Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2026 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del partito politico «Union Valdôtaine»


Premessa

I presenti Statuti, adottati nella forma dell'atto pubblico conformemente alla legislazione vigente, disciplina l'organizzazione, il funzionamento democratico, la gestione economica e patrimoniale, nonche' i diritti e i doveri degli aderenti dell'Union Valdôtaine.

Indice



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| |Articoli 1, 2, 3,|
|I - Principi, simbolo e sede |4, 5 |
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|II - Membri |  |
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|II.1 - Adesioni |Articoli 6, 7, 8 |
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|II.2 - Pari opportunita' e |Articoli 9, 10, |
|partecipazione dei giovani |11 |
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| |Articoli 12, 13, |
|II.3 - Diritti e doveri |14 |
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|III - Organizzazione | |
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| |Articoli 15, 16, |
|III.1 - Sezioni |17, 18, 19 |
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|III.2 - Organi |Articolo 20 |
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| |Articoli 21, 22, |
| |23, 24, 25, 26, |
|III.2.1 - Congresso nazionale|27 |
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| |Articoli 28, 29, |
| |30, 31, 32, 33, |
|III.2.2 - Consiglio federale |34 |
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| |Articoli 35, 36, |
|III.2.3 - Comitato federale |37, 38, 39, 40 |
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| |Articoli 41, 42, |
|III.2.4 - Presidente |43 |
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|III.2.5 - Tesoriere |Articolo 44 |
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|III.2.6 - Probiviri |Articoli 45, 46 |
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|IV - Conferenze, gruppo e | |
|parlamentari | |
+-----------------------------+-----------------+
|IV.1 - Conferenza dei | |
|presidenti di sezione |Articolo 47 |
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|IV.2 - Conferenza degli |Articoli 48, 49, |
|amministratori |50 |
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|IV.3 - Gruppo degli eletti al| |
|Consiglio della Valle e | |
|parlamentari |Articolo 51 |
+-----------------------------+-----------------+
|V - Limitazione dei mandati, | |
|protezione dei dati personali|Articoli 52, 53, |
|e disposizioni finali |54, 55 |
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|Allegato A | |
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|Simboli Araldico e Elettorale| |
|(versioni bianco e nero, | |
|colori) | |
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I - Principi, simbolo e sede

Art. 1

L'Union Valdôtaine, Movimento politico - fondato sui principi di democrazia e di liberta' derivanti dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione antifascista - che si richiama ai principi del federalismo personalista e globale, ha come finalita' assicurare lo sviluppo del carattere identitario, linguistico e culturale del Popolo valdostano; servirne gli interessi culturali, politici, sociali ed economici; favorire la cooperazione con le altre minoranze linguistiche e nazionali; rafforzare la cooperazione con i popoli attorno al Monte Bianco.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'Union Valdôtaine persegue il compimento della sovranita' politica della Valle d'Aosta - terra esemplare della civilta' alpina - attraverso l'esercizio delle vie democratiche. Essa incarna l'aspirazione storica del Popolo valdostano all'autogoverno, inserendosi pienamente nella visione di un'Europa dei popoli e delle regioni.
 
Art. 3

Gli obiettivi fondamentali, il programma e l'azione volta a realizzare tali finalita' sono definiti dal Congresso Nazionale del Movimento.
 
Art. 4

Il simbolo dell'Union Valdôtaine e' uno scudo partito di rosso e di nero, al leone d'oro attraversante, al capo d'argento caricato dell'iscrizione «Union Valdôtaine» di nero; lo scudo e' circondato da un cordone d'oro in bordura. Per maggiore chiarezza, il simbolo e' riportato in forma grafica (Allegato A).
La denominazione «Union Valdôtaine», nonche' ogni forma abbreviata eventualmente utilizzata, e il simbolo del Movimento costituiscono gli elementi essenziali di riconoscimento politico dell'Union Valdôtaine. Essi sono chiaramente distinguibili da quelli di ogni altro partito o movimento politico esistente. Ogni modifica del simbolo o della denominazione e' approvata dal Congresso Nazionale.
 
Art. 5

La sede dell'Union Valdôtaine e' ad Aosta - viale dei Partigiani, 29.

II - Membri

II.1 - Adesioni

 
Art. 6

Puo' far parte del Movimento ogni persona che dia garanzia di essere fedele alla causa valdostana, che sottoscriva i principi e gli obiettivi fondamentali del Movimento, ne segua il programma e l'azione e si conformi ai suoi Statuti. L'adesione all'Union Valdôtaine e' incompatibile con l'appartenenza ad altri movimenti o partiti politici.
 
Art. 7

Le domande di adesione devono essere presentate al Comitato di direzione della Sezione, che ne delibera l'accettazione. La prova dell'iscrizione consiste nella consegna della tessera di adesione e nella registrazione del nuovo membro nel libro degli aderenti ai sensi della legislazione vigente, tenuto dalla Sede centrale del Movimento, sotto la responsabilita' del Presidente e nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali.
E' membro dell'Union Valdôtaine ogni persona la cui domanda sia stata accettata e che, avendo sottoscritto la scheda personale di adesione, sia in regola con la quota annuale.
Tutte le controversie in materia sono risolte dai Probiviri.
Le quote annuali sono gratuite per i giovani fino a 18 anni. Dai 19 ai 30 anni possono essere ridotte.
 
