Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 16 ottobre 2026, n. 187
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riordino delle funzioni
e dell'ordinamento della polizia locale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 7 maggio 1986, n. 65 (Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 marzo 1986, n. 62.
- Si riportano gli artt. 3 e 8 del D. lgs. 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riportano gli artt. 117 e 118 della Costituzione:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
«Art. 118 (Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza). - I Comuni, le Province
e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'.»
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- Il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante:
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213.
 
Art. 2

Principi e criteri direttivi generali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
b) individuazione dei compiti peculiari e delle attivita' svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalita' del predetto personale;
c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Note all'art. 2:
Si riporta l'art. 444 c.p.p.:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti
previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto
comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione
della pena, se non presentata in udienza, deve essere
notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte
richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa che abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riportano gli artt. 42, 43 e 47 del d. lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi
di lavoro. (Art. 47 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 396 del 1997)). - 1.
Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre
1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia
di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai
fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di
cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del
personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura
all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla
legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si
tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita'
sindacale ai sensi dell'articolo 43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le
modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del
personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da
altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2,
deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989, n. 430.»
«Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva (Art. 47-bis del D.Lgs n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs n. 396 del 1997,
modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998;
Art. 44 comma 7 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificato
dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per
cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e'
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e'
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al
totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per
la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra I'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso I'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in
base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione
della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.»
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4
del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44,
comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998)) . - 1. Gli indirizzi
per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati
di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41,
il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali,
nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato.»
- Si riporta l'art. 8 della legge 1 aprile1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n.
100, S.O.:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
una commissione tecnica, presieduta dal funzionario
preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.»
 
Art. 3

Principi e criteri direttivi specifici

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali e' attribuita la qualita' di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non puo' essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilita';
3) sottoposizione a misura di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di comprovate professionalita' ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;
2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;
3) la responsabilita' verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facolta' di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentativita' sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonche' alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto;
h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;
2) attivita' di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti;
i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualita' di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facolta' di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilita' delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonche' previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso;
l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' le modalita' di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attivita' amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonche' dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosita', con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessita' dell'accesso, di selettivita' oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;
m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa, nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate;
n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosita' e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l);
o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonche' degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;
p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilita' connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonche' ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
 
Art. 4

Coordinamento tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali

1. Nell'esercizio della potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potesta' legislativa regionale in materia di:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;
b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 Cost. si veda nelle note
all'art. 2.
 
Art. 5

Principi e criteri direttivi specifici relativi
ai regolamenti del servizio di polizia locale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumita' del personale, stabilendo altresi' i casi e le modalita' per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrita' fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attivita' operativa;
b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalita' di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamita' e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonche' in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni;
c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale nonche' delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalita', di efficienza e di economicita', tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunita' locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165
si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 995 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«995. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma della polizia locale, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo.»
- Si riporta l'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.»
 
Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio