Gazzetta n. 237 del 12 ottobre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 1 ottobre 2026, n. 182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, di seguito denominato «Accordo».
 
ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
In materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e
dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni,
dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della
trasformazione economica e della crescita intelligente

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito congiuntamente denominate «le Parti» e, individualmente, «la Parte»,
visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;
considerata la Dichiarazione Congiunta di Collaborazione Strategica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, firmata il 12 febbraio 2010;
visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014;
considerato il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;
visto il Protocollo bilaterale per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023;
considerate le linee guida disposte dalla Dichiarazione congiunta in vista del primo Vertice bilaterale Italia-Albania, adottata il 16 maggio 2025;
riaffermando i solidi legami storici, culturali e umani esistenti fra i due Paesi e i loro popoli;
guidati dai principi di uguaglianza, reciprocita', rispetto reciproco e dal comune impegno verso i valori democratici e lo sviluppo sostenibile;
riconoscendo l'importanza strategica di una cooperazione rafforzata in settori di pubblico interesse quali assistenza sanitaria, protezione dell'ambiente, sicurezza e industria della difesa, contrasto all'immigrazione irregolare, educazione, innovazione e inclusione sociale;
consapevoli del ruolo degli accordi bilaterali nel contribuire alla stabilita' regionale, alla trasformazione economica e all'integrazione europea della Repubblica d'Albania;
riconoscendo il valore dello scambio di conoscenze, competenze e modelli istituzionali, incluse le buone prassi sviluppate nel quadro dell'Unione Europea;
determinati a rafforzare la cooperazione in modo strutturato, inclusivo e a lungo termine, attraverso la partecipazione attiva delle Autorita' centrali e locali, del mondo accademico, della societa' civile e del settore privato;
sottolineando l'importanza di facilitare la mobilita', i diritti e il benessere dei cittadini che risiedono o lavorano nei rispettivi territori;
mirando a promuovere la crescita inclusiva, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile di entrambi i Paesi attraverso sforzi congiunti;
considerando l'importanza cruciale di favorire un coinvolgimento piu' profondo e duraturo con le rispettive diaspore, di promuovere i diritti, l'identita' e la mobilita' dei loro cittadini residenti nei rispettivi territori, nonche' di supportare specifici progetti che preservano e trasmettono i legami linguistici, culturali e intergenerazionali, sostenendo i percorsi di reinserimento e migliorando le connessioni tra le persone.
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi e ambito della cooperazione

Le Parti cooperano nei seguenti settori prioritari:
1. ENERGIA, con particolare riguardo alle energie rinnovabili e all'elettrificazione, all'efficienza energetica e all'uso sostenibile delle risorse naturali
a. le Parti si impegnano a rafforzare la resilienza energetica, sulla base del principio della neutralita' tecnologica e attraverso iniziative congiunte nell'energia rinnovabile, nell'efficienza energetica e nell'uso sostenibile delle risorse naturali, inclusa la cooperazione strategica nell'integrazione di tecnologie pulite, nello sviluppo infrastrutturale e nell'adeguamento agli standard e alle iniziative dell'UE. Tale cooperazione puo' includere:
i. cooperazione per la valutazione e la promozione di investimenti e progetti pilota nella generazione di energia solare, eolica, idroelettrica, a idrogeno, geotermica, da biomasse, nella produzione di e cogenerazione a biogas, nonche' cooperazione nelle reti e infrastrutture di distribuzione elettrica e nella cattura, utilizzo e stoccaggio di anidride carbonica, sfruttando le competenze e le tecnologie italiane per rafforzare la sicurezza energetica dell'Albania;
ii. cooperazione per la valutazione e la promozione di investimenti in progetti di efficientamento energetico che includono soluzioni riguardanti la cogenerazione (CHP - Combined Heat & Power Plant), trigenerazione (CCHP - Combined Cooling Heat & Power Plant), sistemi di accumulo dell'energia, pompe di calore, sistemi di illuminazione ad alta efficienza, sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS), sistemi di ricarica per automobili elettriche;
iii. cooperazione per la valutazione, lo sviluppo e la promozione in Albania di incentivi correlati a progetti di efficientamento energetico e di generazione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile, in conformita' con la legislazione europea, italiana e albanese;
iv. cooperazione per la valutazione e la promozione di infrastrutture per l'accumulo di energia, inclusi progettazione, ingegnerizzazione e supporto normativo allineato agli standard UE;
v. cooperazione per la valutazione e promozione, inclusi valutazione e supporto a progetti di esplorazione sostenibile, lavorazione e integrazione di materie prime nelle catene di valore regionali e europee, in particolare attraverso la cooperazione nel contesto del Critical Raw Materials Act dell'UE e di iniziative come l'EIT Raw Materials;
b. inoltre, le Parti convengono di esplorare le opportunita' di cooperazione sullo sviluppo di infrastrutture per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi raffinati e gas naturale, al fine di rafforzare la sicurezza energetica, la connettivita' regionale e lo sviluppo economico.
Tale cooperazione puo' includere:
i. studi di fattibilita' congiunti e valutazioni e promozione delle infrastrutture energetiche per il finanziamento, la costruzione e la gestione a lungo termine di impianti di stoccaggio e raffinazione di petrolio e gas, sulla base delle migliori prassi e dei quadri giuridici favorevoli all'investimento sostenibile, inclusi partenariati pubblico-privato;
ii. trasferimento di tecnologia e sviluppo di capacita', sfruttando le competenze avanzate dell'Italia nella raffinazione e stoccaggio del petrolio, per promuovere la creazione di infrastrutture moderne, efficienti ed ecocompatibili;
iii. cooperazione per la valutazione e la promozione di progetti chiavi in mano nel settore minerario, per addestrare personale albanese, e esplorare partenariati paritari con le controparti albanesi per assicurare la comproprieta' e sostenibilita' a lungo termine;
iv. cooperazione regionale con i Paesi balcanici vicini per consentire l'accesso a condotte e reti di trasporto pesante per l'efficace distribuzione di prodotti raffinati e risorse energetiche.
2. PROTEZIONE AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
a. le Parti cooperano nel promuovere la protezione e la sostenibilita' ambientale e nel migliorare le condizioni ecologiche in Albania e nell'intera regione Adriatico-Ionica. La cooperazione mira a sostenere la conservazione della biodiversita', a prevenire e ridurre l'inquinamento, e ad adeguarsi agli obiettivi dell'integrazione europea. Le aree della collaborazione possono includere:
i. la realizzazione di iniziative congiunte per ripristinare e valorizzare gli ecosistemi, proteggere la biodiversita' e affrontare gli impatti ambientali dell'urbanizzazione e dell'attivita' industriale nel bacino Adriatico-Ionico;
ii. lo sviluppo di sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi, inclusi la prevenzione, lo smistamento, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e la promozione dell'economia circolare in generale;
iii. protezione e uso sostenibile delle risorse idriche, inclusa la resilienza idrica, la riduzione dei livelli di inquinamento e il miglioramento della qualita' dell'acqua attraverso misure preventive e correttive;
iv. progettazione, ingegnerizzazione, acquisizione, costruzione e gestione di:
moderne infrastrutture per rifiuti urbani e industriali, come impianti di smistamento e di riciclo, termovalorizzatori e discariche equipaggiate con sistemi per la raccolta e il trattamento del percolato e l'estrazione di biogas;
impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, inclusi il trattamento e il recupero di liquami civili e industriali, con enfasi sulla produzione di biocarburanti e biogas avanzati in linea con gli obiettivi dell'economia circolare;
bonifica e risanamento ambientale, attraverso attivita' coordinate di ingegneria ambientale miranti a risanare terreni e corpi idrici contaminati, a ristabilire l'equilibrio ecologico, e a permettere un uso sostenibile del territorio;
v. programmi di educazione, formazione e sensibilizzazione, rivolti sia alle istituzioni sia alla societa' civile, per promuovere una cultura di responsabilita' ambientale e migliorare la capacita' istituzionale e tecnica;
vi. ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologie, in particolare nei settori delle tecnologie pulite, dell'ottimizzazione dei rifiuti, dell'efficienza delle risorse e delle infrastrutture ecosostenibili;
vii. scambio delle migliori pratiche nella preservazione ambientale e nella gestione sostenibile delle foreste, inclusi lo sviluppo di capacita', i programmi di riforestazione e gli schemi di certificazione.
3. SICUREZZA E DIFESA Cooperazione nell'industria della difesa e nella produzione bellica
a. le parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della difesa e dell'industria della difesa, con particolare attenzione agli investimenti e all'approvvigionamento, allo sviluppo di capacita' interforze, all'addestramento, alla ricerca e sviluppo congiunta e alla cooperazione sull'innovazione tecnologica, in conformita' con i loro impegni internazionali e con le legislazioni nazionali. Tale cooperazione puo' includere:
i. iniziative congiunte miranti a rafforzare le capacita' istituzionali e l'interoperabilita' in risposta alla continua evoluzione delle problematiche di sicurezza;
ii. produzione e co-produzione di sistemi, equipaggiamenti, armamenti, munizionamento, tecnologie e relativi servizi connessi alla difesa e alla sicurezza;
iii. sostegno a progetti e piattaforme congiunte che rafforzano la sicurezza regionale ed euroatlantica, in conformita' con gli impegni internazionali e le legislazioni nazionali di ciascuna Parte;
nonche' la promozione di:
iv. cooperazione fra compagnie di proprieta' statale e/o private per la produzione di navi militari e di quelle per funzioni logistiche ed emergenze in mare;
v. cooperazione commerciale fra compagnie di proprieta' statale e/o private nel campo della produzione e dell'industria militare, inclusa la potenziale delocalizzazione industriale.
4. COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
a. le parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della protezione civile e della risposta alle emergenze, con particolare attenzione a:
i. rafforzare l'interoperabilita' e innovare il sistema dei servizi nazionali delle emergenze, inclusa la modernizzazione e la piena operativita' del numero unico delle emergenze 112 in Albania;
ii. coinvolgere l'integrazione di tecnologie avanzate, come sistemi satellitari, UAV/UAS e intelligenza artificiale, per garantire un'interfaccia unificata per i servizi ai cittadini;
iii. migliorare il monitoraggio del territorio;
iv. permettere risposte tempestive e coordinate a tutti i tipi di emergenze nazionali, mirando a migliorare la trasparenza, rafforzare la sicurezza e ridurre i rischi di corruzione attraverso la digitalizzazione e l'automazione delle procedure definite nell'ambito del presente quadro.
5. COOPERAZIONE MIGRATORIA
Cooperazione contro la migrazione irregolare
a. le Parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. In particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per:
i. costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della EU Global Gateway Strategy;
ii. rafforzare le capacita' di pattugliamento marittimo dell'Albania;
iii. implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE.
Cooperazione su soluzioni innovative per la gestione della migrazione
b. le parti convengono di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle piu' recenti proposte della Commissione Europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri.
6. COOPERAZIONE SULLA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
a. le Parti convengono di dare priorita' a:
i. assistenza giudiziaria reciproca nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale e il terrorismo internazionale, nonche' contro il riciclaggio di denaro e il traffico illegale di esseri umani e di stupefacenti.
b. i trasferimenti di persone condannate verso i loro Paesi di origine, allo scopo di implementare le disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 con il suo Accordo Aggiuntivo fatto a Roma il 24 aprile 2002, il Protocollo d'Intesa bilaterale firmato a Roma il 23 aprile 2002 e il Protocollo d'Intesa bilaterale firmato a Tirana il 15 febbraio 2017.
7. INFRASTRUTTURE
a. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione bilaterale nello sviluppo di infrastrutture strategiche fisiche e digitali, al di fuori del settore energetico, con lo scopo di potenziare la connettivita' fra i due Paesi e accelerare l'integrazione dell'Albania con l'Europa nel quadro del suo processo di adesione all'UE.
b. La cooperazione puo' includere:
i. infrastrutture fisiche, segnatamente la costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, tangenziali, aeroporti e porti, anche all'interno di grandi progetti di connettivita' multinazionali (p.e. IMEC);
ii. infrastrutture digitali, con l'obiettivo di migliorare la connettivita' digitale, la sovranita' digitale e la cyber sicurezza.
c. Le Parti possono realizzare tale cooperazione:
i. elaborando studi di fattibilita' e progetti condivisi;
ii. scambiando conoscenze e conducendo attivita' di addestramento congiunte;
iii. collaborando nell'elaborazione di politiche pubbliche miranti a garantire la sovranita' digitale e la protezione dei dati.
8. SISTEMI SANITARI E PROGRESSO TECNOLOGICO
a. le Parti convengono di cooperare per migliorare la qualita', accessibilita' ed efficienza dei servizi sanitari in Albania attraverso la promozione di riforme istituzionali, lo sviluppo di capacita' e l'integrazione di tecnologie avanzate. Tale cooperazione puo' includere:
i. miglioramento dei servizi primari, secondari e terziari in tutto il territorio dell'Albania, attraverso dialogo politico, assistenza tecnica e lo scambio delle migliori pratiche nell'offerta, gestione e organizzazione del servizio sanitario;
ii. sviluppo di capacita' del personale sanitario, inclusi programmi strutturati per la preparazione, istruzione e lo sviluppo professionale permanente, per adeguarsi con gli standard internazionali sull'assistenza e i servizi ai pazienti;
iii. integrazione di tecnologie avanzate nell'offerta sanitaria, incluse telemedicina, intelligenza artificiale e digitalizzazione dei sistemi, delle operazioni e delle cartelle cliniche, per consentire un'assistenza moderna, incentrata sul paziente ed efficiente;
iv. sostegno a riforme strutturali nel settore sanitario, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni competenti e di attori con le competenze pertinenti, incluso il progresso dell'autonomia ospedaliera, delle strategie di privatizzazione e dei modelli di governance sostenibile;
v. realizzazione di partenariati pubblico-privato fra soggetti di riconosciuta competenza per accelerare la trasformazione della gestione degli ospedali e delle relative attivita', attraverso servizi di consulenza, trasferimento di conoscenze e eventuali accordi di esternalizzazione, in conformita' con le proposte presentate, inclusi studio di flessibilita' e progetto, dai rappresentanti designati da ciascuna Parte;
vi. creazione e modernizzazione dell'infrastruttura sanitaria, nonche' dei sistemi di controllo di qualita' e dei modelli di gestione dei servizi, sviluppati congiuntamente sulla base delle necessita' strategiche e dei contributi proposti da ciascuna Parte;
vii. introduzione dell'assistenza sanitaria privata entro istituzioni pubbliche, cosi' come di settori ospedalieri dedicati all'assistenza privata, in linea con il modello italiano, per migliorare le capacita' di trattenere e attrarre professionisti qualificati e per fornire servizi diversificati nel servizio pubblico;
viii. promozione del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e delle normative di abilitazione in materia di assistenza sanitaria, per sostenere la mobilita', lo scambio di conoscenze e una piu' profonda cooperazione professionale fra le Parti.
9. AGRIBUSINESS E CATENA ALIMENTARE SOSTENIBILE
a. le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale in tutta la catena del valore alimentare e dell'agricoltura per promuovere la sostenibilita', l'innovazione e l'integrazione del mercato, attraverso sforzi congiunti nell'agricoltura biologica, nella sicurezza alimentare, nell'acquacultura, nelle piante medicinali e nello sviluppo di prodotti a valore aggiunto e sistemi di tracciabilita'. Tale cooperazione puo' includere:
i. cooperazione bilaterale nell'agricoltura biologica e nelle pratiche agricole sostenibili, inclusa assistenza tecnica, applicazione di tecnologie avanzate, certificazione e creazione di aziende agricole prototipiche e zone pilota italo-albanesi;
ii. iniziative congiunte nella lavorazione degli alimenti, nell'acquacultura e nello sviluppo di prodotti agroalimentari a valore aggiunto, supportando l'integrazione nei mercati regionali e l'adeguamento agli standard di sicurezza e qualita' degli alimenti dell'UE;
iii. sostegno allo sviluppo e alla commercializzazione di piante medicinali e aromatiche attraverso ricerche congiunte, trasferimento di tecnologia e strategie di branding;
iv. collaborazione sul rafforzamento della sicurezza degli alimenti, della tracciabilita' e dell'innovazione lungo tutta la catena di valore alimentare, incluso lo scambio di soluzioni digitali e la formazione degli organismi di controllo;
v. applicazione di tecnologie avanzate per l'adattamento climatico e la riduzione del rischio di catastrofi, allo scopo di prevenire e mitigare l'impatto di disastri naturali ed eventi climatici estremi sui sistemi e sulle infrastrutture agricole e sulla sicurezza alimentare.
10. TURISMO SOSTENIBILE E DIVERSIFICATO
a. le Parti convengono di promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e diversificato del turismo attingendo alle competenze dell'Italia e attraverso il sostegno al potenziale di entrambi i Paesi come destinazioni per tutto l'anno, attraverso azioni comuni nella valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo rurale e dell'agriturismo, e di iniziative di turismo transfrontaliero in linea con gli standard dell'UE. Questa cooperazione puo' includere:
i. sviluppo congiunto di modelli di turismo sostenibile e diversificato, attingendo all'esperienza dell'Italia nel turismo culturale, sanitario e culinario;
ii. cooperazione nella preservazione e promozione del patrimonio culturale e delle pratiche tradizionali, inclusi la valorizzazione dei siti del patrimonio, lo sviluppo di itinerari transfrontalieri del patrimonio e di pacchetti di turismo culturale;
iii. supporto a iniziative di agriturismo e turismo rurale attraverso la formazione, la certificazione e l'agevolazione degli investimenti, promuovendo sistemi alimentari sostenibili e lo sviluppo economico locale in linea con le politiche dell'UE sullo sviluppo rurale.
11. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA' ECONOMICA
a. le Parti supportano lo sviluppo di programmi universitari e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilita' culturale negli spazi accademici internazionali;
b. sulla base dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, le Parti si impegnano a promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico attraverso programmi congiunti, infrastrutture e cooperazione transfrontaliera volti a guidare la modernizzazione industriale, la trasformazione economica e l'emersione di economie basate sulla conoscenza, competitive e sostenibili. Tale cooperazione puo' includere:
i. promozione di programmi e progetti congiunti in ricerca, sviluppo e innovazione, incluse le innovazioni digitali, ambientali e sociali, e la semplificazione della mobilita' di scienziati e ricercatori nei due sensi;
ii. supporto a ecosistemi di start-up, alla modernizzazione industriale e al trasferimento transnazionale di tecnologia, anche attraverso la cooperazione fra Centri di tecnologia e innovazione;
iii. creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione (R&I) congiunte, inclusi Centri di eccellenza per promuovere la ricerca, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di capacita', l'innovazione e altre iniziative simili, con particolare attenzione all'economia blu;
iv. implementazione di tecnologie digitali avanzate, incluse l'IA, dati e machine learning;
v. rafforzamento della cooperazione in settori ad alta tecnologia per promuovere la trasformazione di entrambe le economie in sistemi basati sulla conoscenza, sostenibili e competitivi e il supporto della crescita intelligente;
vi. discussione della possibilita' di definire e realizzare, per tramite dei Ministeri competenti, un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nei settori della ricerca scientifica per lanciare progetti e iniziative di ricerca congiunte relative a settori scientifici cruciali di comune interesse;
vii. facilitazione dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, tecnologiche e di innovazione, incluse, per esempio, strutture di calcolo ad alte prestazioni, per supportare progetti congiunti, lo sviluppo di capacita' e lo sviluppo dell'eccellenza nei settori della scienza e della tecnologia.
12. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
a. le Parti esprimono il loro impegno nelle seguenti azioni congiunte per rafforzare i legami e lo scambio culturali e educativi:
i. promuovere la lingua e il patrimonio culturale nella gioventu' della diaspora attraverso iniziative educative congiunte, inclusi programmi di lingua nelle scuole ed extracurricolari, corsi per adulti e partenariati universitari;
ii. la creazione di cattedre universitarie e collaborazioni in programmi di ricerca incentrati sulla lingua e la cultura albanese all'estero per incrementare la visibilita' e supportare la trasmissione intergenerazionale dell'identita';
iii. supportare e facilitare l'apprendimento della lingua albanese per i figli della diaspora in Italia, ed espandere l'insegnamento della lingua italiana in Albania sia nelle scuole sia in contesti informali;
b. le Parti convengono di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'educazione e nella formazione professionale a tutti i livelli, mirando a migliorare la mobilita' accademica, il mutuo riconoscimento delle qualifiche, la continuita' educativa e l'internazionalizzazione dei rispettivi sistemi. Particolare attenzione sara' posta sul rispondere alle necessita' delle famiglie migranti e delle comunita' diasporiche, promuovendo al contempo l'eccellenza istituzionale e l'innovazione. La cooperazione puo' includere:
i. promozione del mutuo riconoscimento delle qualifiche, dei diplomi e dei titoli accademici e professionali, in conformita' con la Convenzione di Lisbona, adottata nel 1997, e con gli standard europei, inclusi lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni sicure e ad alto contenuto tecnologico (come piattaforme basate sulla tecnologia blockchain) per la verifica delle credenziali accademiche;
ii. semplificazione del reintegro di studenti che si trasferiscono da un sistema di istruzione nazionale all'altro, con particolare attenzione ai rimpatriati della diaspora;
iii. supporto alla mobilita' di studenti, ricercatori, docenti e famiglie fra i due Paesi, inclusa la partecipazione a programmi bilaterali, finanziati dall'UE e supportati a livello internazionale;
iv. valorizzazione dei partenariati istituzionali fra istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione tecnica e professionale, e centri di ricerca, con particolare attenzione allo sviluppo di capacita', allo scambio di docenti e alla collaborazione nella ricerca;
v. promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, inclusi: diplomi doppi e congiunti, corsi di apprendimento permanente e microcredenziali, nonche' cooperazione accademica transfrontaliera in conformita' con i principi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS);
vi. promozione della creazione di scuole straniere che insegnino nella loro lingua nazionale, assicurando la compatibilita' curricolare e la flessibilita' per le famiglie che si trasferiscono dall'estero;
vii. supporto a iniziative di formazione intelligente basata sulla specializzazione, incluso lo sviluppo di curricula allineati con i dominii di priorita' nazionale e la creazione di poli per la formazione tecnologica e centri pilota per l'apprendimento applicato.
13. COINVOLGIMENTO DELLA DIASPORA E SCAMBIO CULTURALE
Le Parti esprimono il loro impegno a promuovere il coinvolgimento delle diaspore:
i. per favorire e supportare la creazione e la promozione di piattaforme multimediali per le diaspore, incluse televisioni specializzate e canali digitali volti a rafforzare l'identita' culturale e linguistica e ad accrescere il coinvolgimento attivo con il Paese di origine;
ii. per cooperare nello sviluppo di campagne di sensibilizzazione, contenuti on-line e strategie sui social media che avvicinino le giovani generazioni della diaspora piu' vicine al loro patrimonio culturale, storico e linguistico;
iii. per promuovere la stipula di accordi bilaterali per il reciproco accesso alla radiodiffusione, inclusa la trasmissione dei canali pubblici di ciascuna Parte sul territorio dell'altra, come mezzo per migliorare la reciproca conoscenza culturale, facilitare l'apprendimento del linguaggio e incoraggiare l'interazione civica e culturale fra comunita'.
 
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

ON STRATEGIC COOPERATION IN HEALTHCARE, ENERGY,
ENVIRONMENT, SECURITY AND DEFENSE INDUSTRY, MANAGING
MIGRATIONS, EDUCATION, INNOVATION, DIASPORA, ECONOMIC
TRANSFORMATION AND SMART GROWTH

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Quadro di attuazione dei progetti

1. Per la realizzazione dei progetti di cooperazione ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte mantiene la responsabilita' di selezionare gli enti esecutivi pubblici o privati all'interno della propria giurisdizione.
2. Nel caso di progetti da realizzarsi nella Repubblica di Albania, l'ente esecutivo sara' designato dalla Parte italiana, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorita' dal rappresentante designato dalla Parte albanese.
3. Per contro, per progetti da implementarsi nella Repubblica Italiana, l'ente esecutivo sara' designato dalla Parte albanese, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorita' dal rappresentante designato dalla Parte italiana.
4. Le Parti possono concordare di istituire gruppi tecnici di lavoro o unita' di coordinamento congiunte per assicurare una realizzazione trasparente, effettiva e tempestiva in linea con i principi e gli obiettivi di questo Accordo.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 3

Forme di cooperazione

1. La cooperazione fra le Parti ai sensi di questo Accordo puo' essere implementata nelle seguenti forme:
a. assistenza tecnica e realizzazione congiunta del progetto;
b. incentivazione e supporto a joint-ventures;
c. scambio di competenze e di visite di specialisti e funzionari;
d. ricerche, studi di fattibilita' e iniziative pilota congiunte;
e. sviluppo delle capacita', corsi di formazione e trasferimento di conoscenze;
f. partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato e coinvolgimento di attori Quadruple Helix;
g. impegno congiunto nello sviluppo, potenziamento e cogestione delle infrastrutture, delle istituzioni e dei servizi, nuovi ed esistenti, nei settori definiti dal presente Accordo, in conformita' con la legislazione nazionale e le rispettive competenze;
h. programmi di istruzione e di ricerca congiunti, inclusi regimi di doppia laurea, piattaforme per la mobilita' studentesca e accordi per lo scambio di docenti/ricercatori;
i. co-sviluppo/sviluppo di infrastrutture per l'innovazione come parchi tecnologici, poli per l'innovazione industriale, laboratori viventi e laboratori di fabbricazione;
j. iniziative culturali e linguistiche individuali e congiunte;
k. sviluppo di iniziative mediatiche, di comunicazione e di sensibilizzazione miranti a coinvolgere le diaspore e stimolare lo scambio linguistico e culturale;
l. partecipazione a programmi e piattaforme multilaterali finanziati dall'Unione Europea;
m. piattaforme o portali digitali, che includano l'applicazione di tecnologie avanzate, per facilitare il riconoscimento automatico dei titoli, la reintegrazione della diaspora o l'accesso a servizi e programmi condivisi;
n. esibizioni tematiche, festival, scuole estive/invernali e fiere dell'innovazione o del turismo in entrambi i Paesi;
o. meccanismi di finanziamento comuni e strumenti di investimento misti per i settori strategici parte di quest'Accordo di collaborazione.
2. Per la realizzazione di questo Accordo, le Parti possono concordare specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari. Ai sensi di questo Accordo, queste specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari sono realizzati attraverso specifiche disposizioni che saranno discusse ed esaminate dal Comitato Congiunto.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

Sicurezza delle informazioni classificate

Tutte le informazioni classificate scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformita' con i termini e le condizioni specificate nell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.
 
Articolo 5

Comitato congiunto di cooperazione

1. Per assicurare l'effettiva implementazione di questo Accordo, le Parti concordano di costituire i seguenti meccanismi di coordinamento:
a. Comitato Congiunto di Cooperazione, composto da rappresentanti di entrambe le Parti, che si riunisce periodicamente per monitorare i progressi nell'implementazione, identificare le difficolta', proporre azioni per facilitare la cooperazione e affrontare i problemi di interesse reciproco.
b. Segretariato Tecnico Congiunto, che puo' essere istituito di comune accordo fra le Parti, per fornire supporto tecnico e logistico al Comitato e ai suoi Sottocomitati, nonche' per preparare i documenti di lavoro e i rapporti annuali sull'implementazione.
2. Il Comitato si compone di funzionari di alto livello nominati dai rispettivi Governi, e puo' includere rappresentanti di Ministeri, agenzie e di altri soggetti interessati quando necessario. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e riferisce congiuntamente su progressi, difficolta' e proposte di miglioramento.
3. Il Comitato puo' istituire gruppi tecnici di lavoro e/o invitare rappresentanti di enti o istituzioni interessati al di fuori dei rispettivi governi, inclusi esperti e interlocutori dal settore pubblico o privato, a partecipare alle discussioni su argomenti specifici. Puo' anche convocare riunioni congiunte con rappresentanti delle imprese e con la societa' civile per migliorare l'implementazione inclusiva e i meccanismi di feedback.
4. Tutte le proposte e le iniziative legate all'attuazione di questo Accordo, presentate da ciascuna Parte, sono sottoposte per revisione e discussione al Comitato Congiunto di Cooperazione prima di essere adottate o rese operative. Questo meccanismo assicura la trasparenza reciproca, l'allineamento con gli obiettivi dell'Accordo e il monitoraggio coordinato da entrambe le Parti.
 
Articolo 6

Disposizioni finanziarie

Ciascuna Parte sostiene i costi correlati all'implementazione di questo Accordo in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale, se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti.
 
Articolo 7

Disposizioni finali

1. Questo Accordo e' regolato in conformita' con il diritto internazionale applicabile, e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. Questo Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti comunicano tra loro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.
3. Questo Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo fra le Parti. Gli accordi di modifica entrano in vigore secondo le medesime procedure indicate al paragrafo 2 di questo Articolo.
4. Questo Accordo e' valido per cinque (5) anni ed e' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo almeno sei (6) mesi prima della data di rinnovo.
5. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all'altra la propria intenzione almeno sei (6) mesi prima della data di cessazione prevista.
6. La cessazione di questo Accordo non pregiudica l'implementazione di tutte le attivita' e i programmi in corso, che possono continuare fino al loro completamento se non diversamente concordato dalle Parti.
7. Qualunque disputa derivante dall'interpretazione o implementazione di questo Accordo sara' risolta amichevolmente attraverso negoziati e consultazioni fra le Parti.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.
Fatto in due originali, ciascuno in lingua albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarra' il testo in inglese.


Parte di provvedimento in formato grafico