lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi
plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa
posizione, a pena di nullita'.
3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di
una lista circoscrizionale presentata ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' collegata
alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullita'.
4. Il candidato nelle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' e' tenuto a candidarsi, in una lista
presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla
lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno un
collegio plurinominale della circoscrizione in cui e'
presentata la lista circoscrizionale in cui e' candidato,
in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni
successive a quella di capolista a condizione che anche
tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di
collegio plurinominale siano candidati nelle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita'. Fermo restando quanto disposto
dal primo periodo, il candidato nelle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' puo' essere candidato, con il
medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da
quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali,
fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature
in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo'
essere candidato in nessuna delle liste di cui all'articolo
18-bis.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, a pena di nullita'.».
«Art. 20. - Le liste dei candidati nei collegi
plurinominali e le liste di candidati circoscrizionali,
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis,
devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del
capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo
suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore
dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto
al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista
di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'articolo 25.
Il Ministero dell'interno, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della
votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet
il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati
le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti.».
«Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o
del Tribunale circoscrizionale accerta l'identita'
personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di
persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17,
ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli
atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al
presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,
dei nomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' e delle designazioni del contrassegno e dei
delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista
secondo l'ordine di presentazione.».
«Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o
gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo
statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita'
all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o
gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il
proprio o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome
della persona da indicare come proposta per l'incarico di
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 14-bis;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli artt. 14, 15 e 16;
2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle
liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita', all'Ufficio centrale
nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano
la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto
periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli
Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non
valide;
b) comunica a tutti gli uffici centrali
circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o
coalizione di liste, dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita';
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine, e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma
dell'art. 18-bis;
4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis
dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali
manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis
dell'articolo 18-bis i nomi dei canditati che non abbiano
compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno
delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna
lista e dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' all'Ufficio centrale nazionale, il quale
verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarita'
agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate
le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,
inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura di decesso del candidato entro la data di
svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito delle
verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto
dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori
verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale
modifica della composizione delle liste dei candidati nei
collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate
le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,
inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali di candidati gia' presentatisi in altro
collegio.
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.».
«Art. 24. - L'Ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante
sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei
candidati nei collegi uninominali e delle liste,
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a
ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei
collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul
manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato
dal sorteggio;
2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da
effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero
d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste
della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista,
unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati
delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio
di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione
e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio. Sui manifesti e' riportato, per
ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte
le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22,
primo comma, numero 2-bis), lettera b).
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i
relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.».
«Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', una copia
rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre
devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste
regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti
sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il
contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello
stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei
candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo
ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il
nome e cognome di ciascun candidato e' preceduto da un
quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di
preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo
periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e
i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i
rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i
cognomi dei candidati della lista circoscrizionale
presentata ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu'
ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i
rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i
nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale
sono posti sopra quello dei candidati della lista
circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' su righe orizzontali ripartite in
due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente i nomi e i
cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' e' doppia rispetto alla larghezza dei
rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i
cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine
delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio
secondo le disposizioni dell'articolo 24.
4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia
presentato candidature in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma
1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non
sono state presentate candidature la scheda di votazione e
il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la
lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi
dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste
coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si
applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle
liste coalizzate abbia presentato candidature.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un
apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la
seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno
sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per
tale lista e per i candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' ad essa collegati. Se e' tracciato un segno
sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' il voto e' espresso anche per la
lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste
collegate, il voto e' ripartito tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio».
Il voto di preferenza per i candidati nel collegio
plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime
tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e
cognome del candidato prescelto; nel caso di piu'
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di
sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della
terza preferenza nell'ordine di lista.
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando
rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico
generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che e'
rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima
dell'inserimento della scheda nell'urna.».
«Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e, annotato il codice progressivo
alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna
all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita
copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e puo' esprimere fino a tre
preferenze per i candidati nel collegio plurinominale
appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il
voto e' valido a favore della lista.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul
rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono
validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste
collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio plurinominale.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando
antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
sia lo stesso annotato prima della consegna e,
successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul
rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' e sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi
e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il
voto e' comunque valido a favore della lista.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e
un altro segno sulla lista di candidati nel collegio
plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato
valido a favore della lista.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' e un segno
su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista
cui i predetti candidati non sono collegati, il voto e'
nullo.
3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo
del candidato capolista, senza tracciare un segno sul
contrassegno della lista medesima, si intende che abbia
votato per la lista stessa.
3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo
di un candidato non capolista, il voto di preferenza si
intende validamente espresso.
3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente
per uno o piu' candidati della medesima lista e'
considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha
tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista, e' nullo il voto di preferenza
espresso per il candidato incluso in altra lista.
3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato
capolista di altra lista, e' valido il voto espresso nei
confronti della lista identificata dal contrassegno votato.
4.
5.
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme
dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e
al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in
cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di
rendere riconoscibile il voto.».
«Art. 68. - 1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto e il cognome
di ciascun candidato al quale e' attribuito il voto di
preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di preferenza. Prende altresi'
nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i
nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista e i voti di preferenza espressi per ciascun
candidato. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale
sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione
delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni
di cui al presente articolo, verifica il corretto
trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del
segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o
altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista
possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui
al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere
annotate nel verbale.».
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo
risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87,
sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla
nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti di preferenza ottenuti
da ciascun candidato contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame
da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai
sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.».
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti
scelti dal presidente:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) determina la cifra elettorale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla
somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei
voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i
cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono
attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni:
l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da
tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale
per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo
il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti
validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il
numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente
dei resti medesimi;
d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato,
costituita dal numero di voti di preferenza validi
conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio
plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla
base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di
collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e'
data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra
elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per
il totale dei voti validi del rispettivo collegio
plurinominale, moltiplicato per cento;
e-bis) determina la cifra elettorale individuale
percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato.
Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione
della cifra elettorale individuale di collegio
plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti
validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato
per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle
cifre elettorali di collegio plurinominale della lista
stessa;
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) determina il totale dei voti validi della
circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei
voti validi della circoscrizione.».
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali e fermo restando quanto previsto dal comma
1-sexies, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi.
Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
collegate in coalizione;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
collegate tra loro in coalizione;
d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c)
escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai
fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante
parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g)
del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter;
e) individua quindi le coalizioni di liste e le
liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole
nelle seguenti:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata che
abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella regione medesima;
2) le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le
singole liste non collegate in coalizione, rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui
statuto o le relative norme di attuazione prevedano una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima o i cui candidati siano
stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione, con arrotondamento
all'unita' superiore.
2-bis) le liste collegate con altre nelle
coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi, nonche' le liste collegate con altre nelle
coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui
statuto o le relative norme di attuazione prevedano una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al
numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla
ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis);
e-bis) comunica all'Ufficio centrale
circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle
coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d),
nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione
dei seggi ai sensi della lettera e);
e-ter) individua quindi tra le liste singole e le
coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2),
quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale;
e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale
della lista singola o della coalizione di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad
almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi;
e-quinquies) qualora la verifica di cui alla
lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se
nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola
o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo
16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista
singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera e-ter) del presente comma, e verifica
altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento
del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione
del Senato della Repubblica;
e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera
e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo,
assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di
governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a
settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera
e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe
le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato
esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis;
f) procede al riparto provvisorio dei seggi di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di
liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1)
e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della
lettera d-bis) del presente comma. A tale fine divide il
totale delle cifre elettorali nazionali di tali coalizioni
di liste e singole liste per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera
del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei
resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio;
f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati
alla coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato
attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli
assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a
duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono
compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista
singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle
comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera
c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis)
abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi
effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi
delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui
alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai
sensi del comma 1-ter;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi fra le liste collegate di cui alla
lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la
somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste,
determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di
seggi gia' individuato ai sensi della lettera f).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede
a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste
o singole liste ai sensi della lettera f). A tale fine
divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al
riparto per il numero di seggi da attribuire nella
circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il
quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il
quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di
attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti
decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o
singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede
a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo
precedente le coalizioni di liste o singole liste alle
quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera
f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero
di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole
liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o
singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali
coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla
singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente
non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il
seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in
quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste
deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o
singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali
crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista
deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria
vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali
li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle
altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e),
numeri 2-bis) e 2-ter), per il numero dei seggi assegnati
alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera
h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo
precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per
tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude
dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste
alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera
g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi
della lettera g). In caso negativo, con riferimento alle
liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai
sensi della lettera h), periodi nono e seguenti.
1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del
comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto
disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1
del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis)
del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale
nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di
governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies),
procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui
e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero
di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta
e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o
alla lista singola nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale
coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi'
determinato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione
non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera
f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle
coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui e' stato
attribuito il premio di governabilita', pari alla
differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato
ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di
seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista
singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per
le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1,
ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi
spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e
b) del presente comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle
liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale
fine, per la coalizione o la lista singola cui e' stato
attribuito il premio di governabilita', divide la
rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla
lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla
lista singola cui e' stato attribuito il premio di
governabilita', il cui valore e' troncato alla sesta cifra
decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste
singole, divide le rispettive cifre elettorali
circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza
di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi'
l'indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di
tutti gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di
attribuzione circoscrizionale. La parte intera del
quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali
queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti
decimali e, in caso di parita', alle coalizioni e alle
liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede
a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo
precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e'
stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a
seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c).
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle
coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di
seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In
caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste
singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole
deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h),
periodi nono e seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di
liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle
circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste
ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai
sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le
elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la
coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio
di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies),
non disponga del prescritto numero di candidati all'interno
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle
circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e
limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio
centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla
coalizione o alla lista singola cui e' attribuito il premio
di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 86,
comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di
candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione,
l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui
all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella
circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui
e' attribuito il premio di governabilita' abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti
decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali
gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nella determinazione delle cifre elettorali
nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche'
del totale dei voti validi nazionali, ai fini del
raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione
dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e
dell'individuazione della lista singola o coalizione di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonche' ai
fini del raggiungimento della soglia minima prevista per
l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma
1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai
fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante
parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere
f) e g), 1-bis e 1-ter.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare
ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a ciascuna lista e la singola lista o
coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio
di governabilita'.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito
verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale
della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta;
un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria
della Corte di cassazione.».
«Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2,
procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista
circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla
coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di
governabilita';
b) all'attribuzione nei singoli collegi
plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i
casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter.
A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio
dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle
liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il
numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio
di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte
intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste
seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali
dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al
periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito
il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione
secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di
seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio
elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi
attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi
in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati
attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i
seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la
maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non
utilizzata.
1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i
seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi
dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il
quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola
ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito
il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui
sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente
elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono
assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito
denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di
maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per
determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle
cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di
liste per il totale dei seggi rispettivamente loro
assegnati nella circoscrizione e trascura la parte
frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale,
la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per
il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi
della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione
di collegio plurinominale del gruppo di liste di
maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra
decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano
seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre
elettorali di collegio per il quoziente elettorale di
minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a),
ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio
plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui
valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei
seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la
somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di
attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi
da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale
le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che
abbia conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste
corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso
negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti
sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono
stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li
assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste
deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli
collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di
liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai
sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare,
apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.».
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui
agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio
plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a
partire dal candidato capolista e successivamente seguendo
la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti
in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale
assegna i seggi alla lista negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista
medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti
negli altri collegi plurinominali della stessa
circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore
parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo l'ordine decrescente.
3. (abrogato).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 2 residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la
circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta
ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale
circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai
sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di
cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da
assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore
parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo l'ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in
un collegio plurinominale, questi sono attribuiti,
nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla
lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine
decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del
quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti
parte della medesima coalizione, sulla base delle parti
decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine
decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al
primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte
della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali
della circoscrizione, partendo da quello in cui la
coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal
primo periodo; si procede successivamente nei collegi
plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte
decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine
decrescente.
6. (abrogato).
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista,
questi sono attribuiti alle liste facenti parte della
medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre
circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita'
previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti
commi, in caso di parita' della parte decimale del
quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi
del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e
ne da' immediata notizia alla segreteria generale della
Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici
territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico.».
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio
plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo
collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti,
seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1,
lettera d. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' e' assegnato, nell'ambito della
medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti,
a partire dal candidato capolista e successivamente
seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1,
lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse
collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la
lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di
liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal
candidato capolista e successivamente seguendo la
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d),
della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine
decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del
quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti
parte della medesima coalizione, sulla base delle parti
decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine
decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu'
collegi plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista
individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio
plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale percentuale di collegio.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'articolo 84, commi 2, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio
attribuito in un collegio uninominale si procede ad
elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in quanto applicabili.».
«Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio
"Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto
legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta';
2-ter) i candidati nel collegio uninominale,
all'atto della presentazione della candidatura, si
collegano con una lista singola o con liste tra loro
collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai
sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di
collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo
14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo
93-quinquies, commi 2 e 3;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello
dell'elezione, presso la Cancelleria del Tribunale di
Aosta; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il
contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste
coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter);
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno secondo il modello descritto
nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa
reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio
uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il
quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il
contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel
caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di
ciascuna lista e quello del candidato nel collegio
uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu'
ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i
rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti
sotto quello del candidato nel collegio uninominale su
righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza
del rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla
larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.
L'elettore esprime il voto tracciando con la matita
sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo
contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato
nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome
del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi
a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato
nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate
in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel
collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato
nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo
contenente il contrassegno di una lista cui il candidato
non e' collegato, il voto e' nullo.».
«Art. 93 (Art. 93 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art.
68, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 37, secondo
periodo, e 39). - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai
sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati,
ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad
una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
lettera e).
3. In caso di parita' e' proclamato eletto il
candidato piu' giovane di eta'.
3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre: a)
determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a
favore dei soli candidati nel collegio uninominale
collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo
92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle
seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti
validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel
collegio uninominale per il numero dei voti espressi a
favore dei soli candidati nel collegio uninominale,
ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il
totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per
tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a
ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti,
secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; b)
determina il totale dei voti validi della circoscrizione.
Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste; c) comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il
totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di
quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche'
il nominativo del candidato nel collegio uninominale
proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate
ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1,
lettera f-bis).».
«Art. 106. - L'elettore che sottoscrive piu' di una
lista di candidati e' punito con la pena dell'ammenda da
200 euro a 1.000 euro.».
«Art. 119. - 1. In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della
Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti
di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici
e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi
dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attivita' lavorativa.».
- Si riporta la rubrica del titolo VI del citato d.P.R.
n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge:
«Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
 
Allegato 1
(Articolo 1, comma 30)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(Articolo 1, comma 30)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(Articolo 2, comma 18)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

« 4. - COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Bolzano; Laives.
5. - COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Avelengo; Bronzolo; Caines; Caldaro sulla strada del vino; Castelbello-Ciardes; Cermes; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Curon Venosta; Egna; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Magre' sulla strada del vino; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Montagna sulla strada del vino; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Ora; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; Salorno sulla strada del vino; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale-San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio; Terlano; Termeno sulla strada del vino; Tesimo; Tirolo; Trodena nel parco naturale; Tubre; Ultimo; Vadena; Verano.
6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Cornedo all'Isarco; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fie' allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno ».
 
Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

===================================================================== | Trentino-Alto | | | | Adige/Südtirol - U04 | Bolzano/Bozen | | +=======================+====================+======================+ | | |Bolzano/Bozen | +-----------------------+--------------------+----------------------+ | | |Laives/Leifers | +-----------------------+--------------------+----------------------+

==================================================================== |Trentino-Alto | | | |Adige/Südtirol| | | | - U05 |Merano/Meran| | +==============+============+======================================+ | | |Aldino/Aldein | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Andriano/Andrian | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Anterivo/Altrei | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Appiano sulla strada del vino/Eppan an| | | |der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Avelengo/Hafling | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Bronzolo/Branzoll | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Caines/Kuens | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Caldaro sulla strada del vino/Kaltern | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars| +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cermes/Tscherms | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cortaccia sulla strada del | | | |vino/Kurtatsch an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Cortina sulla strada del vino/Kurtinig| | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Curon Venosta/Graun im Vinschgau | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Egna/Neumarkt | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Gargazzone/Gargazon | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Glorenza/Glurns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Laces/Latsch | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lagundo/Algund | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lana/Lana | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lasa/Laas | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Lauregno/Laurein | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Magre' sulla strada del vino/Margreid | | | |an der Weinstraße Malles Venosta/Mals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Marlengo/Marling | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Martello/Martell | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Meltina/Mölten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Merano/Meran | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Montagna sulla strada del vino/Montan | | | |an | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Moso in Passiria/Moos in Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Nalles/Nals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Naturno/Naturns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Ora/Auer | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Parcines/Partschins | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Plaus/Plaus | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Postal/Burgstall | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Prato allo Stelvio/Prad am | | | |Stilfserjoch | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Proves/Proveis | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Rifiano/Riffian | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Salorno sulla strada del vino/Salurn | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Genesio Atesino/Jenesien | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Leonardo in Passiria/St. Leonhard | | | |in Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Martino in Passiria/St. Martin in | | | |Passeier | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |San Pancrazio/St. Pankraz | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Sarentino/Sarntal | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Scena/Schenna | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Senales/Schnals | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im| | | |Walde-St. Felix | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Silandro/Schlanders | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Sluderno/Schluderns | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Stelvio/Stilfs | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Terlano/Terlan | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Termeno sulla strada del vino/Tramin | | | |an der Weinstraße | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tesimo/Tisens | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tirolo/Tirol | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Trodena nel parco naturale/Truden im | | | |Naturpark | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Tubre/Taufers im Münstertal | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Ultimo/Ulten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Vadena/Pfatten | +--------------+------------+--------------------------------------+ | | |Verano/Vöran | +--------------+------------+--------------------------------------+

==================================================================== |Trentino-Alto | | | |Adige/Südtirol| | | | - U06 |Bressanone/Brixen| | +==============+=================+=================================+ | | |Badia/Abtei | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Barbiano/Barbian | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Braies/Prags | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Brennero/Brenner | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Bressanone/Brixen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Brunico/Bruneck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Campo di Trens/Freienfeld | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Campo Tures/Sand in Taufers | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Castelrotto/Kastelruth | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Chienes/Kiens | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Chiusa/Klausen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Cornedo all'Isarco/Karneid | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Corvara in Badia/Corvara | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Dobbiaco/Toblach | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Falzes/Pfalzen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Fie' allo Sciliar/Völs am Schlern| +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Fortezza/Franzensfeste | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Funes/Villnöß | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Gais/Gais | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Laion/Lajen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |La Valle/Wengen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Luson/Lüsen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Marebbe/Enneberg | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten| +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Naz-Sciaves/Natz-Schabs | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Nova Levante/Welschnofen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Nova Ponente/Deutschnofen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Ortisei/St. Ulrich | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Perca/Percha | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Ponte Gardena/Waidbruck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Predoi/Prettau | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Racines/Ratschings | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Renon/Ritten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rio di Pusteria/Mühlbach | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Rodengo/Rodeneck | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Candido/Innichen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Lorenzo di Sebato/St. | | | |Lorenzen | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |San Martino in Badia/St. Martin | | | |in Thurn | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Santa Cristina Valgardena/St. | | | |Christina in Gröden | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Selva dei Molini/Mühlwald | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Selva di Val Gardena/Wolkenstein | | | |in Gröden | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Sesto/Sexten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Terento/Terenten | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Tires/Tiers | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valdaora/Olang | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Val di Vizze/Pfitsch | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valle Aurina/Ahrntal | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Valle di Casies/Gsies | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Vandoies/Vintl | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Varna/Vahrn | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Velturno/Feldthurns | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Villabassa/Niederdorf | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Villandro/Villanders | +--------------+-----------------+---------------------------------+ | | |Vipiteno/Sterzing | +--------------+-----------------+---------------------------------+


