| Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175 |
| Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. |
| | Art. 2
Iniziative culturali e celebrazioni
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosita' e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra. 2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| | Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Viso, il Guardasigilli: Nordio |
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