Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 188
Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
Visto il regolamento (UE) UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 maggio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ad integrazione del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, stabilisce le ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 13 giugno 2025,
n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024):
«Art. 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e
agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche
nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene
detentive a seguito di procedimenti penali). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro i termini indicati
al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare le autorita' competenti e le
procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione
degli ordini europei di produzione e degli ordini europei
di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;
b) ferme le disposizioni sulla direzione delle
indagini preliminari da parte del pubblico ministero,
coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui
all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e
5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire
agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza
di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento,
di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati
relativi agli abbonati, o un ordine europeo di
conservazione;
c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne
faccia richiesta un'autorita' competente ai sensi del
medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda
alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine
europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine
europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di
produzione e degli ordini europei di conservazione, nonche'
agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo
6, del medesimo regolamento;
d) prevedere che, in ogni caso, a fini di
coordinamento investigativo, copia dei certificati sia
trasmessa al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i
delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al
procuratore generale presso la corte di appello, se si
riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) individuare le autorita' giudiziarie competenti
per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un
EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un
EPOC-PR trasmessi dall'autorita' di emissione ai fini della
notifica o dell'esecuzione in conformita' al regolamento
(UE) 2023/1543;
f) disciplinare le modalita' di informazione
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
(UE) 2023/1543, definendo altresi' i casi in cui
l'autorita' di emissione puo' ritardare od omettere detta
informazione;
g) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE)
2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in
deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) individuare le procedure e, fuori dei casi di
cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE)
2023/1543, le autorita' competenti per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente
comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a
tutela dei destinatari della sanzione;
i) individuare le autorita' giudiziarie competenti
e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16
del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di
produzione e degli ordini europei di conservazione, per
conto di un altro Stato membro;
l) individuare le autorita' giudiziarie competenti
e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei
destinatari degli ordini europei di produzione,
conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE)
2023/1543;
m) prevedere, in conformita' all'articolo 18 del
regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi
a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti
tramite un ordine europeo di produzione;
n) provvedere, anche attraverso la previsione di
regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle
disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e
completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del
regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e
all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla
creazione dei punti di accesso al sistema informatico
decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di
sicurezza nel trattamento dei dati personali;
o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la
notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un
ordine europeo di produzione o un ordine europeo di
conservazione, in caso di esecuzione, in conformita'
all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;
p) prevedere che le autorita' nazionali competenti
trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a
fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2023/1543;
q) prevedere la competenza del Ministero della
giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle
statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la
trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per
l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31,
paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il
quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace
perseguimento delle finalita' del regolamento (UE)
2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni con esso incompatibili.
3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle
autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e l)
del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue
accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a
cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, lettera n), e' autorizzata la spesa di euro
2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a
decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215,
recante: «Individuazione delle autorita' competenti di cui
all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,
relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini
europei di conservazione di prove elettroniche nei
procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a
seguito di procedimenti penali, nonche' delle procedure per
l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini
europei di produzione e di conservazione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2026, n. 11.
- Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini
europei di produzione e agli ordini europei di
conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali
e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di
procedimenti penali, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio
2023, n. L 191.
 
Art. 2
Informazioni all'interessato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, l'informazione di cui all'articolo 13 del regolamento e' effettuata in conformita' all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. L'informazione effettuata ai sensi del primo periodo contiene altresi' l'avviso della facolta' di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 2, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 2025, n.215 (Individuazione delle
autorita' competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento
(UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione
e agli ordini europei di conservazione di prove
elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di
pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonche'
delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e
riesame degli ordini europei di produzione e di
conservazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio
2026, n. 11:
«Art. 2 (Emissione degli ordini europei di
produzione). - 1.-5. (Omissis).
6. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine
europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti
dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai
loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.
7. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio), pubblicato nella G.U. 24 maggio 2018, n. 119:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10,
11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una
decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di
trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel
casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase
di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni di legge o di
regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita'
di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati
personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le
forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma
5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi,
con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in
cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata,
tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di:5
a) non compromettere il buon esito dell'attivita'
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche'
l'applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.».
 
Art. 3
Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, da 25.000 a 100.000 euro;
b) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6, e 7 e 8, da 10.000 a 50.000 euro;
c) per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 100.000 a 1.000.000 di euro;
d) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, da 10.000 a 50.000 euro;
e) per la violazione dei doveri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, da 500.000 a 1.000.000 euro;
f) per l'inottemperanza di cui all'articolo 16, paragrafo 10, da 600.000 a 1.200.000 euro.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti;
f) l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
3. Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al comma 2 o il fatto e' di particolare gravita', quando la condotta tenuta ha impedito definitivamente l'acquisizione dei dati oggetto dell'ordine di produzione o ha comportato la perdita definitiva dei dati oggetto dell'ordine di conservazione e' applicata una sanzione pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, laddove esso sia superiore all'importo massimo della sanzione previsto per la specifica violazione.
4. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 d'ufficio oppure su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1, quando quest'ultimo e' autorita' di esecuzione.
5. Ai fini di cui al comma 4 le autorita' di esecuzione si possono avvalere del personale indicato dall'articolo 13, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice per le indagini preliminari notifica agli interessati una specifica contestazione del fatto, con avviso che nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione, gli stessi possono far pervenire alla stessa autorita' competente scritti difensivi e documenti. La notifica di cui al periodo che precede e' disposta entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorita' di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento, ovvero dalla data in cui e' pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1. Il giudice per le indagini preliminari, decorso il termine di cui al secondo periodo, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. La decisione e' in ogni caso comunicata all'autorita' di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonche', per le finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorita' centrale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.
6. Il pagamento avviene entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza mediante versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per la successiva destinazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
7. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono. L'opposizione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale provvede con sentenza, in composizione monocratica, senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del secondo periodo e' ammesso esclusivamente ricorso per cassazione e unicamente per violazione di legge.
8. Per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 6, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 2025, n. 215:
«Art. 6 (Autorita' e procedure di esecuzione). - 1.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato
o il rappresentante legale nominato ai sensi della
direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine,
sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini
preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorita' di
esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del
regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2,
3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. - 7. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 13, comma quarto, della legge
24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - (Omissis)
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
(Omissis).».
- La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme
armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti
penali, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, n. L
191.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 2025, n.216 (Attuazione della direttiva (UE)
2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione
di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti
legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei
procedimenti penali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 2026, n. 11:
«Art. 8 (Autorita' centrale). - 1. Ai fini del
presente decreto e' designata quale autorita' centrale il
Ministero dell'Interno.
2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per
la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve
le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto
delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e
contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai
sensi dell'articolo 7.
3. L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto
delle disposizioni del presente decreto e, fermo
l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con
proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione
delle stesse.
4. L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero
delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite
d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della
vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L'autorita' centrale si coordina e coopera con le
autorita' centrali degli altri Stati membri e, se
necessario, con la Commissione, fornendo tutte le
informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad
assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione
del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133 e pubblicato nella G. U. 25 giugno 2008,
n. 147, S.O.:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
(Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24.-27. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181 e
pubblicato nella G.U. 16 settembre 2008, n. 217:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia",
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi
o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai
valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti,
ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad
ogni altra attivita' finanziaria a contenuto monetario o
patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro
nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,
banche e altri operatori finanziari, in relazione a
procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali,
non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro
cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
o e' stato comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso
di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in
apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104,
primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare 24,
le somme giacenti in conti correnti accesi a norma
dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto
n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in
depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai
sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso
Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari
in relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle
somme di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in
misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia,
al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai
creditori del fallimento e all'assegnatario.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le
banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle
somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei
beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i
titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche'
le attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati "Fondo unico giustizia"
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate
al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme
affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate
le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare
attuazione alle misure di cui al presente articolo. A
decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma
1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria
dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente
periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai
periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di
denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La
societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il
rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e
nella prospettiva di garantire stabilita' alla consistenza
media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto
conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il
15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della giustizia la previsione, su base annua, delle somme
di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno
finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi
presso il sistema bancario e postale, nonche' la
quantificazione della giacenza media annua del predetto
conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima
societa', da aggiornare con cadenza trimestrale. La
societa' di cui al precedente periodo accredita i conti
correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella
misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure
nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli
organi competenti. Il Ministero della giustizia, con
propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le
istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le
disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove
ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di
gradualita', con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi
giudiziarie di piu' significativa rilevanza.
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva
l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei
reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262" sono soppresse.
10. Dalla gestione del "Fondo unico giustizia", non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.».
 
Art. 4
Mezzi di ricorso

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione puo' proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimita', la necessita' e la proporzionalita'.
2. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice il ricorso e' presentato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 325 codice di procedura penale in quanto compatibile. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso e' proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al giudice per le indagini preliminari che decide a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma e' ammesso solo per violazione di legge.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 18
maggio 2018, n.51 si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riportano gli articoli 127, 324 e 325 del codice
di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio 1, il
giudice o il presidente del collegio fissa la data
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre
persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato
o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'interessato vi consente. In caso contrario,
l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.»
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La
richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il
sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta
dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non
abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il
domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso
previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di
sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta
nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.»
«Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma
1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo'
essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311
commi 3, 4 e 5.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
ordinanza.».
 
Art. 5
Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543

1. Per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonche' la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento, e' autorizzata la spesa di euro 1.865.412 per l'anno 2026 e di euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede:
a) quanto ad euro 1.819.572 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per l'articolo 19 della citata legge 13 giugno 2025,
n. 91, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio