Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 10 settembre 2026
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attivita' ufficiali da parte delle autorita' sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria». (Repertorio atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026).


LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 10 settembre 2026

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2017/625, il quale prevede che «Se uno Stato membro conferisce la responsabilita' di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attivita' ufficiali per lo stesso settore a piu' di una autorita' competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorita' competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtu' di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attivita' ufficiali ad altre autorita' pubbliche, lo Stato membro:
a) garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorita' coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attivita' ufficiali in tutto il suo territorio;
b) designa, in conformita' delle norme costituzionali degli Stati membri, un'autorita' unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all'art. 1, paragrafo 2.»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e, in particolare, l'art. 2, il quale, tra l'altro, individua, ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, quali autorita' competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l'art. 2 in materia di autorita' competenti e altro personale afferente alle autorita' competenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», il quale, nell'allegato 1 - Prevenzione Collettiva e Sanita' Pubblica - comprende le aree di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria ed E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori;
Vista l'intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271) di questa Conferenza, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105;
Visto l'accordo sancito nella seduta del 19 aprile 2012 (rep. atti n. 101) di questa Conferenza, concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualita', liberi professionisti»;
Visto l'accordo sancito nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 46) di questa Conferenza sul documento recante «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria»;
Visto il decreto 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Vista la nota prot. n. 4441 del 10 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2664, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza, lo schema di accordo e il relativo documento in titolo;
Vista la nota prot. DAR n. 2824 del 12 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 febbraio 2026;
Vista la comunicazione del 17 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3115, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, preso atto delle esigenze istruttorie evidenziate dal Coordinamento della sub Area Sanita' animale e alimentare e considerata la rilevanza e la complessita' del provvedimento, stante la necessita' di svolgere un esame dettagliato, di raccogliere le osservazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di condividerle al fine di rappresentare un posizione comune interregionale, ha chiesto il rinvio di almeno un mese della suddetta riunione tecnica;
Vista la nota prot. DAR n. 3129 del 17 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha differito la citata riunione tecnica, gia' convocata per il giorno 25 febbraio 2026, al giorno 25 marzo 2026, ulteriormente rinviata, con successiva nota prot. DAR n. 4345 del 5 marzo 2026, al 27 marzo 2026;
Vista la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR. n. 5575, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato di non ritenere necessaria la propria partecipazione alla suddetta riunione, in considerazione del carattere strettamente tecnico della tematica trattata e della presenza, nel testo dello schema di accordo in titolo, della clausola di invarianza finanziaria;
Vista la nota prot. DAR n. 6593 dell'8 aprile 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza, in seguito alla citata riunione tecnica del 27 marzo 2026, ha chiesto al coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di inviare il documento contenente le osservazioni e le proposte di modifica al testo, gia' discusse nel corso della medesima riunione;
Vista la comunicazione del 19 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9516, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha inviato un documento, contenente le osservazioni e le proposte di modifica relative alle Linee guida in titolo;
Vista la nota prot. DAR n. 9522 del 19 maggio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, rappresentando al Ministero della salute, al contempo, di restare in attesa di ricevere un nuovo testo o, ove ritenuto necessario, la richiesta di procedere con un ulteriore incontro tecnico;
Vista la nota prot. n. 18306 del 28 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10248, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo in titolo ed il relativo allegato, rappresentando che gli stessi sono stati riformulati sulla base delle osservazioni formulate dal citato Coordinamento tecnico della Commissione salute;
Vista la nota prot. DAR n. 10278 del 28 maggio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con richiesta al citato Ministero di voler fornire un riscontro in merito;
Visto il sopra citato schema di accordo, le cui premesse riportano, tra l'altro, quanto segue:
«Tenuto conto della nota prot. 17559 del 1° settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra gli altri, di definire uno standard di funzionamento delle autorita' competenti e i correlati sistemi di audit»;
«Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento del predetto Accordo del 7 febbraio 2013, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento UE 2017/625 che abroga e sostituisce, tra gli altri, il regolamento (CE) 882/2004;
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 234684 del 21 maggio 2021, con la quale e' stato formalizzato l'elenco predisposto dal Coordinamento interregionale Area Prevenzione e sanita' pubblica dei quaranta rappresentanti delle regioni e delle province autonome per la partecipazione al "Gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dello standard di funzionamento", istituito dal Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'Accordo 7 febbraio 2013, con rappresentanti della Direzione generale della salute animale, della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita';
Tenuto conto dell'opportunita' di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale delle autorita' competenti in materia di sicurezza alimentare al fine di garantire la qualita' e la coerenza agli obblighi generali previsti dal richiamato art. 5 del reg. 2017/625;
Considerata la necessita' di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformita' agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;
Tenuto conto altresi' dell'opportunita' di condividere delle linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attivita' del controllo ufficiale di cui al decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, di adeguamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 e dalle altre norme riportate sezione riferimenti normativi, nonche' standard organizzativi e di personale per gli uffici assessorili con competenze veterinarie ed alimentari delle regioni;»
Vista la comunicazione del 29 luglio 2026, acquisita il 30 luglio 2026 al prot. DAR n. 14470, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l'assenso allo schema di accordo in titolo;
Vista la nota prot. DAR n. 14473 del 30 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti gli esiti della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo in titolo;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attivita' ufficiali da parte delle autorita' sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria» che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, nei seguenti termini:
Art. 1

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire, con propri provvedimenti, il documento oggetto del presente Accordo, che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' UFFICIALI DA PARTE DELLE AUTORITA' SANITARIE COMPETENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le autorita' competenti dello Stato, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle ASL si impegnano ad adottare le indicazioni previste dal predetto documento e a verificare periodicamente la propria adeguatezza rispetto all'Accordo.
 
Art. 3

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, in attuazione del Capitolo 5 del documento allegato al presente Accordo, le strutture organizzative delle amministrazioni regionali/PA, al fine di garantire una strutturazione organica della catena di comando nei diversi settori di cui al regolamento (UE) 2017/625, art. 1(2), per svolgere tutte le funzioni specifiche delle Autorita' competenti regionali (ACR), nonche' il necessario coordinamento interno qualora vi siano piu' strutture individuate. Le medesime assicurano, in particolare, articolazioni dirigenziali esclusivamente dedicate, anche in applicazione e in conformita' di quanto previsto dall'art. 13(1) del regolamento (UE) 2016/429 per la sanita' animale, come declinato dagli articoli 1(1) e 2(1) del citato regolamento e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 136/2022 e relativo accordo sulla figura del responsabile del Servizio veterinario regionale.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, le competenze in sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria, in massima parte richiamate nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2021, siano esercitate da personale dedicato, adeguatamente formato ed esperto ed adeguano, in occasione del primo aggiornamento utile, il Piano triennale di fabbisogno di personale, individuando il numero ed i profili professionali necessari alle Autorita' competenti regionali (ACR), sulla base di quanto previsto dal Capitolo 5 del documento allegato al presente Accordo.
3. Le aziende sanitarie locali possono designare, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione, un referente per il coordinamento tecnico tra le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, previsto al punto 4.3.1.3 del Capitolo 1 delle Linee guida di cui al presente Accordo.
 
Art. 4

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Presidente: Calderoli Il segretario: D'Avena