Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 28 agosto 2026
Integrazioni al decreto 1° giugno 2023, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81».


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici («Fondo 394/81»);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina il sostegno alle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, mediante agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e con una riserva di destinazione delle risorse alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento annuo;
Visto il decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera c), del citato decreto 1° giugno 2023 ai sensi del quale sono in ogni caso escluse dagli interventi agevolativi le imprese «che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;» e l'art. 15, comma 1, lettera d), che prevede la revoca, totale o parziale, dell'intervento agevolativo per l'ipotesi in cui «in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;»;
Ritenuta l'opportunita' di precisare la portata applicativa della disciplina prevista dal citato decreto 1° giugno 2023 per le ipotesi di residenza di una impresa in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
Ritenuto che, a tale fine, e' opportuno adottare criteri ispirati alla disciplina di cui all'art. 167, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi», ai sensi del quale le disposizioni ivi previste «non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali»;

Decreta:

Art. 1

Integrazioni al decreto ministeriale 1° giugno 2023

1. Il criterio di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», e la connessa causa di revoca di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del medesimo decreto non si applicano alle imprese che dimostrano che le societa' controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, residenti in uno Stato o territorio non cooperativo ai fini fiscali, svolgono un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
2. L'accesso agli interventi agevolativi e' comunque limitato a progetti e attivita' non correlati alla presenza dell'impresa in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2026

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2692