| Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 8 settembre 2026 |
| Aggiornamento dell'elenco degli aeroporti doganali nel territorio nazionale. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'allegato 1, al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; Visto l'art. 1, del regolamento, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, con il quale sono individuati gli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottata ai sensi del regolamento di amministrazione dell'Agenzia con la quale sono stati istituiti gli Uffici locali delle dogane e dei monopoli - UADM; Visto l'art. 64, dell'allegato 1 al predetto decreto legislativo n. 141 del 2024 che, al comma 2, stabilisce che gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto che per aeroporto doganale si deve intendere un aeroporto in cui si svolge traffico passeggeri o merci, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o diretti nei medesimi Paesi, per il quale e' prescritto l'espletamento dei controlli e delle formalita' doganali; Considerato che negli aeroporti di Lampedusa (AG), di Ancona-Falconara (AN), della Valle d'Aosta (AO), di Bari-Palese (BA), di Bergamo-Orio al Serio (BG), di Biella-Cerrione (BI), di Bologna (BO), di Bolzano Dolomiti (BZ), di Brescia-Montichiari (BS), del Salento (BR), di Cagliari-Elmas (CA), di Catania-Fontanarossa (CT), di Lamezia Terme (CZ), di Crotone (CR), di Cuneo-Levaldigi (CN), di Firenze (FI), di Foggia (FG), di Forli' (FC), di Genova-Sestri Ponente (GE), del Friuli-Venezia Giulia (GO), della Maremma (GR), di Marina di Campo (LI), di Milano-Linate (MI), di Napoli-Capodichino (NA), di Palermo (PA), di Parma (PR), dell'Umbria (PG), d'Abruzzo (PE), di Pisa San Giusto (PI), di Cosimo (RG), dello Stretto (RC), di Rimini e San Marino (RN), di Roma-Ciampino (RM), di Roma-Fiumicino (RM), di Roma-Urbe (RM), di Salerno-Pontecagnano (SA), di Alghero-Fertilia (SS), di Olbia Costa Smeralda (OT), di Albenga (SV), di Grottaglie-Taranto (TA), di Torino Caselle (TO), di Pantelleria (TP), di Trapani Birgi (TP), di Treviso-Sant'Angelo (TV), di Milano-Malpensa (VA), di Venezia (VE), di Verona-Villafranca (VR), in relazione al traffico passeggeri o merci provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o diretti nei medesimi Paesi, e' garantita, con le specifiche modalita' stabilite per ciascuno dei predetti aeroporti, la presenza del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della Guardia di finanza per gli accertamenti di competenza; Ritenuto necessario aggiornare la lista degli aeroporti doganali contenuta nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze 11 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154, del 3 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per gli aspetti di competenza; Visto l'art. 11, comma 2, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2019, che stabilisce che il dirigente a Capo del Dipartimento delle finanze assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze»;
Decretano:
Art. 1
Individuazione degli aeroporti doganali
1. Sono individuati i seguenti aeroporti doganali nel territorio nazionale:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Abrogazioni
1. Il presente provvedimento sostituisce ogni precedente provvedimento relativo all'individuazione degli aeroporti doganali. |
| | Art. 3
Oneri amministrativi
1. Le amministrazioni interessate dal presente decreto provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 4
Efficacia delle disposizioni
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2026
Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione Riazzola Il direttore generale delle finanze Spalletta |
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