| Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2026, n. 183 |
| Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'introduzione della sigla di individuazione delle province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare l'articolo 100; Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 24; Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, recante «Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 15 aprile 2021, e, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 19 luglio 2024, n. 9, concernente «Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 38 del 22 luglio 2024, e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'appendice XI al titolo III; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, concernente «Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017, n. 140, concernente «Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2»; Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 26 marzo 2025, n. 22, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 28 marzo 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna a far data dal 1° aprile 2025; Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 28 aprile 2025, n. 38, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 25 del 29 aprile 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia dell'Ogliastra a far data dal 1° maggio 2025; Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 2025, n. 48, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 61 del 19 maggio 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia del Sulcis Iglesiente e della Provincia del Medio Campidano a far data dal 1° giugno 2025; Considerato che, a seguito dell'individuazione della circoscrizione territoriale delle nuove province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e della Gallura Nord-Est Sardegna e della soppressione della provincia del Sud Sardegna, e' necessario modificare l'elenco delle sigle di individuazione delle provincie di cui al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Considerato che l'istituzione delle nuove province comporta la necessita' di determinare la relativa sigla di individuazione, sia al fine della fabbricazione del talloncino autoadesivo da applicare a corredo della targa di immatricolazione ai sensi dell'articolo 260, comma 3, del citato regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sia per la gestione, da parte delle province stesse, dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2026; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «Frosinone FR», sono inserite le seguenti: «Gallura Nord-Est Sardegna OT»; b) dopo le parole: «Matera MT», sono inserite le seguenti: «Medio Campidano VS»; c) dopo le parole: «Nuoro NU», sono inserite le seguenti: «Ogliastra OG»; d) le parole: «Sud Sardegna SU» sono sostituite dalle seguenti: «Sulcis Iglesiente SU».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 recante: «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale»: «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». - Si riporta il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della strada»: «Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. 4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed e' collocato in modo da garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 ad euro 8.186. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». - Si riporta il testo dell'appendice XI, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», come modificata dal presente decreto: «Appendici al Titolo III - Appendice XI Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province). 1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d'Aosta A1 Alessandria A2 Aosta A3 Asti A4 Cuneo A5 Novara A6 Torino A7 Vercelli A8 Biella A9 Verbania B Lombardia B1 Bergamo B2 Brescia B3 Como B4 Cremona B5 Mantova B6 Milano B7 Pavia B8 Sondrio B9 Varese B10 Lecco B11 Lodi B12 Monza-Brianza C Trentino-Alto Adige C1 Bolzano C2 Trento D Veneto D1 Belluno D2 Padova D3 Rovigo D4 Treviso D5 Venezia D6 Verona D7 Vicenza E Friuli-Venezia Giulia E1 Gorizia E2 Udine E3 Pordenone E4 Trieste H Liguria H1 Genova H2 Imperia H3 La Spezia H4 Savona L Emilia-Romagna L1 Bologna L2 Ferrara L3 Forli' L4 Modena L5 Parma L6 Piacenza L7 Ravenna L8 Reggio Emilia L9 Rimini M Toscana M1 Arezzo M2 Firenze M3 Grosseto M4 Livorno M5 Lucca M6 Massa Carrara M7 Pisa M8 Pistoia M9 Siena M10 Prato N Umbria N1 Perugia N2 Terni O Marche O1 Ancona O2 Ascoli Piceno O3 Macerata O4 Pesaro O5 Fermo P Lazio P1 Frosinone P2 Latina P3 Rieti P4 Roma P5 Viterbo R Abruzzo e Molise R1 Campobasso R2 Chieti R3 L'Aquila R4 Pescara R5 Teramo R6 Isernia S Campania e Basilicata S1 Avellino S2 Benevento S3 Caserta S4 Matera S5 Napoli S6 Potenza S7 Salerno T Puglia T1 Bari T2 Brindisi T3 Foggia T4 Lecce T5 Taranto T6 Barletta-Andria-Trani V Calabria V1 Catanzaro V2 Cosenza V3 Reggio Calabria V4 Crotone V5 Vibo Valentia W Sicilia W1 Agrigento W2 Caltanissetta W3 Catania W4 Enna W5 Messina W6 Palermo W7 Ragusa W8 Siracusa W9 Trapani X Sardegna X1 Cagliari X2 Nuoro X3 Sassari X4 Oristano 1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma Arezzo AR Ascoli Piceno AP Asti AT Avellino AV Bari BA Barletta - Andria - Trani BT Belluno BL Benevento BN Bergamo BG Biella BI Bologna BO Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma Brescia BS Brindisi BR Cagliari CA Caltanissetta CL Campobasso CB Carbonia-Iglesias Caserta CE Catania CT Catanzaro CZ Chieti CH Como CO Cosenza CS Cremona CR Crotone KR Cuneo CN Enna EN Fermo FM Ferrara FE Firenze FI Foggia FG Forli' Cesena FC Frosinone FR Gallura Nord-Est Sardegna OT Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS L'Aquila AQ La Spezia SP Latina LT Lecce LE Livorno LI Lodi LO Lucca LU Macerata MC Mantova MN Massa Carrara MS Matera MT Medio Campidano VS Messina ME Milano MI Modena MO Monza - Brianza MB Napoli NA Novara NO Nuoro NU Ogliastra OG Olbia-Tempio Oristano OR Padova PD Palermo PA Parma PR Pavia PV Perugia PG Pesaro e Urbino PU Pescara PE Piacenza PC Pisa PI Pistoia PT Pordenone PN Potenza PZ Prato PO Ragusa RG Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Rieti RI Rimini RN Roma Roma Rovigo RO Salerno SA Sassari SS Savona SV Siena SI Siracusa SR Sondrio SO Sulcis Iglesiente SU Taranto TA Teramo TE Terni TR Torino TO Trapani TP Trento TN La N e' sormontata dallo stemma Treviso TV Trieste TS Udine UD Varese VA Venezia VE Verbano Cusio Ossola VB Vercelli VC Verona VR Vibo Valenzia VV Vicenza VI Viterbo VT». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89 recante: «Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017, n. 140 recante: «Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2017.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Disposizioni transitorie
1. I veicoli gia' circolanti, dotati di targhe di immatricolazione con la sigla «Sud Sardegna SU» alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai veicoli dotati di targhe di immatricolazione aventi le sigle delle province preesistenti alla data di entrata in vigore della legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7. |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3352 |
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