| Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| |
| DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184 |
| Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 22; Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo; Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita'; Visto il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023; b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»: «Art. 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare; b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo; c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate, secondo le rispettive competenze; e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e' pubblicata nella GUUE Serie L del 20 dicembre 2023. - Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE Serie L del 20 dicembre 2023. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. - La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 4 maggio 1999. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010. - Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 settembre 2015, n. 214. - Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2 Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 1. Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera ff-bis) e' aggiunta la seguente: «ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).». 2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera w-decies) e' aggiunta la seguente: «w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) dopo l'articolo 4-septies.2 e' inserito il seguente: «Art. 4-septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di accessibilita' delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e 4, e 103, commi 3 e 3-bis, le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni della societa' a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni della societa' per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859; e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni della societa' a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859. 4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, 124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, 124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa' a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa', come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859; e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859: a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal presente decreto; b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile. 6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza definite dal presente decreto. 8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859. 10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non e' stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto. 12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente puo' trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859: a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f); b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto. 15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto. 17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»; c) all'articolo 195-ter: 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate». 3. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; b) dopo la lettera s-quinquies) e' aggiunta la seguente: «s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»; d) dopo l'articolo 26-quater e' inserito il seguente: «Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.». 4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) e' inserita la seguente: «n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) al titolo XIV, dopo il capo IV e' inserito il seguente: «Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) - «Art. 209-bis (Recepimento degli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le imprese e le ultime societa' controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.». 5. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3: 1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: «Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le societa' che gestiscono fondi pensione aperti, nonche' i fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni della persona alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.». 6. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies e' aggiunto il seguente: «Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta.». 7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la seguente: «l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»; b) all'articolo 145-ter: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali e' organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate». 8. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».
Note all'art. 2: - Il riferimento alla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023) e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza; c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP; f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del CAP; l) m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese: 1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento). 4) n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP; u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorita' competenti rilevanti: 1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare sulla capogruppo di un settore; 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1; ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, e 195-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n., come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) "IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; h) i) "societa' di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i.2) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter; i.3) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter; i-bis.3) "societa' di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) i-quater.1) "societa' di partenariato": l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto; i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione interna": la societa' di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-quater.3) "societa' di partenariato in gestione interna autorizzata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2; i-quater.4) "societa' di partenariato sotto soglia registrata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione esterna": la societa' di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis; i-quater.6) "private equity e venture capital": l'attivita' che consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione; j) "fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;. k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito nelle attivita' di cui all'articolo 39-bis in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento, la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato; m) "Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011; m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la societa' di partenariato in gestione esterna; m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quater.2) "partecipazioni in societa' immobiliari": le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE-): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non appartenente all'Unione europea; m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) "clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio; o.1) "societa' di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr autorizzata): la societa' di gestione del risparmio iscritta all'albo di cui all'articolo 35; o.2) "societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; o-bis) "societa' di gestione UE": la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav in gestione interna, la Sicaf in gestione interna, la societa' di partenariato in gestione interna, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM; q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la societa' di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani; q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato" (GEFIA sotto soglia registrato): la societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la societa' di partenariato sotto soglia registrata; q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle societa' di partenariato; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati dalla Consob con proprio regolamento; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea; w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023: 1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023; 2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631; w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024; w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, puo' compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico; w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. Omissis.». «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate).- 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e 194-bis.1 ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 e 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)», come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "affiliata di una societa' di revisione legale": un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto; b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) "enti di interesse pubblico": le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16; c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1; h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; h-bis) "relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14-bis; h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la rendicontazione di sostenibilita' quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; i) "responsabile/responsabili dell'incarico": 1) il revisore legale o i revisori legali ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; 2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione": 1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo; 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle societa' controllate significative; i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'": 1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione; 2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; i-quater) "responsabile/responsabili chiave della sostenibilita'": 1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' come definiti alla lettera i-ter); 2) nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche' i revisori della sostenibilita' designati dalle societa' controllate significative in qualita' di responsabili dell'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464; o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo": il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita'; q) "societa' di revisione legale": una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilita'; r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA); s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.». «Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione della sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni: a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale; f) la sospensione dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita'; g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; h) il divieto per il revisore legale o la societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni; i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo; b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2. 4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui e' stata comminata la sanzione. 6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione; b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte. 8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento. 9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro; b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento; m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione; n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformita', la revisione interna e la funzione attuariale; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; r-bis) gruppo: un gruppo: 1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero 2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale; dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 19; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) hh) ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale societa' mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; oo) pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche; vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che detiene una partecipazione; vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta una partecipazione; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilita' civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo; ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita l'attivita' principale; ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocita' di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale. 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. 2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»; c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA" : Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS" o "ESBR": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare; c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale; c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita'; c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche; c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate; d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e-bis) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. 1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' di cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione. 1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge. 2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 e 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; f) g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita'; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata» indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; m) l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; c) "banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui e' autorizzata a prestare una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d) e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 198944; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-ter) "moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies) h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; h-octies) h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater. 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.». «Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali e' organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.». - Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto: «Art. 96 (Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale). - 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresi' in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo. 1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. 2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-ter, 145-quater del Testo Unico Bancario. 4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.». |
| | Art. 3 Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting 1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP: a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; b) il bilancio d'esercizio; c) il bilancio consolidato; d) la relazione di revisione; e) l'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024; f) le relazioni sulla sostenibilita' concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformita'; g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024; h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139; i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonche', se l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859; e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2. 4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta: a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante: «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'»: «Art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. 2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma 1, include: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita'; 2) le opportunita' per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilita'; 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilita'; 5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilita'; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilita' individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacita'; d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita'; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo; f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita', compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. 4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro. 5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1. 6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo. 8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle informazioni seguenti: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita'; c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d). 9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformita' agli standard di rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE. 10. 11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione. 12. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.». «Art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. 2. Le informazioni di cui al comma 1 includono: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita'; 2) le opportunita' per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilita'; 3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilita'; 5) le modalita' di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita'; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilita', definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacita'; d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilita'; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo; f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attivita' del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilita', comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dal gruppo; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 3. Le societa' madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. 4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro. 5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facolta', la societa' madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e', comunque, consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1. 6. Le societa' madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 7. Se la societa' madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o piu' delle sue societa' figlie, la medesima societa' fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della societa' figlia o delle societa' figlie in questione. 8. La societa' madre indica quali societa' figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilita' ai sensi dell'articolo 7. 9. La societa' madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo. 10. Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione. 11. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario. 12. La societa' madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non e' tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.». «Art. 5 (Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi). - 1. Il presente articolo si applica alle societa' figlie e alle succursali di societa' madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro. 2. Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla societa' madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h). 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una societa' figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente. 4. La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. 6. Se la societa' madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia o la succursale chiedono che la societa' madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilita' contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. 7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformita' rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la societa' figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'. 8. Le societa' figlie e le succursali di societa' madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilita' e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.». «Art. 8 (Attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformita' della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita', incaricato ai sensi del comma 1, puo' essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale. 3. Una societa' di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo' acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilita'. La societa' di revisione legale puo' essere la stessa societa' di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa societa' di revisione legale. 4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole. 5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilita' da parte della societa' figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' e' conferito a un revisore della sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della societa' madre extra-europea.». - Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e' pubblicato nella GUUE L 198/13 del 22 giugno 2020. - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3. 2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sono societa' madri; b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 69 e 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese). - 1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale, o di un suo segmento, di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis. 2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilita' di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento; f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014. 2-bis. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 e tutte le seguenti condizioni: a) il segmento del sistema multilaterale di negoziazione registrato come "mercato di crescita per le piccole e medie imprese" e' chiaramente separato dagli altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione; tale circostanza deve essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso, da un corpus di norme diverso, da una strategia di marketing diversa e da una pubblicita' diversa, nonche' dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese; b) le operazioni effettuate sul segmento del mercato di crescita per le piccole e medie imprese interessato sono chiaramente distinte da altre attivita' di mercato all'interno degli altri segmenti del sistema multilaterale di negoziazione; c) il sistema multilaterale di negoziazione, su richiesta della Consob, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul segmento interessato registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonche' tutte le informazioni che la Consob puo' richiedere sul funzionamento di tale segmento. 3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dai commi 2 e 2-bis. 3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l'effettivita' degli obblighi medesimi. 