Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 189
Recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4;
Vista la direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione;
Visto il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della
direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 66-bis e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis.1 (Ammissione alle negoziazioni di societa' con strutture a voto plurimo). - 1. Il regolamento di un sistema multilaterale di negoziazione non puo' impedire l'ammissione alle negoziazioni di una societa', italiana o europea, in ragione del fatto che la societa' ha emesso azioni con diritto di voto plurimo, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e alle relative disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale di tale societa'.
2. Le societa' che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni o le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese pubblicano le informazioni di cui al comma 3:
a) nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, ove redatti;
b) nella relazione finanziaria annuale o, se redatta, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, nei casi in cui vi sia stata una modifica delle informazioni di cui al comma 3 dalla loro ultima pubblicazione nel prospetto o nel documento di ammissione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 riguardano i seguenti elementi:
a) la struttura del capitale sociale della societa' con l'indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:
1) i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria;
2) la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni di tale categoria rappresentano;
3) il numero totale di voti che le azioni di tale categoria rappresentano;
b) eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla societa' e che potrebbero comportare tali restrizioni;
c) eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla societa' e che potrebbero comportare tali restrizioni;
d) l'identita', se nota alla societa', degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano piu' del 5 per cento del totale dei diritti e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso. Ai fini della presente lettera, se gli azionisti o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto sono persone fisiche, la comunicazione della loro identita' richiede soltanto l'indicazione dei loro nomi.
4. Il sistema multilaterale di negoziazione assicura che le azioni delle societa' che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo ammesse alle negoziazioni in tale sede di negoziazione siano chiaramente identificate come tali. Le stesse societa' informano i gestori del mercato in merito all'esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.
5. La Consob puo' dettare eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 13
giugno 2025, n. 91, recante Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024:
«Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2809). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri,
garantendo il coordinamento con la disciplina generale
dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori
disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;
b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in
materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento
e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in coerenza
con quanto gia' previsto dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle
circostanze, dei limiti e dei criteri di alternativita'
previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento
(UE) 2024/2809;
c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere
alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze
alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809,
prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;
d) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo
3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento
(UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare
un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione
del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo
3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale
nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di
euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di
dodici mesi;
e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per
le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di
pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2-quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come
introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE)
2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali
offerte;
f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere
di stabilire in via regolamentare le disposizioni in
materia di regime linguistico del prospetto di cui
all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;
g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in
via regolamentare le modalita' e i termini di trasmissione
della documentazione comprovante l'assolvimento delle
condizioni previste per il ritardo della comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate, di cui
all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6),
lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;
h) attribuire alla CONSOB la facolta' di
partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo
25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come
introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE)
2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione
sotto la vigilanza di detta autorita' abbia una dimensione
transfrontaliera significativa.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri;
b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli
interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto
plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure
previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2024/2810;
c) prevedere misure di trasparenza in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE)
2024/2810;
d) prevedere la possibilita' di estendere le
disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle
societa' emittenti azioni negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione;
e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere
alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze
alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810,
prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri;
b) mantenere, nell'ambito degli interventi
necessari per dare attuazione alla direttiva (UE)
2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione
attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalita' ivi
previste;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni
emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5,
attribuendo alla medesima potere di:
1) ricorrere alla disciplina secondaria per
assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo
3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato
dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811,
che impone agli Stati membri di provvedere affinche' le
imprese di investimento che producono o distribuiscono
ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto
disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca
sia prodotta nel rispetto del codice di condotta
dell'Unione europea, elaborato dall'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla
Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione
ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva
2014/65/UE;
2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati
regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione
alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale
sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni
oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia
detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti
mercati regolamentati stabiliscano al momento
dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di
ammissione alla negoziazione di azioni previsti
dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva
2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4),
della direttiva (UE) 2024/2811.
7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina
secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data
di emanazione degli atti delegati da parte della
Commissione europea.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2024.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri e
garantire il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori
interessati dal medesimo regolamento;
b) attribuire:
1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i
poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie
funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non
finanziarie, in coerenza con quanto gia' previsto dal
riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari
per l'esercizio:
2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei
partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di
questi ultimi, in coerenza con quanto gia' previsto
dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis
e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato
dal regolamento (UE) 2024/2987;
3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di
vigilanza necessari per l'esercizio:
3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle
controparti centrali, in coerenza con quanto gia' previsto
dal riparto di competenze recato dagli articoli
79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter
del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal
regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive
competenze;
c) apportare le opportune modifiche alla disciplina
delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla
Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le
rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:
1) per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal
regolamento (UE) 2024/2987;
2) per le violazioni delle disposizioni di
attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle
disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni;
d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia,
all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla
disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle
stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e
dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale
disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione
degli atti delegati da parte della Commissione europea.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
febbraio 2024.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del
regolamento (UE) 2024/791, nonche' dei pertinenti atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
implementazione che richiedono un intervento normativo da
parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con
le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale
per i settori interessati dalle anzidette normative
dell'Unione europea;
b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i
poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori
necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza
con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra
le predette autorita';
c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il
potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel
rispetto delle competenze alle stesse spettanti e
nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti
dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE)
2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB
adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 10;
d) non avvalersi della facolta', di cui
all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44),
del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati
membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di
investimento soggette alla propria giurisdizione dal
divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis,
qualora tali imprese di investimento prestino servizi di
investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale
Stato membro.
12. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
marzo 2024.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) adeguare la normativa nazionale e apportare al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare
attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927
nonche' dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche
di regolamentazione e di implementazione che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri,
garantendo il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale;
b) integrare, ove opportuno, le attivita'
esercitabili dai gestori di fondi di investimento
alternativi e dai gestori di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attivita'
previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2),
della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo
3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato
dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927,
apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di
assicurare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente
comma;
c) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo
21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come
introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della
direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di
origine di un Fondo di investimento alternativo (FIA) di
prevedere che le proprie autorita' competenti autorizzino
il Gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a
nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro,
nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo
21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato
dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;
d) non avvalersi delle facolta' previste
dall'articolo 15, paragrafo 4-octies, della direttiva
2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7),
lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente
agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti
di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori,
quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attivita' di
gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro
territorio;
e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il
potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina
secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze
alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' di
cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri
poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono
conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del
presente comma;
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i
poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento
necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza
con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE)
2024/927 nonche' dei pertinenti atti delegati;
g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
facolta' di introdurre strumenti di gestione della
liquidita' ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
direttiva (UE) 2024/927;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina
delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di
applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle
disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE)
2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle
procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo
II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio
del potere sanzionatorio da parte delle autorita'
competenti a irrogare le sanzioni.
14. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2024.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) prevedere che anche per le imprese di
assicurazione, per le imprese di riassicurazione
classificate come imprese piccole e non complesse, per le
imprese di assicurazione captive e per le imprese di
riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato
nel contesto della relazione relativa alla solvibilita' e
alla condizione finanziaria in conformita' con l'articolo
51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come
modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato
patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica
relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione
finanziaria in conformita' con l'articolo 256, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato
dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;
b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo
di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa
alla solvibilita' e alla condizione finanziaria in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 51-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto
dalla direttiva (UE) 2025/2;
c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per
la volatilita' possa essere subordinato anche a condizioni
ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo
77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;
d) prevedere che le imprese di assicurazione o di
riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni
dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per
la volatilita' nei casi previsti dall'articolo 122,
paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto
dalla direttiva (UE) 2025/2;
e) apportare alla normativa vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri;
f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro
l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.
16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al
comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti
delegati da parte della Commissione europea.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- La direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con
azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono
l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un
sistema multilaterale di negoziazione e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n.
600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali
nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare
l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O..
 
Art. 2
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2024

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 3, le parole: «su successiva richiesta della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «, su successiva richiesta della Consob o con le diverse modalita' stabilite dalla Consob con proprio regolamento,»;
b) l'articolo 187-ter.1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applicano nei confronti di un ente o di una societa' le seguenti sanzioni:
a) in caso di violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato;
b) in caso di violazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino al 2 per cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a duemilionicinquecentomila euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a un milione di euro;
c) in caso di violazione degli articoli 18 o 19 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino allo 0,8 per cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un milione di euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a quattrocentomila euro;
d) in caso di violazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro, ovvero fino allo 0,8 per cento del fatturato.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si tiene conto del fatturato qualora sia determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
3. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da cinquemila euro fino a un milione di euro per le violazioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) da cinquemila euro fino a un cinquecentomila euro per le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 596/2014.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 3 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
6. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu' delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.
7. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino a un terzo.»;
c) all'articolo 187-quater:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a) le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o societa' di consulenza finanziaria»;
1.2) alla lettera b) dopo le parole: «al medesimo gruppo di societa' quotate» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
2) al comma 1-bis le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «La Consob»;
3) al comma 3 dopo le parole: «alle societa' di revisione» sono inserite le seguenti: «nonche' agli amministratori di indici di riferimento o ai contributori sottoposti a vigilanza»;
d) all'articolo 187-octies:
1) al comma 4:
1.1) alla lettera a), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;
1.2) alla lettera a-bis), le parole: «all'articolo 55, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 98-undetricies, comma 1,»;
1.3) alla lettera c), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «anche in relazione a servizi telematici o di telecomunicazione acceduti on-line»;
1.4) alla lettera d), le parole: «, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,» sono soppresse;
1.5) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente «;»;
2) al comma 5:
2.1) al primo periodo, le parole: «procuratore della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «giudice»;
2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «, dagli amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Entro il termine di conservazione stabilito dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b), puo' avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze di accertamento della violazione.»;
e) all'articolo 191-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o societa' di consulenza finanziaria»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
f) all'articolo 194-bis, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita la seguente:
«g-ter) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta;».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 114, 187-quater,
187-octies, 191-bis e 194-bis del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Gli
emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni
privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea
ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare
compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE)
n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono
tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
trasmettono, su successiva richiesta della Consob o con le
diverse modalita' stabilite dalla Consob con proprio
regolamento, la documentazione comprovante l'assolvimento
dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme
tecniche di attuazione.
4
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.
8.
9. Al fine di garantire che il pubblico sia
correttamente informato, la Consob puo' richiedere la
pubblicazione delle raccomandazioni in materia di
investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o
consigliano una strategia di investimento da parte degli
emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei
soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via
generale, con le modalita' da essa stabilite, la
sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20,
paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione
dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e
comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di
autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze.
11.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di
strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione
degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema
organizzato di negoziazione italiano.»
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative previste per la
violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, presso fondi pensione
o societa' di consulenza finanziaria;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate, nonche' di amministratori di
indici di riferimento o contributori sottoposti a
vigilanza;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e per i consulenti finanziari autonomi;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. La Consob, con il provvedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1,
lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione nonche' agli
amministratori di indici di riferimento o ai contributori
sottoposti a vigilanza di non avvalersi, nell'esercizio
della propria attivita' e per un periodo non superiore a
tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai
competenti ordini professionali la temporanea sospensione
del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.»
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La
Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo
agli abusi di mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni, ed accedere al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste
dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12
luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 98-undetricies, comma 1, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in relazione a servizi telematici o di
telecomunicazione acceduti on-line;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994;
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del giudice. Detta autorizzazione e' necessaria anche in
caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b)
ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti
diversi dai soggetti abilitati, dagli amministratori di
indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza
e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento
(UE) n. 596/2014 e del presente decreto.
5-bis. Entro il termine di conservazione stabilito
dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b),
puo' avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti
soggetti nei confronti dei quali la Consob ha
precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi
a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze
di accertamento della violazione.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma
1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.»
«Art. 191-bis (Sanzioni accessorie). - 1. La Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei
confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in
ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo'
disporre:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, presso fondi pensione
o societa' di consulenza finanziaria;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e per i consulenti finanziari autonomi;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al
comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che
chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, ha gia' commesso, due o piu' volte negli
ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave
delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob puo'
negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo
soggetto per un periodo massimo di cinque anni.»
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della
durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal
presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive competenze, considerano ogni circostanza
rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica,
le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
g-ter) l'onere per l'autore della violazione
derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle
sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa
condotta;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio