Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2026, n. 191
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti;
Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che Abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;
Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'interno e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123

1. Al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) "servizio di sicurezza gestito": un servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attivita' o nella fornitura di assistenza per tali attivita', legate alla gestione dei rischi in materia di cybersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all'assistenza tecnica;»;
2) alla lettera d), le parole: «prodotto TIC o di un servizio TIC» sono sostituite dalle seguenti: «prodotto TIC, di un servizio TIC o di un servizio di sicurezza gestito»;
3) alla lettera f), le parole: «prodotto TIC o servizio TIC» sono sostituite dalle seguenti: «prodotto TIC, di un servizio TIC o di un servizio di sicurezza gestito»;
4) alla lettera g), dopo le parole: «ad essi collegati» sono inserite le seguenti: «nonche' i servizi di sicurezza gestiti»;
5) alla lettera u), le parole: «prodotti TIC o fornitore di servizi TIC» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti TIC, un fornitore di servizi TIC o un fornitore di servizi di sicurezza gestiti»;
6) alla lettera z), le parole: «servizio TIC o processo TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 4, lettera b), le parole: «servizio TIC o processo TIC che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio ad un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, o a un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,» sono sostituite dalle seguenti: «servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio a un soggetto essenziale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138,»;
2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «revoca del certificato» sono inserite le seguenti: «, dandone contestuale notifica all'Agenzia,»;
3) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «entro» sono inserite le seguenti: «i termini stabiliti dall'Agenzia e comunque non oltre»;
4) al comma 9, le parole: «commi 3, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «affidabilita' elevato» sono inserite le seguenti: «, sostanziale e di base» e le parole: «vigilanza nazionale» sono sostituite dalla seguente: «certificazione»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «servizi TIC o processi TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti rende disponibile all'Agenzia, per il periodo stabilito nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera q), del Regolamento, la dichiarazione UE di conformita', la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti relative alla conformita' dei prodotti TIC, servizi TIC o servizi di sicurezza gestiti al sistema.»;
e) all'articolo 9, comma 3, le parole: «servizi TIC o processi TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti»;
f) all'articolo 10:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 82 del 2021»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «o servizio TIC» sono sostituite dalle seguenti: «, un servizio TIC o un servizio di sicurezza gestito»;
3) al comma 5, le parole: «o di un servizio TIC» sono sostituite dalle seguenti: «, di un servizio TIC o di un servizio di sicurezza gestito»;
4) al comma 8:
4.1) al primo periodo, le parole: «servizi TIC o processi TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti»;
4.2) al secondo periodo, le parole: «servizio TIC o processo TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito»;
5) al comma 16, le parole: «servizio TIC o ad un processo TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizio TIC, ad un processo TIC o a un servizio di sicurezza gestito» e le parole: «essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «erogato da un soggetto essenziale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «per incrementare la dotazione degli appositi capitoli dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021»;
2) al comma 3, le parole: «per incrementare la dotazione dei capitoli del bilancio dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, e» e le parole: «servizi TIC e processi TIC» sono sostituite dalle seguenti: «servizi TIC, processi TIC e servizi di sicurezza gestiti».

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 17
marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2026:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881
per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e
per coordinare le discipline di settore vigenti con il
quadro normativo europeo in materia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123,
tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad
assicurare la corretta e integrale applicazione del
regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle
modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le
disposizioni settoriali vigenti;
b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a
specificare le modalita' di esercizio delle funzioni
attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in
materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli
organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e),
numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021,
in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento
(UE) 2019/881.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il
regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di
sicurezza gestiti e' pubblicato nella GUUE 15 gennaio 2025,
Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA,
l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 e' pubblicato nella GUUE 7
giugno 2019, n. L 151.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 4 agosto 2021.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante
«Norme di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della
cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza
per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza»)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022.
- La legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni
in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale
e di reati informatici» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138,
recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555,
relativa a misure per un livello comune elevato di
cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre
2024.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10
e 13 del citato decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, oltre alle definizioni contenute nel regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, si applicano le seguenti:
a) "TIC": Tecnologia dell'Informazione e della
Comunicazione;
a-bis) "servizio di sicurezza gestito": un servizio
prestato a un terzo consistente nello svolgimento di
attivita' o nella fornitura di assistenza per tali
attivita', legate alla gestione dei rischi in materia di
cybersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli
incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e
consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa
all'assistenza tecnica;
b) "Regolamento": Titolo III del regolamento (UE)
2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione
europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della
cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n.
526/2013;
c) «quadro europeo di certificazione»: il
Regolamento ed i successivi sistemi europei di
certificazione adottati a norma dell'articolo 49 del
Regolamento;
d) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di un prodotto TIC, di un servizio TIC o di un servizio di
sicurezza gestito per la distribuzione, il consumo o l'uso
sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
e) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad
ottenere la restituzione di un prodotto TIC che e' gia'
stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
f) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto ad
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
TIC, di un servizio TIC o di un servizio di sicurezza
gestito nella catena della fornitura;
g) "vigilanza del mercato": le attivita' svolte ed
i provvedimenti adottati dall' Agenzia e dalle altre
autorita' pubbliche competenti per garantire che i prodotti
TIC, i servizi TIC ed i processi TIC ad essi collegati
nonche' i servizi di sicurezza gestiti siano conformi ai
requisiti stabiliti dal quadro europeo di certificazione e
non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro
aspetto della protezione del pubblico interesse;
h) "Agenzia": l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, designata dall'articolo 7, comma 1,
lettera e), del medesimo decreto-legge, per l'Italia, quale
autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza,
di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento;
i) "standard" o "norma": una specifica tecnica,
adottata da un organismo di normazione riconosciuto ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
l) "norma armonizzata": una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione Europea ai
fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione
sull'armonizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
numero 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
m) "Organismo di accreditamento": l'organismo
autorizzato a svolgere l'attivita' di accreditamento nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, numero 11, del regolamento (CE) 765/2008, designato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
n) "autorizzazione": provvedimento con il quale
l'Agenzia accerta il possesso, a norma dell'articolo 54,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, di requisiti
specifici o supplementari a cui sono soggetti gli organismi
di valutazione della conformita' per poter operare
nell'ambito di uno specifico sistema europeo di
certificazione, in aggiunta a quanto gia' previsto
nell'allegato del Regolamento;
o) "abilitazione": provvedimento con il quale
l'Agenzia accerta i requisiti necessari affinche' un
esperto o un laboratorio di prova possa coadiuvare
l'Agenzia nelle attivita' di vigilanza nazionale o di
rilascio dei certificati di cybersicurezza;
p) "laboratorio di prova": organismo di valutazione
della conformita' che svolge verifiche documentali e/o
prove in base alle norme armonizzate europee ed agli
standard e specifiche tecniche nell'ambito del sistema
europeo di certificazione in cui e' accreditato;
q) "organismo di certificazione": organismo di
valutazione della conformita' che emette certificati
europei di cybersicurezza in base alle norme armonizzate
europee ed agli standard di riferimento ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento
per il sistema di certificazione in cui e' accreditato;
r) "elenco dei laboratori di prova e degli esperti
per le attivita' di vigilanza nazionale": registro
aggiornato dei laboratori di prova e degli esperti
abilitati dall'Agenzia ad effettuare attivita' di
valutazione di sicurezza informatica nell'ambito dei
compiti di vigilanza nazionale dell'Agenzia;
s) "elenco dei laboratori di prova e degli esperti
per le attivita' di certificazione": registro aggiornato
dei laboratori di prova e degli esperti abilitati
dall'Agenzia ad effettuare attivita' di valutazione di
sicurezza informatica nell'ambito dei compiti di rilascio
dei certificati di cybersicurezza dell'Agenzia;
t) "Organismo di Certificazione della Sicurezza
Informatica" o "OCSI": organismo di certificazione
dell'Agenzia, accreditato ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 2, del Regolamento, istituito ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004;
u) "dichiarazione UE di conformita'": attestazione di
conformita' rilasciata da un fabbricante di prodotti TIC,
un fornitore di servizi TIC o un fornitore di servizi di
sicurezza gestiti ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1,
del regolamento UE 2019/881, a seguito del processo di
autovalutazione di conformita' previsto dallo stesso
articolo;
v) "emittenti delle dichiarazioni di conformita'
UE": i soggetti di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del
regolamento UE 2019/881;
z) "certificato europeo di cybersicurezza": un
documento rilasciato da un organismo di certificazione che
attesta che un determinato prodotto TIC, servizio TIC,
processo TIC o servizio di sicurezza gestito e' stato
oggetto di una valutazione di conformita' ai requisiti
stabiliti da un sistema europeo di certificazione;
aa) "certificato europeo di cybersicurezza (o
dichiarazione UE di conformita') non conforme": certificato
europeo di cybersicurezza (o dichiarazione UE di
conformita') che non soddisfa uno o piu' requisiti di un
sistema europeo di certificazione ai sensi dell'articolo
54, paragrafo 1, del Regolamento;
bb) "revoca di un certificato europeo di
cybersicurezza": annullamento di un certificato europeo di
cybersicurezza prima della sua scadenza da parte
dell'organismo di valutazione della conformita' emittente o
da parte dell'Agenzia;
cc) "revoca di una dichiarazione UE di
conformita'": annullamento di una dichiarazione UE di
conformita' prima della sua scadenza da parte del
fabbricante o fornitore emittente;
dd) "livello di affidabilita' di base": livello di
affidabilita' che soddisfa i requisiti ed e' valutato con i
criteri specificati al paragrafo 5 dell'articolo 52 del
Regolamento;
ee) "livello di affidabilita' sostanziale": livello
di affidabilita' che soddisfa i requisiti ed e' valutato
con i criteri specificati al paragrafo 6 dell'articolo 52
del Regolamento;
ff) "livello di affidabilita' elevato": livello di
affidabilita' che soddisfa i requisiti ed e' valutato con i
criteri specificati al paragrafo 7 dell'articolo 52 del
Regolamento;
gg)"ECCG": Gruppo europeo di certificazione della
cibersicurezza, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento;
hh) "ENISA": l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza di cui al Titolo II del regolamento (UE)
2019/881.».
«Art. 5 (Vigilanza nazionale). - 1. L'Agenzia
realizza l'attivita' di vigilanza del mercato in ambito
nazionale ai fini della corretta applicazione delle regole
previste dai sistemi europei di certificazione della
cybersicurezza, con riferimento ai certificati di
cybersicurezza ed alle dichiarazioni UE di conformita'
emessi nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo
58, paragrafo 7, lettere a) e b), del Regolamento,
vigilando sui fornitori e fabbricanti emittenti le
dichiarazioni UE di conformita', sui titolari di
certificati europei di cybersicurezza e sugli organismi di
valutazione della conformita', ai sensi dell'articolo 58,
paragrafo 8, del Regolamento. L'Agenzia, inoltre, ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere c), d) ed e), del
Regolamento:
a) fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 3, del
Regolamento nonche' quanto stabilito alla lettera b) del
presente comma, assiste e sostiene attivamente l'Organismo
di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle
attivita' degli organismi di valutazione della conformita'
ai fini del Regolamento. Le modalita' di sostegno ed
assistenza dell'Agenzia all'Organismo di accreditamento per
l'attivita' di vigilanza sono disciplinate da apposita
convenzione o protocollo di intesa fra i medesimi soggetti;
b) monitora e vigila sulle attivita' degli
organismi di valutazione della conformita' pubblici di cui
all'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento;
c) ove previsto dal sistema di certificazione ai
sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento, autorizza gli organismi di valutazione della
conformita' a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del
Regolamento, e limita, sospende o revoca l'autorizzazione
esistente qualora violino le prescrizioni del Regolamento
medesimo, dandone notizia all'Organismo di accreditamento.
2. L'Agenzia, nello svolgimento dell'attivita' di
vigilanza di cui al comma 1, opera anche in collaborazione
con altre autorita' di vigilanza del mercato competenti in
Italia e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere a)
ed h), del Regolamento. L'Agenzia esegue l'attivita' di
vigilanza di cui al comma 1 anche in collaborazione con le
Forze dell'ordine.
3. L'Agenzia, nell'attivita' di vigilanza di cui al
comma 1, puo' effettuare, nei confronti degli organismi di
valutazione della conformita', dei titolari dei certificati
europei di cybersicurezza e degli emittenti le
dichiarazioni di conformita' UE, indagini ed audit,
ottenendo informazioni anche tramite l'accesso ai locali
degli organismi di valutazione della conformita' o dei
titolari dei certificati europei di cybersicurezza,
revocare certificati ai sensi del comma 4, irrogare
sanzioni pecuniarie ed accessorie ai sensi dell'articolo
10. L'attivita' di vigilanza dell'Agenzia puo' prevedere
prelievi di prodotti.
4. Nel caso in cui l'Agenzia, in esito alle attivita'
di vigilanza di cui al comma 1, accerti l'emissione di un
certificato non conforme, rilasciato ai sensi dell'articolo
56, paragrafi 4, 5, lettera b), o 6, lettere a) e b), del
Regolamento, il certificato e' sottoposto a revoca:
a) per il livello di affidabilita' elevato;
b) per il livello di affidabilita' di base o
sostanziale nel caso in cui il certificato non conforme sia
relativo ad un prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o
servizio di sicurezza gestito che ha comportato un concreto
e dimostrato pregiudizio a un soggetto essenziale di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 138, o alla salute o all'incolumita'
personale;
c) se previsto espressamente dallo specifico
sistema europeo di certificazione.
5. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma
4 l'Agenzia provvede direttamente alla revoca del
certificato. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del
comma 4 l'Agenzia chiede all'organismo emittente il
certificato di provvedere alla revoca del certificato,
dandone contestuale notifica all'Agenzia, entro e non oltre
cinque giorni e, in caso di inottemperanza, provvede
direttamente entro i successivi cinque giorni. Nella
fattispecie di cui alla lettera c) del comma 4 si provvede
in base alle regole stabilite dal sistema specifico di
certificazione.
6. Accertata l'emissione di un certificato non
conforme rilasciato ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4,
5, lettera b), o 6, lettere a) e b), del Regolamento, in
esito alle attivita' di vigilanza di cui al comma 1, fatti
salvi i casi di revoca di cui alle lettere a), b) o c) del
comma 4, l'Agenzia chiede all'organismo che ha emesso il
certificato di ripetere in tutto o in parte l'attivita' di
valutazione o integrare l'attivita' di valutazione con
ulteriori verifiche e ricondurre il certificato a
conformita' entro i termini stabiliti dall'Agenzia e
comunque non oltre centoventi giorni o revocare il
certificato. In caso di mancata riconduzione a conformita'
o mancata revoca del certificato non conforme da parte
dell'organismo, il certificato decade. La riconduzione a
conformita' o la revoca del certificato sono divulgate ai
sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera s), del
Regolamento.
7. L'Agenzia, per le prove tecniche nell'ambito delle
attivita' di cui al comma 1, puo' effettuare valutazioni di
sicurezza informatica anche attraverso esperti esterni o
laboratori di prova abilitati dall'Agenzia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, e iscritti nell'elenco dei
laboratori di prova e degli esperti per le attivita' di
vigilanza nazionale.
8. E' fatto obbligo agli organismi di valutazione
della conformita', ai titolari dei certificati europei di
cybersicurezza ed agli emittenti delle dichiarazioni di
conformita' durante l'attivita' di vigilanza a cui sono
sottoposti di cooperare con l'Agenzia nell'attivita' di
verifica sui certificati e sulle dichiarazioni UE da essi
emessi. Gli stessi mettono a disposizione, su richiesta
dell'Agenzia, tutti i documenti di valutazione necessari
per dimostrare la conformita' dei certificati e le
dichiarazioni oggetto di verifica da parte dell'Agenzia
assieme agli strumenti di valutazione eventualmente forniti
dal fabbricante o dal fornitore nell'attivita' di
valutazione come indicato nei rapporti di valutazione.
L'onere della prova della conformita' di certificati e
dichiarazioni e' in capo agli organismi di valutazione
della conformita', ai titolari dei certificati o agli
emittenti delle dichiarazioni di conformita'.
9. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 3 e 8 per i controlli
effettuati dall'Agenzia e relativi in particolare
all'impiego del personale in forza all'Agenzia, della
strumentazione utilizzata nelle prove e dei materiali di
consumo e per le missioni e spese generali, sono a carico
dell'organismo di valutazione della conformita', del
titolare del certificato o dell'emittente della
dichiarazione UE di conformita' sottoposto all'attivita' di
vigilanza. Nel caso in cui l'attivita' di vigilanza includa
ulteriori spese, tra cui l'utilizzo di laboratori di prova
esterni ed eventuali spese di trasporto per prodotti
prelevati o sequestrati da sottoporre a verifica, le
ulteriori spese sono ugualmente a carico del soggetto
sottoposto all'attivita' di vigilanza. Le somme di cui al
presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai
sensi dell'articolo 13.».
