| Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| DECRETO 1 settembre 2026 |
| Nuove misure di controllo all'esportazione verso determinati Paesi terzi, di taluni motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, e in particolare gli articoli 3 e 9; Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 (regolamento duplice uso), che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, e in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 9; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 10 luglio 2023, che subordina ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relativi ai predetti motori a pistone alternativo o rotativo e la relativa componentistica, aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica del Kazakhstan o la Repubblica del Kirghizistan; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3408 del 18 novembre 2025, relativo alla disciplina delle articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale istituite presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Vista la nota n. 0147648 del 7 agosto 2026, con la quale l'Autorita' nazionale UAMA ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 221 del 2017; Considerato che nel termine di dieci giorni lavorativi dalla predetta nota non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni interpellate; Tenuto conto dei reiterati atti di aggressione da parte della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, anche attraverso l'uso di sistemi offensivi quali veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs) assemblati con componentistica anche estranea a scopi militari; Considerato che i veicoli aerei senza pilota compaiono nella lista dei materiali di armamento di cui al decreto del Ministro della difesa 30 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2025, nonche' nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea; Considerato che i motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione, nonche' le parti destinabili in via esclusiva o principale ai motori stessi, non compaiono nella lista dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821; Considerato che detti componenti possono essere utilizzati per la costruzione di veicoli aerei senza pilota appositamente predisposti per l'uso militare; Considerate le misure adottate dall'Unione europea nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia, che comportano restrizioni sulle esportazioni di armamenti nonche' di motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo (regolamenti (UE) numeri 833/2014 e 765/2006); Considerate altresi' le misure restrittive dell'Unione europea nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran relative al commercio di materiali di armamento e recanti restrizioni sulle esportazioni di motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo (regolamento (UE) n. 2023/1529); Ritenuta l'esigenza di contrastare, anche per motivi di sicurezza pubblica, eventuali rischi di elusione delle suddette misure restrittive, in particolare per quanto concerne la componentistica che puo' essere utilizzata per la costruzione dei sistemi offensivi impiegati nell'aggressione militare contro l'Ucraina; Considerato che la Repubblica di Armenia, la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica del Kirghizistan sono parte dell'Unione doganale eurasiatica, che comprende anche la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia; Considerato che, in base alle informazioni disponibili, la componentistica utilizzabile per la predisposizione di veicoli aerei senza pilota esportata verso Paesi aderenti a un'unione doganale con la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia presenta rischi di riesportazione verso i predetti Paesi, ai fini dell'inserimento in prodotti militari, in violazione dell'embargo sugli armamenti; Considerato che l'esportazione verso la Repubblica islamica dell'Iran dei predetti motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo nonche' della relativa componentistica e' stata vietata dal regolamento (UE) n. 2023/1529 e che tali operazioni non possono essere piu' effettuate, neanche in caso di autorizzazione governativa, salvo applicazione delle deroghe di cui all'art. 2, paragrafo 3, del predetto regolamento; Considerata la necessita' di preservare i piu' elevati livelli di prevenzione dei rischi di utilizzazione della suddetta componentistica nell'ambito dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina da parte della Federazione Russa; Considerata la necessita' di dare continuita' agli obblighi di autorizzazione previsti dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 10 luglio 2023 per le operazioni di esportazione verso la Repubblica di Armenia, la Repubblica del Kazakhstan o la Repubblica del Kirghizistan;
Decreta:
Art. 1
Obbligo di autorizzazione per prodotti non listati
1. Sono subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica del Kazakhstan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti prodotti: a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione. Per «settore dell'aviazione» sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati; b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui alla lettera a). 2. Prima dell'effettuazione delle operazioni previste al comma 1, l'esportatore presenta all'Autorita' nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto. |
| | Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal giorno successivo all'adozione del presente decreto e rimangono in vigore per un periodo di tre anni. 2. Per i prodotti pervenuti in dogana successivamente al 10 luglio 2026 e privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non procede allo svincolo e invita l'esportatore a presentare domanda conformemente al comma 2 del medesimo articolo. 3. Il presente decreto e' comunicato alle amministrazioni che compongono il Comitato consultivo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea. 4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2026
Il Ministro: Tajani |
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