| Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| COMUNICATO |
| Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2025-2027. |
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In data 14 ottobre 2026, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione - triennio 2025-2027. Per l'A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo firmato Per le confederazioni sindacali:
+-----------------+---------------+ |CGIL |non firmato | +-----------------+---------------+ |CGS |firmato | +-----------------+---------------+ |CIDA |firmato | +-----------------+---------------+ |CISAL |firmato | +-----------------+---------------+ |CISL |firmato | +-----------------+---------------+ |CODIRP |firmato | +-----------------+---------------+ |CONFDAS |firmato | +-----------------+---------------+ |CONFEDIR |firmato | +-----------------+---------------+ |CONFSAL |firmato | +-----------------+---------------+ |COSMED |firmato | +-----------------+---------------+ |CSE |non firmato | +-----------------+---------------+ |UIL |firmato | +-----------------+---------------+ |USB |non firmato | +-----------------+---------------+ |
| | Allegato
CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione Triennio 2025-2027.
Art. 1.
Sostituzione del Titolo III del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni
1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ 30 novembre 2023, nonche' le tavole ad esso allegate, sono sostituiti dal seguente:
«TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI Art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione). - 1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unita'. 2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure). 3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7. 4. In nota alla tavola n. 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. 5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b, sono assegnati come segue: a) comparto Funzioni centrali: ASGB b) comparto Istruzione e ricerca: SINDIKAT SLOVENSKE SOLE c) comparto Sanita': SAVT* d) comparto Funzioni locali: nessuna * Il distacco e' assegnato al SAVT con riserva che si sciogliera' all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di cassazione (RG 21655/2022) ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche. Art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). - 1. Nei comparti Sanita' e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a sessanta minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) trenta minuti alla RSU; b) trenta minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis. 2. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a cinquantuno minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) venticinque minuti e trenta secondi alla RSU; b) venticinque minuti e trenta secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. 3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'art. 14 del ACNQ del 12 aprile 2022, puo' fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2. 4. I permessi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalita' indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato). 5. Nel comparto Sanita', i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime: 38% nelle amministrazioni con piu' di cinquanta dipendenti; 57% nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1. 6. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione. 7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 e' pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. Art. 29 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione). - 1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8. 2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9. 3. I contingenti di cui alla tavola n. 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14. 4. In nota alla tavola n. 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. Art. 30 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - personale comparto). - 1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. A tal fine: a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2026 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2026 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione); b) le variazioni dei distacchi previsti dalla ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ 30 novembre 2023, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027; c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2026, senza interruzione dell'anzianita' di servizio. 2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato. Art. 31 (Norme finali - comparti di contrattazione). - 1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali. 2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 ed avranno validita' sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali. 3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione), ed avra' validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 e fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali e' determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. 6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero.
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
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| | Art. 2.
Sostituzione del Titolo IV del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ 30 novembre 2023, nonche' le tavole ad esso allegate, e' sostituito dal seguente:
«TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI Art. 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali). - 1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a ottantasei unita'. 2. Il contingente complessivo di ottantasei distacchi viene cosi' distribuito: a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lettera a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16; b) una quota ripartita tra le aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure). 3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2, lettera b) e' ripartito nell'ambito di ciascuna area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi), commi 3-bis, lettera b) e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22. 4. In nota alla tavola n. 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. Art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali). - 1. Nelle aree sanita' e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a sessanta minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) trenta minuti alla RSU; b) trenta minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. 2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a cinquantuno minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) venticinque minuti e trenta secondi alla RSU; b) venticinque minuti e trenta secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6. 3. I permessi di cui al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verra' eletta. 4. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) e' attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato). 5. Nelle aree sanita' e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione. 6. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione. 7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 e' pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito in legge 5 ottobre 2026, n. 174, nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili, le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate. Il presente comma produce effetti nei confronti delle sole confederazioni che, in applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito in legge 5 ottobre 2026, n. 174, si sono avvalse della facolta' ivi prevista dandone comunicazione all'Aran entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Per la quantificazione delle ore si applica l'art. 12, comma 4. Art. 34 (Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali). - 1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione. 2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a n. 19.856 ore. 3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 e' suddiviso tra le aree come da tavola n. 24. 4. I contingenti di cui alla tavola n. 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29. 5. I permessi indicati nella tavola n. 28, relativa all'area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. Art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali). - 1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. A tal fine: a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2026 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2026 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali); b) le variazioni dei distacchi previsti dall'ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 30 novembre 2023, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027; c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2026, senza interruzione dell'anzianita' di servizio. 2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunichera' tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Art. 36 (Norme transitorie - aree dirigenziali). - 1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative. 2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) e' sospesa fino alla data di elezione delle RSU. Art. 37 (Norme finali - aree dirigenziali). - 1. Il presente Titolo IV e' valido fino alla sottoscrizione del successivo CCNQ di ripartizione delle prerogative. 2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 ed avranno validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali. 3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali), ed avra' validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 e fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali e' determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. 6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2025-2027. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. 7. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilita' comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), e' elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unita' superiore. 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito in legge 5 ottobre 2026, n. 174, nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili, le ore dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari riconosciute alle singole confederazioni ed alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate. Il presente comma produce effetti nei confronti delle sole confederazioni che, in applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito in legge 5 ottobre 2026, n. 174, si sono avvalse della facolta' ivi prevista dandone comunicazione all'Aran entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Per la quantificazione delle ore si applica l'art. 12, comma 4.
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| | Art. 3.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017, come integrato e modificato dai successivi CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali. 2. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono abrogati gli articoli da 2 a 5 del CCNQ del 30 novembre 2023. |
| | Art. 4.
Norma programmatica
1. Ferma restando l'unicita' del contratto collettivo nazionale quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali, il presente contratto regola la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2025-2027 al fine di consentire a queste ultime la fruizione delle prerogative stesse. 2. Il negoziato relativo al triennio 2025-2027, tuttavia, non si considera concluso e le trattative proseguono per gli aspetti relativi alle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali. |
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