Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 settembre 2026
Modifiche ai decreti nn. 635206 e 635212 del 2 dicembre 2024, relativi ad interventi nel settore vitivinicolo investimenti e alla ricostruzione e riconversione dei vigneti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;
Visto, in particolare, l'art. 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2026/471, che definisce gli aiuti finanziari dell'Unione per il settore vitivinicolo, e in particolare il secondo comma, ove si prevede che «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione puo' coprire fino all'80% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti se l'intervento e' connesso all'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 57, lettera b)»;
Visto il successivo paragrafo 2 del medesimo art. 59 cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2026/471, ove si prevede che «In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'art. 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), puo' essere aumentato fino all'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonche' al miglioramento della sostenibilita' dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'art. 57, lettera b)»;
Visto il Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, cosi' come modificato da successivi emendamenti;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ove si prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta con decreto e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti intesi a dare attuazione alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dall'Unione europea in materia di politica comune agricola e forestale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, n. 635206 recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, che definisce il sostegno per gli investimenti di ristrutturazione e di riconversione;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, n. 635212, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti»;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, che definisce il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 5 febbraio 2026, n. 55622, recante «Criteri per la determinazione del sostegno di cui all'art. 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 - Intervento «Vendemmia Verde»;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica dei decreti ministeriali in parola al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal nuovo regolamento (UE) 2026/471;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 10 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1
Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, n. 635206.

1. All'art. 8, comma 2, il periodo «Tale importo e' calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni», e' sostituito dal seguente: «Tale importo e' calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 55622».
2. All'art. 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In deroga al precedente comma 3, l'aiuto finanziario dell'Unione puo' coprire fino all'80% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti se l'intervento e' connesso all'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, attraverso la scelta delle azioni, riportate all'allegato II del presente decreto, che mirano al raggiungimento degli obiettivi specifici elencati all'art. 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e i) del medesimo regolamento. Nella fase di presentazione della domanda di cui all'art. 4 e, solamente per l'annualita' 2026/2027 entro la fase di presentazione della domanda di pagamento, deve essere allegata una relazione tecnica contenente la prova del contributo positivo atteso per uno o piu' obiettivi ambientali di cui al precedente periodo.».
 
Art. 2
Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, n. 635212.

1. All'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. In deroga al precedente comma 1, il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali puo' essere aumentato fino all'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonche' al miglioramento della sostenibilita' dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'art. 57, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Un elenco esemplificativo ma non esaustivo dei tipi di investimenti che possono ricevere un aiuto fino all'80% e' riportato nel PSP al punto 5 della scheda «Investimenti», «Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilita' dell'intervento», sotto la voce «Per il pilastro ambientale».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il sostegno previsto dal presente decreto e' concesso nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2026

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1206