 
Art. 2

Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali e' effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»;
c) il comma 2-bis e' abrogato;
d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).
4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico»;
c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature».
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il venticinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' abrogata;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) e' abrogata;
g) la lettera h) e' abrogata.
9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;
3) al numero 2), le parole da: «, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
f) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale e' dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis)»;
g) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:
a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui e' gia' stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;
b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), e' corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita' che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-ter).
1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-septies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';
b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies, nonche' dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in piu' collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali e' determinato ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;
b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.
4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalita':
a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalita':
a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)».
11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 1 e' abrogato.
13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e».
14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) alla lettera a):
1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi della lettera a-bis)»;
c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo».
15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' premesso il seguente:
«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonche' i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».
17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 16-bis, 17-bis, 19, 20, 20-bis, 21 e 21-ter del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1993, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su
base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma
dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei
risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente
della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai
soli fini elettorali, i dati del censimento permanente
della popolazione a livello comunale, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione
dei comizi.
2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi
ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita nei collegi
plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto
legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei
seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi
plurinominali e' effettuata con metodo proporzionale, con
l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da
assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis,
alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia
conseguito il maggior numero di voti validi a livello
nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito
almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.
Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse
circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali
appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma
2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla
lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del
premio di governabilita' non possono comunque essere
attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad
esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione
Estero.
2-bis. (abrogato).
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
riportati nell'ultimo decreto del Presidente della
Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli
fini elettorali, i dati del censimento permanente della
popolazione a livello comunale, e con esclusione delle
regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/
Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero
complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale
premio di governabilita', alle condizioni previste
dall'articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di
governabilita', la distribuzione tra i collegi
plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei
seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di
cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) per il caso di mancata attribuzione del premio
di governabilita', la distribuzione tra i collegi
plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti
i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di
cui al comma 1.
3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e'
costituita in un unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e'
costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi
della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi
3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre
elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di
liste nonche' del totale dei voti validi nazionali
esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma
1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono
computati ai fini della verifica di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera f-bis).
4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3
e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il
gruppo politico organizzato che abbia depositato il
contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi
uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi
ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies,
anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico
organizzato non presenti candidature in altre regioni.».
«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a
suffragio universale, favorendo l'equilibrio della
rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero
e segreto, sulla base dei voti espressi nelle
circoscrizioni regionali, in favore di liste, anche
coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali,
ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino
a tre preferenze.».
«Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati
che intendono presentare candidature per l'elezione del
Senato della Repubblica debbono depositare presso il
Ministero dell'interno il contrassegno con il quale
dichiarano di volere distinguere le candidature medesime,
con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14,
14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.
1-bis. Nel medesimo atto del deposito del
contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che
si presentano singolar- mente o collegati tra loro ai sensi
del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del
premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2,
dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi
politici organizzati che si presentano, singolarmente o
collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei
deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
«Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle
liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei
nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con
l'indicazione dei candidati della lista circoscrizionale
presentata ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', e' disciplinata dalle disposizioni
contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. E' ammessa la presentazione di liste anche in
una sola regione.
2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo
Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici
organizzati presentano esclusivamente liste di candidati
per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai
sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati
circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis,
del medesimo testo unico.
3.
4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero
dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il
capolista. A pena di inammissibilita', i candidati,
compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine
alternato di genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature, a livello
nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da
ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita', nessuno dei due generi puo'
essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento,
con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio
elettorale regionale trasmette i nominativi dei candidati
delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista
singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita', all'Ufficio centrale
nazionale, il quale assicura il rispetto di quanto previsto
dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di
cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'Ufficio centrale
nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali
l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste,
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in
tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita'.
5. Le liste dei candidati e la relativa
documentazione sono presentate per ciascuna regione alla
cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede
dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle
norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
«Art. 11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena
scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso,
appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni:
a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero
d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle
liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna
lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine
numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati
delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui
manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o
coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni
regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9,
comma 4-bis, ultimo periodo;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni
adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici
territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti
i contrassegni delle liste, i quali devono essere
riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei
candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della
circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno antecedente quello della votazione.
2.
3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite
a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle
norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al
presente testo unico.
3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia
presentato candidature in tutti i collegi plurinominali
della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono
state presentate candidature la scheda di votazione e il
manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da
tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio
di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica ai
collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste
coalizzate abbia presentato candidature.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali
debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione
uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare
doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».
«Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano
gli elettori che hanno compiuto la maggiore eta'.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del
seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli
appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il
servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare,
rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano
le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa
di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle
elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano
elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle
elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione
del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori della
circoscrizione regionale.».
«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla
scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo
contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a
favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere
fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio
plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il
voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel
quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato
prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del
contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze
espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza
preferenza nell'ordine di lista.
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul
rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle
liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita', i voti sono validi a favore
della lista. Nel caso di piu' liste collegate in
coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel
collegio plurinominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e
59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
«Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale,
compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
a) (abrogato);
b) (abrogato);
c) determina la cifra elettorale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla
somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei
voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita'
collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti
alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio
divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le
liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti
espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente
i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste in coalizione,
ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il
totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per
tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a
ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti,
secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato,
costituita dal numero di voti di preferenza validi
conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio
plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla
base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di
collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e'
data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra
elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per
il totale dei voti validi del rispettivo collegio
plurinominale, moltiplicato per cento;
e-bis) determina la cifra elettorale individuale
percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato.
Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione
della cifra elettorale individuale di collegio
plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti
validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato
per cento;
f) determina la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) determina il totale dei voti validi della
regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali regionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio elettorale centrale
nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti
validi della regione.».
«Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale
nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli
Uffici elettorali regionali, e fermo restando quanto
previsto dal comma 1-sexies, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi.
Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali
di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
collegate tra loro in coalizione;
d) determina la cifra elettorale regionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla
somma delle cifre elettorali regionali delle liste
collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi
dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi le coalizioni di liste e le
liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole
nelle seguenti:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata che
abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi almeno in una regione. ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con
arrotondamento all'unita' superiore;
2) le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le
singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che
non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non
collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui al numero 1),
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con
arrotondamento all'unita' superiore;
2-bis) le liste collegate con altre nelle
coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi, nonche' le liste collegate nelle coalizioni di
cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi almeno in una
regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al
numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla
ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis);
e-bis) individua quindi tra le liste singole e le
coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2),
quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale
della lista singola o della coalizione di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda
almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera
e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione
della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma
1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla
coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera
e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa
abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale
nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della
Camera dei deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla
lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito
positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il
premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2,
pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera
f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera
e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le
verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito
negativo, procede ai sensi del comma 1-bis;
f) procede, per ciascuna regione, a una prima
distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole
liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e
2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di
esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il
numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo
cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il
quoziente elettorale regionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi
che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il
totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale
attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e
lista singola. Tale totale e' dato, per ciascuna coalizione
e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in
ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica
graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna
regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla
coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis);
f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati
alla coalizione o alla lista singola cui e' stato
attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli
assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a
centotredici seggi complessivi; in questo totale sono
compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista
singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle
comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera
c);
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera
f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei
seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il
risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali
ai sensi del comma 1-septies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera
f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del
comma 1-ter.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies),
l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione
dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c),
tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi
dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del
presente articolo in base alla cifra elettorale regionale
di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1,
lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle
comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al
comma 1-septies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater),
l'Ufficio procede come segue:
a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque
seggi del premio di governabilita' ai sensi del comma 1,
lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista
singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita'
un numero di seggi pari alla differenza tra il numero
totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1,
lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle
regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I
seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della
graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma
1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto
determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in
cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al
comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi
da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori
seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola
cui e' stato attribuito il premio di governabilita' ha
conseguito la minore cifra elettorale regionale
percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra
elettorale regionale e il totale dei voti della regione,
moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per
regione, fino alla concorrenza del numero determinato al
primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al
terzo periodo le regioni in cui e' gia' stato sottratto un
seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla
coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il
premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui
al comma 1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio.
Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai
periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre,
l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e
quarto fino alla concorrenza del numero di seggi
determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni
le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui
e' stato attribuito il premio di governabilita', anche a
seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti,
risulti attribuito un solo seggio;
b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un
seggio ai sensi della lettera a), e' corrispondentemente
assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola
diversa da quella cui e' stato attribuito il premio di
governabilita' che, a seguito della ripartizione regionale
di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto
non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti
non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra
elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale
procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano
svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della
Repubblica.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la
coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio
di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera
e-quinquies), non disponga del prescritto numero di
candidati all'interno delle liste circoscrizionali pre
sentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati
difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti,
l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti
alla coalizione o lista singola cui e' attribuito il premio
di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 83,
comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in quanto applicabili.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nella determinazione delle cifre elettorali
nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonche'
del totale dei voti validi nazionali, ai fini del
raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione
dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e
dell'individuazione della lista singola o della coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonche' ai
fini del raggiungimento della soglia minima prevista per
l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma
1, lettera e-ter).
1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali:
l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste
individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione
o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di
governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies);
l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle
liste singole nella rispettiva regione come determinata ai
sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di
cui ai commi 1-bis e 1-ter.».
«Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui
agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale
proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima, a partire dal
candidato capolista e successivamente seguendo la
graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti
in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai
commi 4 e 7.
3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica
quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.».
«Art. 19. - 1. (abrogato).
2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio
plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.».
«Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio
uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e' regolata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme
seguenti:
a) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu'
di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del
Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione
di candidatura e' effettuata presso la cancelleria del
tribunale del capoluogo di regione; ciascun candidato nel
collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o
i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai
sensi della lettera a-bis);
a-bis) i candidati nel collegio uninominale,
all'atto della presentazione della candidatura, si
collegano con una lista singola o con liste tra loro
collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai
sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di
collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo
14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
a-ter) nel complesso delle candidature presentate
da ogni lista o coalizione di liste nei collegi
uninominali, nessuno dei due generi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima;
b);
c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno secondo il modello descritto
nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo
unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo,
sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il
contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel
caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di
ciascuna lista e quello del candidato nel collegio
uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu'
ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i
rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti
sotto quello del candidato nel collegio uninominale su
righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza
del rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla
larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno;
c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la
matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto
e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del
candidato nel collegio uninominale;
c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo
sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti
sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione
del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu'
liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le
liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale;
c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e un segno su un
rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il
candidato non e' collegato, il voto e' nullo;
d) il tribunale del capoluogo di regione,
costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi
dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento
di tre magistrati.».
«Art. 20-bis. - 01. La presentazione delle
candidature nei collegi uninominali e' regolata dalle
disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in quanto applicabili.
1. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato
puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio
uninominale.».
«Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale
procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti
operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente
inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale,
in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per
ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista
ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e).
In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il
candidato piu' anziano di eta'.
2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio
uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla
somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei
voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla
lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide
il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste
della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei
voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide
poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a
ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti,
secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della
regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali regionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai
fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma
1-sexies, nonche' i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi
collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera f-bis).».
«Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore in uno dei collegi
uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol, il presidente del Senato
della Repubblica ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data
della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni
dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre
consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una
parte di esso, il Governo puo' disporre la proroga del
termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per
permettere lo svolgimento contestuale con tali
consultazioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al
comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il
15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la
proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa
dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato
scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive,
le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7.».
- Si riporta la rubrica del titolo VII del citato
d.lgs. n. 533 del 1993, come modificata dalla presente
legge: «Disposizioni speciali per le regioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
 
Art. 3

Modifica delle circoscrizioni dei collegi
della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. - COLLEGIO DI BOLZANO», «5. - COLLEGIO DI MERANO» e «6. - COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.
2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/ Südtirol», le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.
 
Art. 4

Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3
novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2017, n. 264, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei
collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1. Per
l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo per la determinazione dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di
ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come sostituita dalla presente legge, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la
circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti
circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione
della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi
uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente,
sei e due collegi uninominali come territorialmente
definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535,
recante determinazione dei collegi uninominali del Senato
della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del
territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali
sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva
popolazione determinata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, come
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione della circoscrizione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti
collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di
ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun
collegio plurinominale, sulla base della popolazione
residente calcolata ai sensi della lettera a), sia
assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del
numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un
ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e
non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente
risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali
e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo
proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e'
compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata
e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo
di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla
media della popolazione, rispettivamente, dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali della
circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio,
tenendo altresi' conto delle unita' amministrative su cui
insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi
previsti per la determinazione dei collegi plurinominali,
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi
uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto
legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi
uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal
medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno
dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano
espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo e' delegato a determinare, con il
medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi
uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione
del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna
regione, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le
circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio
nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono
costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della
regione Molise e' costituito in un unico collegio
uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono
ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva
popolazione determinata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, come
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle regioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti
collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno
di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio
plurinominale, sulla base della popolazione residente
calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un
numero di seggi determinato dalla somma del numero dei
collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore
numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non
superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti
minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e'
assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.
Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in
un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla
media della popolazione, rispettivamente, dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali della
circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei
collegi uninominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano
espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
avvale di una commissione composta dal presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e
da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la
commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi
1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia
conforme al parere parlamentare, il Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare alle Camere una relazione contenente adeguata
motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui
al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo
puo' comunque essere emanato.
6. (abrogato).
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari regionali, sono definite le modalita' per
consentire in via sperimentale la raccolta con modalita'
digitale delle sottoscrizioni necessarie per la
presentazione delle candidature e delle liste in occasione
di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo
della firma digitale e della firma elettronica qualificata.
Sullo schema del decreto e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel
termine di quarantacinque giorni.».
 
Art. 5

Norma transitoria in materia di esonero
dalla raccolta delle sottoscrizioni

1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 6
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni
in materia di articolazione territoriale della circoscrizione
Estero
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;
1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1-quater:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;
1.2) la lettera c) e' abrogata;
2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per l'elezione della Camera dei deputati,»;
1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun elettore puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e' assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
4) alla lettera c):
4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 11, 15 e
16, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 2002, n. 4, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero
sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti
Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della
Federazione russa e della Turchia;
b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide;
c) (abrogato);
d) (abrogato).
2. Per l'elezione della Camera dei deputati, in
ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un
deputato, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le
stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini
italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui
all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e
dei piu' alti resti.».
«Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma,
entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte
di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre
componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e'
istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna,
Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la
circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei
quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente
della Corte di appello.
1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui
ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono
istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio
presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto,
individuato dal presidente della Corte d'appello, previo
apposito interpello.
1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio
centrale e ufficio decentrato di Napoli per la
circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici
decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti
provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle
ripartizioni di seguito indicate:
a) ufficio centrale: gli Stati e i territori
afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b);
b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze:
gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) (abrogata).
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro della
giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e'
pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle
singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre
dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i
territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici
indicati al comma 1-quater del presente articolo, in
maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di
cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli
Stati o i territori non contemplati dal decreto sono
assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono
alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla
ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).».
«Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei
contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da
assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a
26 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti
disposizioni:
a) le liste di candidati per l'elezione della
Camera dei deputati sono presentate per ciascuna delle
ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) per l'elezione della Camera dei deputati, gli
elettori residenti in Italia possono essere candidati in
una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli
elettori residenti all'estero possono essere candidati solo
nella ripartizione di residenza della circoscrizione
Estero;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione per l'elezione della
Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per
l'elezione del Senato della Repubblica;
c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i
partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato
candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto
almeno un seggio in una delle due Camere;
d) le liste dei candidati devono essere presentate
alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle
votazioni.
2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare
liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Per l'elezione del Senato della Repubblica, le
liste sono formate da un numero di candidati non inferiore
a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della
Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di
candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare
nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.
Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche
se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non
possono essere candidati nelle circoscrizioni del
territorio nazionale.
4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno
ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni
cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi
livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate
in uno Stato estero non possono essere candidati per le
elezioni della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica nella circoscrizione Estero.».
«Art. 11. - 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste
concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le
modalita' previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore
diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione;
sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli
affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e
consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di
cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e
riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste
di candidati presentate nella ripartizione per l'elezione
della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per
l'elezione del Senato della Repubblica. L'ordine dei
contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per
le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito
degli stessi spazi, sono stampate le righe per
l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o
comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore
puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione
della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e'
assegnato un deputato, due voti di preferenza per
l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione
della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali
sono assegnati due o piu' deputati. Il voto di preferenza
e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella
apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E'
nullo il voto di preferenza espresso per un candidato
incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso
validamente per un candidato e' considerato quale voto alla
medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno
in altro spazio della scheda.».
«Art. 15. - 01. Al termine delle operazioni di
scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione
Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.
1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i
verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero per ciascuna delle
ripartizioni di cui all'articolo 6 per l'elezione della
Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero
per l'elezione del Senato della Repubblica:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista.
La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei
voti di lista validi ottenuti nell'ambito della
ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e
nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per
l'elezione del Senato della Repubblica;
b) determina la cifra elettorale individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data
dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato
nella ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati
e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del
Senato della Repubblica;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste
di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle
cifre elettorali di tutte le liste presentate nella
ripartizione per l'elezione della Camera dei deputati e
nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato
della Repubblica per il numero dei seggi da assegnare in
tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato
costituisce il quoziente elettorale della ripartizione per
l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera
circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della
Repubblica. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna
lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di
tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente
ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali
le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra
elettorale;
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei
seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista
stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali.
A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che
precedono nell'ordine della lista.».
«Art. 16. - 1. Il seggio attribuito ai sensi
dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della
medesima ripartizione per l'elezione della Camera dei
deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero
per l'elezione del Senato della Repubblica al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti
nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in
assenza di questi, nell'ordine della lista.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10, 12, 15, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.
104 (Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001,
n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Svolgimento della campagna elettorale). - 1.
La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo
svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo
17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle
disposizioni della legge relative al voto per
corrispondenza.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge,
nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i
gruppi politici e i candidati si attengono alle
disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515
e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di
garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con
riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio
regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte
di appello di Roma.
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali
dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o
gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e
all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si
intendono computate sul numero dei cittadini residenti
nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato
della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei
deputati, nelle singole ripartizioni, in cui sono
presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente
regolamento.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria
competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno
successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri
specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di
voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le
emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione destinati all'estero, al fine di garantire la
parita' di trattamento per tutti i soggetti politici,
l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione.
6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile
1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e
dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
applicano, nello svolgimento della campagna elettorale,
sulla base di quanto regolato da eventuali forme di
collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati
nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza
italiana.
7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati
ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al
pubblico.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge,
l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di
informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le
liste dei candidati, il quesito referendario e le modalita'
di voto per corrispondenza ed invita gli editori di
quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte
dello Stato a consentire ai candidati e alle forze
politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di
messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di
parita'.
9. L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni
di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle
forme di collaborazione, ove concluse.».
«Art. 10 (Deposito del contrassegno). - 1. All'atto
del deposito presso il Ministero dell'interno del
contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da
assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi
politici organizzati presentano la designazione, per le
singole ripartizioni, relativamente all'elezione della
Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero
relativamente all'elezione del Senato della Repubblica di
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla
cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei
candidati e dei relativi documenti.
2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che
presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un
simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della
legge, i partiti o i gruppi politici presentano la
designazione, per ciascuna ripartizione, relativamente
all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera
circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato
della Repubblica di un solo rappresentante di lista
effettivo e di uno supplente.».
«Art. 12 (Ammissione delle liste). - 1. L'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le
operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico
per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto
compatibile con la legge, procede anche a verificare se le
liste sono formate da un numero di candidati almeno pari a
quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per
l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari al numero
dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione,
dichiarandole non valide se non corrispondono a questa
condizione.
2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono
residenti ed elettori nella relativa ripartizione per
l'elezione della Camera dei deputati. L'ufficio cancella,
altresi', i nomi dei candidati che hanno esercitato
l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal
Ministero degli affari esteri, possibilmente in via
informatica.
3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara
non valide le candidature nei collegi uninominali e
cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con
metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle
circoscrizioni del territorio nazionale relativi a
cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato
l'opzione.».
«Art. 15 (Espressione del voto). - 1. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime
il voto mediante penna di colore nero o blu, pena
l'annullamento della scheda.
2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il
candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati
compresi in una lista diversa da quella votata.
4. In caso di identita' di cognome tra candidati
della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e,
ove occorra, data e luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore,
nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno dei due.
L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e'
possibilita' di confusione fra piu' candidati.
6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse
nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a
fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a
candidati della lista votata.
7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di
lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati
compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla
lista alla quale appartengono i preferiti.
8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di
lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati che
presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il
voto e' attribuito ai candidati della lista cui corrisponde
lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla
lista stessa.
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero
stabilito dalla legge sono nulle, rimanendo valide le
prime.».
 
Art. 7

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,
in materia di voto nella circoscrizione Estero

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia»;
2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e' predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale»;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7»;
c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo»;
2) il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato piu' di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto»;
d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».
2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale piu' affidabile e, salva comprovata impossibilita', con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilita'.
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027.
4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, si veda
nelle note all'articolo 6.
- Si riporta il testo degli articoli 12, 14 e 18, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (per l'argomento vedasi
nelle note all'articolo 6, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere
effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
13 luglio 1966, n. 559, in Italia.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data
stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari
inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove
possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di
analoga affidabilita', agli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge il plico
contenente il certificato elettorale, corredato di un
tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica
identificativo dell'elettore, la scheda elettorale e la
relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico contiene,
altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per
l'espressione del voto e le liste dei candidati nella
ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del
diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce
la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la
data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le
buste che le contengono non devono recare alcun segno di
riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e'
predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da
contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del
tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano,
senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data
stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare
pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero
dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il
dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del
comma 7.
7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7,
previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi
provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi
assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei
predetti plichi.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri.».
«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti
espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la
circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio
copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma
7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto
per corrispondenza nella ripartizione assegnata
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o
dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e,
successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine
il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal
segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la
circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando inserito nella busta
sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di
dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico
di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un
elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del
presente articolo;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede inserite in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non
firmato o di un elettore che ha votato piu' di una volta o
di un elettore non appartenente alla ripartizione
elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta
aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in
ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato
elettorale la busta recante la scheda annullata in modo
tale che non sia possibile identificare il voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae
successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti
la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad
alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso
e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia
la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono
compiute nell'ordine indicato; del compimento e del
risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel
verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e
vidimazione delle schede si applicano le disposizioni
recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in
quanto non diversamente disposto dal presente articolo.».
«Art. 18. - 1. Chi commette in territorio estero
taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo
la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100
del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza
si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere
e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel
seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu'
volte per corrispondenza e' punito con la reclusione da due
a cinque anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 8
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in
occasione delle elezioni politiche ed europee nonche' dei
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione
1. E' istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo e' di almeno nove mesi.
3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attivita' di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attivita' di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede e' presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed e' corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' nonche' della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalita', la domanda di cui al presente comma puo' essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto in altro comune.
8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore e' ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali e' iscritto.
10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimita' territoriale.
11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 8.
12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 138 della
Costituzione:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».
- Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.