| Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
| ORDINANZA 31 agosto 2026 |
| Approvazione del Piano speciale di ricostruzione (versione 3). (Ordinanza n. 64/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal l° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024; l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»; l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis»; l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilita' speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»; l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali; l'art. 20-quinquies, che istituisce il Fondo per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 20-bis delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2,5 mld di euro assegnato alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, confluiscano sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; l'art. 20-sexies, comma 6-bis.1, che prevede che il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al medesimo art. 20-sexies «Ricostruzione privata», puo' destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformita' ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater; l'art. 20-octies che, al comma 2, in coerenza con le modifiche apportate che hanno superato la precedente impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale, accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-ter, comma 7, si prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di «piani speciali» articolati secondo le diverse tipologie di interventi di ricostruzione pubblica, riconducendo l'attivita' del Commissario straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie previste, oggi definisce quale «Piano speciale di ricostruzione» l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis, anche finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e finanziati nei limiti delle risorse stanziate allo scopo; l'art. 20-octies, comma 4, che dispone che sono parte integrante del «Piano speciale di ricostruzione» la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie; l'art. 20-novies che individua i soggetti attuatori del Piano speciale di ricostruzione e disciplina i rapporti intercorrenti tra essi e il Commissario straordinario; l'art. 20-novies.1 che ha previsto l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalita' di predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi 1 mld di euro da ripartire nelle annualita' 2027 al 2038, affidandone il coordinamento dell'esecuzione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualita' di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; l'art. 20-decies, che prevede l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica; la decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro 378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, di cui euro 328.827.512,72 confluiti nella contabilita' speciale del Commissario straordinario; l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui all'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, assegnato alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; che sono confluite, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro 6.122.980,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo di euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze extra), e per un importo pari a euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 8.107.535,66; che con la determinazione n. 106 del 21 maggio 2024 del Commissario straordinario e' stato adottato il piano distributivo delle donazioni, senza vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 6.099.197,56; che le erogazioni liberali per un importo di euro 1.984.555,00 sono vincolate per volonta' dei soggetti donanti ai seguenti interventi: euro 824.555,00 - rispristino e ristrutturazione della scuola dell'infanzia «Camerini-Tassinari», ubicata nel Comune di Castel Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 1° dicembre 2023; euro 370.000,00 - rispristino della Scuola secondaria di I grado «G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n. 1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023; euro 790.000,00 - ricostruzione del ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23 agosto 2023 e successiva accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024; altresi', degli ulteriori accordi sottoscritti fra il Commissario straordinario, gli enti beneficiari interessati e i soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che confluiranno sulla contabilita' speciale del Commissario solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalita' indicate come di seguito: Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 137.365,40 destinato alla ricostruzione del ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta Fondazione prot. n. 1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n. 1879 del 9 maggio 2024; Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna importo massimo euro 200.000,00 destinati alla ricostruzione del ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 65 del 29 marzo 2024; Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 362.634,60 destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta Fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, 1077 del 2 aprile 2024 e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024; che, in forza delle richiamate modifiche normative apportate al comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, le attivita' propedeutiche all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con la quale era stata adottata la versione preliminare del piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, ai sensi del previgente art. 20-octies, comma 2, lettera c), ora abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo «Piano speciale di ricostruzione» composto dall'insieme degli interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato art. 20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attivita' di pianificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili, rientrano e permangono nel perimetro di responsabilita' delle autorita' e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo individuate dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito di competenza della gestione commissariale; le ordinanze commissariali nn. 1, 2 e 3, registrate dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli n. 2342, 2343 e 2344, con le quali il Commissario straordinario pro-tempore ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023, poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita'; l'ordinanza commissariale n. 30, registrata alla Corte dei conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il Commissario straordinario pro-tempore, in prosecuzione della precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a sub-commissario della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al territorio di propria competenza, in sostituzione del Presidente della medesima Regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento europeo; le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli n. 525, 526 e 527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 20-ter, comma 9, all'epoca vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai sub-commissari - Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita'; le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i processi di ricostruzione pubblica, individuando i relativi interventi urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario pro-tempore ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in particolare: l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna e Marche; l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna; l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Toscana e della regione Marche; l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; l'ordinanza commissariale n. 15, recante le modalita' di finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del Piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023; l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprieta' pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia; l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalita' per la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61; l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalita' di finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche; l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalita' di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive; l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi essenziali; l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza; l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori interventi urgenti di ricostruzione; le ordinanze commissariali n. 35, registrata dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13 novembre 2024, al foglio 2888, relativa alla disciplina delle modalita' di attuazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la ripresa e la resilienza; Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, in prosecuzione delle attivita' avviate con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023, e, in particolare: l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche; l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2025 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza; Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi di cui trattasi e del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne legittimavano l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, 19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati presupposti e' rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi, nell'ambito delle attivita' volte all'ottenimento dei previsti contributi finanziari; Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare: l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762, recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica; l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4 I2.1a del PNRR; l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo; Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformita' a quanto previsto dal novellato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi «per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20.bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali d cui al medesimo art. 20-bis», ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attivita' qualora «finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi», anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti; l'ordinanza commissariale n. 57, registrata dalla Corte dei conti in data 27 gennaio 2026 con il n. 299, concernente la semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 nei termini piu' avanti precisati; Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformita' a quanto previsto dal novellato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi «per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20.bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali d cui al medesimo art. 20-bis», ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attivita' qualora «finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi», anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti; Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali; Dato atto che, per quanto sopra, le risorse stanziate per interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi euro 3.337.635.048,38, di cui precisamente: 2.500.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 61 del 2023, euro; 328.827.512,72 provenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea; euro 100.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 65 del 2025 euro 400.000.000,00 originariamente previsti per la ricostruzione privata e successivamente destinati alla ricostruzione pubblica come previsto all'art. 20-sexies comma 6-bis.1 del decreto-legge n. 61 del 2023); euro 8.107.535,66 relativi alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione confluite nella contabilita' speciale del Commissario straordinario; ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad altre donazioni vincolate non ancora confluite sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario; Dato atto che nei limiti delle risorse stanziate allo scopo sono stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis; Dato atto che con l'ordinanza commissariale n. 57 si e' provveduto tra l'altro a: consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato «Piano speciale di ricostruzione», tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche gia' programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attivita' di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di riparto definito con determina n. 106/2024; a rimodulare, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente interessati, gli interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato, al fine di garantire la continuita' e l'attuazione degli stessi in relazione alla priorita' dei fabbisogni essenziali dei territori e alla necessita' di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione commissariale e conseguentemente e' stato adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) accogliendo le proposte dei sub-commissari limitatamente alle cosiddette «rimodulazioni a saldo zero», che non hanno comportato variazioni nell'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario e che costituisce, pertanto, il Piano speciale di ricostruzione vigente fino alla data di adozione della presente ordinanza; includere nel «Piano speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui all'ordinanza n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui e' stato definito, in accordo all'art. 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023, nella versione catione temporis vigente, il piano delle attivita' connesse alla piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provvedendo al contempo alla proroga dei relativi termini temporali; integrare il piano con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata; ridefinire le modalita' di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformita', in attuazione a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023; Visto l'art. 5, comma 12, della richiamata ordinanza commissariale n. 57/2026 che stabilisce che «la presa d'atto della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti attuatori pro-tempore avverra' mediante apposita determina del Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con ordinanza»; Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti; Ritenuto di proseguire con la progressiva programmazione delle disponibilita' finanziarie residue per la ricostruzione pubblica, nel rispetto dei vincoli di destinazione d'uso definiti dalle disposizioni normative di provenienza e in coerenza con l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026; Vista la proposta del Tavolo tecnico tematico di ricostruzione pubblica volta a delineare la strategia di programmazione delle risorse residue giacenti sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario e conseguente rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, successivamente condivisa nella Cabina di coordinamento del 17 marzo 2026 e trasmessa ai sub-commissari con nota prot. n. 2679 del 26 marzo 2026; Dato atto che la richiamata proposta di strategia per la rimodulazione del «Piano speciale di ricostruzione (versione 1)» prevede le seguenti tre fasi sequenziali: «fase 1» - completamento degli interventi urgenti di ripristino e riparazione delle infrastrutture e degli immobili pubblici di cui al «Piano speciale di ricostruzione (versione 1)» per i quali si e' evidenziato un deficit di copertura derivanti da incremento dei costi dei materiali, da sottostime del quadro esigenziale in fase preliminare, da aggravamento del danno/dissesto nel tempo o dal definanziamento parziale dell'intervento, con l'obbiettivo di garantire la piena copertura finanziaria e l'ultimazione degli stessi; «fase 2» - «completamento della ricostruzione e nuovi inserimenti» con l'obiettivo di estendere il processo di ricostruzione pubblica includendo nuovi interventi finalizzati al ripristino dei danni che presentino un comprovato nesso di causalita' con gli eventi meteorologici del 2023 e del 2024; «fase 3» - «ottimizzazione delle economie di rendicontazione», con l'obiettivo di reimpiegare le risorse liberate a valle della chiusura contabile degli interventi finanziati al fine di stanziare ulteriori risorse su interventi non ancora conclusi o per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, in accordo alla valutazione di priorita' dei sub-commissari territorialmente competenti; che nell'ambito della strategia di cui sopra e' stabilito che al fine di garantire la regolarita' tecnico-contabile e la conformita' alla norma primaria della proposta di rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, nonche' la corretta allocazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, ogni proposta di rimodulazione degli stessi e' subordinata a una attivita' istruttoria condotta dal sub-commissario territorialmente competente; Dato atto che la predetta attivita' istruttoria, per le rimodulazioni di fase 1, e' finalizzata da un lato alla verifica dei presupposti di ammissibilita' dell'istanza e dall'altro alla priorizzazione dei fabbisogni presentati in accordo ai criteri di fase I sintetizzati nel medesimo documento, cosi' come definiti nell'ambito del tavolo tematico «ricostruzione pubblica» e condivisi dalla Cabina di coordinamento; Dato atto che il Commissario straordinario ha, altresi', adottato con determina n. 188 in data 28 aprile 2026 d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater, gli indirizzi di cui all'art. 20-sexies comma 6-bis.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, per la priorizzazione dei fabbisogni di fase II; Vista la comunicazione del 26 marzo 2026 (prot. 2679), con la quale il Commissario straordinario ha invitato i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualita' di sub-commissari a informare i soggetti attuatori circa gli indirizzi condivisi e ad avviare la ricognizione e valutazione dei fabbisogni finalizzata alla selezione e priorizzazione degli interventi secondo i presupposti e i criteri stabiliti per la citata fase 1, riguardante le rimodulazioni a saldo zero e le integrazioni finanziarie delle opere gia' inserite nel «Piano speciale di ricostruzione (Versione 1)»; Vista l'ordinanza commissariale n. 59, registrata dalla Corte dei conti in data 6 maggio 2026 al foglio n. 1356, recante la rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di performance e del budget assegnato alla Misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025; Dato atto che con l'ordinanza commissariale n. 62, registrata dalla Corte dei Conti in data 8 luglio 2026 con il n. 1955, si e' provveduto alla rimodulazione del «Piano speciale di ricostruzione (versione 1)» - come previsto dalla strategia di rimodulazione, in particolare secondo quanto previsto nell'ambito della «fase 1» summenzionata - e all'adozione del «Piano speciale di ricostruzione (versione 2)» sulla base delle proposte di rimodulazione/integrazione degli interventi trasmesse dai sub-commissari territorialmente competenti delle Regioni Marche e Toscana, delle rimodulazioni proposte da RFI per gli interventi per i quali e' soggetto attuatore, nonche' delle anagrafiche degli interventi consolidate sulla base delle segnalazioni dei soggetti attuatori, dei sub-commissari e di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di verifica delle istanze e di erogazione dei contributi; Preso atto della proposta di rimodulazione/integrazione di cui alla fase I degli interventi del Piano speciale di ricostruzione trasmessa dal sub-commissario della Regione Emilia-Romagna (prot. 6827 del 13 luglio 2026, successivamente modificata e integrata con prot. 7287 del 22 luglio 2026), in ragione delle relative valutazioni di priorita' e in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 ed in coerenza con le previsioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 57/2026 e dei criteri condivisi nell'ambito della cabina di coordinamento; Dato atto che l'importo derivante dalla rimodulazione di «fase 1» della Regione Emilia-Romagna ammonta a complessivi euro 99.794.281,87 in aumento, a cui si fa fronte con il relativo plafond di euro 96.659.069,46 (di cui alla richiamata nota prot. n. 2679/2026), a cui si aggiungono euro 2.103.212,41 - derivanti dalle rimodulazioni a saldo negativo segnalate e recepite nel PSR/2 di cui alla ordinanza commissariale n. 62/2026, e ulteriori euro 1.032.000,00, derivanti dalle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65 del 2025, per le rimodulazioni degli interventi aventi nesso di causalita' con gli eventi del 2024 e approvati in prima istanza con la ordinanza commissariale speciale n. 56/2026, successivamente confluiti nel Piano speciale ricostruzione, per complessivi euro 101.464.132,46; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuita' operativa e la relativa copertura finanziaria delle attivita' connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61/2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 3 giugno 2026, foglio numero 1686, con il quale il suindicato incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e' stato ulteriormente prorogato sino alla data del 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attivita' di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresi', lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attivita' del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate; Rilevato che l'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; Ritenuto che la realizzazione degli interventi urgenti contenuti nel «Piano speciale di ricostruzione» debba essere favorita anche mediante il periodico monitoraggio attivo dell'evoluzione delle diverse fasi operative finalizzato all'individuazione tempestiva di eventuali criticita', avvalendosi, a tal fine, dei presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di sub-commissari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 7, numero 3), e 9 del decreto-legge n. 61 del 2023; Visto il Protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 05 dicembre 2025 tra l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario; Ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione - versione 3, comprendente le rimodulazioni segnalate dal sub-commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna, nonche' le rettifiche alle anagrafiche degli interventi; Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 7651 del 29 luglio 2026: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero della cultura; Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 7649 del 29 luglio 2026: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; l'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po; l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale; l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 7770 del 1° agosto 2026; Acquisita l'intesa della Regione Marche, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 8365 del 13 agosto 2026; Acquisita l'intesa della Regione Toscana registrata al protocollo della struttura commissariale n. 7820 del 3 agosto 2026; Acquisito il parere dell'Autorita' di Bacino distrettuale del fiume Po, registrato al protocollo della struttura commissariale n. 7951 del 5 agosto 2026, con cui l'Autorita' nell'esprimere il proprio nulla osta ha messo in rilievo che i soggetti attuatori, per gli interventi ricompresi nel Piano, in sede di progettazione e nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi, verifichino la compatibilita' degli stessi rispetto ai contenuti della pianificazione di bacino distrettuale;
Dispone:
Art. 1
Terzo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformita' a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente competenti in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, e' adottato il terzo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione (versione 3) di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella versione 2, adottata con l'ordinanza commissariale n. 62/2026, le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e rettifiche di cui agli allegati B1 (anagrafica degli interventi) e B2 (importi dei contributi assegnati). 2. Il Piano speciale di ricostruzione (versione 3) di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza commissariale recepisce la ripartizione degli oneri effettivamente sostenuti, o da sostenere sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, riferite al singolo intervento, tra i soggetti attuatori pro-tempore comunicate dai sub-commissari in relazione alle modifiche del soggetto attuatore degli interventi specificati, come riportati nella determina commissariale n. 133 del 7 aprile 2026 aggiornata con la determina commissariale n. 349 del 29 luglio 2026. 3. Il Piano speciale di ricostruzione (versione 3) di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza commissariale sostituisce il Piano speciale di ricostruzione (versione 2) approvato con l'ordinanza commissariale n. 62/2026. 4. Al fine di consentire il corretto assolvimento delle procedure di rendicontazione di cui alla determina n. 118/2026 del 28 marzo 2026, con successivi separati provvedimenti commissariali si provvedera' alla riconciliazione finanziaria delle somme gia' corrisposte per i singoli interventi oggetto di rimodulazione. |
| | Art. 2 Svolgimento delle funzioni di monitoraggio attivo delle misure di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-ter commi 7, numero 3) e 9, del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 61 del 2023, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e, tra l'altro, provvedono, nei territori di rispettiva competenza, anche al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies del medesimo decreto-legge, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 20-ter e, in particolare, del coordinamento della realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori interessati ai sensi di quanto previsto dal numero 3) del citato comma 7. 2. Ai fini dell'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui al comma 1, con particolare riguardo agli interventi correlati con la sicurezza idraulica, per assicurare la tempestiva rilevazione di eventuali criticita' che potrebbero insorgere nella fase di progettazione, approvazione o esecuzione degli interventi di competenza contenuti nella versione aggiornata del Piano speciale di ricostruzione, nonche' l'individuazione e proposizione di possibili soluzioni operative utili per favorire la piu' celere attuazione degli interventi urgenti programmati, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in qualita' di sub-commissari, trasmettono, con cadenza trimestrale al Commissario straordinario, gli esiti di una rilevazione delle eventuali criticita' rilevate nell'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, la cui redazione e il periodico aggiornamento sono assicurati dagli uffici regionali organizzati nei diversi ambiti territoriali interessati, relativamente ai bacini e territori di rispettiva competenza, mediante interlocuzioni costanti con i soggetti beneficiari e i soggetti attuatori degli interventi. |
| | Art. 3
Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano speciale di ricostruzione (versione 3) e' riconosciuta nel limite massimo attestato alle voci «Contributo Commissario straordinario» e «Donazioni contabilita' speciale CS» di cui all'allegato «A», a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023. |
| | Art. 4
Efficacia
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Allegato «A» Piano speciale di ricostruzione - versione 3, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023; Allegati «B1 e B2» Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione - versione 2, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023. Roma, 31 agosto 2026
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2589
__________ Avvertenza: La versione integrale della predetta ordinanza sara' consultabile al seguente link: http://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordina nze/elenco-ordinanze-2026/ |
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