Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2026 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 22 settembre 2026
Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 59/2026).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare gli articoli 148 e 149;
Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;
Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'IVASS predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa e' tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attivita' realizzate per contrastare le frodi nel settore assicurativo;
Visto il regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, recante la disciplina della banca dati sinistri;
Visto il provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, in materia di parametri di significativita' per la consultazione della banca dati sinistri;
Visto il provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, in materia di indicatori e livelli di anomalia di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 108, modificato dal provvedimento IVASS n. 158 del 21 gennaio 2025;
Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 - «Codice della strada»;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo danni 10 - Responsabilita' civile autoveicoli terrestri, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
c) «CARD»: la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
d) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
e) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprieta' dei terzi trasportati;
f) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;
g) «furto d'identita'»: la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p.;
h) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le societa' di cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
i) «imprese di assicurazione comunitarie»: le societa' di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;
j) «imprese designate»: le imprese designate dall'IVASS ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla gestione dei sinistri per conto del Fondo garanzia vittime della strada (FGVS);
k) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;
l) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa;
m) «intestazione fittizia»: fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quando stabilito all'art. 94-bis del codice della strada;
n) «IVASS» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonche' il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e per le imprese comunitarie l'organo della societa' cui competono la gestione dell'impresa, l'assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della societa' nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
p) «parametri di significativita'»: gli indicatori del rischio frode individuati dall'IVASS con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;
q) «posizioni di danno»: numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte analiticamente per categoria di danno: danno a cose e lesioni alla persona;
r) «relazione»: la relazione in tema di attivita' antifrode di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
s) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
t) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;
u) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
v) «sinistro chiuso senza seguito per attivita' antifrode»: il sinistro archiviato a seguito degli approfondimenti antifrode e senza che siano stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento danni nei confronti del presunto danneggiato/creditore;
w) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale e' riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;
x) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attivita' integrative rispetto a quelle ordinarie;
y) «sinistro oggetto di disconoscimento»: il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l'accadimento dell'evento;
z) «sinistro pagato a propri assicurati in difformita' di quanto accertato in sede CARD»: sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l'applicabilita' della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilita' dei conducenti;
aa) «stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi»: gli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l'esercizio a seguito dell'attivita' antifrode svolta, dovendosi con cio' intendere gli importi relativi ai sinistri chiusi senza seguito per attivita' antifrode al lordo degli oneri sostenuti a essa connessi;
bb) «unita' di rischio»: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato, o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.
 
Art. 4

Finalita' della relazione

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.
 
Art. 5

Contenuto della relazione

1. Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.
2. Il prospetto denominato «MANFR_S2P1» (allegato 1) contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualita' di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri:
a. denunciati nell'esercizio di riferimento rapportati alle unita' di rischio;
b. esposti al rischio frode;
c. oggetto di specifico approfondimento;
d. chiusi senza seguito per attivita' antifrode;
e. per i quali sono state presentate denunce/querele;
f. oggetto di disconoscimento
3. Il prospetto denominato «MANFR_S2P2» (allegato 2) contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.
4. Il prospetto denominato «MANFR_S3P1» (allegato 3) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti e al relativo esito.
5. Il prospetto denominato «MANFR_S3P2» (allegato 4) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d'identita' e intestazione fittizia.
6. Il questionario (allegato 5) contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri.
 
Art. 6

Modalita' e termini

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica trasmettono la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell'esercizio di riferimento abbiano gestito esclusivamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'obbligo di invio dell'allegato 4 di cui all'art. 5.
3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benche' autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell'esercizio di riferimento sono esonerate dall'invio dei modelli di cui all'art. 5.
4. Le modalita' tecniche di trasmissione dei prospetti e del questionario sono riportate nel documento denominato «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attivita' antifrode», unitamente a un prospetto in formato excel esemplificativo del tracciato dati, presenti entrambi nel sito dell'IVASS nella sezione dedicata alle banche dati R.C. auto e Antifrode.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento Isvap del 9 agosto 2012, n. 44 ed il provvedimento IVASS del 19 marzo 2013, n. 1.
 
Art. 8

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2026

p. Il Direttorio integrato
Il governatore della Banca d'Italia
Panetta