Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 11 settembre 2026
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di un apposito Fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali con una dotazione iniziale pari 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (tabella 12) che, tra l'altro, rifinanzia la dotazione del menzionato Fondo per ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
Vista la legge 31 ottobre 2024, n. 168 che ha modificato la legge 21 luglio 2016, n. 145, introducendo, dopo il comma 2 dell'art. 2, il comma 2.1 che prevede che «[...] Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita' di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilita' complessive dei fondi di cui all'art. 4 della citata legge, ovvero all'art. 620-bis di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [...]»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 predisposta ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145, finalizzata alla proroga, per l'anno 2026, delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione gia' in corso nel 2025, nonche' all'avvio di nuove missioni;
Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli impegni assunti nei consessi in cui l'Italia e' rappresentata (ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita' di disporre di uno strumento militare che sia in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed altissima prontezza operativa;
Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa si basano su un'attivita' ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG);
Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita' della difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e altissima prontezza;
Considerato che, per l'anno finanziario 2026, non si e' reso necessario l'effettivo impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, di cui al comma 2.1 dell'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145 con conseguente disaccantonamento della somma di euro 29.973.204 di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto 18 aprile 2025 del Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2025;
Considerata la necessita' di definire, per l'anno finanziario 2026, le diverse finalita' d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui allo stato di previsione della spesa del dicastero della difesa per il «Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa», iscritto sul capitolo 1420;
Considerata la necessita' di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2026 delle esigenze per l'eventuale impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa di cui al nuovo comma 2.1 dell'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145, che non trovano adeguata copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 4 della medesima legge, indicate nella scheda n. 16/2026 allegata alla delibera del 14 maggio 2026;
Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 settembre 2026 sulla ripartizione tra le diverse finalita' d'impiego delle risorse attestate sul Fondo, cosi' come previsto dall'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1
«Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego
degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»

La dotazione del Fondo di cui all'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e' finalizzata a consentire di far fronte agli oneri di approntamento, addestramento, impiego e mantenimento del livello di prontezza delle unita' operative, nonche', al richiamato novellato art. 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, che stabilisce che con le deliberazioni di cui al comma 1 della medesima legge, il Governo «[...] puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza [...]» nell'ambito delle disponibilita' complessive sia della dotazione del fondo missioni internazionali di cui all'art. 4 della predetta legge quadro sulle Missioni internazionali, sia del sopra citato art. 620-bis del Codice dell'ordinamento militare.
 
Allegato A
E.F. 2026 - Ripartizione del «Fondo da ripartire per provvedere
all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima
prontezza operativa», iscritto sul capitolo 1420 art. 1.
==================================================================== | | | Di cui, a | | | |copertura della| | | | Scheda | | | |n.16/2026 Forze| | | | ad alta e | | | | altissima | | | Importo da | prontezza | | Finalita'/Aree di spesa | ripartire | operativa | +=================================+================+===============+ |Materiale di supporto logistico | | | |alle forze in prontezza (acquisto| | | |e manutenzione mezzi, | | | |equipaggiamenti, materiali e | | | |similari, combustibili e oli | | | |lubrificanti) |52.730.480 euro |16.567.279 euro| +---------------------------------+----------------+---------------+ |Sostegno logistico e spese per | | | |campi e manovre e spese di | | | |funzionamento (viveri, vitto | | | |manutenzione infrastrutture, | | | |apparati TLC e attrezzature, | | | |funzionamento uffici, spese per | | | |missioni ordinarie in territorio | | | |nazionale ed estero) e spese per | | | |approntamento in patria | | | |(addestramento pre-impiego, | | | |trasporti con vettori militari, | | | |acquisto materiali / | | | |equipaggiamenti speciali, flussi | | | |satellitari) |82.049.399 euro |25.778.928 euro| +---------------------------------+----------------+---------------+ |Oneri per il personale | | | |(trattamento economico fisso e | | | |accessorio in Italia e | | | |all'estero) |21.220.121 euro |21.220.121 euro| +---------------------------------+----------------+---------------+ |Totale |156.000.000 euro|63.566.328 euro| +---------------------------------+----------------+---------------+

 
Art. 2

Finalita' d'impiego

1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle Forze ad alta e altissima prontezza operativa, le risorse disponibili nel 2026 sono impiegate per le seguenti finalita' riportate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Materiale di supporto logistico alle forze in prontezza (acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e similari, combustibili e oli lubrificanti);
b. Sostegno logistico e spese per campi e manovre e spese di funzionamento (viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati TLC e attrezzature, funzionamento uffici, spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed estero) e spese per approntamento in patria (addestramento pre-impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari);
c. Oneri per il personale (trattamento economico fisso e accessorio in Italia e all'estero).
2. Le risorse in parola sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria dell'eventuale impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa di cui all'art. 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, il cui importo, complessivamente quantificato in euro 63.566.328, e' suddiviso tra oneri di personale pari ad euro 21.220.121 e oneri di funzionamento pari ad euro 42.346.207, come riportato nel citato allegato «A».
 
Art. 3

Ripartizione del Fondo

1. Per l'anno finanziario 2026, le risorse del Fondo di cui all'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - «Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa», di cui al capitolo n. 1420 dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari ad euro 156.000.000, sono ripartite tra le finalita' di impiego indicate nel citato allegato «A».
2. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con successivo decreto.

Roma, 11 settembre 2026

Il Ministro: Crosetto

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4109