Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143
Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 173 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di obbligo
di compostabilita' di imballaggi

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((nel titolo II,)) dopo l'articolo 226-quater e' aggiunto il seguente:
Art. 226-quinquies (Obbligo di compostabilita' per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati((, da organismi accreditati,)) come biodegradabili e compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilita' equivalenti riconosciuti a livello europeo:
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffe' e zucchero, ad eccezione degli:
1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessita' di ulteriori preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo((, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonche' agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40.
2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresi' agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
a) frutta:
1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;
4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5) cachi;
b) ortaggi:
1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;
2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilita', inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
c) erbe aromatiche fresche;
d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.))

3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonche' delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»;
b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformita' o altre diciture ingannevoli o elusive, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore e' superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. ((La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformita' degli imballaggi o che essa fosse evidente.)) Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 261 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 14 aprile 2006, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di
cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo
articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad
organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
di cui all'articolo 223, ne' adottano un sistema di
restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica
agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226,
commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000
euro.
4. La violazione del disposto di cui all'articolo
226, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma
4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la
violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di
borse di plastica oppure un valore di queste ultime
superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore,
nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e
226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689; all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.
4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo
226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni
di conformita' o altre diciture ingannevoli o elusive, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo
periodo e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la
violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi
il cui valore e' superiore al dieci per cento del fatturato
del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo
periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. La
sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si
applica all'operatore economico che dimostri di avere
acquisito gli imballaggi sulla base di idonea
documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o
dal distributore, attestante la conformita' ai requisiti di
cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a
conoscenza della non conformita' degli imballaggi o che
essa fosse evidente. Il presente comma si applica a partire
dal 1° gennaio 2030.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.