Art. 8

Gli aderenti che si candidano alle elezioni regionali in altre liste contro l'Union Valdôtaine perdono automaticamente la tessera di adesione e tutte le cariche o funzioni all'interno del Movimento. Trascorsi cinque anni, potranno presentare domanda di adesione.

II.2 - Pari opportunita' e partecipazione dei giovani

 
Art. 9

L'Union Valdôtaine persegue l'obiettivo di raggiungere la parita' tra uomini e donne a tutti i livelli, favorendo, e anzi garantendo, la rappresentativita' di genere in seno agli organi.
L'associazione «Femmes Valdôtaines» e' composta da aderenti all'Union Valdôtaine e da simpatizzanti che accettano i principi e gli scopi del Movimento espressi negli articoli 1 e 2 dei presenti Statuti. L'associazione ha tra i suoi obiettivi principali il progresso sociale e culturale delle donne della Valle d'Aosta e la promozione del ruolo delle donne nella vita politica attiva.
Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, attraverso l'associazione «Femmes Valdôtaines», l'Union Valdôtaine assicura a tale organizzazione risorse finanziarie equivalenti ad almeno il dieci per cento delle somme che le spettano attraverso il finanziamento pubblico del due per mille.
 
Art. 10

L'Union Valdôtaine favorisce, assicurando la parita' di opportunita' per tutti e a tutti i livelli, la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, attraverso l'associazione « Jeunesse Valdôtaine ».
L'associazione « Jeunesse Valdôtaine » e' composta da aderenti all'Union Valdôtaine e da simpatizzanti che accettano i principi e gli scopi del Movimento espressi negli articoli 1 e 2 dei presenti Statuti.
L'Union Valdôtaine assicura, all'inizio dell'anno, un contributo alla Jeunesse Valdôtaine sulla base del suo programma annuale di attivita'. In caso di programmazione straordinaria, possono essere concessi contributi supplementari, previa presentazione di adeguata documentazione.
 
Art. 11

Gli Statuti della Jeunesse Valdôtaine e delle Femmes Valdôtaines devono essere approvati dal Consiglio Federale.
Ciascuna di queste organizzazioni collaterali ha diritto di delegare 5 (cinque) dei propri membri al Congresso Nazionale, di cui 1 (uno), aderente all'Union Valdôtaine, fa parte del Consiglio Federale e del Comitato Federale in qualita' di membro di diritto con diritto di voto.

II.3 - Diritti e doveri

 
Art. 12

Ogni membro ha il diritto e il dovere di partecipare all'elaborazione del programma del Movimento e di contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Pur riconoscendo l'utilizzo della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica Italiana, ogni membro si impegna a utilizzare le lingue del popolo valdostano: il francese, il franco-provenzale e le parlate walser.
Ogni membro ha il diritto di accedere alle diverse cariche elettive del Movimento, di partecipare alla discussione su qualsiasi argomento, di proporre mozioni agli organi dell'Union Valdôtaine.
Dal momento in cui una deliberazione e' stata votata dall'organo competente, ogni membro ha il dovere di accettare, seguire e far osservare le decisioni adottate.
L'Union Valdôtaine garantisce il rispetto del pluralismo interno e delle posizioni minoritarie che si esprimono nell'ambito dei suoi organi, nel rispetto del principio democratico, della rappresentativita' territoriale e dell'equilibrio di genere.
Nel caso in cui la deliberazione non abbia ottenuto l'unanimita' dei voti, le posizioni minoritarie devono essere verbalizzate.
 
Art. 13

Ogni membro dell'Union Valdôtaine che percepisce emolumenti per cariche elettive deve versare una percentuale fissata dal Comitato Federale.
I membri che non versano tale percentuale non possono rinnovare la tessera di adesione prima di aver regolarizzato la propria posizione.
 
Art. 14

I membri dell'Union Valdôtaine che abbiano adottato un atteggiamento contrario ai principi e agli scopi del Movimento o alle deliberazioni degli organi dell'Union Valdôtaine sono sottoposti alle seguenti sanzioni, deliberate dal Comitato di direzione della Sezione di appartenenza:
a) richiamo scritto alla fedelta' al Movimento;
b) sospensione dal Movimento;
con il diritto, per il punto a), di adire il Comitato Federale e, per il punto b), il Consiglio Federale, i soli abilitati a confermare o revocare la sanzione.
Il Consiglio Federale puo' decidere l'espulsione dal Movimento, con il diritto di ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
Tutte le sanzioni devono essere inflitte per iscritto e motivate. Nessuna sanzione puo' essere inflitta senza preventiva contestazione dei fatti addebitati, indicazione delle disposizioni violate, termine ragionevole per presentare osservazioni scritte, diritto di essere ascoltati e possibilita' di farsi assistere da una persona di fiducia.

III - Organizzazione

III.1 - Sezioni

 
Art. 15

Nel rispetto dei principi federalisti, per sviluppare la propria azione, l'Union Valdôtaine si organizza in Sezioni comunali, legami insostituibili con le comunita' locali.
Ogni Sezione, per essere considerata tale, deve contare almeno 10 (dieci) aderenti. Nei comuni fino a 500 abitanti, e' possibile la costituzione della Sezione se vi sono almeno 5 (cinque) aderenti.
Nei comuni maggiori possono essere costituite, con l'accordo del Comitato Federale, due o piu' Sezioni. In casi straordinari, i comuni possono unirsi in un'unica Sezione con l'accordo del Comitato Federale.
La vita della Sezione si esprime attraverso riunioni dell'Assemblea generale degli aderenti e del Comitato di direzione, il piu' frequentemente possibile, oppure ogni volta che il Comitato Federale lo richieda, per la discussione di temi particolari.
Le Sezioni appartenenti a un territorio omogeneo possono inoltre organizzare incontri tra loro per discutere argomenti di interesse comune.
 
Art. 16

I membri dell'Union Valdôtaine fanno parte delle Sezioni istituite in ogni comune.
In linea generale ci si deve iscrivere nel comune di residenza. In caso di rifiuto, la decisione deve essere motivata ed eventualmente sottoposta al parere dei Probiviri. Ci si puo' iscrivere in un'altra Sezione, dopo averne informato la Sezione del comune di residenza.
Infine, ogni persona che desideri far parte del Movimento senza appartenere ad alcuna Sezione comunale e, di conseguenza, senza poter esercitare alcuna funzione in seno agli organi, ha la possibilita' di iscriversi direttamente alla Sede centrale, con il parere favorevole del Presidente del Movimento, che deve prima informarne il Presidente della Sezione del comune di residenza.
 
Art. 17

Le Sezioni sono gestite dal Comitato di direzione eletto ogni due anni e mezzo dall'Assemblea degli aderenti della Sezione secondo le seguenti modalita'.
Le Sezioni hanno la piu' ampia liberta' nell'organizzazione interna, ma devono garantire almeno l'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Comitato di direzione composto da 3 (tre) fino a 11 (undici) membri.
Le Sezioni devono riunirsi in assemblea almeno due volte all'anno per discutere degli aspetti politici con gli eletti e i responsabili del Movimento.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione e' redatto un verbale, firmato dal Presidente della Sezione e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.
L'eta' minima per essere iscritti all'Union Valdôtaine e' di 14 anni, ma fino ai 18 anni non si gode dell'elettorato passivo.
Esse possono adottare un regolamento interno particolare.
Gli amministratori comunali, regionali e i Parlamentari fanno parte, in qualita' di membri di diritto, del Comitato di direzione delle Sezioni.
 
Art. 18

Il Comitato di direzione riceve e decide sulle nuove iscrizioni, amministra la Sezione, tenendo conto delle direttive degli organi dell'Union Valdôtaine.
Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei membri del Comitato.
Le Sezioni provvedono alle proprie necessita' mediante:
i contributi volontari dei loro aderenti;
gli eventuali contributi attribuiti dal Comitato Federale per iniziative specifiche, sulla base della documentazione prodotta a giustificazione della spesa.
Le risorse destinate alle Sezioni sono ripartite dal Comitato Federale secondo criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto in particolare del numero degli aderenti, dell'attivita' effettivamente svolta, delle iniziative programmate, delle esigenze territoriali, nonche' della documentazione prodotta a giustificazione delle spese.
Le Sezioni che ricevono contributi dal Movimento sono tenute a presentare alla Sede centrale un rendiconto sintetico del loro utilizzo.
Le Sezioni comunali devono provvedere ogni anno, preferibilmente entro il 30 aprile, al rinnovo delle iscrizioni all'Union Valdôtaine e alla loro trasmissione alla Sede centrale.
 
Art. 19

Conformemente ai suoi principi federalisti e autonomisti, l'Union Valdôtaine non prevede alcuna procedura di sospensione o di chiusura delle sue Sezioni territoriali, ne' la designazione di commissari.
I responsabili delle Sezioni che decidano di sciogliersi devono, dopo aver sentito gli aderenti interessati, comunicarlo al Comitato Federale e consegnare a quest'ultimo tutti i documenti in loro possesso e le loro bandiere. Nessuna sospensione o chiusura di una Sezione puo' essere decisa senza preventiva informazione degli aderenti interessati e senza verbale motivato.

III.2 - Organi

 
Art. 20

La direzione, la gestione e il controllo del Movimento sono assicurati dai seguenti organi:
Congresso Nazionale;
Consiglio Federale;
Comitato Federale;
Presidente;
Tesoriere;
Probiviri.
Tali organi restano in carica per cinque anni o da un Congresso Nazionale all'altro, ordinario o straordinario convocato a tal fine. La composizione, le attribuzioni e le modalita' di elezione di questi organi sono precisate dagli articoli seguenti.

III.2.1 - Congresso nazionale

 
Art. 21

Il Congresso Nazionale, i cui membri sono eletti dagli aderenti dell'Union Valdôtaine e dal Consiglio Federale, secondo le modalita' previste dagli Statuti, e' l'organo che detiene il potere costituente del Movimento.
A esso spetta stabilire le direttive politiche generali e il programma del Movimento. Esso nomina il Presidente dell'Union Valdôtaine.
A esso spetta in particolare modificare gli Statuti, il simbolo e la denominazione del movimento.
Tutte le proposte di modifica devono essere firmate da almeno il 5% dei delegati per essere sottoposte al Congresso Nazionale. Esse sono approvate conformemente all'articolo 25 degli Statuti.
 
Art. 22

Il Congresso Nazionale ordinario e' convocato, per posta cartacea e/o elettronica, su deliberazione del Consiglio Federale, ogni cinque anni, 2 mesi prima della data fissata.
Il Congresso Nazionale straordinario e' convocato, per posta cartacea e/o elettronica, da parte del Presidente dell'Union Valdôtaine, ogni volta che la maggioranza del Consiglio Federale, 1/3 delle Sezioni o 1/4 del Congresso Nazionale stesso lo ritengano necessario.
Un Congresso Nazionale tematico e' convocato, per posta cartacea e/o elettronica, da parte del Presidente dell'Union Valdôtaine, in linea di principio ogni anno, per discutere temi particolari.
Le cariche del Movimento possono essere rinnovate anche in occasione di un Congresso Nazionale straordinario convocato a tale scopo.
Gli avvisi di convocazione del Congresso Nazionale straordinario e del Congresso Nazionale tematico, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati ai membri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e non oltre 30 giorni dalla richiesta in caso di convocazione straordinaria.
 
Art. 23

Ogni comune della Valle d'Aosta e' rappresentato al Congresso Nazionale.
Dove esiste una sezione, e' l'assemblea che elegge i delegati.
Ogni delegazione e' guidata preferibilmente dal Presidente della Sezione.
Se non vi sono Sezioni organizzate, sono gli aderenti, convocati dal Presidente dell'Union Valdôtaine, a nominare i loro delegati.
 
Art. 24

Il numero dei delegati per ogni Comune e' fissato in base al risultato delle ultime elezioni regionali secondo le seguenti indicazioni: tenuto conto che la legge elettorale regionale prevede un sistema di scrutinio centralizzato dei voti, a ogni comune sono attribuiti 3 (tre) delegati, ai quali si aggiungono i delegati ai quali esso ha diritto sulla base dei risultati delle ultime elezioni regionali emergenti all'interno del centro di scrutinio di riferimento. A tal fine, per ogni centro e' attribuito 1 (un) delegato ogni 100 (cento) voti unionisti e i delegati sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero degli iscritti a ciascuna Sezione; nella Citta' di Aosta e dove vi e' piu' di una Sezione, la ripartizione del totale dei delegati e' effettuata tra le Sezioni proporzionalmente al numero dei rispettivi iscritti.
Se un membro, tra un Congresso Nazionale e l'altro, deve essere sostituito, vi provvede l'assemblea della Sezione. A tal fine ogni Sezione designa uno o due membri supplenti, abilitati a sostituire i membri titolari in caso di impedimento. Ogni sostituzione deve essere notificata alla segreteria del Movimento almeno due giorni prima della data di convocazione, salvo i casi di urgenza debitamente motivati.
Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Federale, puo', a maggioranza, integrare il numero dei delegati al Congresso Nazionale nella misura massima del 10% dei membri del Congresso Nazionale stesso. Tale integrazione deve essere motivata e realizzata secondo criteri oggettivi di rappresentativita' territoriale, equilibrio di genere, partecipazione dei giovani, rappresentanza delle minoranze interne e delle realta' associative riconosciute dal Movimento.
 
Art. 25

Il Congresso Nazionale e' valido in prima convocazione se sono presenti i 2/3 delle persone convocate. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, esso e' valido se e' presente almeno la meta' delle persone convocate.
E' presieduto da un Presidente proposto dal Comitato Federale.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.
Di ogni riunione e' redatto un verbale, firmato dal Presidente del Congresso Nazionale e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.
 
Art. 26

Le diverse Associazioni collaterali all'Union Valdôtaine, riconosciute dal Consiglio Federale, e la Conferenza degli Amministratori hanno diritto di nominare rappresentanti che partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto. (Si vedano gli articoli 11 e 49 degli Statuti)
I nomi dei rappresentanti delle Associazioni collaterali, della Conferenza degli Amministratori e dei membri nominati dal Consiglio Federale (il 10% del Congresso Nazionale) devono essere comunicati alle Sezioni dei comuni di residenza.
 
Art. 27

I Consiglieri regionali, i Parlamentari, gli ex Presidenti e Segretari generali, gli ex Parlamentari (italiani ed europei) e gli ex Membri del Consiglio della Valle, aderenti all'Union Valdôtaine, sono membri di diritto del Congresso Nazionale.

III.2.2 - Consiglio federale

 
Art. 28

Il Consiglio Federale e' l'organo che, tra un Congresso Nazionale e l'altro, stabilisce l'azione generale del Movimento e ne regola la gestione politica sulla base delle decisioni del Congresso Nazionale.
Nomina uno dei due Vicepresidenti.
Ratifica la composizione del Comitato Federale.
Nomina i Probiviri e le Commissioni di lavoro.
Riconosce le associazioni collaterali e ne approva gli Statuti.
 
Art. 29

Il Consiglio Federale e' composto da membri eletti conformemente agli Statuti.
Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Federale, puo' essere integrato fino al limite del 15% dei suoi membri, garantendo la presenza di genere di almeno 1/3. L'integrazione e' effettuata dallo stesso Consiglio Federale. Tale integrazione deve essere motivata e realizzata secondo criteri oggettivi.
 
Art. 30

Il Consiglio Federale e' composto dal Presidente del Movimento, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere, da 1 (un) delegato per ogni sezione, dai Parlamentari, dagli eletti al Consiglio della Valle, da 2 (due) rappresentanti della Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine, da 1 (un) rappresentante della Jeunesse Valdôtaine, da 1 (una) rappresentante delle Femmes Valdôtaines, da 1 (un) rappresentante del Gruppo dell'Union Valdôtaine alla Citta' di Aosta e dai membri integrati fino al limite del 15% dei membri.
 
Art. 31

I membri del Consiglio Federale sono eletti dalle Sezioni tra i delegati al Congresso Nazionale. Ogni sezione designa un membro effettivo nonche' un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza. Nel caso in cui sia istituita una nuova sezione, essa deve provvedere immediatamente alla nomina dei membri in seno al Consiglio Federale.
Durante le sedute ogni membro rappresenta la sezione o l'organizzazione di appartenenza e risponde, nelle scelte che e' chiamato a compiere nonche' nei voti che esprime, al mandato da essa ricevuto.
Anche le associazioni Femmes Valdôtaines e Jeunesse Valdôtaine designano, scegliendo tra i propri aderenti iscritti all'Union Valdôtaine, un membro effettivo nonche' un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.
 
Art. 32

Il Consiglio Federale e' convocato, per via elettronica, in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che sia richiesto dalla maggioranza del Comitato Federale o da 1/4 dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno sono inviati ai membri almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo in caso di urgenza.
Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei membri. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, la seduta e' valida se e' presente almeno la meta' dei membri.
Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione e' redatto un verbale, firmato dal Presidente del Movimento e dal segretario verbalizzante nominato all'apertura dei lavori.
 
Art. 33

Il Consiglio Federale delibera in materia elettorale, discute e approva i programmi, le eventuali alleanze e i criteri generali di formazione delle liste.
Approva i regolamenti elettorali per le elezioni regionali proposti dal Comitato Federale.
Approva i candidati dell'Union Valdôtaine proposti dal Comitato Federale per le elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo.
Per le elezioni del Consiglio della Valle, ratifica la lista dei candidati proposti dalle Sezioni e integrati dal Comitato Federale.
Approva le eventuali candidature dell'Union Valdôtaine al Governo valdostano.
Definisce le linee politiche generali per la formazione delle liste comunali, nel rispetto degli orientamenti del Movimento.
I regolamenti elettorali garantiscono la trasparenza delle procedure, la partecipazione degli aderenti, l'equilibrio di genere, la rappresentativita' territoriale e la possibilita' di presentare proposte alternative.
Approva il budget e il bilancio annuale del Movimento.
 
Art. 34

Nel corso del primo anno di attivita' successivo alla sua nomina, il Comitato Federale propone al Consiglio Federale la formazione delle seguenti Commissioni di lavoro permanenti: turismo ed economia, cultura ed educazione, sanita' e sociale, agricoltura e ambiente. Tali Commissioni sono presiedute, in linea di principio, da Consiglieri regionali unionisti, nominati dal gruppo dei Consiglieri unionisti in seno al Consiglio regionale. Ogni altra commissione puo' essere costituita secondo le necessita' contingenti.
Per lo studio dei diversi settori della vita regionale, il Consiglio Federale nomina Commissioni di studio presiedute da un membro scelto dal Comitato Federale.
Se del caso, il Presidente della Commissione puo' far intervenire tecnici alle riunioni, anche se non iscritti al Movimento.
Le decisioni finali devono essere assunte esclusivamente dai membri della Commissione.

III.2.3 - Comitato federale

 
Art. 35

Il Comitato Federale e' l'organo che, tra una riunione e l'altra del Consiglio Federale, stabilisce l'azione generale del Movimento e ne regola la gestione politica. A esso spetta:
a) dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Federale, convocare le sedute ordinarie e straordinarie degli organi del Movimento, intrattenere i rapporti con le altre forze politiche, ripartire le funzioni interne, far portare avanti a tutti gli eletti del Movimento nelle cariche pubbliche la linea e le decisioni degli organi dell'Union Valdôtaine;
b) proporre l'eventuale candidato dell'Union Valdôtaine alla Presidenza del Governo valdostano. Il Presidente cosi' designato propone i membri del Governo valdostano dell'Union Valdôtaine, che sono ratificati dal Consiglio Federale.
Nomina i direttori responsabili, i comitati di redazione degli organi d'informazione e il responsabile della comunicazione del Movimento.
 
Art. 36

Il Comitato Federale si riunisce in seduta settimanale e ogni volta che lo richieda 1/3 dei suoi membri. La seduta del Comitato Federale si tiene generalmente in presenza e, se necessario, in videoconferenza.
Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei membri. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, la seduta e' valida se e' presente almeno la meta' dei membri.
Tutte le deliberazioni del Comitato Federale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione e' redatto un verbale, firmato dal Presidente del Movimento e dal segretario verbalizzante nominato all'apertura dei lavori.
Il Comitato Federale e' autorizzato ad apportare ai presenti Statuti le modifiche formali, tecniche o strettamente necessarie che fossero richieste dalla Commissione parlamentare di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, al fine di assicurare la conformita' degli Statuti alla legislazione vigente.
Tali modifiche non possono alterare i principi fondamentali, la denominazione, il simbolo, gli organi essenziali ne' l'equilibrio democratico del Movimento. Esse sono comunicate alle Sezioni e sottoposte, per ratifica, al primo Congresso Nazionale utile.
 
Art. 37

Il Presidente della Regione, i Parlamentari e il Capogruppo al Consiglio della Valle, aderenti all'Union Valdôtaine, sono membri di diritto del Comitato Federale.
Sono altresi' membri di diritto del Comitato Federale un rappresentante della Conferenza degli Amministratori, un rappresentante della Jeunesse Valdôtaine e una rappresentante delle Femmes Valdôtaines.
La ripartizione delle funzioni tra i membri del Comitato Federale e' approvata dal Consiglio Federale su proposta dello stesso Comitato Federale.
Il Comitato Federale da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Federale, elabora e propone al Consiglio Federale proposte politiche, garantisce l'attivita' del Movimento.
 
Art. 38

Il Comitato Federale, i cui membri hanno tutti diritto di voto, e' cosi' composto:
Presidente;
due Vicepresidenti;
Tesoriere;
Presidente della Regione o un assessore;
Capogruppo al Consiglio Valle o il suo vice;
Parlamentari;
membro della Conferenza degli Amministratori;
membro della Jeunesse Valdôtaine;
membro delle Femmes Valdôtaines;
un rappresentante del gruppo presso la Citta' di Aosta;
otto membri rappresentanti delle Unites des Communes;
il membro rappresentante delle Sezioni di Aosta.
Per assicurare la necessaria rappresentativita' territoriale, sono i membri del Consiglio Federale delegati dalle sezioni, rappresentanti delle diverse Unites des Communes e della Citta' di Aosta, che votano il loro delegato (8+1) in seno al Comitato Federale.
 
Art. 39

Il Comitato Federale fissa la composizione e le funzioni della Commissione Politica, presieduta dal Presidente del Movimento. Essa intrattiene, su mandato del Comitato Federale, i rapporti con le altre forze politiche: a tal fine, puo' essere integrata da membri designati dal Comitato Federale.
 
Art. 40

Il Movimento provvede alle proprie necessita' mediante:
a) le quote annuali dei membri, fissate dal Comitato Federale;
b) le oblazioni volontarie e concordate;
c) i contributi in percentuale (fissati dal Comitato Federale) sugli emolumenti percepiti da tutti i membri del Movimento titolari di cariche elettive;
d) gli eventuali finanziamenti pubblici ai partiti stabiliti dallo Stato italiano o dal Parlamento europeo. I finanziamenti, contributi, donazioni, liberalita' e ogni altra forma di sostegno economico a favore del Movimento sono accettati nel rispetto dei limiti, divieti, obblighi di tracciabilita' e di pubblicita' previsti dalla legislazione vigente.

III.2.4 - Presidente

 
Art. 41

Il Presidente del Movimento e' eletto dal Congresso Nazionale dell'Union Valdôtaine e rappresenta ufficialmente l'Union Valdôtaine.
I candidati alla carica di Presidente devono essere aderenti al Movimento nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni.
Le candidature alla Presidenza del Movimento devono essere indirizzate alla Sede centrale dell'Union Valdôtaine dal quarantesimo al trentesimo giorno prima della data prevista per il Congresso Nazionale. Ogni candidatura e' accompagnata da un programma che illustra le intenzioni del candidato. Le sezioni dell'Union Valdôtaine ricevono, 20 giorni prima della data del Congresso Nazionale, la lista delle candidature alla Presidenza nonche' i programmi di ciascun candidato. Ogni sezione e' tenuta a riunirsi prima del Congresso Nazionale al fine di dare indicazioni di voto ai propri delegati.
Per l'elezione del Presidente e' richiesta, alla prima votazione, la maggioranza dei presenti; alla seconda votazione e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 
Art. 42

Il Presidente e' il rappresentante legale del Movimento. E' il garante degli Statuti del Movimento e della linea politica espressa dal Congresso Nazionale.
Convoca il Congresso Nazionale ordinario del Movimento, i Congressi Nazionali straordinari e tematici, il Consiglio Federale e il Comitato Federale.
Presiede le riunioni del Comitato Federale e dirige i dibattiti del Consiglio Federale.
Firma i verbali.
In caso di impedimento provvisorio, e' sostituito da uno dei Vicepresidenti.
E' a capo della Commissione Politica, intrattiene, su mandato del Comitato Federale, i rapporti con le altre forze politiche.
Ha la firma sociale; in caso di impedimento e' sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Il Presidente sceglie uno dei due Vicepresidenti e il Tesoriere tra i delegati al Congresso Nazionale. Le proposte sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale. Il secondo Vicepresidente e' nominato dal Consiglio Federale. Egli propone il regolamento del Congresso Nazionale, che deve essere approvato dal Comitato Federale e dal Consiglio Federale prima della convocazione del Congresso Nazionale del Movimento.
La carica di Presidente dell'Union Valdôtaine e' incompatibile con quelle di Presidente della Regione e di Presidente del Consiglio della Valle, di Assessore del Governo valdostano, di Parlamentare e di Sindaco della Citta' di Aosta.
 
Art. 43

Il Presidente, i due Vicepresidenti e il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza, incaricato di vigilare sulla buona governance e sulla continuita' del Movimento. L'Ufficio di Presidenza assicura la direzione della gestione amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni dei presenti Statuti, garantisce la protezione e la conservazione del patrimonio e vigila sull'uso oculato delle risorse nell'interesse del Movimento. Gli atti di gestione ordinaria sono compiuti dal Presidente e dal Tesoriere, ciascuno per le competenze attribuitegli dai presenti Statuti.
Gli atti che impegnano giuridicamente o patrimonialmente il Movimento oltre la gestione ordinaria, in particolare i contratti pluriennali, le acquisizioni o alienazioni di beni, gli impegni finanziari significativi, le garanzie, i prestiti e gli atti di disposizione del patrimonio, devono essere preventivamente approvati dall'Ufficio di Presidenza e ratificati dal Comitato Federale.
Gli atti di importanza eccezionale o riguardanti il patrimonio immobiliare del Movimento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.
Il Comitato Federale puo' fissare ogni anno le soglie economiche oltre le quali gli atti devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva.

III.2.5 - Tesoriere

 
Art. 44

Il Tesoriere, scelto dal Presidente e ratificato dal Consiglio Federale, e' responsabile della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Movimento.
Il Tesoriere verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita', la corretta registrazione delle scritture contabili, la corrispondenza dello stato delle finanze ai documenti contabili e la conformita' dello stesso alle norme che lo regolano.
Presenta al Comitato Federale, almeno due volte all'anno, una relazione sullo stato della situazione finanziaria.
I conti annuali sono sottoposti a controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti.
Il budget annuale e il rendiconto di esercizio sono presentati dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Federale nei termini previsti dalla legge.
Il Tesoriere trasmette alle autorita' competenti, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legislazione vigente, il rendiconto di esercizio, gli allegati, la relazione di gestione, la relazione di revisione nonche' il verbale di approvazione.
Al fine di garantire la trasparenza, il Movimento pubblica sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla legge, i documenti statutari, contabili e finanziari la cui pubblicazione e' obbligatoria.

III.2.6 - Probiviri

 
Art. 45

I Probiviri, in numero di cinque membri effettivi e cinque supplenti, nominati dal Consiglio Federale, restano in carica fino al rinnovo dell'organismo elettore.
I candidati alla carica di Probiviro devono essere iscritti al Movimento da almeno 10 (dieci) anni, avere una conoscenza approfondita della storia politica del Movimento, nonche' possedere preferibilmente una preparazione tecnica in materia giuridica.
Alle sezioni spetta la proposta delle candidature.
La carica di Probiviro e' incompatibile con quella di membro del Comitato Federale dell'Union Valdôtaine.
 
Art. 46

I Probiviri verificano che l'azione del Movimento risponda ai criteri di trasparenza e di etica.
A essi spetta regolare le eventuali controversie tra gli aderenti, gli organi e gli eletti, nonche' decidere sui ricorsi da parte dei membri esclusi e sospesi dall'Union Valdôtaine.
I membri esclusi o sospesi possono adire i Probiviri nei termini previsti dall'art. 14 degli Statuti mediante lettera raccomandata o PEC, nella quale espongono i motivi della loro azione. I Probiviri, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, convocano formalmente le parti per un contraddittorio verbalizzato. I Probiviri comunicano la loro decisione entro tre giorni dall'audizione.
Tutte le decisioni, per essere valide, devono essere adottate a maggioranza dei 4/5 dei membri.

IV - Conferenze, gruppo e parlamentari

IV.1 - Conferenza dei Presidenti di Sezione

 
Art. 47

La Conferenza dei Presidenti di Sezione, composta da tutti i Presidenti di Sezione dell'Union Valdôtaine, e' l'organismo di collegamento tra la Sede centrale e le Sezioni dell'Union Valdôtaine.
La Conferenza dei Presidenti di Sezione e' convocata, per via elettronica, almeno due volte all'anno, dal Comitato Federale per fare il punto sulla vita delle Sezioni e sull'organizzazione del Movimento.
La Conferenza dei Presidenti di Sezione puo' decidere di istituire riunioni di zona alle quali partecipano i Presidenti interessati, ferme restando le riunioni annuali previste al comma precedente.
Le proposte della Conferenza dei Presidenti di Sezione devono essere esaminate dal Consiglio Federale nella sua prima seduta.

IV.2 - Conferenza degli amministratori

 
Art. 48

Gli scopi della Conferenza degli Amministratori unionisti sono quelli di armonizzare l'azione amministrativa ai diversi livelli per rendere tale azione sempre piu' efficace.
Formano la Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine: un rappresentante di ogni Comune, individuato nell'ordine tra sindaco, vice-sindaco, assessore, presidente del Consiglio e consiglieri, a seconda del caso; i presidenti delle Unites des Communes; il presidente o un membro della giunta del Bim; un amministratore del Consiglio Valle appartenente all'Union Valdôtaine.
 
Art. 49

I membri della Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine hanno diritto di nominare 5 (cinque) rappresentanti al Congresso Nazionale.
Tra i delegati al Congresso Nazionale sono scelti i 2 (due) rappresentanti al Consiglio Federale.
Il membro rappresentante la Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine in seno al Comitato Federale e' scelto tra i due membri del Consiglio Federale.
La Conferenza degli Amministratori e' convocata dal Presidente del Movimento, preferibilmente due volte all'anno, ed e' coordinata dal membro della Conferenza degli Amministratori delegato al Comitato Federale.
Di ogni riunione e' redatto un verbale, firmato dal Presidente della seduta e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.
 
Art. 50

I Sindaci aderenti all'Union Valdôtaine formano il Tavolo dei Sindaci. Lo scopo del Tavolo e' quello di esaminare preventivamente e di condividere dal punto di vista politico le proposte di deliberazione sottoposte all'attenzione del Consiglio Permanente degli Enti Locali (Cpel) e di esaminare gli atti del Consorzio degli Enti Locali (Celva).
Il Tavolo dei Sindaci si riunisce sotto la presidenza del membro della Conferenza degli amministratori delegato al Comitato Federale, preferibilmente una volta al mese. Il Presidente del Movimento o un suo delegato partecipa alle sedute.

IV.3 - Gruppo degli eletti al Consiglio della Valle e parlamentari

 
Art. 51

I Consiglieri regionali dell'Union Valdôtaine si riuniscono ogni settimana, sotto la presidenza del Capogruppo, per discutere le iniziative legislative e i diversi atti amministrativi. Alla riunione partecipano anche i parlamentari.
Il Presidente del Movimento o un suo delegato prende parte alla riunione.
V - Limitazione dei mandati, protezione dei dati personali e
disposizioni finali

 
Art. 52

E' stabilita una limitazione di tre mandati consecutivi e completi per gli eletti dell'Union Valdôtaine in seno al Consiglio della Valle; la stessa limitazione e' prevista per gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Dopo una pausa di un mandato sara' possibile proporre nuovamente le candidature con le limitazioni stabilite.
 
Art. 53

L'Union Valdôtaine si impegna a trattare i dati personali dei suoi membri, simpatizzanti e contributori conformemente al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla legislazione vigente.
Il trattamento si fonda sui principi di trasparenza, finalita', minimizzazione e sicurezza dei dati.
In ragione della sua natura politica e associativa, il Movimento puo' trattare dati sensibili che rivelano opinioni politiche. Tali dati sono raccolti esclusivamente per:
la gestione delle adesioni e delle quote;
l'invio di comunicazioni del Movimento, newsletter e inviti agli eventi;
l'organizzazione dei processi interni (voti, consultazioni);
il rispetto degli obblighi legali connessi alla vita associativa e politica.
Ogni interessato dispone del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilita' dei propri dati, e puo' opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di messaggi promozionali o politici.
Il Movimento attua misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.
L'Union Valdôtaine designa, quando cio' sia richiesto o ritenuto opportuno, un Delegato alla Protezione dei Dati o un referente incaricato di vigilare sulla conformita' dei trattamenti, scelto in ragione delle sue competenze e della sua indipendenza funzionale. I suoi recapiti sono accessibili sui supporti di comunicazione ufficiali del Movimento.
 
Art. 54

L'Union Valdôtaine non ha scopo di lucro. Le sue risorse e il suo patrimonio sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalita' politiche, culturali, sociali e statutarie.
In caso di scioglimento del Movimento, il Congresso Nazionale delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalita' ideali, culturali e politiche perseguite dall'Union Valdôtaine.
In nessun caso il patrimonio puo' essere ripartito tra gli aderenti.
 
Art. 55

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti Statuti, il Movimento rinvia alle disposizioni del Codice civile, alla legislazione relativa ai partiti e movimenti politici, alle norme in materia di trasparenza, controllo dei rendiconti, finanziamento politico, protezione dei dati personali, nonche' alle altre disposizioni legali applicabili.