| Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
| DELIBERA 8 ottobre 2026 |
| Modifiche alle disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 24155). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (di seguito, «regolamento cartolarizzazioni»); Visto il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, «TUF»); Visto il decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di adeguarlo alle norme del regolamento cartolarizzazioni; Visto l'art. 4-septies.2 del TUF e, in particolare, il comma 9, che ha conferito alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell'ambito delle proprie competenze; Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Vista la delibera del 9 ottobre 2023, n. 22833, con la quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dell'art. 4-septies.2 del TUF (di seguito, «disposizioni Consob»); Ritenuto opportuno, dopo un primo periodo di applicazione delle disposizioni Consob, rivedere talune previsioni, al fine di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori e di meglio specificare il contenuto delle stesse; Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica delle disposizioni Consob, pubblicato in data 7 aprile 2026, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob;
Delibera:
Art. 1 Modifiche alle disposizioni di attuazione dell'art. 4-septies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. Alle disposizioni di attuazione dell'art. 4-septies.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottate dalla Consob con la delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023, sono apportate le seguenti modifiche: I. Nel titolo, le parole «4-septies.2,» sono sostituite dalle seguenti: «4-septies.2» e, dopo le parole «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», sono aggiunte le seguenti: «, in materia di cartolarizzazioni». II. Nella sezione I, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo capoverso, le parole «previsto dall'art. 4-septies.2, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'art. 4-septies.2, comma 6»; 2) nel secondo capoverso, le parole «sezione II, par. 1 e sezione III, par. 1» sono sostituite dalle seguenti: «sezione II, paragrafo 1, e sezione III, paragrafo 1, primo, secondo e terzo capoverso»; 3) nel terzo capoverso, le parole «Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l'informativa a evento e quelli di cui alla sezione III, par. 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi di cui alla sezione II, paragrafo 2, e sezione III, paragrafo 1, quarto e quinto capoverso, riguardanti l'informativa a evento, e quelli di cui alla sezione III, paragrafo 2,». III. Nella sezione II, sono apportate le seguenti modifiche: A. La rubrica e' sostituita dalla seguente: «II. Informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-septies.2, comma 6, lettera b), del TUF». B. Al paragrafo 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo capoverso, le parole «sito internet della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet della Consob»; 2) nel secondo capoverso, il contenuto della nota n. 4 e' sostituito dal seguente: «Il regolamento cartolarizzazioni non prevede l'obbligo in caso di cartolarizzazioni private di ricorrere ad un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente al regolamento cartolarizzazioni (cfr. Considerando 13, del regolamento cartolarizzazioni, e art. 7, paragrafo 2, comma 3, del regolamento cartolarizzazioni).»; 3) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «La conformita' dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del regolamento cartolarizzazioni deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell'operazione di cartolarizzazione, in relazione alle specifiche aree di competenza. In caso di piu' cedenti, la dichiarazione di conformita' deve essere predisposta da ciascun cedente.»; 4) il quarto capoverso e' soppresso. C. Al paragrafo 2, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo capoverso, il periodo «Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.» e' soppresso; 2) e' aggiunto, infine, il seguente capoverso: «In tali casi, una versione aggiornata della dichiarazione di conformita' dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa alla Consob dai soli cedenti e prestatori originari che mantengono, su base continuativa, un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione come delineato dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento cartolarizzazioni.». D. Al paragrafo 3, il periodo «Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.» e' soppresso. IV. Nella sezione III, sono apportate le seguenti modifiche: A. Al paragrafo 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, dopo le parole «Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazioni STS», sono aggiunte le seguenti: «e informazioni a evento»; 2) nel primo capoverso, dopo le parole «Secondo quanto previsto dall'art. 27» sono aggiunte le seguenti: «del regolamento cartolarizzazioni» e, dopo le parole «stabiliti dal Capo 4», sono aggiunte le seguenti: «del medesimo regolamento»; 3) nel secondo capoverso, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob in conformita' con quanto stabilito nella sezione IV.» e, nel secondo periodo, le parole «sito internet della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet della Consob»; 4) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «La conformita' dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies del regolamento cartolarizzazioni, deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione del cedente e del promotore. Il responsabile dell'organo con funzioni di gestione di un ente significativo puo' delegare tale adempimento ad un soggetto a cio' appositamente designato e facente parte dell'ente. In caso di piu' cedenti o promotori, la dichiarazione di conformita' deve essere predisposta da ciascun cedente e promotore.»; 5) sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi: «I cedenti, i prestatori originari e le societa' veicolo sono tenuti a notificare alla Consob ogni evento significativo, come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 20 a 26-sexies del regolamento cartolarizzazioni. In tali casi, una versione aggiornata della dichiarazione di conformita' dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies del regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa alla Consob. In caso di piu' cedenti o promotori, tale dichiarazione deve essere predisposta da ciascun cedente e promotore.». B. Dopo il paragrafo 2, e' aggiunto il seguente paragrafo: «3. (Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione). - I cedenti, i prestatori originari e le societa' veicolo notificano alla Consob la chiusura(8) dell'operazione di cartolarizzazione.». ___
(8) Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono piu' attivita' e passivita' collegate all'operazione. V. Nella sezione IV, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo capoverso e' sostituito dal seguente: «Le operazioni di cartolarizzazione di cui alla sezione II, paragrafo 1, devono essere notificate alla Consob entro un mese dalla data di emissione.»; 2) i successivi capoversi sono sostituiti dai seguenti: «Per le informazioni di cui alla sezione II, paragrafi 2 e 3, e alla sezione III, paragrafo 1, quarto e quinto capoverso, e paragrafi 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio. Le informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione STS di cui alla sezione III, paragrafo 1, primo, secondo e terzo capoverso, devono essere trasmesse alla Consob entro un mese dalla data di emissione. Le notifiche di cui alle sezioni II, paragrafi 1, 2 e 3, e III devono essere inviate alla Consob dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del regolamento cartolarizzazioni. L'attivita' di trasmissione delle informazioni puo' essere delegata al servicer dell'operazione, fermo restando il permanere della responsabilita' in capo al soggetto designato come individuato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del regolamento cartolarizzazioni. Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla Consob, tramite la compilazione del modello di dati e secondo modalita' tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito internet della Consob.». VI. Nella sezione VI, al primo capoverso, le parole «istruzioni operative pubblicate sul sito internet della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative pubblicate sul sito internet della Consob.». VII. In tutte le sezioni, paragrafi, capoversi e note a margine non oggetto delle modifiche sopra citate, in ogni caso, la parola «art.» e' sostituita dalla parola «articolo», la parola «co.» e' sostituita dalla parola «comma», la parola «par.» e' sostituita dalla parola «paragrafo», la parola «parr.» e' sostituita dalla parola «paragrafi» e la parola «sezione» e' sostituita dalla parola «sezione». |
| | Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 8 ottobre 2026
Il Presidente: Stazi |
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