Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2026, n. 185
Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge del 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale»;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategico nazionale»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per il rilancio industriale delle aree dell'ex ILVA, di semplificazione e attrazione degli investimenti, nonche' di accelerazione industriale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sul rifinanziamento di ape sociale, per l'anno 2026, per garantire la completa copertura del beneficio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei
lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di
interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della
societa' Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione
straordinaria

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, nonche' ai lavoratori dipendenti della societa' Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria, e' riconosciuta, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1 e' individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Ai fini della corretta perimetrazione dell'indotto, e' richiesta, altresi', apposita certificazione da parte dei commissari straordinari circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l'amministrazione straordinaria.
3. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I datori di lavoro trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, informando le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, nonche' le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entita' e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo addizionale di cui al citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dall'INPS ai dipendenti, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficolta' finanziarie dell'impresa. L'INPS assicura la gestione unitaria del riconoscimento, dell'erogazione e della rendicontazione dell'integrazione salariale di cui al presente articolo.
7. I lavoratori percettori del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento di cui al presente articolo decadono dal trattamento medesimo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
8. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 7 sono concesse nel limite di spesa di 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 56,1 milioni di euro per l'anno 2027 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
 
Art. 2
Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i dipendenti della societa' Acciaierie d'Italia
S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica
utilita'

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia previsto, nel corso degli anni 2026 e 2027, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente articolo decadono dal trattamento integrativo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nei casi di accertata decadenza, comunicati da parte dei servizi per il lavoro competenti, la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria non eroga, ai lavoratori interessati, il trattamento integrativo di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati, per ciascuna annualita', alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al trasferimento del relativo importo alla medesima societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilita' a carico delle risorse di cui al comma 1, l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. I lavoratori di cui al presente articolo possono essere impiegati in attivita' a fini di pubblica utilita', ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, mediante specifiche convenzioni sottoscritte con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme percepite in virtu' dei lavori svolti a fini di pubblica utilita' riducono, proporzionalmente, l'importo dell'integrazione al trattamento salariale di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione di 14,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
6. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa di cui ai commi 1 e 5, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
 
Art. 3

Esonero contributivo

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti della societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori e' riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nel limite massimo di spesa di 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,83 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,03 milioni euro per l'anno 2030. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;
b) il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unita' produttiva;
c) al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
3. Il contributo non spetta ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle societa' di cui al comma 1 o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ne' ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime societa', ne' alle imprese da questi controllate o collegate.
4. Il beneficio di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
6. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. In aggiunta al beneficio di cui al comma 1, ai datori di lavoro di cui al presente articolo e' riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Il contributo e' erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente, sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalita' operative definite dall'INPS. Il contributo spetta alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonche' in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unita' produttiva, il contributo e' revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate. Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore. Il contributo e' concesso nel limite di spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 12 milioni di euro per l'anno 2029 e al relativo monitoraggio si applica il comma 6.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,4 milioni di euro per l'anno 2027, 20,83 milioni di euro per l'anno 2028, 17,6 milioni di euro per l'anno 2029, e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,6 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;
b) quanto a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 18,33 milioni di euro per l'anno 2028, 14 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2031 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,19 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027, 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 4

Misure urgenti per l'area a caldo

1. I commissari straordinari della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della societa' Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sono autorizzati a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalita', fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione, ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, di inibitoria della continuazione dell'attivita' produttiva degli impianti fusori e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. Anche in assenza di attivita' produttiva degli impianti fusori, rimangono fermi, senza soluzione di continuita', gli obblighi in capo al gestore relativi al monitoraggio delle immissioni in atmosfera.
 
Art. 5

Rilancio industriale delle aree ex ILVA

1. L'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Misure per il rilancio industriale delle aree ex ILVA). - 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse in ordine agli investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori ai 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree di proprieta' ex ILVA, nonche' nelle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali. All'esito di adeguata istruttoria in ordine alla natura e allo stato degli investimenti oggetto di manifestazione, il Ministero elabora un Piano degli investimenti da sottoporre, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, all'approvazione del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
2. Il Commissario straordinario cura le necessarie interlocuzioni con l'organo commissariale della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche al fine di agevolare le eventuali operazioni di cessione di cui al comma 3 e assicura, altresi', la coerenza degli investimenti del Piano di cui al comma 1 con il programma di interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per la citta' di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3. L'organo commissariale della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzato, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, previamente individuate dall'organo commissariale, a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano di cui al comma 1.
4. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ovvero concessi in base ad altri regimi di aiuto. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, e' fatta salva l'applicazione della disciplina ZES e continua ad applicarsi il regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
 
Art. 6

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti

1. Ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attivati con riferimento agli investimenti oggetto del Piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applica la procedura «fast track» di cui all'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015, e successive modificazioni.
2. Le imprese, che in forza degli investimenti di cui al comma 1 hanno previsto un incremento degli occupati, si impegnano ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori delle imprese dell'indotto.
 
Art. 7
Istituzione del distretto di accelerazione industriale
Brindisi-Taranto

1. Al fine di agevolare i processi di decarbonizzazione e lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle iniziative industriali, e' istituito, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il distretto industriale «Brindisi - Taranto» di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, ai cui progetti di investimento si applicano le agevolazioni procedurali, anche in materia ambientale, di cui all'articolo 18 del citato regolamento (UE) 2024/1735. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e di cui agli atti legislativi dell'Unione europea sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'Unione europea sono considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la regione Puglia, sono individuate le aree ricomprese nel distretto di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo e' definito un Piano per aumentare l'attrattivita' del distretto e sono messi a sistema, d'intesa con la regione Puglia, i vigenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:
a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;
b) sostenere gli investimenti privati nel distretto;
c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale, anche attraverso l'intervento della Fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile» che provvede a tale attivita' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate agli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento previsti per i fondi europei di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
4. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e' individuato quale punto di contatto unico per le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti industriali presentati nel distretto e, a tal fine, si applica il regime di autorizzazione unica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Nella trattazione delle istanze e' data precedenza ai predetti progetti anche a mezzo della costituzione di una task force presso il Dipartimento per il Sud, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8

Misure di carattere finanziario

1. All'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «141 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «pari a 100,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 141 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.
 
Art. 9
Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo
mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»

1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica dei ricercatori industriali e tecnici specializzati, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 in favore dell'Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 10

Rifinanziamento Ape sociale 2026

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio