Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 22;
Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;
Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita';
Visto il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;
b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024»:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico
europeo che fornisce un accesso centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
che modifica taluni regolamenti per quanto concerne
l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico
europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto
concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di
accesso unico europeo). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE)
2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva
(UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in
particolare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni
necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione
del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE)
2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori
interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo
svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del
medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea
richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento
(UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente
spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori
interessati e assicurare che gli stessi organismi
dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a
garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al
presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione
normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE)
2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e
peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei
benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di
garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale
e la tutela dei destinatari di tali informazioni
finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la
qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico
europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate,
secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di
coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo
scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la
COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune
direttive per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo e'
pubblicata nella GUUE Serie L del 20 dicembre 2023.
- Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico
pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE Serie L del 20
dicembre 2023.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante
«Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 4 maggio
1999.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 13 dicembre 2005.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
2010.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale» e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2
Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera ff-bis) e' aggiunta la seguente:
«ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-decies) e' aggiunta la seguente:
«w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 4-septies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 4-septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di accessibilita' delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e 4, e 103, commi 3 e 3-bis, le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni della societa' per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, 124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, 124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa' a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa', come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal presente decreto;
b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile.
6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza definite dal presente decreto.
8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non e' stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto.
12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente puo' trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f);
b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto.
15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definiti dal presente decreto.
17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;
c) all'articolo 195-ter:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
3. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera s-quinquies) e' aggiunta la seguente: «s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
d) dopo l'articolo 26-quater e' inserito il seguente:
«Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) e' inserita la seguente:
«n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) al titolo XIV, dopo il capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -
«Art. 209-bis (Recepimento degli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le imprese e le ultime societa' controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
5. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le societa' che gestiscono fondi pensione aperti, nonche' i fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
6. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta.».
7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la seguente:
«l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) all'articolo 145-ter:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali e' organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
8. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».

Note all'art. 2:
- Il riferimento alla direttiva (UE) 2023/2864 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023)
e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato
TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
b-bis) codice delle assicurazioni private, di
seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui
alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di
attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;
c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito
denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP;
f) imprese di investimento: le imprese di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di
assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di
investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un
gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese
dell'Unione europea;
h) societa' di gestione patrimoniale: le societa'
di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e
o-bis), del TUF;
h-bis) gestore di fondi di investimento
alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della
direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o
piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA
non UE o GEFIA non UE);
h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del CAP;
l)
m) settore finanziario: il settore composto di una
o piu' delle seguenti imprese:
1) una banca; una societa' che esercita, in via
esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12),
TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del
numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2,
TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di
cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore
bancario);
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o una societa' di partecipazione
assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
(settore servizi di investimento).
4)
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese
che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il
settore finanziario all'interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3,
comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il
settore bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il
settore finanziario all'interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3,
comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il
settore bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra
impresa;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo
di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese
figlie sono parimenti considerate imprese figlie
dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno
da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali,
realizzando una situazione di legame durevole con esse,
sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante.
Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e',
direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di
almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale
di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona;
s-bis) partecipazione qualificata: la
partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo
15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla
impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
l'impresa madre o le imprese figlie detengono una
partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione
unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da
quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e
controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse
persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo
23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;
u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone
fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un
legame di controllo o una situazione nella quale due o piu'
persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo
a una stessa persona da un legame di controllo;
v) societa' di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che
insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia
un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione
europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato
finanziario;
z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei
Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o
regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche,
sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o
riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle
societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi
d'investimento alternativi, sia a livello di singola
impresa che di gruppo;
aa) autorita' competenti rilevanti:
1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione
europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata
appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare
sulla capogruppo di un settore;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di
cui al numero 1;
3) le altre autorita' competenti interessate, se
ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in
altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per
cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di
qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro
Stato membro;
bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita'
di vigilanza italiane competenti sui settori bancario,
assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in
cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di
altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a
favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un
conglomerato finanziario dipende, direttamente o
indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da
qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese
appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni
con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da
compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria
generale delle imprese regolamentate appartenenti al
conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere
dovute a rischio di credito/controparte, rischio di
investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato,
altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei
rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale
complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di
un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi
della propria attivita', calcolato per le singole imprese
in base alle rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di
conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella
prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si
effettua considerando unitariamente il conglomerato
finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1;
ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, e
195-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n., come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) "IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il
sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento
(UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e
dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri
che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)
o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
di una decisione dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav
che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i.2) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna
autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i.3) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav
che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una
societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf
che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna
autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i-bis.3) "societa' di investimento a capitale fisso
sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata):
la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui
all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio
patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla
parte II, titolo III, capo I-ter;
i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf
che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un
gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF
disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater)
i-quater.1) "societa' di partenariato": l'Oicr chiuso
costituito in forma di societa' in accomandita per azioni
con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del
private equity e del venture capital del patrimonio
raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di
strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante le
ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto;
i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione
interna": la societa' di partenariato che gestisce
direttamente il proprio patrimonio;
i-quater.3) "societa' di partenariato in gestione
interna autorizzata": la societa' di partenariato in
gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo
35-novies.2;
i-quater.4) "societa' di partenariato sotto soglia
registrata": la societa' di partenariato in gestione
interna iscritta nel registro di cui all'articolo
35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei
limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo
III, capo I-ter;
i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione
esterna": la societa' di partenariato che designa come
gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi
EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38-bis;
i-quater.6) "private equity e venture capital":
l'attivita' che consiste nell'investimento in imprese non
quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di
capitale, di debito, o altre forme similari, incluso
l'investimento ulteriore nelle predette imprese
successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla
quotazione;
j) "fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;.
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito nelle attivita' di cui
all'articolo 39-bis in base a una politica di investimento
predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento,
la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato;
m) "Organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la
societa' di partenariato rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011;
m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la
Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e
la societa' di partenariato in gestione esterna;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo
comune di investimento e la Sicaf che investono in beni
immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura
traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in
societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche
esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui
all'articolo 39;
m-quater.2) "partecipazioni in societa' immobiliari":
le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili;
m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE-): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE):
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "clienti professionali o investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e
2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia che presta il servizio di gestione collettiva del
risparmio;
o.1) "societa' di gestione del risparmio autorizzata"
(Sgr autorizzata): la societa' di gestione del risparmio
iscritta all'albo di cui all'articolo 35;
o.2) "societa' di gestione del risparmio sotto soglia
registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta
nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che
gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti
dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav in gestione
interna, la Sicaf in gestione interna, la societa' di
partenariato in gestione interna, la societa' di gestione
UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il
gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;
q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata,
la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in
gestione interna autorizzata, la societa' di partenariato
in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il
gestore di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i
gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani;
q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato"
(GEFIA sotto soglia registrato): la societa' di gestione
del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto
soglia registrata e la societa' di partenariato sotto
soglia registrata;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni
e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle
societa' di partenariato;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav
in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione
interna autorizzate, le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori
di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai
sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi
EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati dalla Consob con proprio regolamento; non
costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio
quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali
degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni
verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come
ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2,
numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631;
w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il
sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio,
del 13 giugno 2024;
w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza
ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei
sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi,
puo' compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e
di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle
tecnologie, di operazioni e processi, oppure della
fornitura dei servizi causando effetti avversi
nell'ambiente digitale o fisico;
w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo
che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.
Omissis.».
«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e
all'ESAP sulle sanzioni applicate).- 1. La Banca d'Italia
comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle
banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle
imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli
articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e
194-bis.1 ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima,
nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati
sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti
sanzionatori e sull'esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai
soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni
relative alle sanzioni amministrative da esse applicate,
nonche' alle sanzioni penali applicate dall'autorita'
giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli
obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei
confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni
relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le
quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai
sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e
degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n.
91.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 24 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE)», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "affiliata di una societa' di revisione legale":
un ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
a-bis) "attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato
al rilascio di una relazione contenente le conclusioni
espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa'
di revisione legale conformemente all'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis
del presente decreto;
b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) "enti di interesse pubblico": le societa'
individuate ai sensi dell'articolo 16;
c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le
societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;
d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua
la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove
applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di
un'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese
terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di
uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio
della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera f-bis);
e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
f-bis) "principi di revisione internazionali": i
principi di revisione internazionali (ISA), il principio
internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e
altri principi correlati definiti dall'International
Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della
revisione legale;
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il
registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
h) "relazione di revisione legale": la relazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale di
cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
h-bis) "relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del
revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione
legale di cui all'articolo 14-bis;
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la
rendicontazione di sostenibilita' quale definita
all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15;
i) "responsabile/responsabili dell'incarico":
1) il revisore legale o i revisori legali ai
quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e
che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
revisore legale o i revisori legali designati dalla
societa' di revisione legale come responsabili
dell'esecuzione della revisione legale per conto della
societa' di revisione legale e che firmano la relazione di
revisione;
i-bis) "responsabile/responsabili chiave della
revisione":
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico
come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo,
il revisore o i revisori legali designati da una societa'
di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione
della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
revisore o i revisori legali designati come i responsabili
a livello delle societa' controllate significative;
i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori
della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia
stato conferito a una societa' di revisione legale, il
revisore della sostenibilita' o i revisori della
sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale
come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di
attestazione per conto della societa' di revisione legale e
che firmano la relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
i-quater) "responsabile/responsabili chiave della
sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'
come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un
gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una
societa' di revisione legale come i responsabili
dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche'
i revisori della sostenibilita' designati dalle societa'
controllate significative in qualita' di responsabili
dell'attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita';
l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale
appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli
utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un
controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di
controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o
una parte significativa delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di
esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice civile e del
presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia
effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea,
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata
a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
e delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata
ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore
legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo
svolgimento dell'incarico di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il
revisore legale abilitato anche allo svolgimento
dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea
in conformita' alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive
2014/56/UE e (UE) 2022/2464;
o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica
che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o
consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al
rilascio di un'attestazione circa la conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente
sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona
iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo":
il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione
legale incaricati dell'attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata di sostenibilita';
q) "societa' di revisione legale": una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro
ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai
sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,
vigenti in tale Stato membro;
r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
r-bis) "principi di attestazione internazionali": i
principi internazionali di attestazione e altri principi
correlati definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli
stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia
di sostenibilita';
r-ter) "principi di etica e indipendenza
internazionali": i principi di etica e indipendenza
internazionali definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA);
s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data
di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di
euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro
nel quale un revisore legale o una societa' di revisione
legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato
membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio
Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere
l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di
origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
f-bis);
s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE
n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico;
s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo
che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.».
«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione legale o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione della sostenibilita',
puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica
o giuridica responsabile della violazione di porre termine
al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
relazione di revisione o la relazione di attestazione non
soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 14 e 14-bis;
c) la censura, consistente in una dichiarazione
pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e
la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di
revisione legale;
f) la sospensione dell'attivita' di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita';
g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
h) il divieto per il revisore legale o la societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di
revisione legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' per un periodo non
superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse
all'incarico di revisione legale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati
comunque richiesti per la corretta individuazione del
revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura
da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente
articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a
condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
sanzione amministrativa comminata per violazione delle
disposizioni del presente articolo, comprese le
informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
cui e' stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di
impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e
l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti
situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali
riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata
rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la
stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in
corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno
sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale
per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini
previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando
accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema
interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro
gravita':
a) applicare alla societa' di revisione legale una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile
della violazione di porre termine al comportamento e di
astenersi dal ripeterlo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti
da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo:
l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi:
qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di
assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del
merito di credito": un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo
che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo
societario, la capacita' interna all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti
concreti; un sistema di governo societario comprende la
funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica
della conformita', la revisione interna e la funzione
attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa'
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione centrale in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o
in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria
mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione
extracomunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita'
riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa
costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non
coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui
e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135 19;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg)
hh)
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in
cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si
affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa'
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo)
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti
i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali
il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che
descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del
valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della
stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui
e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio
e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da
uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della
persona responsabile della copertura della responsabilita'
civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere
dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente,
lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta
giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo
di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie
o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento
del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di evitare
situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria:
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato
esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo
ma non su rotaia, con:
1.1) una velocita' di progetto massima superiore
a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e
una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere
utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a
prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con
apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera
rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate
esclusivamente ad essere utilizzate da persone con
disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi
del presente codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
Il presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di
copertura previdenziale.
1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto limitano le proprie attivita' alla
previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive":
le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a
h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo
20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile
aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto
di quote del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari
individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno
ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della
COVIP alle quali e' possibile destinare quote del
trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito
denominata: «COVIP»;
c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA" : Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS" o "ESBR": Comitato europeo per il
rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n.
1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse
dai beneficiari, che hanno aderito a una forma
pensionistica complementare;
c-quater) "beneficiari": le persone che
percepiscono le prestazioni pensionistiche;
c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito
del sistema di governo di una forma pensionistica
complementare una capacita' interna di svolgere compiti
pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni
fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la
funzione di revisione interna e la funzione attuariale;
c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un
altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o
sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche,
che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore
autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una
forma pensionistica o versa contributi a una forma;
c-septies) "potenziali aderenti": le persone che
hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica
complementare;
c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a
morte, invalidita' e longevita';
c-nonies) "rischio operativo": il rischio di
perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
c-decies) "Stato membro": uno Stato membro
dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato
membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o
autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione
principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le
principali decisioni strategiche;
c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato
membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro
pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o
professionali si applica al rapporto tra l'impresa
promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico
europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione
della normativa dell'Unione europea in materia, fra
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei
capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea
di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera":
l'attivita' che comporta la gestione di uno schema
pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e
gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto
della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia
di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno
strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o
beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in
modo che possano essere accessibili per la futura
consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini
cui sono destinate le informazioni, e che consenta la
riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
e-bis) "ESAP": il punto di accesso unico europeo
che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di
appositi fondi o di patrimoni separati, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri
soggetti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista
dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o
derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte
di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di
finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso
della concessione di finanziamenti, i riferimenti,
contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla
presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i
riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti
ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del
soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' di
cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla societa'
emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla
societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una
societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche
in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice
civile e il requisito della quotazione previsto
dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera
soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7,
comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti
di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese
che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni
di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o
di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati
all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui
alla lettera a) trattenga un significativo interesse
economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia.
1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al
comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso,
ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione
o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si
applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della
presente legge.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico
bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.
2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei
capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 145 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite
dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza
unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto
dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli
Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di
risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato
di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f)
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato
membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato
dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato
dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha
una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia
instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma
delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei
casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le
autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti
obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2,
della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata»
indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
m)
l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo
che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', con le caratteristiche previste dal
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente
sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede
legale in uno Stato terzo in cui e' autorizzata a prestare
una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in
Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo
14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d)
e) "succursale": una sede che costituisce una
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca,
un istituto di moneta elettronica o un istituto di
pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
"forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del
tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori
mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure
di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 198944;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica
dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) "moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli
strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le
operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2,
lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e
gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies)
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione
europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il
contante su un conto di pagamento nonche' tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di
pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies)
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione
europea che operano sul territorio della Repubblica in
regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare
la definizione di stretti legami prevista dal comma 2,
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.».
«Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle
sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica
all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del
presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma
anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti
interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni
relative alle sanzioni amministrative applicate per le
quali e' organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e
5 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 96 (Sanzioni amministrative agli enti, agli
esponenti o al personale). - 1. Nei confronti dei soggetti
indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in
Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma
1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli
articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies,
16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies,
16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1,
33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis,
70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative
disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca
d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si
applica altresi' in caso di inosservanza delle
corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative
disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca
d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su
raccomandazione di quest'ultimo.
1-bis. Il comma 1 non si applica quando
l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate
dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
806/2014.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma
1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario,
al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da
esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di
porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e
144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi
commi si applicano le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le
modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico
Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal
presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9,
144-quater, 145, 145-ter, 145-quater del Testo Unico
Bancario.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di
Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo
7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n.
806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al
Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una
procedura sanzionatoria e il suo esito.».
 
Art. 3
Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE)
2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting
1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP:
a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) il bilancio d'esercizio;
c) il bilancio consolidato;
d) la relazione di revisione;
e) l'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024;
f) le relazioni sulla sostenibilita' concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformita';
g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024;
h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonche', se l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2.
4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 8 del
decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante:
«Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante
modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva
2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita'»:
«Art. 3 (Rendicontazione individuale di
sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2 che
siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e
medie imprese quotate includono in un'apposita sezione
della relazione sulla gestione le informazioni necessarie
alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni
di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati
e sulla sua situazione.
2. La rendicontazione individuale di sostenibilita'
di cui al comma 1, include:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendale che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia
aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle
questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per l'impresa connesse alle
questioni di sostenibilita';
3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi
le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di
investimento, atti a garantire che il modello e la
strategia aziendali siano compatibili con la transizione
verso un'economia sostenibile e con la limitazione del
riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di
Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato
«Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la
neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso,
l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone,
al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia
aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei
portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni
di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia
dell'impresa per quanto riguarda le questioni di
sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente
definiti connessi alle questioni di sostenibilita'
individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi
quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei
progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi
e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi
dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su
prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di
amministrazione e controllo per quanto riguarda le
questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e
capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o
dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e
capacita';
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di
incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che
sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e
controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate
dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita'
e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura
di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua
catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i
suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura,
delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali
impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e'
tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi
dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare
una procedura di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa
per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o
potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di
tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per
l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita',
compresa una descrizione delle principali dipendenze
dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione
di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e
g).
3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate
per individuare le informazioni che sono state incluse
nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g),
e h), del comma 2 includono informazioni relative alle
prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a
seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai
commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita'
dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le
informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi
rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre,
se del caso, contengono anche riferimenti ad altre
informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche'
ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi
finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente
decreto, qualora non siano disponibili tutte le
informazioni relative alla sua catena del valore, la
societa' obbligata include nella rendicontazione di
sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per
ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i
motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in
futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti
dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa
deliberazione motivata dell'organo di amministrazione,
sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in
casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi
imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la
loro divulgazione possa compromettere gravemente la
posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga
della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa
menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con
esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente
comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio'
possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata
dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua
attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. La societa', anche nel rispetto della normativa e
degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di
informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello
appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e
i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla
sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano
il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di
controllo.
8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese
quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento
(UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di
cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, e le imprese di riassicurazione captive definite
all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva,
possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle
informazioni seguenti:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendali dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
c) i principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di
sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per
identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali
impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi
rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle
questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di
tali rischi adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la
comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a),
b), c) e d).
9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono
della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in
conformita' agli standard di rendicontazione di
sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva
2013/34/UE.
10.
11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la
relazione sulla gestione nel formato elettronico di
comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento
delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre
2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita',
comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto
formato elettronico di comunicazione.
12. Per le societa' che forniscono le informazioni in
conformita' al presente articolo, si considerano assolti
gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo
2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui
all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle
informazioni di carattere non finanziario.».
«Art. 4 (Rendicontazione consolidata di
sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2, che
siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni,
includono in un'apposita sezione della relazione sulla
gestione le informazioni necessarie alla comprensione
dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita',
nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del
modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono
sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua
situazione.
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendali del gruppo, che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia
aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle
questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per il gruppo connesse alle
questioni di sostenibilita';
3) i piani del gruppo, incluse le azioni di
attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento,
atti a garantire che il modello e la strategia aziendali
siano compatibili con la transizione verso un'economia
sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale
a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di
conseguire la neutralita' climatica entro il 2050 come
stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del
caso, l'esposizione del gruppo ad attivita' legate al
carbone, al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia
aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi
portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di
sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia del
gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente,
definiti connessi alle questioni di sostenibilita',
definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi
quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei
progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali
obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi
del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su
prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di
amministrazione e controllo per quanto riguarda le
questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e
capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o
dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e
capacita';
d) una descrizione delle politiche del gruppo in
relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di
incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che
sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e
controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate
dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilita' e,
ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione
europea che impongono alle imprese di condurre una
procedura di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, legati alle attivita' del gruppo e alla sua
catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i
suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura,
delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali
impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre
e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi
dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura
di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per
prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o
potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di
tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per il
gruppo connessi alle questioni di sostenibilita', comprese
le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le
modalita' di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e
g).
3. Le societa' madri indicano le procedure attuate
per individuare le informazioni che sono state incluse
nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al
comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d)
e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative
a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei
casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai
commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita'
del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le
informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi
rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre,
se del caso, contengono anche riferimenti ad altre
informazioni incluse nella relazione sulla gestione
consolidata e agli importi registrati nei bilanci
consolidati, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per
i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione,
qualora non siano disponibili tutte le informazioni
relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata
ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione
di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per
ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i
motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in
futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti
dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa
deliberazione motivata dell'organo di amministrazione,
sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in
casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi
imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la
loro divulgazione possa compromettere gravemente la
posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di
questa facolta', la societa' madre ne fa menzione nella
rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle
disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e',
comunque, consentita quando cio' possa pregiudicare una
comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento
dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione,
nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in
relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le societa' madri forniscono le informazioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. Se la societa' madre identifica differenze
significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i
rischi o gli impatti di una o piu' delle sue societa'
figlie, la medesima societa' fornisce una spiegazione
adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti
della societa' figlia o delle societa' figlie in questione.
8. La societa' madre indica quali societa' figlie
incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni
di sostenibilita' ai sensi dell'articolo 7.
9. La societa' madre, anche nel rispetto della
normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede
modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori
al livello appropriato e discute con loro le informazioni
pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le
informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei
lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo
amministrativo e di controllo.
10. Le societa' di cui al comma 1 redigono la
relazione sulla gestione consolidata nel formato
elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del
regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del
17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di
sostenibilita', comprese le informazioni di cui
all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente
a detto formato elettronico di comunicazione.
11. Per le societa' che forniscono le informazioni in
conformita' al presente articolo, gli obblighi di cui agli
articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano
assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di
carattere non finanziario.
12. La societa' madre che fornisce le informazioni
richieste di cui al presente articolo non e' tenuta a
fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella
relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio
annuale.».
«Art. 5 (Relazione di sostenibilita' delle imprese di
paesi terzi). - 1. Il presente articolo si applica alle
societa' figlie e alle succursali di societa' madri
extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi
consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di
gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel
territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano
imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese
quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione
sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea nei
termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello
di gruppo dalla societa' madre extra-europea, includendo le
informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a),
numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il
comma 2 si applica alla succursale di una societa' madre
extra-europea nel caso in cui essa non abbia una societa'
figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale
succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e
delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro
nell'esercizio precedente.
4. La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla
societa' figlia o dalla succursale deve essere redatta
dalla societa' madre in conformita' agli standard di
rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la
relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa'
figlia o dalla succursale puo' essere redatta dalla
societa' madre in conformita' agli standard di
rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con
modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di
sostenibilita' determinati conformemente a un atto di
esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi
di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma
dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004.
6. Se la societa' madre extra-europea non rende
disponibile la relazione sulla sostenibilita', la societa'
figlia o la succursale chiedono che la societa' madre
extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per
consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal
presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le
informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la
succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei
termini di cui all'articolo 6, la relazione di
sostenibilita' contenente tutte le informazioni in suo
possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una
dichiarazione attestante che la societa' madre
extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni
necessarie.
7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione
di sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa'
figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla
conformita' rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
In mancanza di tale attestazione, la societa' figlia o la
succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la
societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione la
necessaria attestazione sulla conformita'.
8. Le societa' figlie e le succursali di societa'
madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie
possibilita' e conoscenze, che la relazione sulla
sostenibilita' prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata
e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7.
9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede
sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione
di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi
casi di esonero di cui all'articolo 7.».
«Art. 8 (Attestazione sulla conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'). - 1. Il revisore della
rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente
incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo
14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le
proprie conclusioni circa la conformita' della suddetta
rendicontazione alle norme del presente decreto che ne
disciplinano i criteri di redazione, la conformita'
all'obbligo di marcatura della rendicontazione di
sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma
9, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli
obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il revisore della rendicontazione di
sostenibilita', incaricato ai sensi del comma 1, puo'
essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione
legale del bilancio o un diverso revisore legale.
3. Una societa' di revisione legale abilitata ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo'
acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la
relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto
sia firmata da un revisore della rendicontazione di
sostenibilita'. La societa' di revisione legale puo' essere
la stessa societa' di revisione legale incaricata della
revisione legale del bilancio o una diversa societa' di
revisione legale.
4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo
14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello
di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da
parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui
all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un
livello di sicurezza ragionevole.
5. Ai fini della pubblicazione della relazione di
sostenibilita' da parte della societa' figlia o della
succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico
finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita'
e' conferito a un revisore della sostenibilita' abilitato
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o
a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale
della societa' madre extra-europea.».
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020 e' pubblicato nella GUUE
L 198/13 del 22 giugno 2020.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139 recante: «Attuazione della direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la
parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e
di quello consolidato per le societa' di capitali e gli
altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva
2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali»:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le grandi
societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno
dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed
i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione
sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto
previsto dall'articolo 3.
2. Le grandi societa' e gli enti di interesse
pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio
finanziario una relazione consolidata sui pagamenti
effettuati ai governi conforme a quanto previsto
dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sono societa' madri;
b) almeno una delle societa' figlie opera in uno
dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed
i), ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione di
cui al comma 1.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 69 e 113-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie
imprese). - 1. La Consob, su domanda del gestore di un
sistema multilaterale, o di un suo segmento, di
negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita
per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i
requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis.
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi
del presente decreto relativi alla gestione di un sistema
multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione
di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a
garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul
sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della
registrazione come mercato di crescita per le piccole e
medie imprese sia successivamente, con riferimento a
ciascun anno civile;
b) sono stabiliti criteri appropriati per
l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli
strumenti finanziari sul sistema;
c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di
uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate
informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
effettuare una scelta consapevole in merito
all'investimento. Tali informazioni possono consistere in
un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono
applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata
insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento
finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
d) sul mercato esiste un'adeguata informativa
finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente
o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la
relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;
e) gli emittenti, le persone che esercitano
responsabilita' di direzione e le persone ad esse
strettamente legate, come individuati rispettivamente dai
punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro
applicabili dettati dal citato regolamento;
f) le informazioni regolamentate riguardanti gli
emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;
g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a
prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.
2-bis. Fermo restando il rispetto degli altri
obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un
sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della
registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del
sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole,
sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano
soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 e tutte le
seguenti condizioni:
a) il segmento del sistema multilaterale di
negoziazione registrato come "mercato di crescita per le
piccole e medie imprese" e' chiaramente separato dagli
altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di
investimento o dal gestore del mercato che gestisce il
sistema multilaterale di negoziazione; tale circostanza
deve essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso, da
un corpus di norme diverso, da una strategia di marketing
diversa e da una pubblicita' diversa, nonche'
dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione
del mercato al segmento registrato come mercato di crescita
per le piccole e medie imprese;
b) le operazioni effettuate sul segmento del
mercato di crescita per le piccole e medie imprese
interessato sono chiaramente distinte da altre attivita' di
mercato all'interno degli altri segmenti del sistema
multilaterale di negoziazione;
c) il sistema multilaterale di negoziazione, su
richiesta della Consob, fornisce un elenco completo degli
strumenti quotati sul segmento interessato registrato come
mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonche'
tutte le informazioni che la Consob puo' richiedere sul
funzionamento di tale segmento.
3. Il gestore di un mercato di crescita per le
piccole e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi
a quelli previsti dai commi 2 e 2-bis.
3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto,
conformemente al comma 3, una disciplina in materia di
obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di
trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse
alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato
stabilisce adeguati presidi per garantire l'effettivita'
degli obblighi medesimi.
4. La Consob puo' revocare la registrazione di un
sistema multilaterale, o di un suo segmento, di
negoziazione come mercato di crescita per le piccole e
medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il
sistema non rispetta i requisiti previsti dai commi 2 e
2-bis.
5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso
alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole
e medie imprese puo' essere negoziato anche in un'altra
sede di negoziazione solo se l'emittente e' stato informato
e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di
negoziazione e' un altro mercato di crescita per le piccole
e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per
le piccole e medie imprese, l'emittente non e' soggetto ad
alcun obbligo relativo al governo societario o
all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo a
quest'altro mercato di crescita per le piccole e medie
imprese. Se l'altra sede di negoziazione non e' un mercato
di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente e'
informato di qualsiasi obbligo relativo alla governance
societaria o all'informativa iniziale, continuativa o ad
hoc riguardo all'altra sede di negoziazione cui sara'
soggetto.».
«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di
informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni
regolamentate si intendono quelle che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti
che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente
Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute
equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e il gestore del mercato per il quale
l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla
negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni
attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente
all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni
regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2, tenendo conto della necessita' di minimizzare gli
oneri legati all'adempimento del deposito e verificando,
nel contesto della revisione periodica prevista
dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la
disponibilita' di tecnologie che riducano tali oneri anche
in considerazione dell'accessibilita' delle informazioni
per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP)
previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma
3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
per gli utenti finali, procedure allineate con quelle
previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate,
tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo
della finanza internazionale anche al fine di ridurre al
minimo gli oneri connessi alla comunicazione;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso
dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le
informazioni regolamentate richieste dalla normativa
comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i
soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
66-quater, comma 1, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato
regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei
valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato,
ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla
lettera a) sono state violate.».
