Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 5 ottobre 2026, n. 173
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio

__________
Avvertenza:
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42.

 
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7
agosto 2026, n. 143

All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo II,»;
al capoverso Art. 226-quinquies:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «da organismi accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «, da organismi accreditati,»;
alla lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonche' agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresi' agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
a) frutta:
1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;
4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5) cachi;
b) ortaggi:
1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;
2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilita', inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
c) erbe aromatiche fresche;
d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo»;
alla lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» sono inserite le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformita' degli imballaggi o che essa fosse evidente.».