| Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
| DECRETO 10 settembre 2026 |
| Individuazione del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto 12 giugno 2025, prot. 116 del 16 giugno 2025. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la banca di sviluppo del Consiglio d'europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044; Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies, che ha espunto dalla presente procedura autorizzativa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 1, comma 512; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica); Vista l'intesa, sottoscritta in sede di conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che prevede che le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento; Visto altresi', l'art. 6 della suddetta intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044 autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016 imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria al 30 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e Marche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione 2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2018, n. 271, con cui e' stata disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato differito al 31 dicembre 2019; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e' proceduto all'assegnazione delle economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio 2020, n. 23, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2 del 2019; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 34, con cui il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e' stato prorogato al 31 ottobre 2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 34, con cui il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e' stato prorogato dal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021; Visti i contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni beneficiare per gli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, nonche' i relativi piani di ammortamento delle erogazioni effettuate a favore degli enti beneficiari; Considerato che tutti i citati contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con gli enti beneficiari sono ad oggi scaduti; Dato atto che, nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui alla linea di finanziamento in oggetto, gli enti beneficiari hanno riscontrato molteplici difficolta', in parte prodotte dalla situazione pandemica e, successivamente, dal contesto geopolitico internazionale; Dato atto che, al fine di individuare soluzioni efficaci alle suddette criticita', la direzione competente del Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato, a far data dal mese di ottobre del 2022, una capillare attivita' di ricognizione e un'intensa interlocuzione con i soggetti istituzionali a vario titolo interessati, tra cui anche le regioni; Considerato che, dalla ricognizione effettuata e' emerso che, a fronte dell'individuazione al 15 ottobre 2021 del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione, numerosi interventi non sono stati ultimati e/o conclusi finanziariamente; Ritenuta la necessita', nonche' l'opportunita', di garantire il completamento di tali interventi; Dato atto che, su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, ciascuna regione ha effettuato una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, definendo un elenco di interventi non ultimati e/o non conclusi finanziariamente con la relativa indicazione delle somme necessarie per il completamento dei lavori e/o dell'attivita' di ricognizione; Considerato che, alla scadenza del periodo di utilizzo dei citati contratti di mutuo stipulati in attuazione dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, residuano contributi per una ammontare pari a euro 463.920.912,37, al netto di quanto dovuto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., per il rimborso delle rate di mutuo corrisposte in relazione all'avvenuto utilizzo dei contributi in attualizzazione; Dato atto che, in virtu' di tale esigenza, con nota prot. DGFIESD n. 3702 del 15 luglio 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei residui contributi pluriennali - art. 10 del decreto-legge n. 104/2013 - ai sensi dell'art. 1, comma 512, legge n. 296/2006, da parte delle regioni per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica gia' autorizzati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con decreto interministeriale 6 giugno 2017, n. 390, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016); Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro - tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato, con nota del 2 agosto 2024, prot. n. 35413, che dall'utilizzo, mediante attualizzazione, dei citati residui contributi pluriennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Considerato che i suddetti residui contributi pluriennali, per i quali il Ministro dell'istruzione e del merito ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. DGFIESD n. 3702 del 15 luglio 2024, sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 - piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 giugno 2025, n. 116, con il quale le regioni sono state autorizzate a utilizzare i residui contributi pluriennali per un importo pari a euro 463.920.912,37 mediante la stipula di mutui per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica gia' autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016); Considerato che, in attuazione del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 giugno 2025, n. 116, le regioni, fatta eccezione per il Molise, hanno regolarmente stipulato i nuovi contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Dato atto che la mancata stipulazione del nuovo contratto di mutuo da parte della Regione Molise e' dipesa unicamente da valutazioni di opportunita' effettuate dall'ente; Considerato che l'onere relativo al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e' posto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed e' assunto, per i profili di competenza, dal Ministero dell'istruzione e del merito, come da note di impegno trasmesse a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e alle regioni interessate all'atto della notifica dei contratti; Considerato che, come previsto nei nuovi contratti di mutuo stipulati dalla regione, Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha provveduto alla prima erogazione in data 27 maggio 2026 e che l'ultima richiesta di erogazione puo' essere presentata in data 2 novembre 2027, con data valuta di erogazione il 25 novembre successivo; Ritenuto necessario definire, in stretta correlazione con le tempistiche dei contratti di mutuo, un termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale
1. Per le finalita' e le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi finanziati con decreto Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 giugno 2025, n. 116 e' fissato inderogabilmente al 29 ottobre 2027. 2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di revoca del finanziamento concesso. 3. Per la gestione amministrativa degli interventi si applicano le Linee guida Mutui BEI (2015-2016), gia' vigenti per i precedenti contratti di mutuo e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1914 |
| |
|
|