Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 ottobre 2026
Revoca parziale del decreto 24 giugno 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati.


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-quinquies, comma 1, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo;
Visto il proprio decreto prot. n. 0285957 del 24 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero», le cui premesse si intendono integralmente richiamate;
Considerato che, a seguito dell'approvazione della modifica ordinaria sopra citata, la stessa e' stata comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, successivamente alla suddetta comunicazione, con nota Ref. Ares(2026)5856964 del 9 giugno 2026 la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto di modificare le norme di etichettatura contenute nel documento unico e nel disciplinare di produzione della DOP «Conero»;
Considerato che, alla luce delle richieste formulate dai servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, si rende opportuno procedere ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 alla revoca parziale, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, del decreto prot. n. 0285957 del 24 giugno 2025, nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Conero», introducendo gli ultimi due paragrafi relativi alla facolta' e alle modalita' di utilizzo del nome geografico piu' ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Conero»;
Dato atto altresi', della nota prot. 382/2026 del 12 ottobre 2026 dell'Istituto Marchigiano di tutela vini, acquisita al protocollo d'ingresso n. 0554687 di pari data, con la quale il predetto ente «dichiara di rinunciare alle modifiche relative all'inserimento della zona geografica piu' ampia "Marche" [...], fatte salve le restanti modifiche richieste»;
Considerato che, a seguito dell'espressa rinuncia comunicata dall'Istituto Marchigiano di tutela vini, all'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Conero» sono soppressi gli ultimi due paragrafi relativi alla facolta' e alle modalita' di utilizzo del nome geografico piu' ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Conero», dalla data di entrata in vigore del presente decreto di revoca parziale;
Considerato che, a seguito della revoca parziale disposta con il presente decreto, e' necessario procedere alla ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati;
Ritenuto pertanto, di dover revocare parzialmente il decreto 24 giugno 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero», nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Conero», introducendo disposizioni su facolta' e modalita' di utilizzo del nome geografico piu' ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Conero», con conseguente eliminazione degli ultimi due paragrafi dell'art. 7 del disciplinare di produzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere alla ripubblicazione del disciplinare di produzione aggiornato e del relativo documento unico aggiornato, in allegato al presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 24 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero», e' revocato nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Conero», introducendo disposizioni su facolta' e modalita' di utilizzo del nome geografico piu' ampio «Marche» nell'etichettatura e presentazione dei vini designati dalla denominazione di origine protetta «Conero», con conseguente eliminazione degli ultimi due paragrafi dell'art. 7 del disciplinare di produzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni previste dal decreto 24 giugno 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini «Conero» ed il relativo documento unico consolidato, a seguito della revoca parziale di cui al comma 1, figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Conero»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' riservata ali vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o menzioni:
«Conero» riserva;
«Conero» rosa o rosato.
 
Allegato B

Documento unico

Denominazione/denominazioni: Conero.
Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.
Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.
Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Descrizione dei vini::
1. Conero Riserva.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -.
2. Conero Rosa o Rosato.
Breve descrizione testuale:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 5;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -.
Pratiche di vinificazione.
Pratiche enologiche specifiche
-
Rese massime:
Conero Riserva: 9.000 chilogrammi di uve per ettaro;
Conero Rosa o rosato: 12.000 chilogrammi di uve per ettaro.
Zona geografica delimitata.
La zona di produzione del vino Conero DOP comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in Provincia di Ancona.
Varieta' di uve da vino:
Montepulciano N.;
Sangiovese N. - Sangioveto.
Descrizione del legame/dei legami.
Conero.
L'influenza dei fattori umani nell'area di produzione del vino DOP Conero e' stata fondamentale nella scelta ampelografica dei vitigni, nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, infatti; si hanno tracce di viticoltura ed enologia sin dal X secolo A.C. come testimoniato in diversi scritti antichi. L'interazione di essi con i particolarissimi ed unici fattori naturali dell'area caratterizzati soprattutto dalla presenza del Monte Conero, dove i vitigni Montepulciano e Sangiovese trovano il loro ideale areale di coltivazione e fanno si che i vini Conero DOP abbiano caratteristiche analitiche ed organolettiche uniche e non riproducibili in altri luoghi.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti): -.
Link al disciplinare del prodotto: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23 164
 
Art. 2

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 13 ottobre 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
1. Montepulciano minimo 85%;
2. Sangiovese massimo 15%.
E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata siano anche idonei all'iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Rosso Conero».
 
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione deli vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al Comune di Offagna.
 
Art. 4. Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Conero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione deli vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, impiantati a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto del 1° settembre 2004 e successive modifiche, la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.
La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini di cui all'articolo e' la seguente:
«Conero» riserva: 9 tonnellate;
«Conero» rosa o rosato: 12 tonnellate.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Conero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Conero» riserva: 12,00% vol.;
«Conero» rosa o rosato: 10,50% vol.
 
Art. 5. Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e
invecchiamento

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del Comune di Falconara Marittima, in Provincia di Ancona.
Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le operazioni di cui sopra concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di produzione del 1° settembre 2004 e successive modifiche.
Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino pronto al consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, nella tipologia Riserva, prima di essere immesso al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, nella tipologia rosa o rosato, non puo' avvenire prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
 
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1, devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
«Conero» riserva:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Conero» Rosa o Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
 
Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 8.
Confezionamento e presentazione

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, devono essere commercializzati esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 3.
L'uso di altri formati speciali in recipienti di vetro di litri 6, 9 e 12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona o del tappo a strappo.
 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Il riferimento geografico e' il promontorio del monte Conero che si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso verso l'entroterra. Interessa sette comuni della Provincia di Ancona.
Il territorio, delimitato per la produzione del vino Conero, e' un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea, ove insistono i vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialita' dei vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del territorio.
Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte orientale dell'Appennino marchigiano.
La peculiarita' geologica del territorio e' rappresentata dal fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.
L'orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt 200 s.l.m. modellato dall'azione delle acque superficiali con affioramenti pelitico-arenacei e marnosi di eta' mio-pliocenica.
Il clima e' mediterraneo con umidita' estiva limitata.
Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2-C° e 26-28 C°.
I mesi piu' piovosi per la parte collinare del territorio sono settembre - ottobre. La piovosita' media annua e' di 775 mm.
L'altimetria dell'area investita a vigneto da' una percentuale del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell'1% a mt 550 s.l.m.
La pendenza dei terreni da' una percentuale media tra il 2 e il 25% per circa l''80% della superficie vitata.
L'esposizione dominante dei terreni e' sud-ovest per l'80%, la piu' adatta per la coltura viticola di quel luogo.
L'esposizione ad est per ovvi motivi geografici e' trascurabile.
Fattori umani rilevanti per il legame
L'area anconetana e' stata influenzata dai Dori e dalla civilta' dorica, in quanto fondarono la citta' di Ancona. E proprio i coloni greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di vinificazione. Altrettanto si puo' dire per gli Etruschi ai quali si possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel territorio marchigiano dov'erano installati i Piceni.
Che i Piceni conoscessero l'uva e il vino e' dimostrato dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.c. L'influenza di Roma consenti' a Plinio di descrivere un centinaio di varieta' di viti coltivate nell'area Picena al suo tempo e di dire «sul mare Adriatico si puo' citare, fra gli altri, il vino "Pretoriano" prodotto nella zona di Ancona».
E, ancora, Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino «anconetanum», rosso e piuttosto corposo.
La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli scorsi secoli, destinando il piano terra alla trasformazione vinicola, hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello.
Produttori illuminati e cantine, anche di interesse architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l'espansione dei vigneti negli anni '60 confermando al vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.
La base ampelografica e' riassunta nel vitigno Montepulciano (min 85%) in quanto e' adatto all'invecchiamento e migliora gli uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere profumi che ricordano il gusto «bordolese» richiesto dal mercato.
Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese grosso e Brunello, presenta una sua identita'.
Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate, come offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare maturazione dell'uva. Viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta.
Inoltre, germoglia tardivamente e cio' consente ad esso di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla vite. E' anche una varieta' poco soggetta alla muffa grigia.
L'insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni pedoclimatiche consentono a quest'area vitata, protetta dai venti freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, mt 572 s.l.m., di produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il prodotto vino Conero e' secco, sapido, giustamente tannico e di corpo. La maturazione in legno ne migliora la morbidezza, crea maggiore equilibrio ed affinamento della nota olfattiva. Cio' deriva, sicuramente dalla pedologia con terreni grossolani e spesso aridi e dal clima, dalla forma di impianto e di allevamento che da sempre e' alquanto simile, per un alto numero di ceppi per ettaro, che ricorda la viticoltura del passato tesa a risparmiare terreno da coltivare con altre colture ed a contenere la produzione.
Sicuramente la vicinanza al mare della denominazione «Conero» e' un fattore molto importante. Per questo, fin dagli anni '70, alcuni produttori della zona del Conero hanno iniziato a produrre il rosato.
Alcuni di questi produttori, ed in particolare la Fattoria LE Terrazze, Casa Vinicola Garolfi e Azienda Agricola Moroder, si impegnarono a partire da quegli anni a produrre un rosato di alta qualita' da uve di Montepulciano con tecniche enologiche avanzate.
Occorre, infine, ricordare anche che tutta l'area del Conero fa parte del Parco del Conero che contribuisce all'ottenimento di produzioni maggiormente rispettose dell'ambiente e della naturalita'.
Detto ambiente, in passato, produceva cacciagione e cio' e' stato anche un legame con detto vino, molto adatto a tali tipi di cibo, determinandone il suo consumo. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La particolare geologia del territorio e la lontana origine della storia vitivinicola dell'area anconetana hanno permesso che la vigna fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino rosso prodotto fosse conosciuto di qualita' superiore.
Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e, verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite trova le piu' favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e profumate del vitigno Montepulciano.
 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.