4. La Consob puo' revocare la registrazione di un sistema multilaterale, o di un suo segmento, di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dai commi 2 e 2-bis. 5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese puo' essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo se l'emittente e' stato informato e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di negoziazione e' un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente non e' soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo a quest'altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese. Se l'altra sede di negoziazione non e' un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente e' informato di qualsiasi obbligo relativo alla governance societaria o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo all'altra sede di negoziazione cui sara' soggetto.». «Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob. 2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto. 3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea. 4. La Consob: a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b). 5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento: a) modalita' e termini per il deposito di cui al comma 2, tenendo conto della necessita' di minimizzare gli oneri legati all'adempimento del deposito e verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la disponibilita' di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilita' delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023; b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate, tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina comunitaria. 6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria. 7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione. 8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66-quater, comma 1, la Consob puo': a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate; b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.». |
| | Art. 4 Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attivita' degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonche' le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII e' assegnato di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ove applicabile.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano: le note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione. 2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.». - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287. |
| | Art. 5 Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entita' pertinente trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'entita' pertinente a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'entita' pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni dell'entita' pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e 195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili. 5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e 195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 69-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 69-quaterdecies (Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno). - 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies e' sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della societa' ad aderire all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle societa' le cui assemblee hanno approvato il progetto. 2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformita' alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies. 3. L'organo amministrativo della societa' aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo. 4. L'assemblea straordinaria dei soci puo' revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa' aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca. 5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa'. 6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e' pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa' capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.». - Per il testo dell'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note all'articolo 4. - Si riporta il testo degli articoli 55-bis, 55-quater e 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti: a) le Sim di classe 1; b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c). 2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario. 2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. 3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.». «Art. 55-quater (Sostegno finanziario di gruppo). - 1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.». «Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim e dei gestori autorizzati quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa'; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies. 2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia. In tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai gestori autorizzati e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. 4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del T.U. bancario, contenuto nell'articolo 105 T.U. bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto. 4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob.». - Per il riferimento al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 si vedano le note all'articolo 4. - Il regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225. - Per i riferimenti al testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si vedano le note all'articolo 4. - Si riporta il testo degli articoli 70 e 75-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 70 (Provvedimento). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6. 3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73. 4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. 7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.». «Art. 75-bis (Commissari in temporaneo affiancamento). - 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.». - Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 32 e 37, comma 3, del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: «Art. 19-bis (Potere di sospendere taluni obblighi). - 1. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) che sia stato accertato che il soggetto e' in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a); b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b); c) l'esercizio del potere di sospensione e' ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto; d) l'esercizio del potere di sospensione e' ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o piu' misure di risoluzione. 2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali. 3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto. 4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione. 5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parita' di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonche' della necessita' di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorita' coinvolte in questa procedura. 6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresi' sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto. 7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa. 8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonche': a) la Banca centrale europea; b) l'autorita' competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto; c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce; d) il Comitato di Risoluzione Unico; e) il Ministro dell'economia e delle finanze; f) se del caso, le autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo. 9. Il provvedimento con cui e' disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui e' stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. 10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario. 11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione puo' anche: a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui e' stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4; b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto e' parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 e' stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.». «Art. 32 (Avvio della risoluzione). - 1. Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione; b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro: 1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II; 2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2; 3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione; 4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68; 5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e); 6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati: i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'enteponte o alla societa'; ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della societa'; iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'. 2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. 4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza o la risoluzione sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti. 5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5. 7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 8.». «Art. 37 (Commissari speciali). - 1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente. 2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario. 4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. 5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo. 6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata: a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione; b) sull'ente sottoposto a risoluzione; c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione. 8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.». |
| | Art. 6 Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento; b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859; d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859: a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento; b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859; d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
Note all'art. 6: - La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note all'articolo 4. |
| | Art. 7 Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e 21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. 2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e': a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE; c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014; d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016; f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114; i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e': a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
Note all'art. 7: - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2012, n. L 86. - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 3. - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 Relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e' Pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352. - Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171. - Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. - Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 recante Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022. - Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. - Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337. - Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 3. - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150. - Il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2023, L. |
| | Art. 8
Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta
1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e' notificata all'ESMA.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2023, L. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 9
Identificativo della persona giuridica
1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| |
|
|