 
Art. 4
Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attivita' degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonche' le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII e' assegnato di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ove applicabile.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 145 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano: le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 195-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per
estratto, con descrizione sintetica degli elementi
essenziali della violazione contestata, nel sito internet
istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea di
riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale
in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona
l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento
sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita'
giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e
tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e
dell'esito della stessa a margine della pubblicazione.
2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione
europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione,
la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura
della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la
pubblicazione in forma anonima del provvedimento
sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando
quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione
europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la
pubblicita' del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui
le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute
insufficienti ad assicurare che la stabilita' dei mercati
finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la
proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni
rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.».
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.
 
Art. 5
Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entita' pertinente trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'entita' pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'entita' pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'entita' pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e 195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e 195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 69-quaterdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 69-quaterdecies (Approvazione dell'accordo da
parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno).
- 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi
dell'articolo 69-terdecies e' sottoposto all'approvazione
dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa'
del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un
parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo
amministrativo sull'interesse della societa' ad aderire
all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce
effetti solo nei confronti delle societa' le cui assemblee
hanno approvato il progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o
sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione
dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera
di concessione del sostegno finanziario di gruppo e'
motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la
conformita' alle condizioni stabilite all'articolo
69-quinquiesdecies.
3. L'organo amministrativo della societa' aderente
all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in
merito all'esecuzione dell'accordo.
4. L'assemblea straordinaria dei soci puo' revocare
la propria approvazione del progetto di accordo di cui al
comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti
dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo
69-octiesdecies in capo a una o piu' societa' aderenti
all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito
della predisposizione di un piano di risoluzione
individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate
circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.
5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al
comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso
del socio dalla societa'.
6. La delibera di approvazione di un progetto di
accordo di cui al comma 1 e' pubblicata con gli stessi
mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai
sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a
una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni sull'informativa
al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa' capogruppo
sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.».
- Per il testo dell'articolo 195-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 55-bis, 55-quater
e 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il
presente Capo si applica ai seguenti soggetti:
a) le Sim di classe 1;
b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da
quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio
di negoziazione per conto proprio o il servizio di
assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o
alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla
base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell'emittente;
c).
2. Ai fini del presente Capo si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico
bancario.
2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del
presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto
dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto
delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e
al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione
del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le
disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11
si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60
del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla
societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo
11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative
del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti
dell'ABE.».
«Art. 55-quater (Sostegno finanziario di gruppo). -
1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo
11 possono concludere con altre componenti del gruppo
accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in
cui per una di esse si realizzino i presupposti
dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo
55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies,
69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e
69-septiesdecies del Testo unico bancario.».
«Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La
Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta
formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze,
puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle Sim e dei gestori
autorizzati quando:
a) risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
ne regolano l'attivita', sempre che gli interventi indicati
dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non
siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio
della societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza
motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea
straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi
dell'articolo 7-sexies.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non
UE autorizzati in Italia. In tale ipotesi i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa.
3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi
2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo
unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle
SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai
gestori autorizzati e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia
in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti
finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4.
4-bis. La procedura disciplinata dal presente
articolo trova applicazione anche nei confronti della
societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi
dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo,
nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico
Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano
gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del T.U. bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in
luogo delle banche, nonche', nel caso di Sim diverse da
quelle di classe 1, alla societa' posta al vertice del
gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo.
Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento
all'articolo 64 del T.U. bancario, contenuto nell'articolo
105 T.U. bancario, si intende effettuato all'articolo 11
del presente decreto.
4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si
applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e'
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono
arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci
che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare
denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla
Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato
sentita la Consob.».
- Per il riferimento al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regolamento (UE) 1024/2013 del
Consiglio, del 15 ottobre 2013 si vedano le note
all'articolo 4.
- Il regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 145 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si vedano le
note all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 70 e 75-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 70 (Provvedimento). - 1. La Banca d'Italia puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando
ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui
all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure
sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo
scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari
nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'articolo 73.
4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un
anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1
preveda un termine piu' breve. La procedura puo' essere
prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu'
di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel
comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6.
7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del
codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu'
societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od
i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a
presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i
fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato.».
«Art. 75-bis (Commissari in temporaneo
affiancamento). - 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i
presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o
piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di
amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di
nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari,
specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi
compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di
consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei
commissari per l'assunzione di determinati atti o
decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della presente sezione.».
- Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 32 e 37,
comma 3, del citato decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180:
«Art. 19-bis (Potere di sospendere taluni obblighi).
- 1. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente,
puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di
consegna previsti da un contratto sottoscritto da un
soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) che sia stato accertato che il soggetto e' in
dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17,
comma 1, lettera a);
b) che non si possono ragionevolmente prospettare
misure alternative, che permettono di superare la
situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b);
c) l'esercizio del potere di sospensione e'
ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento
della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a
rischio di dissesto;
d) l'esercizio del potere di sospensione e'
ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di
cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le
azioni di risoluzione appropriate o per garantire
l'efficace applicazione di uno o piu' misure di
risoluzione.
2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di
pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta
se sia necessario applicare quest'ultima anche agli
obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi
inclusi i depositi protetti di persone fisiche,
microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non
si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei
confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli
e dei relativi operatori, delle controparti centrali
autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di
paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita'
dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche
centrali.
3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al
comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili
al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i
depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di
tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella
misura in cui cio' e' compatibile con la situazione
finanziaria e la liquidita' del soggetto in dissesto o a
rischio di dissesto.
4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla
Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul
sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La
durata della sospensione viene stabilita dalla Banca
d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo
successivo al giorno della pubblicazione.
5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la
Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione
sul regolare funzionamento dei mercati finanziari,
dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la
parita' di trattamento degli stessi in caso di avvio della
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo
Unico Bancario, nonche' della necessita' di assicurare un
adeguato coordinamento con altre autorita' coinvolte in
questa procedura.
6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di
consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del
comma 1, sono altresi' sospesi gli obblighi di pagamento o
di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo
contratto.
7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto
della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di
questa.
8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma
1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in
dissesto o a rischio di dissesto nonche':
a) la Banca centrale europea;
b) l'autorita' competente per la vigilanza sulle
succursali del soggetto;
c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema
di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto
aderisce;
d) il Comitato di Risoluzione Unico;
e) il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) se del caso, le autorita' di altri Stati membri
competenti per la vigilanza su base consolidata o per la
risoluzione di gruppo.
9. Il provvedimento con cui e' disposta la
sospensione degli obblighi a norma del presente articolo e'
pubblicato per estratto sul sito internet della Banca
d'Italia, su quello del soggetto di cui e' stato accertato
il dissesto o il rischio di dissesto, nonche' sugli altri
mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del
Testo Unico Bancario.
11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di
cui al comma 1, per la durata della sospensione puo' anche:
a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei
creditori del soggetto di cui e' stato accertato il
dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo
67, commi 2, 3 e 4;
b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a
un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di
dissesto e' parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4,
5, 6 e 7.
12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1
e' stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo
66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di
cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano,
rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.».
«Art. 32 (Avvio della risoluzione). - 1. Quando, nei
casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati
all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca
d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un
provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della
risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra
l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da
adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi
del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono
indicati il suo ammontare e le categorie di passivita'
escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di
risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il
periodo della sospensione o della restrizione di cui agli
articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza
nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione
o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo
22, comma 1, lettera e);
6) se e' prevista la costituzione di un
ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle
attivita', sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere
all'enteponte o alla societa';
ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte
o della societa';
iii) le modalita' di cessione delle
partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle
sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La
Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la
decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga
all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della
risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia
previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito
internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente
sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese
nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla
Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della
risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia
previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale
Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di
garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli
investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di
risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM,
all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle
autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza
su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle
autorita' competenti per la vigilanza o la risoluzione
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai
gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli,
nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e
alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono
effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non
pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca
d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato
con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non
si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo.
8.».
«Art. 37 (Commissari speciali). - 1. I commissari
speciali, salva diversa previsione del provvedimento di
nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto
a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di
amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le
misure necessarie per conseguire gli obiettivi della
risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e
previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di
nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate
competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il
provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per
estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I
commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le
disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute
nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84,
commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico
Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica
la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo'
essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono
essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le
componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per
agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino
della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un
comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al
comitato si applicano le disposizioni relative al comitato
di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2
e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e
ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a
risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca
d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla
misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai
titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o
all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o
della societa' veicolo per la gestione delle attivita'
oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai
commissari speciali e ai membri del comitato di
sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c),
sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di
concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera d), del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza.».
 
Art. 6
Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

Note all'art. 6:
- La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 195-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note
all'articolo 4.
 
Art. 7
Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e 21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;
c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014;
d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Note all'art. 7:
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle
vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti
derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di
inadempimento dell'emittente (credit default swap) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2012, n. L 86.
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo n.
2017/1129 del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che
abroga la direttiva 2003/71/CE e' pubblicato nella G.U.U.E.
30 giugno 2017, n. L 168.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note
all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 596/2014, del 16 aprile 2014 relativo agli
abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E.
12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 Relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e'
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.
- Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come
indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la performance di fondi
di investimento e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171.
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 recante
Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022.
- Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti
di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE
della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio
2014, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015 sulla trasparenza
delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.
- Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note
all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
n. L 150.
- Il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni
verdi europee e sull'informativa volontaria per le
obbligazioni commercializzate come obbligazioni
ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita' e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre
2023, L.
 
Art. 8

Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta

1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e' notificata all'ESMA.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle
premesse.
- Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 che modifica taluni
regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2023, L.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9

Identificativo della persona giuridica

1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio