| Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 15 settembre 2026 |
| Attuazione dei sostegni finanziari per gli agricoltori colpiti da problemi specifici, derivanti dalla crisi in Medio Oriente, previsti dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, nonche' degli aiuti di Stato concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, relativi all'aumento del costo dei concimi. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Vista la comunicazione della Commissione (C/2026/2593) concernente il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente del 2026 e la necessita' di misure di sostegno temporaneo sotto forma di aiuti di stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C del 5 maggio 2026, e in particolare i punti da 10 a 17; Visto il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilita' di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme piu' flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione del 27 luglio 2026 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditivita' economica delle loro aziende, che destina all'Italia, ai sensi dell'Allegato I, l'importo di euro 45.599.200, e che, all'art. 2, consente agli Stati membri di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo assegnato; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905 della Commissione del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, successivamente emendato e approvato da ultimo con decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che attribuiscono all'AGEA le funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, di approvazione del regolamento «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 12; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 28 settembre 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'» e in particolare l'art. 4; Vista la lettera del Ministero dell'economia e delle finanze 2 settembre 2026, prot. MEF GAB 41269, di trasmissione della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 190760 del 2 settembre 2026, con la quale e' stata comunicata la quota di cofinanziamento posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fino all'importo massimo di euro 91.198.400; Vista la stima elaborata da ISMEA, nel documento acquisito al protocollo n. 0431346 del 3 settembre 2026, sull'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi contenenti azoto, fosforo e potassio sul costo dei principali prodotti agricoli, nonche' sull'ammontare complessivo di risorse necessario per compensare i maggiori costi dei medesimi concimi, pari a euro 396.673.574; Considerato che le disposizioni del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 sono volte a sostenere la redditivita' degli agricoltori europei, minacciata dall'aumento dei costi di produzione dovuto a fattori esterni, quali la crisi geopolitica e le conseguenti interruzioni commerciali, al fine di prevenire una crisi alimentare e a garantire la continuita' della produzione agricola nell'Unione europea; Considerato che la recente crisi in Medio Oriente e la chiusura de facto dello stretto di Hormuz hanno determinato aumenti notevoli dei prezzi in particolare dell'energia e dei concimi; Considerato che le modifiche ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, recate dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, consentono: di introdurre un nuovo tipo di intervento nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC cofinanziato fino al 65% dal FEASR e con la quota massima del contributo dell'Unione pari al 25% degli importi riservati ai pagamenti in caso di crisi per gli anni 2026-2027, a cui puo' essere aggiunto il cofinanziamento nazionale fino al 200%; la possibilita' di adeguare il livello dei pagamenti diretti nell'anno civile 2027 per consentire una pianificazione flessibile del sostegno agli agricoltori nell'ultimo anno dei piani strategici della PAC; la possibilita' di erogare anticipi ai beneficiari per i pagamenti diretti prima del 16 ottobre 2026; Considerato che, ai sensi dell'art. 78-ter del regolamento (UE) 2021/2115: il nuovo tipo di intervento, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), consente agli Stati membri, che scelgono di attuarlo, di includerlo, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nel piano strategico della PAC mediante una modifica strategica, al fine di fornire un sostegno limitato nel tempo agli agricoltori piu' colpiti dall'attuale crisi sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori; il predetto sostegno copre i costi aggiuntivi dei concimi a decorrere dal 1º marzo 2026, calcolati sulla base di un prezzo medio di riferimento ricavato dal prezzo dei concimi di almeno tre mesi consecutivi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026 e dal prezzo rappresentativo basato sul prezzo dei concimi durante un periodo definito dallo Stato membro, che non inizia prima del 1º marzo 2026; il sostegno assume la forma di un costo unitario per ettaro calcolato sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione, e che in alternativa, gli Stati membri possono basare il sostegno sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario, utilizzando il prezzo di riferimento, come sopra determinato; le aliquote di sostegno coprono fino al 50% dei costi aggiuntivi dei concimi e possono salire fino all'80% per gli agricoltori che sono soggetti all'impegno o all'obbligo di ridurre l'uso dei concimi a norma degli articoli 31, 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115; per gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante autonomo si applica l'art. 80, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2115; gli Stati membri fissano un limite massimo per beneficiario per l'importo massimo del sostegno o per il numero massimo di ettari sovvenzionati; i pagamenti sono gia' possibili dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che con la nota prot. n. 0310696 del 26 giugno 2026, l'autorita' di gestione del Piano strategico nazionale ha invitato AGEA ad attivare tutte le procedure necessarie per l'erogazione anticipata dei pagamenti diretti nella misura massima consentita dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, gli importi resi disponibili devono essere utilizzati per misure volte a compensare gli agricoltori maggiormente colpiti dagli effetti della crisi mediorientale sui costi aziendali relativi ai prezzi dei fertilizzanti, ai prezzi dell'energia o a entrambi, nei settori o per i prodotti piu' colpiti, per le perdite economiche subite; Considerato che ai sensi dell'art. 