Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2026, n. 183
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'introduzione della sigla di individuazione delle province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare l'articolo 100;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 24;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, recante «Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 15 aprile 2021, e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 19 luglio 2024, n. 9, concernente «Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 38 del 22 luglio 2024, e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'appendice XI al titolo III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, concernente «Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017, n. 140, concernente «Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2»;
Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 26 marzo 2025, n. 22, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 28 marzo 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna a far data dal 1° aprile 2025;
Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 28 aprile 2025, n. 38, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 25 del 29 aprile 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia dell'Ogliastra a far data dal 1° maggio 2025;
Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 2025, n. 48, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 61 del 19 maggio 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia del Sulcis Iglesiente e della Provincia del Medio Campidano a far data dal 1° giugno 2025;
Considerato che, a seguito dell'individuazione della circoscrizione territoriale delle nuove province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e della Gallura Nord-Est Sardegna e della soppressione della provincia del Sud Sardegna, e' necessario modificare l'elenco delle sigle di individuazione delle provincie di cui al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Considerato che l'istituzione delle nuove province comporta la necessita' di determinare la relativa sigla di individuazione, sia al fine della fabbricazione del talloncino autoadesivo da applicare a corredo della targa di immatricolazione ai sensi dell'articolo 260, comma 3, del citato regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sia per la gestione, da parte delle province stesse, dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Frosinone FR», sono inserite le seguenti: «Gallura Nord-Est Sardegna OT»;
b) dopo le parole: «Matera MT», sono inserite le seguenti: «Medio Campidano VS»;
c) dopo le parole: «Nuoro NU», sono inserite le seguenti: «Ogliastra OG»;
d) le parole: «Sud Sardegna SU» sono sostituite dalle seguenti: «Sulcis Iglesiente SU».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13
giugno 1991, n. 190 recante: «Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale»:
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1
il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice
della strada»:
«Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso
di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad
una motrice, devono essere muniti posteriormente di una
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della
motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono
avere caratteristiche rifrangenti.
6.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata
dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo. I
motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori
strada che prevedono trasferimenti su strada possono
esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in
luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva
costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i
dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve
avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche
dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce
ed e' collocato in modo da garantire la visibilita' e la
posizione richieste dal regolamento per le targhe di
immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa
sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare
licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo
il percorso indicato nel regolamento della manifestazione
stessa.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3,
4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa
non propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 ad
euro 8.186.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 26 ad euro 102.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti
deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'appendice XI, titolo III,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada», come modificata
dal presente decreto:
«Appendici al Titolo III - Appendice XI
Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici
provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle
province).
1. Le sigle di individuazione degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le
seguenti:
A Piemonte e Valle d'Aosta
A1 Alessandria
A2 Aosta
A3 Asti
A4 Cuneo
A5 Novara
A6 Torino
A7 Vercelli
A8 Biella
A9 Verbania
B Lombardia
B1 Bergamo
B2 Brescia
B3 Como
B4 Cremona
B5 Mantova
B6 Milano
B7 Pavia
B8 Sondrio
B9 Varese
B10 Lecco
B11 Lodi
B12 Monza-Brianza
C Trentino-Alto Adige
C1 Bolzano
C2 Trento
D Veneto
D1 Belluno
D2 Padova
D3 Rovigo
D4 Treviso
D5 Venezia
D6 Verona
D7 Vicenza
E Friuli-Venezia Giulia
E1 Gorizia
E2 Udine
E3 Pordenone
E4 Trieste
H Liguria
H1 Genova
H2 Imperia
H3 La Spezia
H4 Savona
L Emilia-Romagna
L1 Bologna
L2 Ferrara
L3 Forli'
L4 Modena
L5 Parma
L6 Piacenza
L7 Ravenna
L8 Reggio Emilia
L9 Rimini
M Toscana
M1 Arezzo
M2 Firenze
M3 Grosseto
M4 Livorno
M5 Lucca
M6 Massa Carrara
M7 Pisa
M8 Pistoia
M9 Siena
M10 Prato
N Umbria
N1 Perugia
N2 Terni
O Marche
O1 Ancona
O2 Ascoli Piceno
O3 Macerata
O4 Pesaro
O5 Fermo
P Lazio
P1 Frosinone
P2 Latina
P3 Rieti
P4 Roma
P5 Viterbo
R Abruzzo e Molise
R1 Campobasso
R2 Chieti
R3 L'Aquila
R4 Pescara
R5 Teramo
R6 Isernia
S Campania e Basilicata
S1 Avellino
S2 Benevento
S3 Caserta
S4 Matera
S5 Napoli
S6 Potenza
S7 Salerno
T Puglia
T1 Bari
T2 Brindisi
T3 Foggia
T4 Lecce
T5 Taranto
T6 Barletta-Andria-Trani
V Calabria
V1 Catanzaro
V2 Cosenza
V3 Reggio Calabria
V4 Crotone
V5 Vibo Valentia
W Sicilia
W1 Agrigento
W2 Caltanissetta
W3 Catania
W4 Enna
W5 Messina
W6 Palermo
W7 Ragusa
W8 Siracusa
W9 Trapani
X Sardegna
X1 Cagliari
X2 Nuoro
X3 Sassari
X4 Oristano
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono
le seguenti:
Agrigento AG
Alessandria AL
Ancona AN
Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma
Arezzo AR
Ascoli Piceno AP
Asti AT
Avellino AV
Bari BA
Barletta - Andria - Trani BT
Belluno BL
Benevento BN
Bergamo BG
Biella BI
Bologna BO
Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma
Brescia BS
Brindisi BR
Cagliari CA
Caltanissetta CL
Campobasso CB
Carbonia-Iglesias
Caserta CE
Catania CT
Catanzaro CZ
Chieti CH
Como CO
Cosenza CS
Cremona CR
Crotone KR
Cuneo CN
Enna EN
Fermo FM
Ferrara FE
Firenze FI
Foggia FG
Forli' Cesena FC
Frosinone FR
Gallura Nord-Est Sardegna OT
Genova GE
Gorizia GO
Grosseto GR
Imperia IM
Isernia IS
L'Aquila AQ
La Spezia SP
Latina LT
Lecce LE
Livorno LI
Lodi LO
Lucca LU
Macerata MC
Mantova MN
Massa Carrara MS
Matera MT
Medio Campidano VS
Messina ME
Milano MI
Modena MO
Monza - Brianza MB
Napoli NA
Novara NO
Nuoro NU
Ogliastra OG
Olbia-Tempio
Oristano OR
Padova PD
Palermo PA
Parma PR
Pavia PV
Perugia PG
Pesaro e Urbino PU
Pescara PE
Piacenza PC
Pisa PI
Pistoia PT
Pordenone PN
Potenza PZ
Prato PO
Ragusa RG
Ravenna RA
Reggio Calabria RC
Reggio Emilia RE
Rieti RI
Rimini RN
Roma Roma
Rovigo RO
Salerno SA
Sassari SS
Savona SV
Siena SI
Siracusa SR
Sondrio SO
Sulcis Iglesiente SU
Taranto TA
Teramo TE
Terni TR
Torino TO
Trapani TP
Trento TN La N e' sormontata dallo stemma
Treviso TV
Trieste TS
Udine UD
Varese VA
Venezia VE
Verbano Cusio Ossola VB
Vercelli VC
Verona VR
Vibo Valenzia VV
Vicenza VI
Viterbo VT».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2008, n. 89 recante: «Regolamento recante modifiche
all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice
della strada, in materia di individuazione delle sigle di
immatricolazione di veicoli per nuove province» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio
2008.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio
2017, n. 140 recante: «Regolamento recante modifica
all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice
della strada, per la fissazione della sigla di
individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita
con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio
2016, n. 2» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222
del 22 settembre 2017.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. I veicoli gia' circolanti, dotati di targhe di immatricolazione con la sigla «Sud Sardegna SU» alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai veicoli dotati di targhe di immatricolazione aventi le sigle delle province preesistenti alla data di entrata in vigore della legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3352