Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 settembre 2026
Termini e modalita' per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2023, n. 151;
Visto l'art. 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020, rubricato «Regime transitorio» che stabilisce fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 il versamento da ciascuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese di una parte del gettito proveniente dall'imposizione a livello cantonale, federale e comunale, pari al 40 per cento dell'ammontare lordo dei salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, come definiti al paragrafo 1) del medesimo articolo;
Visto l'art. 9 della legge n. 83 del 2023, rubricato «Ripartizione della compensazione finanziaria» che, conformemente all'art. 9 dell'accordo, prevede il versamento della predetta quota come compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni;
Visto l'art. 10, comma 1, della legge n. 83 del 2023, che stabilisce durante il periodo transitorio di cui all'art. 9, paragrafo 2 dell'accordo, la spettanza di un contributo statale ai comuni di frontiera individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b), punto i) dell'accordo;
Visto l'art. 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che stabilisce l'attribuzione di una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10 anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'art. 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023 e che non e' dovuto alcun contributo statale per le annualita' antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023;
Visto l'art. 10, comma 2, della legge n. 83 del 2023, che stabilisce che terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera, e' comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al comma 1 medesimo articolo;
Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, che dispone, per le finalita' di cui ai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo;
Visto l'art. 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a disciplinare i termini e le modalita' di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, fermo restando le risorse stanziate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante interpretazione autentica del citato art. 10, comma 5, legge n. 83 del 2023;
Visto, altresi', il primo periodo del comma 6 dell'art. 10 della legge n. 83 del 2023, che prevede che le somme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, possano essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo;
Ritenuto, pertanto, opportuno, determinare tale limite nella misura massima del 50 per cento dell'importo, di cui ai citati commi 1 e 2;
Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano che con deliberazioni, rispettivamente n. XII/6643 del 3 agosto 2026, n. 7-2969/2026/XII del 7 agosto 2026, n. 896 del 7 agosto 2026, n. 661 del 28 agosto 2026, hanno espresso parere favorevole in merito all'introduzione dei criteri necessari a stabilire i termini e le modalita' di determinazione del contributo;

Decreta:

Art. 1

1. I presenti criteri si riferiscono alla disciplina dei termini e delle modalita' per la determinazione del contributo di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 83 del 2023.
 
Art. 2

1. Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese e comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 83 del 2023, nonche' i dati rilevati per effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
 
Art. 3

1. Il contributo statale viene limitato ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine tra l'Italia e i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, riportati all'allegato B dell'atto di procedura amichevole tra Confederazione svizzera e Repubblica italiana, concluso il 22 dicembre 2023 ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'accordo.
2. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di frontiera», le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta le «regioni» e la Provincia autonoma di Bolzano la «provincia».
 
Art. 4

1. Il contributo e' determinato operando la divisione dell'importo disponibile sul fondo istituito, dall'art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, per il numero complessivo di tutti i lavoratori frontalieri rilevati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
2. La quota pro capite cosi' ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole regioni e della provincia, costituisce la quota complessiva del contributo di competenza che viene trasferita alle singole regioni e alla provincia per la successiva attribuzione, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 5, in favore dei comuni di frontiera ricadenti nei rispettivi territori.
 
Art. 5

1. Per i comuni di frontiera facenti parte delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nonche' delle Province autonome di Trento e Bolzano la quota complessiva viene attribuita:
a) alle unioni di comuni, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di confine il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle unioni medesime;
b) ai comuni di frontiera non ricadenti, neanche in parte, nelle unioni di comuni, in misura analoga a quella di cui alla lettera a;
2. Per i comuni facenti parte della Regione Lombardia la quota complessiva viene attribuita:
a) ai comuni di frontiera il cui numero di frontalieri residente nel corso di ciascun anno cui si riferisce la ripartizione rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e almeno il 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti;
b) alla Regione Lombardia qualora il rapporto percentuale di cui alla lettera a non sia soddisfatto. La Regione Lombardia, ove ritenuto maggiormente rispondente ai propri strumenti di programmazione, puo' stabilire con proprie determinazioni di attribuire la quota residua spettante:
a) alle comunita' montane, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di frontiera il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella comunita' montana;
b) alle province, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di frontiera il cui territorio non sia compreso in tutto o in parte all'interno di comunita' montane.
 
Art. 6

1. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici, privilegiando il finanziamento o la realizzazione diretta di interventi di interesse di piu' comuni di frontiera in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 5, le somme siano attribuite a enti diversi dai singoli comuni di frontiera. Dette somme potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo per essere destinate prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 83 del 2023.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1228