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, le misure compensative vanno adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 28 febbraio 2027; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, il sostegno nazionale aggiuntivo fino a un massimo del 200% dell'importo corrispondente stabilito dall'allegato al medesimo regolamento deve essere versato entro il 31 maggio 2027, deve basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori, e i relativi pagamenti non devono causare distorsioni del mercato o della concorrenza, ne' sovracompensazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 30 settembre 2026 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna misura entro il 31 luglio 2027, distinguendo tra le somme erogate rivenienti dall'aiuto dell'Unione europea e quelle dal sostegno supplementare nazionale, con indicazione del numero e tipo di beneficiari nonche' con la valutazione dell'efficacia della misura; Considerato che la metodologia adottata da ISMEA per la stima dell'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi di azoto, fosforo e potassio sul costo dei principali prodotti agricoli si basa su analisi di mercato e su criteri oggettivi e non discriminatori, conformi ai principi stabiliti, ai sensi dell'art. 78-ter del regolamento (UE) 2021/2115, per il tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi della lettera j) dell'art. 69 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; Considerato che le risorse, rese disponibili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 e del cofinanziamento nazionale, ammontano complessivamente ad euro 136.797.600 e, pertanto, risultano insufficienti rispetto ai maggiori costi dei concimi di azoto, fosforo e potassio, stimati nel documento ISMEA in complessivi euro 396.673.574; Considerato che gli aiuti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, come previsto dall'art. 1, paragrafo 7 del medesimo regolamento, sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR; Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti; Considerato che il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 ha consentito agli Stati membri, per l'anno di domanda 2026, di aumentare il livello dei pagamenti anticipati fino al 75% per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di erogare tali anticipi prima del 16 ottobre 2026; Considerato che, la possibilita' concessa agli Stati membri di erogare gli anticipi prima del 16 ottobre 2026, ha ridotto il tempo a disposizione dei beneficiari per modificare le domande di aiuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e che, pertanto, la Commissione europea al fine di concedere ai beneficiari un tempo sufficiente per modificare le loro domande di aiuto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905, per l'anno di domanda 2026 ha reso derogabile l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 in modo da rendere applicabile il termine di quindici giorni antecedenti al versamento degli aiuti ai soli pagamenti a saldo, escludendo gli anticipi; Ritenuto, opportuno stabilire criteri oggettivi e non discriminatori, omogenei sia per le misure compensative stabilite dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio che per gli aiuti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894; Ritenuto, pertanto, di adottare la metodologia indicata nel documento tecnico di ISMEA e, tenuto conto dell'ammontare delle risorse disponibili, di circoscrivere gli aiuti previsti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 fino al 50% dei maggiori costi riferibili alle concimazioni di azoto, fosforo e potassio, delle colture per le quali l'incidenza della variazione di costo delle predette concimazioni rispetto al valore della stessa coltura per ettaro e' superiore all'1,5%; Ritenuto di dover adeguare, limitatamente all'anno di domanda 2026, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 alle disposizioni recate dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905; Ritenuto opportuno modificare l'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, per adeguare alla normativa unionale la percentuale e la modalita' di erogazione degli anticipi nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 settembre 2026;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie
1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 45.599.200 di fondi dell'Unione europea, del tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'art. 69, lettera j) del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'ambito degli aiuti di Stato concessi ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, relativi all'aumento del costo dei concimi determinato dalla crisi in Medio Oriente. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino all'importo massimo di euro 91.198.400 pari al 200% della somma di cui al comma 1. 3. E' approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, recante la stima dell'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi contenenti azoto, fosforo e potassio, sul costo dei principali prodotti agricoli. 4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
| | Allegato Modello Elenchi Oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 Attuazione dei sostegni finanziari per gli agricoltori colpiti da problemi specifici, derivanti dalla crisi in Medio Oriente, previsti dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, nonche' degli aiuti di Stato concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, relativi all'aumento del costo dei concimi. Oneri Eliminati Il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri Introdotti Il presente decreto non introduce oneri informativi. |
| | Allegato 1
STIMA DELL'IMPATTO DELL'INCREMENTO DEI PREZZI DEI FERTILIZZANTI SUL COSTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI AGRICOLI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Beneficiari del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894
1. Sono beneficiari del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, gli agricoltori che hanno presentato, entro il 25 luglio 2026, la domanda di aiuto per interventi a superficie e che hanno subito perdite di redditivita' in conseguenza dell'aumento del costo dei concimi di azoto, fosforo e potassio in relazione alle superfici agricole investite a colture per le quali, dal documento di cui all'allegato 1, risulta una incidenza della variazione di costo per ettaro delle concimazioni, rispetto al valore della stessa coltura, superiore all'1,5%. 2. Ai fini del comma 1 sono considerate esclusivamente le superfici agricole e colture risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. Le superfici agricole devono essere nella disponibilita' del beneficiario alla data del 15 maggio 2026 sulla base di un titolo di conduzione valido. |
| | Art. 3 Modalita' operative e quantificazione del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894
1. AGEA Coordinamento definisce le modalita' e le tempistiche con le quali gli organismi pagatori trasmettono le informazioni di cui all'art. 2, presenti nel fascicolo aziendale. 2. Per garantire la tempestiva erogazione dei pagamenti puo' essere adottato il sistema di domanda automatica di cui all'art. 65, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (UE) 2021/2116. 3. AGEA Coordinamento determina il sostegno spettante ai beneficiari sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e nel limite degli importi massimi di seguito elencati:
=============================================================== | Coltura |Aiuto €/ha | +=================================================+===========+ |Cereali (eccetto mais da granella e mais da | | |insilato ceroso) | 35,25 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Mais da granella | 64,30 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Mais da insilato (ceroso) | 41,55 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Altri seminativi a foraggere non leguminose | 32,80 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Barbabietola da zucchero | 35,30 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Girasole | 36,00 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Colza e ravizzone | 29,60 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Olivo | 25,55 | +-------------------------------------------------+-----------+ |Nocciolo | 30,25 | +-------------------------------------------------+-----------+ |
| | Art. 4
Istruttoria per il sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894
1. L'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti gravanti sulla quota unionale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 entro il 28 febbraio 2027. 2. I pagamenti gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti dal medesimo organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, entro il 31 maggio 2027. |
| | Art. 5 Comitato di monitoraggio per verifica dell'efficacia delle misure finanziate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894
1. Per la verifica dell'efficacia delle misure finanziate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 e' istituito il Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di AGEA, di ISMEA e della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni. 2. Con decreto del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sono nominati, su designazione delle rispettive amministrazioni, i componenti del Comitato di cui al comma 1 e definite le metodologie per la valutazione delle misure finanziate con il presente provvedimento. 3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 6
Fonti di finanziamento integrative
1. Gli agricoltori che hanno subito perdite di redditivita' in conseguenza dell'aumento del costo dei concimi di azoto, fosforo e potassio, in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2026, destinate alle colture per le quali, dal documento di cui all'allegato 1, risulta una incidenza della variazione di costo delle concimazioni rispetto al valore della stessa coltura per ettaro inferiore all'1,5%, possono beneficiare di aiuti, ai sensi della lettera j) dell'art. 69 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115, attivati dalle singole regioni e province autonome nell'ambito dei rispettivi complementi di sviluppo rurale (CSR) a valere sulle risorse programmate del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fino all'aliquota massima del 50% dei maggiori costi riferibili a tali superfici. 2. Il sostegno di cui all'art. 3 e gli aiuti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili, a valere su fondi nazionali o regionali e concessi in conformita' alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, a condizione che non si superi l'intensita' massima di aiuto del 70% dei maggiori costi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione dell'aliquota maggiorata fino all'80% prevista per gli agricoltori di cui al comma 3 per gli interventi cofinanziati dal FEASR. 3. L'aliquota massima, di cui al comma 1, e' elevata fino all'80% per gli agricoltori che sono soggetti all'impegno o all'obbligo di ridurre l'uso dei concimi a norma degli articoli 31, 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115. |
| | Art. 7
Attuazione della deroga ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905
1. Per l'anno di domanda 2026, in deroga alle previsioni dell'art. 11, comma 12, lettera a), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie, le domande possono essere modificate oppure ritirate totalmente o parzialmente dal beneficiario entro il 15 novembre 2026. 2. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformita' relative a condizioni di ammissibilita' non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi. |
| | Art. 8 Modifica dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023
1. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Anticipi e pagamenti per interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale). - 1. Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto non prima del 1° dicembre ed entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. In deroga, gli organismi pagatori, informata AGEA, possono versare anticipi: a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di domanda, nella misura massima del 70%, per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti; b) anteriormente al 1° dicembre dell'anno di domanda, nella misura massima dell'85% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale. 2. Gli anticipi sono erogati sulle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attivita' di verifica gia' svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Gli anticipi per gli interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle domande risultate ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi. 3. Le percentuali degli anticipi, le tempistiche e le modalita' di erogazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 sono adeguate alle modifiche della normativa unionale di riferimento, elevando le percentuali degli anticipi fino alla misura massima consentita, con modalita' e tempistiche stabilite da AGEA Coordinamento sentiti gli organismi pagatori.» Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1218 |
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