| Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 30 settembre 2026 |
| Definizione delle modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in virtu' del quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Visto regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Mozzarella di Bufala Campana (DOP); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» e, in particolare, gli articoli 2 e 3; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e, in particolare, l'art. 4 che detta disposizioni in materia di sicurezza alimentare e di tracciabilita' del latte e dei prodotti della filiera bufalina, come modificato in virtu' dell'art. 13, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che individua l'attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale autorita' competente ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (UE) 2017/625 per i controlli ufficiali nei settori ivi indicati; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014; Visto il provvedimento del direttore generale per la qualita' dei prodotti alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 febbraio 2008, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2008, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del citato regolamento (CE) n. 103/2008; Ritenuto necessario assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; Considerato che l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi' come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 21 aprile 2026, n. 75, prevede la cessazione dell'operativita' della piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, dalla data di adozione del presente decreto, con conseguente perdita di efficacia delle relative disposizioni sui correlati adempimenti posti a carico degli operatori; Ritenute tuttora vigenti le previsioni di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 settembre 2014 nella parte in cui disciplina le modalita' di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, in attuazione e conformita' dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di inserimento dei dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala, dei semilavorati di bufala e dei prodotti da essi ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di bufala o loro derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea (UE) e non UE nella piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati» istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 21 aprile 2026, n. 75. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) allevatore bufalino: lo stabilimento di produzione, ossia l'impresa che esercita l'attivita' di allevamento di bufale e la relativa produzione di latte di bufala; b) trasformatore di latte di bufala: il caseificio, ossia l'impresa che trasforma il latte di bufala in uno o piu' semilavorati di latte di bufala o in prodotti e derivati di bufala; c) intermediario di latte di bufala: il raccoglitore, ossia l'impresa che opera la raccolta e lo stoccaggio di latte di bufala dagli allevatori bufalini e il centro di stoccaggio, ossia l'impresa che effettua, anche per conto terzi, lo stoccaggio, anche previo congelamento, di latte di bufala o di semilavorati di latte di bufala; d) trasportatore di latte di bufala: l'impresa che opera, anche per conto terzi, il trasporto di latte di bufala destinato agli intermediari o ai caseifici; e) operatore: l'allevatore bufalino, il trasformatore di latte di bufala e l'intermediario di latte di bufala; f) latte di bufala: le seguenti tipologie di latte: 1) latte crudo di bufala: il latte prodotto dalla secrezione della ghiandola mammaria di femmina di bufalo (Bubalus bubalis) ottenuto mediante mungitura, senza alcuna aggiunta o sottrazione e che non e' stato riscaldato a piu' di 40 ºC e non e' stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente; 2) latte di bufala trattato termicamente: latte crudo di bufala trattato termicamente ad una temperatura superiore a 40 °C o che e' stato sottoposto ad un trattamento avente un effetto equivalente o, comunque, ad ogni trattamento mediante calore avente come effetto, immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al saggio della fosfatasi; 3) latte congelato di bufala: latte crudo di bufala e latte di bufala trattato termicamente ottenuto mediante congelamento/surgelamento e che ha subito il cambiamento dello stato fisico da liquido a solido; 4) latte decongelato di bufala: latte di bufala ottenuto a seguito di scongelamento; 5) latte concentrato di bufala: latte crudo di bufala o latte di bufala trattato termicamente o latte decongelato di bufala, parzialmente disidratato con o senza aggiunta di zuccheri ed ottenuto mediante parziale eliminazione di acqua dal latte o dal latte parzialmente o totalmente scremato o da una miscela di tali prodotti con l'eventuale aggiunta di creme di latte o di latte totalmente disidratato o di entrambi; g) semilavorato di latte di bufala: latte parzialmente trasformato come la cagliata fresca o congelata di latte di bufala, la panna destinata alla produzione di burro o per la produzione di altri prodotti della filiera bufalina; h) prodotto o derivato di latte di bufala: qualsiasi prodotto lattiero caseario ottenuto a seguito della trasformazione del latte crudo di bufala, del latte di bufala tratto termicamente, del latte congelato di bufala e del latte decongelato di bufala o dall'ulteriore trasformazione dei semilavorati di latte di bufala e del siero; i) piattaforma: il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; l) registro telematico: il registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati assegnato al codice ICQRF che contraddistingue il singolo stabilimento; m) additivi e coadiuvanti: le sostanze come definite dall'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008; n) stabilimento e deposito: luogo in cui gli allevatori bufalini, i trasformatori di latte di bufala e gli intermediari di latte di bufala esercitano l'attivita' d'impresa e al quale e' associato il codice ICQRF; o) codice ICQRF: codice identificativo alfanumerico rilasciato agli operatori dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). |
| | Art. 3
Disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP
1. Per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014. 2. In ragione dell'istituzione e della messa in esercizio della piattaforma di cui all'art. 1, gli operatori che lavorano sia latte di bufala o semilavorati di latte di bufala del sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP che latte o semilavorati di latte differenti, inviano, esclusivamente in formato elettronico, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ai fini dell'inserimento in piattaforma, e all'organismo di controllo incaricato la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi distintamente numerati e suddivisi per ogni spazio dello stabilimento produttivo, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. 3. Qualsiasi variazione rispetto alle informazioni rese ai sensi del comma 2 e' comunicata entro cinque giorni al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, ai fini dell'aggiornamento in piattaforma, e all'organismo di controllo incaricato. |
| | Art. 4
Registrazione alla piattaforma ed inserimento dei dati
1. Gli allevatori bufalini, i trasformatori, gli intermediari di latte di bufala effettuano la registrazione alla piattaforma, nell'apposita sezione dedicata nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala, una volta registrati, annotano nell'apposito registro telematico tenuto presso ogni stabilimento e deposito asservito alla propria attivita' d'impresa i dati relativi alla produzione, trasformazione, commercializzazione e cessione del latte di bufala, dei semilavorati di latte di bufala e dei prodotti o derivati di latte di bufala da esso ottenuti, distinti per origine nazionale, unionale ed extra unionale, DOP, IGP e metodo biologico, ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala, dei semilavorato di latte di bufala, dei prodotti o suoi derivati di latte di bufala provenienti da Paesi dell'Unione europea (UE) e non UE. Tale registro telematico e' associato al codice ICQRF assegnato al singolo stabilimento e deposito. 3. Nel caso di detenzione per conto terzi, l'obbligo di tenuta del registro di cui al comma 2 e' a carico del contoterzista che procede allo stoccaggio di latte di bufala, dei semilavorati di latte di bufala, dei prodotti o derivati di latte di bufala. 4. Le modalita' di accesso e di iscrizione alla piattaforma e di tenuta del registro telematico sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e contenute in appositi manuali operativi pubblicati sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 5. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in ordine cronologico, secondo le modalita' di cui agli articoli 5, 6 e 7, entro il terzo giorno calendariale successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 6. I quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di latte di bufala, dei prodotti o derivati di latte di bufala sono inseriti utilizzando come unita' di misura il chilogrammo. 7. I coadiuvanti e gli additivi, qualora impiegati, sono inseriti per ciascun lotto di produzione mediante indicazione della sostanza utilizzata se diversa dagli ingredienti dichiarati nel sistema di etichettatura. 8. Ogni variazione relativa all'impresa e all'attivita' svolta, compresa la cessazione, sono comunicate dagli operatori a mezzo registro telematico mediante inserimento nella piattaforma delle pertinenti informazioni. 9. Tutti gli operatori garantiscono in ogni momento alle autorita' competenti l'accesso e lo svolgimento dei controlli, anche mediante consultazione della documentazione a riscontro dei dati inseriti risultanti dal registro telematico. Tale documentazione e' conservata e resa disponibile per almeno cinque anni dall'effettuazione del relativo inserimento. 10. La piattaforma costituisce lo strumento ufficiale di gestione, aggiornamento e controllo dei dati di produzione, trasformazione, commercializzazione e cessione di cui al comma 2, anche ai fini di verificare la coerenza tra il latte di bufala prodotto e il latte trasformato e la congruita' tra materia prima in ingresso, giacenze, semilavorati e prodotto finito. |
| | Art. 5
Dati da inserire a cura degli allevatori bufalini
1. Gli allevatori bufalini, previa verifica della congruita' del dato risultante in piattaforma in virtu' dell'interoperabilita' con la banca dati nazionali di cui all'art. 10 relativo al numero di bufale in lattazione presenti in allevamento, inseriscono nel registro telematico i dati relativi a: a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala complessivamente prodotto, ceduto e stoccato, proveniente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento, nonche' i soggetti ai quali e' ceduto a qualsiasi titolo; b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala smaltiti o distrutti, nonche' quelli imputabili ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione; c) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8. 2. Per i dati di cui al comma 1, lettera a), e' ammessa una tolleranza dovuta ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione nella misura massima dell'1,5%, chilogrammi per singola partita lavorata, da registrarsi in piattaforma. I cali di resa e le perdite superiori a detta percentuale di tolleranza, oltre ad essere registrate in piattaforma, sono comunicate all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) territorialmente competente. 3. Gli allevatori bufalini iscritti ai libri genealogici tenuti dagli enti selezionatori e sottoposti al programma di raccolta dati inseriscono, altresi', in piattaforma, tramite l'Associazione italiana allevatori (AIA), i quantitativi giornalieri di latte prodotto da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, associati al codice identificativo individuale registrato nella banca dati nazionale (BDN) e alla data cui la produzione si riferisce, entro cinque giorni dal rilevamento che sara' effettuato il primo giorno lavorativo di ciascun mese successivo a quello di riferimento. L'Associazione italiana allevatori (AIA), quale soggetto terzo riconosciuto e delegato dagli enti selezionatori alla raccolta dei dati in allevamento ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, assicura, secondo modalita' di interoperabilita' definite con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la messa a disposizione di tali dati ai fini dell'implementazione ed operativita' della piattaforma. Gli stessi dati, acquisiti secondo le modalita', i tempi e gli standard tecnici previsti dal programma di raccolta dati e in conformita' agli standard ICAR (International Committee for Animal Recording), sono utilizzati dall'Associazione italiana allevatori (AIA), per verificare, con cadenza mensile, la coerenza e la congruita' dei dati di produzione giornaliera registrati nella piattaforma. 4. Gli allevatori bufalini diversi da quelli di cui al comma 3 inseriscono, altresi', in piattaforma i quantitativi giornalieri di latte prodotto da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, associati al codice identificativo individuale registrato nella Banca dati nazionale (BDN) e alla data cui la produzione si riferisce, entro cinque giorni dal rilevamento che sara' effettuato il primo giorno lavorativo di ciascun mese successivo a quello di riferimento. |
| | Art. 6
Dati da inserire a cura dei trasformatori di latte di bufala
1. I trasformatori di latte di bufala inseriscono nel registro telematico i dati relativi a: a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, acquistati o introdotti nello stabilimento e utilizzati per la realizzazione di prodotti o derivati di latte di bufala; b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, estratti o ceduti dallo stabilimento ove si realizzano i prodotti o derivati di latte di bufala; c) i quantitativi giornalieri di prodotti e derivati di latte di bufala ottenuti, distinti in prodotti DOP e non DOP; d) i quantitativi giornalieri di prodotti e derivati di latte di bufala venduti, distinti in prodotti DOP e non DOP; e) i quantitativi giornalieri di latte di bufala, semilavorati di latte di bufala, prodotti o derivati del latte di bufala smaltiti o distrutti, nonche' quelli derivanti da eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione; f) i coadiuvanti e gli additivi eventualmente impiegati per la produzione di prodotti o derivati di latte di bufala; g) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto trasportatore; h) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8. 2. Ai fini dell'inserimento dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e' ammessa una tolleranza dovuta ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione nella misura massima del 1,5% chilogrammi per singola partita di latte di bufala o semilavorato di latte di bufala, da registrarsi in piattaforma. I cali di resa e le perdite superiori a detta percentuale di tolleranza, oltre ad essere registrate in piattaforma, sono comunicate all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) territorialmente competente. |
| | Art. 7
Dati da inserire a cura degli intermediari di latte di bufala
1. Gli intermediari di latte di bufala inseriscono nel registro telematico i dati relativi a: a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, acquistati o introdotti nel proprio stabilimento; b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, estratti o ceduti; c) i quantitativi giornalieri di latte di bufala, semilavorati di latte di bufala, prodotti o derivati del latte di bufala smaltiti o distrutti, nonche' quelli imputabili ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione; d) il nominativo, il numero della partita IVA o codice fiscale e l'indirizzo dello stabilimento del soggetto conferitore e destinatario, distinti per categoria di prodotto fornito e ceduto; e) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto trasportatore; f) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto committente nel caso di detenzione conto terzi; g) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8. 2. Ai fini dell'inserimento dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), e' ammessa una tolleranza dovuta ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle fasi di produzione nella misura massima dell'1,5% chilogrammi per singola partita di latte di bufala o semilavorato di latte di bufala, da registrarsi in piattaforma. I cali di resa e le perdite superiori a detta percentuale di tolleranza, oltre ad essere registrate in piattaforma, sono comunicate all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) territorialmente competente. |
| | Art. 8
Oneri a carico dei trasportatori di latte di bufala
1. Il latte prelevato e' corredato dal documento di trasporto in triplice copia, sottoscritto dall'allevatore bufalino e dal trasportatore e contenente i seguenti dati: a) tipologia e quantita' di prodotto trasportato in chilogrammi; b) nominativo, partita IVA o codice fiscale, sede e indirizzo dello stabilimento di spedizione; c) nominativo, partita IVA o codice fiscale, sede e indirizzo dello stabilimento di destinazione; d) indicazione del trasportatore; e) numero e data del documento di trasporto. 2. La stessa documentazione, all'atto dell'arrivo presso l'intermediario o il caseificio, e' sottoscritta da quest'ultimo che ne trattiene una copia. |
| | Art. 9
Accesso alle informazioni
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste elabora, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline (CReNBuf) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), e rende disponibili, entro il 28 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome, per quanto di competenza, le informazioni relative agli operatori registrati. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria le informazioni aggregate, per anno, relative alla produzione di latte di bufala, di semilavorati, di prodotti e derivati del latte di bufala degli operatori registrati. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste consente alle strutture di controllo designate o autorizzate, ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e alle regioni, nonche' al consorzio di tutela e all'Associazione italiana allevatori (AIA) l'accesso alla piattaforma per le operazioni di rispettiva competenza. 4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste pubblica sul proprio sito istituzionale un report denominato «Caseificio Italia - settore bufalino» sullo stato degli stoccaggi di latte di bufala, dei semilavorati di latte di bufala e dei prodotti o derivati di latte di bufala detenuti sul territorio nazionale, suddivisi per origine nazionale, unionale o extra unionale. |
| | Art. 10
Avvio della piattaforma e interoperabilita' con la BDN
1. La piattaforma entra in esercizio a far data dalla comunicazione di avvio della medesima pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e di cui e' data adeguata diffusione agli operatori. Nell'apposita sezione del SIAN, dedicata alla piattaforma e' pubblicato ed aggiornato un manuale operativo esplicativo delle funzionalita' della piattaforma medesima che vale, ai fini dell'applicazione del presente decreto anche come istruzioni operative dettate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quale autorita' di controllo, tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). 2. Ai fini dell'operativita' della piattaforma, l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), d'intesa con gli uffici competenti della Direzione generale degli affari generali e del bilancio (AGEBIL) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, assicura il trasferimento dei dati, delle informazioni, dei documenti e di ogni altro elemento contenuti nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014 che, a far data dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, cessa di operare. 3. Ai fini di assicurare l'interoperabilita' della piattaforma con la Banca dati nazionale (BDN), l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise provvede all'acquisizione automatica dei dati degli allevamenti bufalini inseriti nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, con indicazione anche del numero dei capi presenti in ciascun allevamento distinti per sesso. Per la medesima finalita', il SIAN rende fruibili i dati relativi ai quantitativi di latti e di derivati prodotti. |
| | Art. 11
Sanzioni e controlli
1. Gli operatori effettuano la registrazione alla piattaforma entro sessanta giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio di cui all'art. 10, comma 1. In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. I controlli per il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che puo' avvalersi della collaborazione delle altre autorita' di controllo operanti nel settore agroalimentare. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano straordinario di controllo nazionale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75, assicura attivita' ispettive per le finalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, in particolare circa la coerenza tra i quantitativi di latte e di cagliata di bufala prodotti o introdotti in Italia rispetto ai quantitativi di Mozzarella di Bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala prodotti, l'origine geografica e la tipologia del latte impiegato, l'adeguatezza e conformita' delle strutture produttive, nonche' la completezza e coerenza dei dati registrati in piattaforma. |
| | Art. 12
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014 cessa di operare e i relativi adempimenti di cui agli articoli da 2 a 8 del predetto decreto sono ridefiniti come disciplinati nel presente provvedimento. 2. Ai sensi della legge 11 aprile 1974, n. 138, resta fermo il divieto di utilizzo di latte concentrato di bufala per la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettere g) e h), del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1228 |
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