| Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 16 ottobre 2026, n. 187 |
| Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 7 maggio 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 1986, n. 62. - Si riportano gli artt. 3 e 8 del D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.» «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» - Si riportano gli artt. 117 e 118 della Costituzione: «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» «Art. 118 (Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza). - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.» - La legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - Il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213. |
| | Art. 2
Principi e criteri direttivi generali
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; b) individuazione dei compiti peculiari e delle attivita' svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalita' del predetto personale; c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Note all'art. 2: Si riporta l'art. 444 c.p.p.: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.» - Si riportano gli artt. 42, 43 e 47 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. (Art. 47 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 396 del 1997)). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi. 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43. 4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8. 6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale. 10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. 11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.» «Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art. 47-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. 6. Agli effetti dell'accordo tra I'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area. 7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni. 8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso I'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. 10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 11. Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative. 13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.» «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998)) . - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.» - Si riporta l'art. 8 della legge 1 aprile1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.» |
| | Art. 3
Principi e criteri direttivi specifici
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali e' attribuita la qualita' di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto; b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non puo' essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita: 1) mancato godimento dei diritti civili e politici; 2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilita'; 3) sottoposizione a misura di prevenzione; 4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati; 5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione; 6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza; c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni; d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare: 1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di comprovate professionalita' ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; 2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato; 3) la responsabilita' verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale; e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facolta' di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentativita' sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonche' alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto; h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di: 1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori; 2) attivita' di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali; 3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana; 4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti; i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualita' di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facolta' di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilita' delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonche' previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso; l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' le modalita' di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attivita' amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonche' dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosita', con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessita' dell'accesso, di selettivita' oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica; m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa, nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate; n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosita' e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l); o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonche' degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale; p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilita' connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonche' ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi. |
| | Art. 4
Coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
1. Nell'esercizio della potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potesta' legislativa regionale in materia di: a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale; b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 118 Cost. si veda nelle note all'art. 2. |
| | Art. 5
Principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumita' del personale, stabilendo altresi' i casi e le modalita' per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrita' fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attivita' operativa; b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza: 1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati; 2) missioni per finalita' di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamita' e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonche' in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni; c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale nonche' delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalita', di efficienza e di economicita', tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunita' locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 2. |
| | Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 995 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.» - Si riporta l'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruita' della copertura e' valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al comma 3. 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita' gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.» |
| | Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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