Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 settembre 2026
Criteri e modalita' di selezione ed erogazione delle somme del fondo destinato al sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta'.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto l'art. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Considerato che risulta necessario, pertanto, definire le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);
Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
Visto, altresi', il successivo art. 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che dispone che «le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;
Visto l'art. 65 «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);
Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2025, n. 301 Supplemento ordinario n. 42;
Visto l'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 199 del 2025, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta';
Visto, altresi', l'art. 1, comma 235, della medesima legge n. 199 del 2025, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo sopracitato, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 234;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale e' stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che ha istituito la Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana incardinata nel Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 2024 al n. 4056, con il quale, e' stato conferito alla dott.ssa Barbara Acreman l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro n. 151 del 30 maggio 2024, registrato al n. 1506, del 7 giugno 2024, dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MIT e al n. 2199 dell'11 giugno 2024 dalla Corte dei conti, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023, stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
Considerato che per la redazione della tabella di ripartizione pro quota regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 199 del 2025 sono stati consultati i siti istruzionali dell'ISTAT in relazione al numero dei genitori separati o divorziati e del Ministero dell'economia e delle finanze per il parametro relativo alla redditualita' media regionale;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti richiedenti;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 10 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2026, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2026 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative 19 gennaio 2026, n. 2 e relativi allegati, con la quale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attivita' amministrativa e la gestione, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2026, con le relative risorse umane, finanziarie risultanti dagli allegati, nonche' strumentali;
Vista la nota n. 41304 del 3 settembre 2026 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale sono state comunicate, ai fini del previsto concerto, le osservazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuto di procedere alla definizione delle modalita' attuative del citato «Fondo genitori separati o divorziati»;
Su proposta del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

Decreta:

Art. 1

Dotazione finanziaria e finalita'

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di accesso, per l'anno 2026, ai contributi del fondo, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (di seguito, «Fondo»), finalizzati a garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta'.
2. La dotazione finanziaria del Fondo e' pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul capitolo 1690 p.g.5 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato 1
(*) Fonte statistica istituzionale: https://demo.istat.it/tavole/?t=sepdiv
Il parametro A e' calcolato con peso dell'80% della quota del Fondo ed e' ripartito in base al numero regionale di genitori separati e divorziati secondo la media dell'ultimo quinquennio (2020-2024) rapportata al numero totale nazionale del numero di genitori separati e divorziati, dati ISTAT;
(**) Fonte statistica istituzionale: https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?ope ndata=yes - https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/i ndex.php?tree=2025 - https://www1.finanze.gov.it/finanze/pagina_dichiarazioni/public/dichi arazioni.php
Il parametro B e' calcolato con peso del 15% della quota del Fondo ed e' ripartito con proporzione inversa in base al reddito medio regionale calcolato secondo la media dell'ultimo quinquennio (2020-2024), dati MEF
(***) Il parametro C e' calcolato con peso del 5% della quota del Fondo ed e' ripartito proporzionalmente al numero di comuni ad alta tensione abitativa presenti nel territorio di ogni singola regione. Dati acquisiti dalla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari del Fondo e riparto regionale

1. Possono accedere ai contributi del Fondo i genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e con almeno un figlio a carico con eta' inferiore ai 21 anni, di seguito denominati «beneficiari» che presentino apposita istanza attraverso la piattaforma dedicata, accessibile sul sito istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 5 e 6.
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono suddivise pro quota in appositi accantonamenti, individuati, per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base della formula di calcolo di cui all'allegato 1, riferita ai seguenti criteri di ripartizione:
a) importo pro quota direttamente proporzionale al numero medio di genitori separati o divorziati residenti in ciascuna regione o provincia autonoma, riferito alle annualita' dal 2020 al 2024, sul corrispondente numero medio totale di genitori separati o divorziati residenti sul territorio nazionale, riferito alle medesime annualita';
b) importo pro quota inversamente proporzionale al reddito medio dei residenti in ciascuna regione o provincia autonoma, riferito alle annualita' dal 2020 al 2024, sul corrispondente reddito medio dei residenti sul territorio nazionale, riferito alle medesime annualita';
c) importo pro quota direttamente proporzionale al numero di comuni ad alta tensione abitativa presenti nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma.
3. L'allegato 1 reca evidenza delle fonti statistiche istituzionali utilizzate ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e l'individuazione dell'accantonamento pro quota da ripartire per l'anno 2026 tra i beneficiari residenti in ciascuna regione e provincia autonoma.
 
Art. 3

Misura del contributo

1. I contributi del Fondo sono riconosciuti, in una unica erogazione annuale, ai beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 9, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2. L'importo del contributo per ciascuno dei beneficiari di cui al primo periodo e' determinato in misura pari al 50% degli oneri dal medesimo sostenuti annualmente per il canone di locazione di una unita' immobiliare, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 6 fino ad un massimo di 6.000,00 euro annui.
 
Art. 4

Avviso pubblico

1. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sono indicati le modalita' di accesso alla piattaforma di cui all'art. 2, comma 1, nonche' i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'anno 2026.
 
Art. 5

Presentazione delle istanze

1. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 puo' presentare una unica istanza di contributo in modalita' digitale, tramite la piattaforma dedicata, individuata nell'avviso di cui all'art. 4.
2. L'accesso alla piattaforma, di cui al comma 1, avviene esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la Carta di identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).
3. Le istanze devono essere presentate entro i termini stabiliti dall'avviso.
4. Ad ogni istanza la piattaforma associa automaticamente un numero identificativo «ID».
5. L'istanza deve contenere, oltre ai dati di cui all'art. 6, il recapito telefonico mobile, l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente, l'e-mail e la PEC per eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione.
 
Art. 6

Requisiti per l'accesso al Fondo

1. Con l'istanza di cui all'art. 5 il richiedente dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) i dati anagrafici e residenza in uno dei comuni italiani del richiedente e del genitore assegnatario dell'abitazione familiare di proprieta';
b) lo stato di separazione o divorzio del richiedente mediante indicazione del tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale;
c) i dati catastali e anagrafici dell'abitazione familiare assegnata all'altro genitore, che deve essere di proprieta' del richiedente, dell'altro genitore o dei figli con il medesimo convivente;
d) gli estremi della registrazione del contratto di locazione intestato al richiedente e l'indicazione del canone annuale di locazione;
e) di non essere proprietario di uno o piu' immobili ad uso residenziale nel medesimo comune dell'abitazione familiare di cui alla lettera c) o nei comuni limitrofi, entro un raggio di 50 km, fatta salva l'eventuale proprieta' dell'abitazione familiare di cui alla lettera c);
f) il numero di figli a carico di eta' inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;
g) di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
h) il reddito individuale, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore a 35.000,00 euro;
i) di non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato ovvero da altri enti pubblici per analoghe finalita' di sostegno abitativo e di non essere assegnatario di una unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
 
Art. 7

Criteri di priorita'

1. Hanno priorita' di accesso ai contributi di cui all'art. 1 i soggetti richiedenti che si trovino nelle seguenti condizioni e che dichiarino di trovarsi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle seguenti condizioni:
a) numero di figli a carico di eta' inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;
b) disabilita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del richiedente e/o dei figli a carico di eta' inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;
c) condizione di «disoccupazione involontaria», ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
d) residenza in un comune ad alta tensione abitativa, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.
 
Art. 8

Cause di esclusione

1. Sono automaticamente escluse:
a) le istanze pervenute oltre i termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'art. 4;
b) le istanze presentate secondo modalita' diverse da quelle definite dagli articoli 2 comma 1, 5 e 6;
c) le istanze di beneficiari privi di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1.
 
Art. 9

Criteri e parametri
per l'elaborazione della graduatoria

1. La graduatoria dei beneficiari ammessi ai contributi del Fondo e' elaborata attraverso la piattaforma informatica dedicata, tenuto conto della residenza del richiedente e dell'accantonamento pro quota regionale indicato nella tabella di cui all'allegato 1.
2. In caso di numero di domande inferiori rispetto all'accantonamento di ciascuna regione o provincia autonoma, le risorse disponibili sono riassegnate, pro quota, agli accantonamenti delle altre regioni e province autonome, sulla base dei parametri e criteri di ponderazione di cui all'art. 2, comma 2 e dell'allegato 1.
3. Nell'ambito di ciascun accantonamento regionale, la graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo e' definita nel rispetto della somma dei punteggi di cui all'allegato 2:
4. Il calcolo del punteggio finale assegnato ad ogni richiedente e la definizione della graduatoria dei beneficiari ammessi su base regionale sono elaborati in maniera automatica tramite la piattaforma.
5. In caso di richiedenti aventi lo stesso punteggio, e' attribuita priorita' ai richiedenti con reddito piu' basso.
 
Art. 10

Graduatoria dei beneficiari

1. La graduatoria dei beneficiari ammessi su base regionale e' approvata con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana entro quindici giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione delle istanze e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia di riservatezza dei dati personali, la graduatoria dei beneficiari e' pubblicata utilizzando l'identificativo ID di cui all'art. 5, comma 4.
 
Art. 11

Modalita' di erogazione
del sostegno abitativo

1. L'erogazione del contributo ai beneficiari avviene in un'unica soluzione, all'esito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del decreto di cui all'art. 10, comma 1.
 
Art. 12

Revoca e segnalazione
di incongruenze

1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva la facolta' di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, subordinando l'erogazione del contributo all'esito positivo dei controlli.
2. All'esito dei controlli a campione, ai richiedenti che hanno presentato domande non coerenti con i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e' comunicata l'esclusione dal contributo.
3. Le risorse oggetto delle notifiche di cui al comma 2 sono assegnate mediante scorrimento della corrispondente graduatoria regionale, ovvero, in caso di incapienza, mediante scorrimento di altra graduatoria regionale, individuata secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 2.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui al presente decreto sono erogati nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2026

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3355