«Art. 6 (Rilascio dei certificati di cybersicurezza).
- 1. L'Agenzia rilascia i certificati di cybersicurezza con
livello di affidabilita' elevato, sostanziale e di base
tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza
Informatica (OCSI), di cui all'articolo 60, paragrafo 2,
del Regolamento, che si puo' avvalere di esperti o di
laboratori di prova, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
abilitati dall'Agenzia ad operare per proprio conto e
iscritti nell'elenco dei laboratori di prova e degli
esperti per le attivita' di certificazione, ferme restando,
per specifici sistemi di certificazione, le possibili
modalita' di emissione dei certificati alternative ai sensi
degli articoli 56, paragrafo 6, lettere a) e b), del
Regolamento.
2. Ove uno specifico sistema di certificazione
preveda il rilascio dei certificati con livello di
affidabilita' sostanziale o di base unicamente da parte di
un organismo pubblico, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
5, del Regolamento, l'Agenzia rilascia tali certificati
attraverso l'organismo di cui al comma 1. Il rilascio puo'
avvenire ad opera di altro organismo di valutazione della
conformita' pubblico, accreditato dall'Organismo di
Accreditamento, monitorato e vigilato dall'Agenzia, ai
sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera d), del
Regolamento, e designato dall'Agenzia ai sensi del
provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, salvo diverse
disposizioni dello specifico sistema europeo di
certificazione.
3. La certificazione della cybersicurezza e'
volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto
dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo
56, paragrafo 2, del Regolamento. In mancanza di un diritto
dell'Unione armonizzato, l'Agenzia puo' adottare, previa
consultazione con i portatori di interesse,
regolamentazioni tecniche nazionali in cui sia prevista una
certificazione obbligatoria nel quadro di un sistema
europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi del
decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223.
4. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo per
il rilascio dei certificati da parte dell'Agenzia sono a
carico del soggetto richiedente la certificazione. Le somme
di cui al presente comma sono determinate e sono da
corrispondere ai sensi dell'articolo 13.».
«Art. 7 (Dichiarazioni UE di conformita'). - 1. In un
sistema di certificazione in cui e' autorizzata
l'autovalutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 54,
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, i fornitori o
fabbricanti di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o
servizi di sicurezza gestiti possono rilasciare sotto la
propria responsabilita' dichiarazioni UE di conformita' di
livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti
tecnici previsti nel sistema.
2. Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC,
servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti
rende disponibile all'Agenzia, per il periodo stabilito nel
corrispondente sistema europeo di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1,
lettera q), del Regolamento, la dichiarazione UE di
conformita', la documentazione tecnica e tutte le altre
informazioni pertinenti relative alla conformita' dei
prodotti TIC, servizi TIC o servizi di sicurezza gestiti al
sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformita' e'
trasmessa all'Agenzia e all'ENISA.
3. Ove l'Agenzia accerti la non conformita' di una
dichiarazione UE di conformita' in esito alle attivita' di
vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' fatto obbligo
al fabbricante o fornitore emittente di revisionare o
revocare la dichiarazione UE di conformita' entro trenta
giorni dandone comunicazione all'Agenzia e all'ENISA, salvo
diversa disposizione dello specifico sistema di
certificazione.
4. Il rilascio di una dichiarazione UE di conformita'
e' volontario, salvo diversamente specificato nel diritto
dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo
53, paragrafo 4 del Regolamento. In mancanza di un diritto
dell'Unione armonizzato, l'Agenzia puo' stabilire
l'obbligatorieta' della dichiarazione UE di conformita'
nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3.».
«Art. 9 (Attivita' di ricerca, formazione e
sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione
della cybersicurezza). - 1. Allo scopo di elevare il
livello nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia puo'
realizzare progetti di ricerca, ivi inclusi quelli per lo
sviluppo di software, e di formazione, anche in
collaborazione con universita', centri di ricerca o
laboratori specializzati nel campo della valutazione della
sicurezza informatica, anche nel contesto di attivita' di
supporto alla standardizzazione a livello nazionale,
europeo ed internazionale.
2. L'Agenzia monitora gli sviluppi nel campo della
certificazione della cybersicurezza, anche consultando i
portatori di interesse nazionale del settore e scambiando
informazioni, esperienze e buone pratiche con la
Commissione europea e le altre autorita' nazionali della
cybersicurezza.
3. Conformemente all'articolo 57 del Regolamento ed
in assenza di un sistema europeo di certificazione,
l'Agenzia puo' introdurre sistemi di certificazione
nazionali della cybersicurezza, per prodotti TIC, servizi
TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti.».
«Art. 10 (Quadro sanzionatorio). - 1. L'Agenzia,
anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, in caso
di violazione degli obblighi del quadro europeo di
certificazione della cybersicurezza, ai sensi degli
articoli 58, paragrafo 8, lettera f), e 65 del Regolamento
irroga sanzioni pecuniarie ed accessorie, chiedendo la
cessazione immediata della violazione. Si applica
l'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 82 del
2021.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo
di valutazione della conformita' che emette un certificato
di cybersicurezza non conforme e' punito con la sanzione
del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000 euro. In
caso di omessa revoca di un certificato da parte
dell'organismo su richiesta dell'Agenzia ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, si applica la sanzione del
pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o fornitore che emette una dichiarazione UE di
conformita' volontaria non conforme e' punito con la
sanzione del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000
euro. In caso di omessa revisione o revoca di dichiarazione
UE di conformita' volontaria o obbligatoria ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, si applica la sanzione del
pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
obbligatorieta' di una dichiarazione UE di conformita', ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, o di un certificato di
cybersicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il
fabbricante o fornitore che mette a disposizione sul
mercato un prodotto TIC, un servizio TIC o un servizio di
sicurezza gestito privo di dichiarazione UE di conformita'
obbligatoria o con dichiarazione UE di conformita'
obbligatoria non conforme o in assenza del certificato di
cybersicurezza obbligatorio, e' punito con la sanzione del
pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla
medesima sanzione e' assoggettato il fabbricante o
fornitore che per la messa a disposizione sul mercato di un
prodotto TIC o di un servizio TIC si avvale di un processo
TIC privo di dichiarazione UE di conformita' obbligatoria o
con dichiarazione UE di conformita' obbligatoria non
conforme o in assenza di certificato di cybersicurezza
obbligatorio.
5. Nei casi di cui al comma 4 oppure ove, in esito ad
un accertamento di non conformita' ai sensi dei commi 4, 5
o 6 dell'articolo 5, sia revocato o decada un certificato
obbligatorio per la messa a disposizione sul mercato di un
prodotto TIC, di un servizio TIC o di un servizio di
sicurezza gestito, l'Agenzia dispone il ritiro del prodotto
o l'inibizione del servizio dal mercato a carico esclusivo
del fabbricante o del fornitore indicando i tempi ed
eventuali modalita' per il richiamo dei prodotti gia'
immessi sul mercato o per l'inibizione del servizio;
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante che non ottempera a quanto prescritto al comma
5 per il richiamo di prodotti gia' immessi sul mercato e'
assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da
60.000 euro a 300.000 euro. Nel caso in cui il fabbricante
non ottemperi al richiamo di prodotti dal mercato,
l'Agenzia, trascorsi sei mesi dalla scadenza fissata, puo'
provvedere, al sequestro dei prodotti in questione dal
mercato, a spese del fabbricante.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore
che non ottempera a quanto prescritto al comma 5 per
l'inibizione del servizio dal mercato e' assoggettato alla
sanzione amministrativa da 60.000 euro a 300.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, Il titolare
di un certificato europeo di cybersicurezza che non
notifichi, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 8, del
Regolamento, eventuali vulnerabilita' o irregolarita'
rilevate in relazione alla sicurezza dei prodotti TIC,
servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti
certificati e' punito con la sanzione del pagamento di una
somma da 60.000 euro a 300.000 euro. Alla medesima sanzione
e' assoggettato l'organismo di valutazione della
conformita' emittente un certificato di cybersicurezza o il
suo titolare ovvero il fornitore o fabbricante emittente
una dichiarazione UE di conformita', che dovesse rilevare o
venire a conoscenza della presenza di vulnerabilita' nel
prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di
sicurezza gestito certificato o dichiarato conforme, che
non siano state riscontrate durante il processo di
valutazione, e non ottemperi agli obblighi riguardanti il
modo in cui segnalare e trattare le vulnerabilita' previste
per lo specifico sistema di certificazione ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o fornitore che non renda disponibile, per il
periodo stabilito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1,
lettera q), del Regolamento, la dichiarazione UE di
conformita' o la documentazione tecnica o tutte le altre
informazioni pertinenti o non trasmetta una copia della
dichiarazione UE di conformita' all'Agenzia o ad ENISA ai
sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del Regolamento ovvero
non renda disponibili pubblicamente una o piu' delle
informazioni previste ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento o non rispetti il formato o le procedure di
aggiornamento delle stesse informazioni ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento
o pubblichi informazioni non corrette sui certificati
detenuti o sulle dichiarazioni UE di conformita' emesse, e'
assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da
30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione e'
assoggettato il fornitore o fabbricante che non comunichi
la revisione o la revoca di una dichiarazione UE di
conformita' ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente
decreto.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo
di valutazione della conformita' che non ottempera agli
obblighi di divulgazione dei certificati europei di
cybersicurezza rilasciati, modificati o revocati come
previsto nell'ambito dello specifico sistema di
certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1,
lettera s), del Regolamento, nonche' secondo le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 6, e' assoggettato alla
sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a
150.000 euro. Alla medesima sanzione e' assoggettato
l'organismo di valutazione della conformita' autorizzato
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del
Regolamento, che non specifichi nella procedura per i
reclami definita ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
l'inoltro degli stessi per conoscenza anche all'Agenzia.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di
accertamento di esercizio di organismo di valutazione della
conformita' senza autorizzazione di cui all'articolo 60,
paragrafo 3, del Regolamento si applica la sanzione del
pagamento di una somma da 120.000 euro a 600.000 euro e al
soggetto non possono essere rilasciate ulteriori
autorizzazioni nei successivi tre anni dall'accertamento
della violazione. Se l'autorizzazione e' scaduta da meno di
un anno la sanzione e' compresa tra 30.000 euro e 150.000
euro ed il soggetto puo' richiedere il rilascio di nuova
autorizzazione.
12. Salvo che i fatti costituiscano reato, il
richiedente di una certificazione che nell'ambito dello
svolgimento dell'attivita' di valutazione e di rilascio dei
certificati, scientemente, fornisce dati, informazioni o
documentazione falsi o ometta informazioni necessarie per
espletare la certificazione, in violazione dell'articolo
54, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 56, paragrafo
7, del Regolamento, e' assoggettato alla sanzione del
pagamento di una somma da 90.000 euro a 450.000 euro. Alla
medesima sanzione e' assoggettato il soggetto che,
scientemente, durante le verifiche di vigilanza, a cui e'
sottoposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, fornisce
dati, informazioni o documentazione falsi.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante che viola le condizioni di utilizzo degli
eventuali marchi o etichette previste da un sistema europeo
di certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1,
lettera i), del Regolamento, e' assoggettato alla sanzione
del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo
di valutazione della conformita' che non ottempera agli
eventuali obblighi riguardanti la conservazione dei
registri di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera n),
del Regolamento, e' assoggettato alla sanzione del
pagamento di una somma da 45.000 euro a 225.000 euro.
15. L'Agenzia puo' impartire ordini o intimare
diffide ai soggetti che operano in contrasto con quanto
previsto dal quadro europeo di certificazione. Ai soggetti
che non ottemperano nel termine indicato nell'ordine o
nella diffida l'Agenzia commina la sanzione del pagamento
di una somma da 200.000 euro ad 1.000.000 di euro. Se le
violazioni riguardano provvedimenti adottati dall'Agenzia
nei confronti di soggetti con fatturato pari almeno a
200.000.000 euro, si applica a ciascun soggetto interessato
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore allo
0,3 per cento e non superiore all'1,5 per cento del
fatturato, restando comunque fermo il limite massimo di
5.000.000 di euro. Come riferimento per il fatturato si
assume il valore realizzato dallo stesso soggetto
nell'esercizio precedente a quello in cui sia stato
impartito l'ordine o sia stata intimata la diffida.
16. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di
euro per la sanzione, i valori minimi e massimi delle
sanzioni pecuniarie dal comma 2 al comma 15, sono
triplicati, se la violazione ha riguardato un certificato
relativo ad un prodotto TIC, ad un servizio TIC, ad un
processo TIC o a un servizio di sicurezza gestito
rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione
destinato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettere
a) o b), del Regolamento, all'utilizzo con le finalita' o
nell'ambito di un servizio erogato da un soggetto
essenziale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
17. I criteri di graduazione nell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie sono definiti con successivo
provvedimento dell'Agenzia, adottato secondo la procedura
di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223. Nelle more dell'adozione del provvedimento di
definizione dei criteri di graduazione si applicano i
criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
18. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di
euro per la sanzione, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste ai commi dal 2 al 14 sono rivalutate ogni cinque
anni con provvedimento dell'Agenzia, adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del
regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, in misura
pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento all'unita' di euro secondo il seguente
criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50 centesimi
l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o
superiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per
eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato
secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
vigore del provvedimento che lo prevede.
19. L'autorizzazione di un organismo di valutazione
della conformita' ad operare nel sistema europeo di
certificazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del
Regolamento, ove prevista, e' sospesa per 6 mesi o revocata
nel caso di piu' di due violazioni del quadro europeo di
certificazione rispettivamente in un quinquennio o in un
biennio. In caso di revoca dell'autorizzazione, il
trasgressore non puo' ottenere nuova autorizzazione nei
successivi cinque anni dal provvedimento di revoca.
20. L'Agenzia notifica alla Commissione europea il
quadro sanzionatorio di cui al presente articolo entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e provvede poi a dare notifica delle
eventuali modifiche entro sessanta giorni successivi alle
stesse.».
«Art. 13 (Destinazione dei proventi derivanti dalle
attivita' dell'Agenzia). - 1. Le attivita' di vigilanza di
cui all'articolo 5, comma 1, di certificazione di cui
all'articolo 6, comma 1, di autorizzazione di cui
all'articolo 8, comma 3, di abilitazione di cui
all'articolo 8, comma 4, sono sottoposte a tariffa, da
calcolarsi sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.
I relativi proventi sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge
n. 82 del 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Direttore generale
dell'Agenzia, sono determinate le tariffe e modalita' di
riscossione.
2. Le spese per l'impiego di esperti o laboratori
abilitati dall'Agenzia per le attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 5, comma 1, sono calcolate ai sensi del
decreto di cui al comma 1.
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie
di cui all'articolo 10 sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge
n. 82 del 2021, e destinati alle attivita' di ricerca e
formazione concernenti la certificazione della
cybersicurezza di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC e
servizi di sicurezza gestiti di cui all'articolo 9, comma
1.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dello schema nazionale di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del regolamento eIDAS»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base allo schema nazionale» fino a: «delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «(OCSI)»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma qualificata). - 1. I dispositivi
sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle
firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa
firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal
titolare dall'uso da parte di terzi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
dispositivi per la creazione di una firma elettronica
qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i
requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al
comma 1 devono garantire l'integrita' dei documenti
informatici a cui la firma si riferisce. I documenti
informatici devono essere presentati al titolare di firma
elettronica, prima dell'apposizione della firma,
chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere
conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto
previsto dalle Linee guida.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica. La firma con
procedura automatica e' valida se apposta previo consenso
del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati
di certificazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 30
del regolamento eIDAS.
5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma elettronica
qualificata o di un sigillo elettronico prescritti
dall'Allegato II del regolamento eIDAS e' accertata, in
Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica (OCSI). La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica.
6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre
riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo
designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove
previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la
valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti
di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di
firma e' effettuata dall'AgID in conformita' alle linee
guida di cui al comma 5.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

1. All'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) autorizza, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi europei di certificazione della cybersicurezza che stabiliscono requisiti specifici o supplementari a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del citato regolamento (UE) 2019/881;»;
b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2019/881».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle
crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) autorizza, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, le strutture
specializzate del Ministero della difesa e del Ministero
dell'interno quali organismi di valutazione della
conformita' per i sistemi europei di certificazione della
cybersicurezza che stabiliscono requisiti specifici o
supplementari a norma dell'articolo 54, paragrafo 1,
lettera f), del citato regolamento (UE) 2019/881;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del
citato regolamento (UE) 2019/881, al rilascio del
certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366
della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita
sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa,
anche attraverso la conclusione di accordi di
collaborazione con i privati, comunque denominati, nonche'
di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare
l'intelligenza artificiale come risorsa per il
rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' concludere accordi di collaborazione, comunque
denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare
a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale,
nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi
appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse
nazionale e previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei
con i quali siano stati sottoscritti accordi di
cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Piantedosi, Ministro dell'interno

Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio