Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2026 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Modifiche alla circolare n. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) in materia di cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza.


L'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 (di seguito, il «decreto»), in attuazione dell'art. 27-septies della direttiva 2013/36/UE (CRD), come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, ha modificato l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «TUB»), in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, eliminando la possibilita' per la Banca d'Italia di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto, tale modifica si applica alle cessioni che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'art. 58-bis, comma 1, del TUB, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto stesso.
Nelle more dell'adozione delle modifiche alle disposizioni della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 sulle operazioni rilevanti, attualmente in consultazione pubblica, si rende opportuno intervenire sulla predetta disciplina, in linea con quanto previsto dall'art. 58-bis del TUB - applicabile agli intermediari finanziari in virtu' del richiamo operato dai commi 7 e 7-bis dell'art. 58 del TUB - che per i trasferimenti rilevanti di attivita' e passivita' che ricadono nel suo ambito di applicazione non prevede un obbligo di preventiva autorizzazione.
In relazione a quanto precede, a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) e' abrogato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della circolare della Banca d'Italia n. 288/2015;
b) le operazioni di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza di cui al Titolo V, Capitolo 3, della circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 sono comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento. Resta fermo l'obbligo di comunicazione successiva delle operazioni di cessione nei casi attualmente previsti. Restano, infine, fermi i poteri della Banca d'Italia, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento;
c) ai fini dell'individuazione degli elementi informativi sulle operazioni di cessione da fornire alla Banca d'Italia nelle ipotesi sub b), continua ad applicarsi quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della circolare della Banca d'Italia n. 288/2015.
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.