Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144
Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonche' in materia di protezione civile.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalita'
della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro e' responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilita' di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto puo' essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennita' finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennita' finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificita' dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile ((dell'autorizzazione o del diniego)) delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1 ((del presente articolo)), si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo. ((Nell'ambito delle finalita' di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale gia' reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non puo' procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025.
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" e' sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022,".))

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonche' quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) ((sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali,)) del 4 dicembre 2017, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017,)) e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facolta' di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo ((13 della)) legge 2 luglio 2026, n. 119, nonche' le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), ((b) e c))), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108((,)) nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. ((Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico e' svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178. Per le finalita' di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, per il personale ivi indicato, e' presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio.)) Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 e' abrogato.
((6-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
6-ter. All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «la Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «promuovere l'elaborazione» sono inserite le seguenti: «, entro il termine del 31 gennaio 2027,»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura tecnica di cui al comma 2 e'»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «Al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Anche al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2».
6-quater. Al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalita' e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:
a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;
b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta;
c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6-quinquies. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater e' subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneita' professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorita' per l'assunzione la maggiore anzianita' di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parita' di anzianita' di servizio, la valutazione dell'attivita' svolta e l'esito del colloquio.
6-sexies. Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressivita' della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato e' composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ((la)) ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale ((iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;))
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, ((rimborsi)) di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, ((comma 453, della legge)) 29 dicembre 2022, n. 197((,)) e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare ((e delle foreste 22 maggio)) 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((9-bis. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonche' l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorita' settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalita' di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unita' ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
9-ter. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, e' abrogato.))

10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter e' fissato al 31 ottobre 2026.
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalita', l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facolta' assunzionali gia' autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato e' altresi' autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno ((2035 e a euro 3.969.922 annui) a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».
14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, ((n. 112, la parola:)) «due» e' ((sostituita dalla seguente)): «tre». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a ((euro 180.237 annui a decorrere dall' anno)) 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacita' amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di societa' da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attivita' svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 e' aggiunto il seguente:
«Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino) - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' costituito un contingente di trenta unita' di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, cosi' determinato:
a) contrammiraglio (CP): 1;
b) capitano di vascello (CP): 1;
c) capitano di fregata (CP): 3;
d) capitano di corvetta (CP): 1;
e) tenente di vascello (CP): 2;
f) sottotenente di vascello (CP): 3;
g) maresciallo nocchiere di porto: 5;
h) sergente nocchiere di porto: 5;
i) graduato: 9.
2. Le unita' di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.
3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1»;
b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione».
15-quater. Per l'attuazione del comma 15-ter e' autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
15-quinquies. Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unita' di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilita' nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.
15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
15-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalita' applicative delle medesime disposizioni anche per i Ministeri.))

 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Ferma restando la diminuzione, sui
ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa'
agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato
nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche
al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella
riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di
funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla
riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti
percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto
stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo
Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei
costi fissi di gestione risultanti dal bilancio
certificato.
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
Tale limite non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza
e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e
sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per
i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011,
l'utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2
e 3 e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita'
nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a
mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco
auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e'
restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente
assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un
profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l'area professionale di appartenenza ed il
trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00
euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu'
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1°
ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni
di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni
pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente
disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e
fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.
A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto
esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente articolo
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il datore di lavoro e'
responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di
garantire al personale la possibilita' di fruire pienamente
dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per
ciascuna categoria di personale dalla contrattazione
collettiva di comparto puo' essere sostituito dalla
corresponsione della relativa indennita' finanziaria solo
in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti
di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente
il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in
tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al
termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto
eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite
da indennita' finanziaria. La mancata fruizione delle ferie
che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con
onere della prova a carico del datore di lavoro, non
comporta la corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli
fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il
soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale,
individuato in relazione alla specificita' dell'ordinamento
della singola amministrazione, responsabile
dell'autorizzazione o del diniego delle ferie. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. La violazione della presente
disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'
disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente
breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente
alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in
cui e' consentito al personale in questione di fruire delle
ferie.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due
anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012,
stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi
servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel
decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza
il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6.";.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
" 9-bis: I contratti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a
oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al
decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati,
con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del
presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere
in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale."
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del
comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di
approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario
rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a
quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun
caso il professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento
economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma e' illegittima ed e' causa di
responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione".
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del
personale dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali
e relativi all'unita' organizzativa di diretta
responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla
performance complessiva dell'amministrazione. Gli
obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento
dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e
collegati a precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere
e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri
collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli
stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la
misurazione e valutazione della performance individuale del
personale e' effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance
dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai
comportamenti organizzativi dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance
individuale non sono considerati i periodi di congedo di
maternita', di paternita' e parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora
annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di
valutazione, l'impatto della valutazione in termini di
miglioramento della performance e sviluppo del personale,
al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non
dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla
valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per
cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto
della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e
11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per
cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito
ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo
le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La
presente disposizione si applica ai dirigenti con
riferimento alla retribuzione di risultato.
11-sexies.
12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti
autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente,
alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi
compresi i compensi per i componenti della Commissione
medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali
le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del
cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei
collegi dei revisori dei conti, composti anche da
dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in possesso di specifica professionalita'.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio
ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della
spesa contenuti nel presente decreto.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 13-bis e 17-ter
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' in materia di incompatibilita' dei
componenti di organi collegiali cessati dall'incarico). -
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica
amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le
parole: "nei limiti dei posti disponibili" sono sostituite
dalle seguenti: "nei limiti dei posti complessivamente
disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo
28-bis, comma 1";
b) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso
unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2026, Le
amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50,
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo una
percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta'
assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario,
nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di
assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando, appartenenti alla stessa area
funzionale e con esclusione del personale comandato presso
gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero
presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici
a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da
almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento, assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole:
"alla Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono
soppresse;
d) all'articolo 35:
01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche' con una riserva pari al
10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68. Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve";
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore
al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici ((non economici)) si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al
comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure
professionali comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
in possesso di specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse
da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie
procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al
reclutamento delle figure professionali di cui al comma
4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione
pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione
pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i
concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura
professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita'
della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter
a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una
riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento
di personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia
del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei
concorsi unici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione
pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al
Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato
del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo e' soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale
commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La
Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da
leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli
stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: «Entro il termine di validita' delle graduatorie
e nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate,
le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: "dalle
province," sono inserite le seguenti: "dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,";
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere
organizzativo, purche' in presenza di profili professionali
sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di
programmazione, possono reclutare il proprio personale, a
tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante
utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo
accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le
commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale
graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli
previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le
precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter.
Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite
del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella
risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria
di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
anche in un unico documento, sul Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito
collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato
ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento
del personale educativo e scolastico danno evidenza, in
un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle
riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate,
assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente
scorsa quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «All'atto della registrazione l'interessato puo'
chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche
relative alla pubblicazione di bandi o avvisi
corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il
diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale
convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati
e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad
accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalita'
del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo
35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei
candidati esaminati, sono altresi' affissi al termine di
ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui
si e' svolta la prova e rimangono pubblicati fino al
termine di ciascuna giornata»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
"2.1. Nei casi in cui il personale dipendente
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni
stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, previo svolgimento di procedure selettive
conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono
coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento
in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo
determinato della durata massima di trentasei mesi,
comunque non superiore all'effettiva durata
dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si
intendono risolti alla data di rientro in servizio del
personale collocato in aspettativa di cui al presente
comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il
personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo
periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai
sensi del presente comma e' valorizzato nei concorsi per
l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche
attraverso la previsione di riserve di posti in misura non
superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso";
f) all'articolo 38, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione
della materia da parte dell'Unione europea, al
riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore
ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del
merito ovvero del Ministero dell'universita' e della
ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di
ammissione conseguito all'estero ((sono ammessi con riserva
a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo))
. Il
Dipartimento della funzione pubblica conclude il
procedimento di riconoscimento di cui al presente comma
solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno
l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di
riconoscimento ((,)) entro quindici giorni dalla
pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero
dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero
dell'istruzione e del merito.».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i posti non coperti
mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati
ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal
comma 1, lettera c) del presente articolo, le
amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nei limiti delle facolta'
assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano
il personale proveniente da altre amministrazioni che ne
abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di
comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici
mesi di servizio e conseguito una valutazione della
performance pienamente favorevole, ad esclusione del
personale comandato presso gli uffici di diretta
collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione
della predetta procedura di mobilita' entro l'anno 2025, i
comandi in essere presso l'amministrazione interessata
cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30
aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In
caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono,
nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza e possono essere
disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento, assicurando la necessaria
neutralita' finanziaria previa rimodulazione della
dotazione organica da inserire nella sezione del Piano
integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale del
triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d),
numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano
integrato di attivita' e organizzazione relativo all'anno
2025, che puo' essere presentato entro il 31 marzo 2025, e
banditi nell'anno 2025.
3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
di tutte le autorita' indipendenti, che assumano
determinazioni obbligatorie destinate ad avere,
direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di
soggetti privati determinati, si applica il regime di
incompatibilita' previsto dall'articolo 29-bis, comma 1,
primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale
cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di
detti organi.».
«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti per il
reclutamento e la funzionalita' delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nonche' deroghe al
divieto di conferimento di incarichi a soggetti in
quiescenza). - 1. La designazione dei componenti dei
consigli delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le
modalita' di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono
costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero,
in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello
nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla
rappresentativita' delle medesime organizzazioni
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui
all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si
applica, a decorrere dal 1° marzo 2022, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175," sono inserite le
seguenti: "dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135,".
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a
quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le
disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le
quali prevedono un numero di posti messi a concorso non
superiore a venti unita'.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le
parole: "e le citta' metropolitane" sono sostituite dalle
seguenti: ", le citta' metropolitane e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura". Al fine
di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento
alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' autorizzata a indire procedure per il
reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale
in numero non superiore a sessanta unita' in nome e per
conto delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel
rispetto delle procedure previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023.
L'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura fornisce altresi' alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura la
necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei
contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura il trattenimento in servizio di cui
all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, puo' avere luogo, comunque, per non meno di un'unita',
a valere sulle facolta' assunzionali previste. Analoga
possibilita' e' ammessa per l'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
«Art. 17-ter (Istituzione della Cabina di regia per
il coordinamento strategico e la definizione di politiche e
direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo
del mercato dei capitali). - 1. Presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituita una Cabina di
regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico
e la definizione di politiche e direttive efficaci in
materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei
capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di
cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e
delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di
regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle
finanze o da un suo delegato ed e' composta da
rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in
Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei
ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa e del Corpo della guardia di
finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore
generale del Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o un suo delegato.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori della
Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o
associazioni portatori di specifici interessi. Ai
componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi
lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma
1, la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica
istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita funzioni di
impulso e coordinamento in materia di promozione e
realizzazione degli interventi necessari alla
valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e
del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di
sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo
sviluppo di forme alternative di finanziamento per le
imprese, provvedendo, in particolare:
a) a effettuare studi e analisi sul sistema del
mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli
altri mercati europei, al fine di individuare possibili
aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni
dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra
gli enti pubblici nazionali, le autorita' di vigilanza
finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato
competente;
c) a promuovere l'elaborazione, entro il termine
del 31 gennaio 2027, di un piano nazionale delle politiche
e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo
sviluppo del mercato dei capitali e le relative attivita'
di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo
stato di avanzamento degli interventi.
3. La struttura tecnica di cui al comma 2 e' composta
da un dirigente generale, da due unita' di personale
dirigenziale di livello non generale e da venti unita' di
personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da
inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con
trattamento economico complessivo a carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei
ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' tra il
personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di
dirigente generale di cui al primo periodo puo' essere
conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la
loro attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del
contingente di cui al primo periodo puo' essere compreso,
sulla base di apposite convenzioni non onerose per il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale
proveniente da societa' a partecipazione pubblica nonche'
il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del
medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di
procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio,
quindici unita' di personale, di cui cinque da inquadrare
nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari
e cinque nell'Area delle elevate professionalita', previste
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla
procedura pubblica per la selezione delle figure delle
elevate professionalita' coloro che abbiano svolto
attivita' presso amministrazioni statali con esperienza
acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e
che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di
ricerca o un master di secondo livello. Ai fini
dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, e' autorizzata
la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434
euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' incrementata del numero di unita' di personale
dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del
presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del
predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del
presente comma non si applicano i limiti percentuali
previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a
eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, e'
autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di
945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Anche al fine di coadiuvare l'attivita' della
Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2
del presente articolo e' assegnato un contingente di
esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere istituito
un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il
compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e
di studio nelle materie di competenza della Cabina di
regia. Il consiglio tecnico-scientifico e' composto da
membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del dirigente generale della
struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra
magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di specifica e comprovata specializzazione
scientifica o professionale nelle discipline oggetto
dell'attivita' della Cabina di regia, ivi compreso il
personale appartenente agli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono
rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono
fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle
disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle
risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel
limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di
segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte
dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione
di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina
di regia nonche' ai fini della stipulazione di convenzioni
con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di
collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' autorizzata la spesa massima complessiva
di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i
compensi del contingente di esperti nonche' dei membri del
consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del
presente articolo e' autorizzata la spesa di 800.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale
limite complessivo di spesa.
Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo,
ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o
emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
1. Al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di
programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle
pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' di
favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il
PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di
cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di
cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative
funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e
passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane,
strumentali e finanziarie con conseguente incremento della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del
contratto in essere, che risulta in servizio presso
l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla
definizione della disciplina per il trasferimento delle
medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere
dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le
unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede
alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi
del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso
quello accessorio, previsto presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti
individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al
comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento
degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai
contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti
fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro
trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al
comma 2.
7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione
territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori,
decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione delle attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel
decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle
vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia
sono svolte da un dirigente di livello generale
dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia
sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli
organi di amministrazione in carica deliberano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato
della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei
conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro
dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la
destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi,
le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati
spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal
presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai
componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino
alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la
coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma
2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e
controllo addetti, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento
delle attivita' di controllo di programmi e progetti di
investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli
incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10
ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8,
quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro
28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
con le risorse gia' destinate a copertura delle spese di
personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del
bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il
decreto di cui al comma 5.
10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, a supporto dell'attivita'
del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle
previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e
al quale sono trasferite le funzioni e le attivita'
attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica
e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e'
costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di
genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale
degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla
pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo
possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo,
in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre
anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla
pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui
al secondo periodo. Agli incarichi dei componenti del
Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo
31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di
coesione addetti allo svolgimento delle attivita' di
controllo di programmi e progetti di investimento pubblici
e di Autorita' di audit e' determinato in cinque unita'.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai
componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete
un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo
compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro
140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il
compenso annuo lordo e' fino ad euro 50.000, esclusi gli
oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di
nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il
trattamento economico in base alla fascia professionale di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di
non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita'
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I
componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti
dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza
e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il
trattamento economico di cui al primo periodo e quello
corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a
disciplinare, in particolare:
a) la composizione e le modalita' di individuazione
dei componenti del NUPC;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro,
per la determinazione dei compensi da attribuire ai
componenti del NUPC;
c) le modalita' organizzative e di funzionamento
del NUPC;
d) le attivita' del NUPC di supporto alle strutture
del Dipartimento per le politiche di coesione, con
particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle
politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo
socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di
programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica
di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella
responsabilita' del Dipartimento per le politiche di
coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di
coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la
verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea
e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti
d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e
diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi
informative; svolgimento di tutte le altre attivita'
attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al
Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle
funzioni di Autorita' di audit dei programmi 2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione
europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e
delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi
dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle
Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che
l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di
gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai
componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli
individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sono
mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel
decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale
scadenza, se antecedente.
15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di
coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi
per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo
di verifica e controllo» e «NUVEC».
16. I compensi per i componenti del NUPC sono
corrisposti a valere sulle disponibilita' finanziarie
allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le
risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del
NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2,
fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni
caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalita'
acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale,
che abbia prestato servizio continuativo per almeno
ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di
personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente.
17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti
locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai
sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n.
178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili
della vigente dotazione organica, del medesimo personale
che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi
nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente
comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di
cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di
implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per
rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo
periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e'
assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 19, 23, 28,
28-bis, 35, 36 e 43, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
1-quater. In relazione alle responsabilita'
formative, di valutazione del potenziale e di
valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze,
ciascun dirigente redige annualmente una relazione,
predisposta sulla base di criteri e indicatori
standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione
pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad
assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a
quelle rivestite. Di tale relazione e' dato motivatamente
conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni. Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a
termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque
una durata non superiore a quella del mandato del sindaco
in carica alla data del conferimento.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Le regioni
e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i
rispettivi ordinamenti.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28. L'accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di
accesso previsti dall'articolo 28-bis.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei
limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del
presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta
del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi
dell'articolo 35, comma 4-ter, e mediante sviluppo di
carriera.
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze
delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso
pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni,
rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso
alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante
sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in
servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura
e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al
presente comma, che abbia maturato, complessivamente,
almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato
nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a
tempo indeterminato nell'area del personale di elevata
qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di
studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla
dirigenza.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si
applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera
destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c),
sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel
rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e
trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa,
finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i
soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non
generale temporaneo. Tale selezione e' basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del
titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto
dell'incarico, della performance individuale, delle
capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei
cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei
funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area
del personale di elevata qualificazione, secondo le
modalita' di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e
orale;
b) in una seconda fase di osservazione e
valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per
un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il
dirigente incaricato e' valutato in ordine ai risultati
conseguiti, sotto i profili della performance sia
individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli
obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio
presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle
capacita' manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo
degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e'
affidata ad una commissione indipendente costituita da
sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello
generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso
l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale
di livello dirigenziale in servizio presso la stessa
amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra
amministrazione, e due professionisti qualificati nella
valutazione e selezione del personale (assessor),
provenienti da un'amministrazione diversa da quella
procedente o dal settore privato, e presieduta da un
dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra
amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale
appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di
livello non generale della stessa amministrazione che ha
bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte
della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici
di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di
incompatibilita' previsti per la partecipazione alle
commissioni di concorso. I componenti della commissione
sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del
reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far
parte della commissione per due volte consecutive. Ai
lavori della commissione partecipano, senza diritto di
voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun
candidato, con funzioni di relatore, e un componente
dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di
supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma
1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un
colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale
e motivazionale, della valutazione di performance
conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei
due anni di servizio nell'area del personale di elevata
qualificazione, della complessita' degli obiettivi
assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione
dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al
candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di
carattere comportamentale concernenti le capacita' di
leadership e le attitudini manageriali del singolo
candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al
comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti
della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma
1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e
sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria
valutazione favorevole della commissione di cui al comma
1-sexies sull'attivita' svolta nell'espletamento
dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di
seconda fascia consegue all'esito favorevole
dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento
dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato
con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e
1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro
anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta
in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e
alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacita'
manageriali. La predetta valutazione finale della procedura
di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione
composta e nominata secondo la procedura di cui al comma
1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di
mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di
esito negativo della valutazione finale, la posizione
dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da
svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono
avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a
1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati
secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il
dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma
1-sexies, deve essere individuato nel superiore
gerarchico-funzionale del medesimo candidato.
2.
3.
4.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, sono
definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze
professionali di servizio maturate in Italia o all'estero
presso istituzioni dell'Unione europea o presso
organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso;
d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva
della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma
1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i
contenuti minimi della prova nonche' le capacita' teoriche
e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e
professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attivita' di
selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi
individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale
temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di
osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalita' di valutazione dello
svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies
a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le
modalita' di funzionamento di un albo, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei
professionisti, pubblici o privati, esperti nella
valutazione del personale, da utilizzare quali componenti
esterni e assessor per le procedure di cui ai commi
1-sexies, 1-septies e 1-octies.
6. I vincitori dei corsi-concorsi di cui al comma
1-ter, lettera a), anteriormente al conferimento del primo
incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita'
formative organizzato dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private. L'esercizio della funzione
dirigenziale da parte del predetto personale e' preceduto
dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal
tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di
servizio, da svolgere presso l'amministrazione di
destinazione, commisurato alla concreta esperienza
lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a
sei mesi e non superiore a un anno.
7.
7-bis.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola nazionale dell'amministrazione un
ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia avviene, per il 50 per cento
dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per
titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante
sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda
fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di
servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31
dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il
triennio successivo, il numero dei posti che si rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza di personale
dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione
relativa ai posti da ricoprire mediante concorso.
2.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della
Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale
fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono
in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da
valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di
formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione
del concorso.
5.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sentita la Scuola nazionale
dell'amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista,
da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione
del livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo
di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma
4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali
generali riservati allo sviluppo di carriera del personale
dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le
procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28,
commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova
di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di
prima fascia consegue all'esito favorevole
dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento
dell'incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e
rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed
esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con
valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in
relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e
alla dimostrazione di adeguate capacita' di leadership e
attitudini manageriali. La predetta valutazione finale
della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una
nuova commissione nominata secondo la procedura di cui
all'articolo 28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo
dell'incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito
negativo della valutazione finale, la posizione
dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da
svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, sono definite le modalita' di svolgimento
delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di
prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo.».
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando nonche' con una riserva pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso in favore delle persone
con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge
n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e
relative riserve;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro
della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di
cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle
modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
fini del concorso.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma
4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali
comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
in possesso di specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure
concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche
per il reclutamento di un'unica figura professionale e per
una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita'
della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una
riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia
del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei
concorsi unici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
e al Governo una relazione annuale sullo stato del
reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli
stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
principio della parita' di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per
il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di
validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono
procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o
da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che
prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore
a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di
carattere organizzativo, purche' in presenza di profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei
propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio
personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato,
mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero,
previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le
commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale
graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli
previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le
precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter.
Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite
del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella
risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria
di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
anche in un unico documento, sul Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito
collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato
ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del
personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle
precedenze e delle preferenze applicate, assicurando
comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca
dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, previo svolgimento di procedure selettive
conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono
coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento
in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo
determinato della durata massima di trentasei mesi,
comunque non superiore all'effettiva durata
dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si
intendono risolti alla data di rientro in servizio del
personale collocato in aspettativa di cui al presente
comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il
personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo
periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai
sensi del presente comma e' valorizzato nei concorsi per
l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche
attraverso la previsione di riserve di posti in misura non
superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente
all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o
rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la
facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il
giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra
un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo
alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero
dei contratti in successione intervenuti tra le parti e
alla durata complessiva del rapporto.
5-bis.
5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi',
responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto.».
«Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per
la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i compatti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti
di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o
di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i
criteri per la determinazione della rappresentativita' si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1. Il
programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per
acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156, e' sospeso per il periodo di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma
2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati,
rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30
novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in
via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del
rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui
all'articolo 7, l'aderente puo' presentare reclamo entro
centoventi giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo' presentare
reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione
nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli
issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso
speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro
il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo
dell'aderente, sulla base del quadro normativo e
regolamentare che disciplina il programma, entro trenta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare
il reclamo ai sensi del comma 2";
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti
dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro
1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del
comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni
per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma.
Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il
pagamento integrale del rimborso spettante, questo e'
proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto
dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150
milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse
finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto".
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti
in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il
mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel
periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate
nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per
l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'economia e delle finanze con le societa' PagoPA S.p.a.
e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
modificate per tenere conto della sospensione di cui al
comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di
euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi
di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti
interventi sono disposti con appositi provvedimenti
normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con
le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75
milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le
risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero
dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni
periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di
pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo
fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis e' inserito il
seguente:
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal
1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di
cui al comma 1 e' incrementato al 100 per cento delle
commissioni, nel caso in cui gli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, collegati agli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto
articolo".
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il
noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico e per il collegamento con i
registratori telematici). - 1. Agli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni
o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che
consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto
delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, collegati agli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o
di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle spese di
convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il
collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel
limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle
seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di
euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel
corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano
strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono
anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per
soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di
euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e
compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di
ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, successivamente al sostenimento della spesa e devono
essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura".
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10
e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e
186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero a
procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di
personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13
del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021
e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di dieci
unita' di personale dal 2021. Una quota parte, non
inferiore a otto unita' di personale, e' riservata alle
sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di
cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al
posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato
articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di
livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette
dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro
per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno
2022.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennita'
prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo
periodo, del presente articolo, e' incrementata di 250.000
euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro dall'anno 2022.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15
e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3
della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di
controllo".»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 10
novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la
semplificazione normativa e il miglioramento della qualita'
della normazione e deleghe al Governo per la
semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate
materie.», convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Delega al Governo in materia di affari
esteri e cooperazione internazionale). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la semplificazione, il riordino e il
riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di
competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali previsti
dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle
discipline settoriali di rango primario afferenti agli
ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in un testo unico delle
disposizioni legislative;
b) uniformazione della disciplina applicabile in
casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi
vigenti e di superare irragionevoli disparita' di
trattamento;
c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i
regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su
proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per la parte di
competenza, con gli altri Ministri interessati, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi
indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura
indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi
modificativi, recanti disposizioni integrative o
correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottate le disposizioni di competenza dello
Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi
di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
disposizioni regolamentari di competenza dello Stato
adottate, ai sensi della medesima disposizione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale nelle
materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al
comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo
unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina
di livello primario.»
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 15 della
legge 2 luglio 2026 n.119, recante «Disposizioni in materia
di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione
della performance del personale dirigenziale e non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Modifiche in materia di accesso alla
qualifica di dirigente della prima fascia). - 1.
All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti
disponibili, attraverso procedure di concorso per titoli ed
esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo
di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo
almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel
ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di
ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza di personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa ai posti
da ricoprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali
generali riservati allo sviluppo di carriera del personale
dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le
procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28,
commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova
di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di
prima fascia consegue all'esito favorevole
dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento
dell'incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e
rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed
esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con
valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in
relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e
alla dimostrazione di adeguate capacita' di leadership e
attitudini manageriali. La predetta valutazione finale
della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una
nuova commissione nominata secondo la procedura di cui
all'articolo 28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo
dell'incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito
negativo della valutazione finale, la posizione
dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da
svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, sono definite le modalita' di svolgimento
delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di
prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo.».
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «L'accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia avviene attraverso i
meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis».
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.108,
recante «Regolamento recante disciplina per l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo»:
«Art. 3 (Modalita' di inquadramento nel ruolo dei
dirigenti). - 1. I dirigenti reclutati attraverso le
procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente
dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso
pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione,
nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in
base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19,
comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
transitano nella prima fascia del ruolo
dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al
raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni
nella titolarita' di uno o piu' dei predetti incarichi,
anche per periodi non continuativi, presso le
amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che
siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi
di responsabilita' dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n.178, recante
«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69»:
«Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario
generale e' nominato, sentito il Presidente, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di
una unita' dirigenziale di livello generale. Il Segretario
generale dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato.
 


2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e
attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile
del funzionamento della struttura interna e ne dirige le
attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo
svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione
didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue
funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma
triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola
attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti
e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa,
contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile
e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) e' titolare del centro di responsabilita'
amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le
eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo
annuale e li propone al Comitato di gestione, che li
approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal
presente decreto legislativo e dalle delibere di cui
all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti
disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1,
comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la
relativa programmazione in attuazione dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare
agli uffici secondo quanto previsto dal documento di
programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali
in materia di servizi, lavori e forniture che superino le
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
h) nomina i dirigenti della Scuola.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente.».
2. I limiti di spesa relativi al trattamento
economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente
con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
possono essere superati, secondo criteri e modalita' da
definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a
tale finalita'.
3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e
prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e
orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al
50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
efficacia.
3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e'
soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del
precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31
dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato
gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di
cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle
soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico
composto dai rappresentanti della Regione siciliana,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall' attuazione dei commi 3-quater e
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui
al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino
che la posizione da ricoprire richieda specifica
esperienza, peculiare professionalita' e attitudini
manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello
non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione
dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di
primarie societa' di selezione di personale dirigenziale e
la successiva valutazione delle candidature proposte da
parte di una commissione indipendente composta anche da
membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si
applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di
diritto privato a tempo determinato e stipulati per un
periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della
disposizione di cui al presente comma non deve determinare
posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i
concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali,
finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono
nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti:
"secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione";
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita', entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
5. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Ai fini dell'attuazione delle
medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica
amministrazione, acquisite le proposte della Scuola
nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022,
con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.
7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione
di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.»
7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento.
La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare
all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione
organica dell'ente".
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima
assegnazione, la permanenza minima del personale e' di
cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo'
essere differita, a discrezione dell'amministrazione
cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale
assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo
svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire,
ai sensi del presente articolo, la mobilita' del personale,
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda
del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di
destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o
equivalenti in base alla specificita' dell'ordinamento
dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli
degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-ter, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda
di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si
applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita
dalla seguente:
«e-ter) possibilita' di richiedere, tra i
requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento di alta specializzazione, il possesso del
titolo di dottore di ricerca o del master universitario di
secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del
profilo o livello di inquadramento.»;
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le
seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle
carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche'
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata
innovativita'»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «,
nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo,» sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono
sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca.
10-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento. Per conseguire una valutazione
complessiva e oggettiva della produttivita' organizzativa e
individuale, la misurazione e la valutazione della
performance sono realizzate attraverso sistemi che
coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una
pluralita' di soggetti, interni ed esterni
all'organizzazione.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
4-bis. Nel valutare la performance individuale ed
organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del
raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva
inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle
persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del
presente articolo.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali. Il trattamento retributivo
legato alla performance e' progressivo e strettamente
corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione
conseguita. Al fine di garantire alla valutazione
effettivita' e progressivita', non possono essere
attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale
generale o di livello corrispondente secondo il relativo
ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per
cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o
qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui
all'articolo 21 non puo' superare la misura del 20 per
cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti
dalla riduzione della retribuzione legata alla
progressivita' della performance del personale
dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono
destinate all'incremento delle risorse per la formazione
del predetto personale secondo le modalita' definite
nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base
degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo
55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 11 febbraio 1992, n.157, recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 1992.
- Si riporta il testo del comma 453, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n.197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«453. Al fine di razionalizzare la spesa,
semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza
nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da
parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso
controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero
provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione
degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque
denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli
organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla
revisione della rispettiva composizione e delle modalita'
di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facolta'
di modificarne altresi' la composizione, di trasformarne le
finalita' e le funzioni, di istituire nuovi organismi con
apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli
reputati non utili o funzionali per il migliore
perseguimento dell'azione amministrativa e la piu'
efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto
agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli
incarichi conferiti. E' eliminata ogni forma di compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato, per i componenti dei
comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti
presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste. All'attuazione del presente
comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza
dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE
del Consiglio»:
«Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e punto di
contatto unico). - 1. Sono designate le seguenti autorita'
settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta
applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del
presente decreto:
a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il settore dell'energia di cui al numero 1
dell'allegato A, sottosettori dell'energia elettrica, del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio,
del gas e dell'idrogeno;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2
dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del
trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del
trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonche' per
il settore delle acque irrigue di cui al numero 12
dell'allegato A;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per
il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e
per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari
di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con
le autorita' di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e
la Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(Consob);
d) il Ministero della salute, direttamente o per il
tramite delle proprie autorita' territoriali, e, per gli
ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al
numero 5 dell'allegato A;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, direttamente o per il tramite delle proprie
autorita' territoriali, per il settore dell'acqua potabile
di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle
acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;
f) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per
il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8
dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, per le attivita' di cui agli
articoli 7 e 8 del presente decreto;
g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;
h) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, per il settore della
produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di
cui al numero 11 dell'allegato A;
i) per il settore degli enti della pubblica
amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono
designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da
a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e
la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio
2026.
2. Con accordo definito entro il 30 ottobre 2024 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite modalita' di collaborazione tra le ASC, le
regioni e le province autonome interessate, quando il
soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera
esclusivamente sul territorio di una regione o provincia
autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed
h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo
periodo, sono definiti altresi' criteri uniformi in ambito
nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e
di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e
16 e 20.
3. Le ASC esercitano le competenze loro attribuite
dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni:
a) dell'autorita' giudiziaria, relativamente alle
notizie di reato;
b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa
civile;
c) del Ministero della difesa, in materia di difesa
e sicurezza dello Stato;
d) del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di
gestione e superamento delle emergenze;
e) del Ministero delle imprese e del made in Italy,
in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione
elettronica;
f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in
materia di cybersicurezza e resilienza di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109;
g) degli organismi preposti alla tutela della
sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.
124.
4. Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o
discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di
tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche
tecniche europee e internazionali per le misure sulla
sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti
critici.
5. E' istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in
materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' definita l'organizzazione del
PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1,
lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
complessivamente composti da cinque unita' di livello
dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale
generale, e ventisette unita' di personale non
dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione
organica. Per le finalita' cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di
euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite
dal presente decreto e, in particolare:
a) assicura il collegamento con la Commissione
europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
b) assicura il collegamento con i punti di contatto
unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE)
2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
c) assicura il collegamento tra le ASC e le
autorita' competenti designate o istituite, ai sensi della
direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati
membri;
d) assicura il collegamento con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19;
e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con
la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile
di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio
2013, con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri
organismi nazionali competenti in materia di resilienza
nazionale;
f) coordina le attivita' di sostegno di cui
all'articolo 11;
g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi
dell'articolo 16;
h) promuove le attivita' di ricerca e formazione in
materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
i) svolge funzioni di autorita' settoriale
competente per il settore di cui al comma 1, lettera i),
per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
l) svolge i compiti di segreteria a supporto del
CIR.
7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni
due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al
gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui
all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle
notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti
notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi
dell'articolo 16, comma 6. Per la redazione di tale
relazione, il PCU puo' utilizzare il modello di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva
(UE) 2022/2557.
8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi
sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei
soggetti critici per la comunicazione al CIR.
9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono
cooperare con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'interno, il Garante per la protezione dei dati
personali, i soggetti critici e le parti interessate.
10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano
informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza
sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli
incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli
incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui
soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti
misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale
per la cybersicurezza nazionale.
11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su
rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica,
che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonche' sulle
relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.
12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla
designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei
ministri notifica alla Commissione europea l'identita' del
PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le
responsabilita' previste dal presente decreto e,
successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione
europea ogni modifica delle informazioni notificate in
precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura adeguata e tempestiva pubblicita' all'identita'
del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identita'.
13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze
attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli
esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale,
o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale,
composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unita'
di personale appartenente all'area funzionari del vigente
contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni
centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette
dipendenze del segretario generale o del soggetto
individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con
corrispondente incremento della dotazione organica,
adottando il relativo provvedimento di organizzazione con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta
fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto
previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono
autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al
comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche
mediante i concorsi unici di cui all'articolo 19, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a
reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale non dirigenziale
di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente
comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale
tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i
concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in
posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di collaborazione di cui
al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero
delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con corrispondente incremento della
dotazione organica, 2 unita' di personale appartenente
all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime
modalita' di reclutamento previste dal presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a
decorrere dall'anno 2025.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del
presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e
pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e
l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione
del presente articolo con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di
funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del
numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei
potenziali soggetti critici, nonche' dei relativi elementi
di complessita' tecnica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni
urgenti sulle materie prime critiche di interesse
strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 08
agosto 2024, n. 115, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Punto unico nazionale di contatto e termini
massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime
critiche strategiche). - 1. Per il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti
strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio,
ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento
(UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche
strategiche, e' istituito un punto unico di contatto presso
la direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al
riciclaggio di materie prime critiche strategiche e'
presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato
tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre
amministrazioni competenti, verifica la completezza
dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine,
comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali
integrazioni, specificando le informazioni necessarie.
Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle
integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre
amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere
integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 6, primo comma, secondo periodo)), del
regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un
termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di
effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio
il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, ((la
cui durata massima non supera i dieci mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai
sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti
procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e
per l'estensione dei progetti strategici esistenti gia'
autorizzati, il termine di durata massima del procedimento
ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono
prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque
per un massimo di tre mesi, in ragione della natura,
complessita', ubicazione o portata del progetto strategico
e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole
rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando nel medesimo progetto strategico e' compresa, oltre
all'attivita' di estrazione o riciclaggio, anche quella
della trasformazione.
7. (abrogato)
7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzato a
indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e
ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali
e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio
2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di venti unita' di personale
da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto
funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle
procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi
di un contingente di venti unita' di personale dell'area
dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da
altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del
presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro
per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere
dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonche' la spesa
di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a
decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 72.100
euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 42.600 euro
per l'anno 2024.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 7 del 11 gennaio 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 26-ter, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172»:
«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1.
Le unita' da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che
navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare
territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani,
di proprieta' di cittadini italiani o persone giuridiche
aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia,
devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita'
dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme
dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non
prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a
visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia
attestazione, onde verificare se lo stato dell'unita'
presenta potenziali rischi per l'integrita' dell'ambiente
marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha
durata quinquennale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 19 e 25,
della legge 12 settembre 2025, n.131, recante «Disposizioni
per il riconoscimento e la promozione delle zone montane»,
cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 6 (Sanita' di montagna). - 1. Nella valutazione
dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle
procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, all'attivita' prestata dagli
esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori
socio-sanitari presso strutture sanitarie e
socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate
nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e' attribuito,
per ciascun anno di attivita', un punteggio doppio. La
medesima attivita' e' valorizzata nell'ambito dei contratti
collettivi nazionali di settore per l'assunzione di
incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi.
L'attivita' prestata dai medici nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni
costituisce titolo preferenziale, a parita' di condizioni,
per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario
connesso al trasferimento in un comune montano di cui
all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a
coloro che prestano servizio in strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o
effettuano il servizio di medico del ruolo unico di
assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista
ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalita'
sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi
nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma
2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per
fini di servizio nel medesimo comune o in un comune
limitrofo e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse
disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un
contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari
al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di
locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 e' concesso
anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati,
acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un
immobile ad uso abitativo con accensione di un
finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato,
e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in
misura pari al minor importo tra il 60 per cento
dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di
euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 e'
riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per
cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare
annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei
territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma
2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e
delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non
dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, nonche' per i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita'
sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni,
nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro e accordi collettivi nazionali e' prevista la
definizione di un emolumento, di natura accessoria e
variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza
in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti
contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le
regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie
competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari
forme di incentivazione per i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in
attivita' i propri studi ubicati nei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 1.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4,
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e'
riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il
credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della
presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli
articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo
onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente
legge.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli
per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita'
di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e
4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero
del beneficio indebitamente fruito.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui
al comma 5, primo periodo, e' incrementato il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al
suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo
34.».
«Art. 7 (Scuole di montagna). - 1. Sono definite
scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei
comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso
situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali
beneficiano delle misure di sostegno previste dalla
presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico
dell'autonomia del personale docente e dell'organico del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili
a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole
di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione
del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini
della formazione delle classi e della relativa assegnazione
degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo
19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal
comma 3 del presente articolo.
3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre
2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e
Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con
riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi
sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;
b) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno -
"Agenda Sud"» sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio
aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di
supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia
effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna
di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto,
sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo
2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni
nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi
per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio
aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia
prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie
ubicate nei comuni classificati montani individuate ai
sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto
di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio
aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle
medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva
nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini
delle procedure di mobilita' a favore del personale
scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al
primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario
connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna,
a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che
presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e
grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo
per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo
2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso
annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al
comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di
credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60
per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e
l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso
anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati,
acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un
immobile ad uso abitativo con accensione di un
finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato,
e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in
misura pari al minor importo tra il 60 per cento
dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di
euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e'
riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per
cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare
annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei
territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma
2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e
delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7,
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e'
riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il
credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della
presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli
articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo
onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente
legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni
limitrofi, e le modalita' di concessione del credito
d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le
disposizioni relative ai controlli e al recupero del
beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 19 (Incentivi agli investimenti e alle
attivita' diversificate degli agricoltori e dei
silvicoltori di montagna). - 1. Agli imprenditori agricoli
e forestali singoli e associati, comprese le cooperative
agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi
quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni
fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la
propria attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma
2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei
servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e
il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del
territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in
coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, e'
concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
in misura pari al 10 per cento del valore degli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro
per ciascun anno. Il credito d'imposta e' cumulabile con
altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati
sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' al regolamento
(UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 34 della presente legge.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2027, nei territori dei comuni montani di cui all'articolo
2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'elenco dei servizi
ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il
clima di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le attivita' e gli interventi previsti nei piani
di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di
cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi
ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il
clima di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi
previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e
al recupero del beneficio indebitamente fruito.
6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione
della misura di cui al presente articolo, previsti
dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e
le loro forme associative possono affidare, ai sensi del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di
sistemazione e di manutenzione del territorio montano,
inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale
sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle
avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, di
importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o
associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende
agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei
familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e
di macchine e attrezzature di loro proprieta', nonche' a
consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto
delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si
applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali
delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi
forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico
in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i
requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 10.
8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della
destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi
civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, e'
vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti
terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma
comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto
o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o
rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito un tavolo tecnico,
composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del
turismo.
Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare
esperti con comprovata esperienza in materia di scienze
forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e
sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e
conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la
partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
«Art. 25 (Misure fiscali a favore delle imprese
montane esercitate da giovani). - 1. Alle piccole imprese e
microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano intrapreso una nuova attivita' nei comuni di
cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di
avvio dell'attivita' stessa, non abbia compiuto il
quarantunesimo anno di eta', nonche' alle societa' e alle
cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una
nuova attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,
e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone
fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano
compiuto il quarantunesimo anno di eta' ovvero il cui
capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da
persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto
il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta
nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per
i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a
condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un
periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel
corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote
ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della
predetta attivita' nei citati comuni, determinato nei modi
ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro,
e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito
l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta di cui al primo periodo e'
concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2025.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della
presente legge.
2. Nei territori dei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre
1999, n. 482, il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo e' riconosciuto in misura pari alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote
ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' di cui al medesimo comma 1 nei citati
comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza
dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata
applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento,
fermo restando il limite complessivo di cui al secondo
periodo del comma 1.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si
applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i
criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta
di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento
all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del
rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le
disposizioni relative ai controlli e al recupero del
beneficio indebitamente fruito.».
- Si riporta il testo dei commi 253 e 298,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.199
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028», come modificato dalla presente legge:
«253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e
il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia
«ItaliaMeteo» e' autorizzata a confermare o prorogare, fino
al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da
amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1°
agosto 2026, disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 556,
della citata legge n. 205 del 2017, nonche' a confermare o
prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro
flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro
autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n.
205 del 2017.».
«298. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo,
ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed e'
nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del
Dipartimento della protezione civile, che provvede a
presentare, entro il 28 febbraio 2027, la proposta del
nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al
comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del
presente articolo. La sede di ItaliaMeteo e' in Roma. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, della legge
12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza.», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato
giuridico ed economico del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente
contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica
e' costituita datre posti di livello dirigenziale non
generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti
unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di
categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello
dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale
non generale sono conferiti secondo le procedure di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di
livello dirigenziale generale e a una posizione di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma
5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Fermo restando il limite della dotazione organica di
cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di
funzionamento l'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il
titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo
svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con
l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata
non superiore al mandato del titolare dell'Autorita'
garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore
a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi
a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo
gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non
superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita'
garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a
100.000 euro.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
comma 1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse
giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma
1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno
finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo
titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel
rispetto del sistema di gestione e controllo delle
componenti del Next Generation EU.».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze con cui sono state individuate le risorse
finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione
del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto
dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano
sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione
del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per
l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili,
delle procedure di attuazione dei singoli interventi
previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione
dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni
centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte
con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai
fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese,
le amministrazioni ed i soggetti responsabili
dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo
semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalita'
semplificata di cui al primo periodo e' altresi' estesa
alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese
sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di
cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che
recano le procedure di attuazione degli interventi del
PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le
amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari
criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono
ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse
idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita',
degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei
cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonche' i relativi
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla
base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al
recupero di somme nei confronti delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei
servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le
identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica
e la carta Nazionale dei servizi ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line».
7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture
energetiche lineari). - 1. Per gli interventi
infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni
di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro
funzionalita' necessitano di connessione alle
infrastrutture lineari energetiche, le procedure
autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono
applicarsi anche alla progettazione degli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge
mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi
all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione
elettriche in favore del soggetto gestore
dell'infra-struttura lineare energetica, ai sensi degli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo
52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
la loro localizzazione, in caso di difformita' dallo
strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con
contestuale imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere
espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura
lineare energetica».
7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati a
garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle
sole infrastrutture gia' in esercizio».
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis
dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle
imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da
parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».
7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e
tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi direttamente della societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e di societa' da essa direttamente o
indirettamente controllate per attivita' di assistenza e
supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per
attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. I
rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite
convenzioni, anche in relazione alla remunerazione
dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita'
all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia
e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette
convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei
rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici
degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina
dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi
per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi
per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che
gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che
altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale
di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse
aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il
rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro
delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma
209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di
attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di
sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del
patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura,
anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero
dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad
esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il
Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per
la disciplina delle modalita' operative di gestione delle
risorse assegnate al citato conto corrente.
7-septies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi
in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della societa'
Mediocredito centrale S.p.a.
7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale».
7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies
si applicano, fino al 31 dicembre 2029, anche agli
interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui
al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui
al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo
europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi
strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o
strumenti di programmazione europea.
7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle
politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle
condizioni previste nella comunicazione della Commissione
europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione
della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli
orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti per il finanziamento del rischio, e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90
milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale
per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno
2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di
euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025,
quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital,
come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o piu' fondi
che investono in fondi per il venture capital, comprese
quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu'
fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti
dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalita'
degli investimenti sono regolati da un'apposita
convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione
dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali investiti e
qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1032, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1032 (Elementi di giudizio). - 1. Le autorita'
competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base
degli elementi risultanti dalla documentazione personale
del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della
presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo
1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di
stato maggiore interforze.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano
di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi
sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai
servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis
aventi grado non inferiore a capitano di vascello le
autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento
basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale
rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi
d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le autorita' competenti hanno facolta' di
interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che
ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di
tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.».
- Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto
del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.».
«Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.».
 

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)
«Tabella B
(articolo1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
((Art. 1 bis

Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalita'
della pubblica amministrazione

1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Per le predette finalita' l'Ispettorato» sono inserite le seguenti: «e' articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e».
2. All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove».
3. All'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e in scadenza entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e in scadenza entro il 31 dicembre 2027»;
b) dopo le parole: «per il collocamento a riposo» sono aggiunte le seguenti: «e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 60, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» come modificato dalla presente
legge:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce le modalita' di acquisizione
della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei
ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
elabora, altresi', il conto annuale che evidenzi anche il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali
relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti
che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui
all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente
ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge
29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di
cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle
leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato e'
articolato in due servizi, con conseguente incremento della
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e si avvale altresi'
di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra
esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o
fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei
dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte
di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti
e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione
interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle
eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio
delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed
hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, decreto-legge
18 maggio 2006, n.181, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal
seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale".
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le
parole: ", programmazione, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e
settoriale e politiche di coesione".
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo
il principio di" fino a: "politica industriale" sono
sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale".
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni
di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri".
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma
2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera
a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera
d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento
delle politiche per l'integrazione degli stranieri
immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo
6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso
dipartimento nazionale per le politiche antidroga e'
assegnato alle altre strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono,
infine, trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui
alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001,
n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per
l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il
Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu'.
7. E' istituito il Ministero della pubblica
istruzione . A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6
marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis.
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, le parole da: "ivi compresi la registrazione
a livello internazionale" fino a: "specialita' tradizionali
garantite" sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi
5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere
mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per
ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati
dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della
spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma
10-bis.
11. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
delle politiche agricole e forestali".
12. La denominazione "Ministero dello sviluppo
economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione "Ministero del commercio
internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero delle attivita'
produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture"
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione "Ministero dei trasporti"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione "Ministero della pubblica
istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione "Ministero dell'universita' e
della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione "Ministero della solidarieta'
sociale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche
sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani;
e)
f) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate
al Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e
28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il
Ministero si articola in dipartimenti";
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti
parole: "di cui all'articolo 53";
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
"d-bis) turismo".
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in carica dei suoi componenti sulla base delle norme
generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati
l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata
legge n. 184 del 1983.
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente: "b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;".
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "Ministro per gli
affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia
di rispettiva competenza".
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del
Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture
organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione
del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero
nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale
dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro,
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di'
cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita
l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la
semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale
e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non
si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la
semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili, ordinari e tributari, avvocati dello Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con
almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti
dell'Unita' possono essere collocati in aspettativa o fuori
ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La dotazione organica dell'Unita' per la
semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di
prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra
figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza nel settore della legislazione e
della semplificazione normativa, da quattro figure
dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei
alla pubblica amministrazione, e da un contingente di nove
unita' di personale non dirigenziale che possono essere
scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di
altre pubbliche amministrazioni. Il personale non
dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni
diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico
fisso e continuativo in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei
settori di interesse per l'attuazione delle funzioni
delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per
il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
"2 Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri".
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero
massimo delle strutture di primo livello, in modo da
assicurare che al termine del processo di riorganizzazione
non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 19-quater.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: "i singoli
Ministri" sono inserite le seguenti: ", anche senza
portafoglio,".
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: "All'atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi
gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze
e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro".
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre,
rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque,
le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente
al 17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un
contingente di personale pari a quello previsto per le
segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
intende compreso nel contingente complessivo del personale
degli uffici di diretta collaborazione stabilito per
ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse
complessive a tal fine previste.
24-quinquies.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi
24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,
gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale
incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a
qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove
non siano utilizzati per gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni
ordinarie di questi ultimi.
24-septies. E' abrogato l'articolo 3 della legge 6
luglio 2002, n. 137.
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero".
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento
del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche' di consigliere regionale" sono
soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione
tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve
essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione
del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e
Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla
corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9
novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di
coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge
20aprile 2026, n.50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali titolari delle misure del PNRR). - 1. Al fine di
consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la
realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come
modificato a seguito della decisione di esecuzione del
Consiglio del 27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre
2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di
tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non
generale, in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di
missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri , di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in relazione alle
unita' di missione ovvero alle strutture di livello
dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1,
e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e
per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle
attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione,
al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi
finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata
della Struttura di missione PNRR, delle unita' di missione
e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo
periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7
del presente articolo, nonche' del Nucleo PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata
fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di
comando, di collocamento fuori ruolo o di applicazione di
altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi
ordinamenti, relativi al personale non dirigenziale
assegnato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva
richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare
alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli
incarichi dirigenziali di livello generale e non generale
relativi agli uffici di cui al secondo periodo nonche'
quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma
7 del presente articolo possono essere conferiti in deroga
alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "Fino al 31
dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31
dicembre 2029";
b) al quinto periodo, le parole: "non eccedente il
31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "non
eccedente il 31 dicembre 2029";
c) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
"La durata degli incarichi che, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai
sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre
anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 e'
rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di
efficacia degli stessi".
1-ter. Nelle more della piena attuazione della
riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno
2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali
di livello generale e non generale, conferiti ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a
giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi
delle competenze professionali maturate dai titolari di
incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attivita'
istituzionali.
1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo
periodo, del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "un anno" sono
inserite le seguenti: ", sono rinnovabili" e le parole: "31
dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2027".
1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo
conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli
interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito
della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre
2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026
tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali
attribuiti da regioni, citta' metropolitane, province e
comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga
ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale
non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di
trentasei mesi per la durata del contratto a tempo
determinato. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nei limiti delle facolta'
assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la
relativa spesa si computa ai fini della determinazione
della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per
l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1°
gennaio 2027, mediante contratti di lavoro a tempo
indeterminato, di ventisei unita' di personale non
dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore
alla posizione economica F1 della categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima
assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei
limiti del contingente di unita' di personale non
dirigenziale a essa assegnato ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata
di ventisei unita' di personale non dirigenziale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al
concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con
apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale
maturata, in forza di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso gli uffici di cui al comma 1,
nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
dei ministri titolari dell'attuazione di misure del PNRR.
Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2.468.636 euro
per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di
funzionamento, e di euro 2.266.657 annui, di cui euro
22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno
2028.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata
la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027
per la corresponsione dei compensi dovuti, per le
prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei
buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a
euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno
2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si
provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro
18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui a
decorrerej dall'anno 2030, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno
degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per
ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027,
2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno
degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027,
2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per
ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per euro 853.151 per
ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028
e 2029.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti
degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
possono essere prorogati, per un contingente massimo di
trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro
2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di
funzionamento, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del
presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed
e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di
livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai
sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del
2021. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di
cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le
parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti
attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita'
di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per
attivita' di coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle
attivita' di verifica delle rendicontazioni e di
monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della
Missione 3, Componente 1, del PNRR, e' autorizzata la spesa
di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto
tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione
degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei
tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara,
gli accordi quadro e le convenzioni quadro di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi
specialistici di supporto alla trasformazione digitale
ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud
e di servizi di sicurezza da remoto nonche' l'affidamento
di servizi di demand e di project management office (PMO)
in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari
di programmi o interventi finanziati con le risorse del
PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con
i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure
di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione
delle attivita' di rendicontazione e chiusura del PNRR.
Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli
accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui al
medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del
loro valore iniziale, anche ove sia gia' stato raggiunto
l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento e'
autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro o
convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo
incremento sia stato gia' disposto da precedenti
disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto
dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro
e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di
recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a
oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica
cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda
edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si
applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il
limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di
supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli
obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e
dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli
inseriti a seguito della decisione di esecuzione del
Consiglio del 27 novembre 2025 , nonche' per dare
attuazione alle finalita' di cui al comma 10, ivi compresa
l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip
S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro e di
convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da
parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi
o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi
applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO
ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto
alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate
alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la
creazione di capacita' per l'attuazione del PNRR» della
Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo
Next Generation EU-Italia.
11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente: "5-bis. Al fine di consentire
l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento
del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di
esaurimento delle graduatorie regionali relative a
specifici profili professionali, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' assegnare alle amministrazioni destinatarie
delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e
nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o piu'
unita' di personale afferenti ad altro profilo
professionale per il quale le graduatorie regionali di
merito presentino disponibilita', previo assenso
dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14
marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000
per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027»
sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per
l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro
56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette
risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a
decorrere ((dall'anno 2026)), al personale direttivo e,
quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro
13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale
non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a
euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a
decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 annui con imputazione
alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ed euro
2.250.000 annui con imputazione alle risorse di cui
all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a
euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 , mediante
corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del
fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di
recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al
biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse certe e stabili del fondo di produttivita' di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro
5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000
nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Al personale non dirigenziale della struttura di supporto
e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro
2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno
2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo
finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti
dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere
b) e c), numeri 1) e 2) , e' autorizzata la spesa di
117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno
2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Al fine di garantire il completamento dei
programmi degli interventi di edilizia penitenziaria
nonche' del Piano nazionale complementare di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti
dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione
delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
in scadenza entro il 31 dicembre 2027, possono essere
prorogati, nell'ambito delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di
eta' per il collocamento a riposo e ai limiti temporali
previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165.
15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima
applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre
2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalita'
operativa e di valorizzare le competenze professionali
necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate
esigenze assunzionali, il Ministero del turismo e'
autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione
organica, la programmazione del fabbisogno di personale di
qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle
facolta' assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo
periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
le parole: «in sede di prima applicazione possono essere
conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito
un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attivita' e le misure,
previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 ((,)) n.
134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico
in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU),
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo
n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla
riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo
l'istituzione di un ulteriore posto di funzione
dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della
dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata
funzionalita' del predetto ufficio gli incarichi
dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al
presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti
pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli
previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente
comma, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti
dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 134, e' autorizzata la spesa di euro
311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento
dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione
e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di
riduzione della durata dei processi civili e penali tramite
anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti
massive attivita' di immissione di dati, il Ministero della
giustizia e' autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente,
ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale
gia' impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo
50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale
riservata i lavoratori di cui al comma 19 che,:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio
alla data del 1° marzo 2026;
c) sono in possesso dei requisiti generali per
l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio
coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento del personale assunto ai sensi
del comma 19 avviene nell'area assistenti e nel profilo
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con
articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al
fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al
comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni
organiche e della programmazione triennale del fabbisogno.
Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti
connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
21-bis. Al fine di rafforzare la capacita'
amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del
PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la
rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e
Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a
tempo determinato del personale impiegato presso il
Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono
essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di
spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti
della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche
non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse
disponibili allo scopo a legislazione vigente.
21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal
PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura
selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione,
mediante contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile
e il cui termine non puo', comunque, eccedere il 31
dicembre 2029, di un contingente di dieci unita' di
personale di categoria B, posizione economica F3, profilo
professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine
di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita'
istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al
primo periodo puo' prevedere la valorizzazione delle
esperienze professionali maturate presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nello svolgimento di attivita' di
supporto informatico, di gestione delle richieste mediante
sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.
21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
parole: "ottanta unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"novanta unita'". Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a
euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede
a valere sulle risorse del bilancio autonomo della
Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro
153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere
dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: "in materia
di VIA" sono inserite le seguenti: "e di provvedimento
autorizzatorio unico regionale";
2) al terzo periodo, le parole: "articoli 19 e
27-bis" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 19, 25 e
27-bis";
b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo
periodo, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2028".
21-sexies. Al fine di garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a
conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi
dirigenziali di livello non generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti
dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al
presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla
Missione 6 "Salute" e alla riduzione delle liste di attesa
delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7
giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 107, nonche' di garantire la
continuita' dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi
connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro
flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per
cento dei posti complessivamente programmati nel triennio
di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto
previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale
in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo
le seguenti modalita':
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una
riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili
in favore del personale che abbia maturato, alla data del
31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti
del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro
flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
b) nel limite del 50 per cento dei posti
disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante
procedure selettive per titoli e colloquio, con
valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in
favore del personale che abbia maturato, alla data del 31
dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio
continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale, purche' reclutato a tempo determinato, con
procedure concorsuali, ancorche' non piu' in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del
comma 21-septies e' finalizzato alla verifica della
coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il
profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalita'.
21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies
sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 97 della Costituzione.
21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e
21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di
personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
-- Si riporta il testo del comma 613, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena
formazione digitale, ecologica e amministrativa dei
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per
finanziare la gestione corrente, la manutenzione e
l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri necessari a garantire il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento
e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo
elettronico del dipendente, oltre che per le finalita' di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita'
sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle
azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza
scopo di lucro, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.».
 
Art. 2
Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il
potenziamento della funzionalita', dell'autonomia organizzativa e
dei progetti sociali degli enti locali, nonche' in materia di
segretari comunali e di province
1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo ((33 del)) decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i ((commi da 557 a 557-quater)) e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((1-bis. All'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».))
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33, ((al terzo periodo)), le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 33 e' inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalita' di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo e' revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo ((al singolo progetto)) secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
5. Per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», puo' organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualita', ivi comprese le facolta' assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del ((corso-concorso)) di formazione e di tirocinio pratico.
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarita', del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilita' del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della ((Repubblica)) 4 dicembre 1997, n. 465, e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo all'Area delle funzioni locali ((- triennio 2022-2024)) del 23 febbraio 2026, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026)), la retribuzione di posizione e' erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarita', ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

((8-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi».))
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' di quattro anni.
((10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificita', nonche' il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuare entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi dei periodi secondo e terzo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.))
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'((anno)) 2026, destinato a finanziare ((progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))) relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del ((Consiglio dell'Unione europea)) del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge ((4 maggio 2023, n. 48,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato ((l'importo di cui all'alinea)) dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 ((e a 11,7 milioni di euro)) per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato ((l'importo di cui all'alinea)) dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo di cui all'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

((12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2026».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti
locali» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui
validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del
medesimo articolo 1.216
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dei commi da 557 a 557-quater e
562, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)»:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,
si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.».
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo.
Resta fermo il divieto per il personale addetto di
effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche
laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia
stato parametrato al personale di livello dirigenziale. Le
regioni possono assegnare agli uffici di diretta
collaborazione proprio personale di ruolo e personale
proveniente da societa' a partecipazione pubblica,
applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri
analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in
favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i
provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti
sulla base degli stessi.
1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di
direzione politica delle regioni e degli enti locali,
purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il
medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica".
2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo
di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni
beneficiari individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a
9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute
nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale
nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del
fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro,
sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro
per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di
spesa di cui all'Allegato 1». All'articolo 31-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva
individuata in applicazione del presente comma".
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio
nazionale, con particolare riferimento alla regione
Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le
iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi
volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi
sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo
quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego, previo superamento di una procedura concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti
banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento
delle procedure concorsuali di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis
possono essere finalizzati altresi' all'attuazione dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
degli adempimenti connessi nonche' di interventi e
iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con
riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza
lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo
svolgimento delle attivita' relative ai predetti progetti,
interventi e iniziative.
3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse
di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in
deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme
contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di
diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi,
alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti
rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in
deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui
criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i
soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di
programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30
agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.
3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di
inclusione sociale rivolti ai disoccupati gia' percettori
di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito
dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016, nonche' dei soggetti
destinatari degli accordi di programma di cui alle
deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258
del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in
deroga, fino al 31 dicembre 2027, in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma
3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono
ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. A tale fine le amministrazioni interessate
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
2026, le esigenze di personale strettamente necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis,
3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia
sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse non utilizzate di cui al presente comma sono
riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione
Calabria per essere destinate alle stesse finalita' e ai
medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione
Calabria e' autorizzata a incrementare le risorse di cui al
presente comma con risorse proprie, a carico della finanza
regionale.
4. Al fine di potenziare la capacita'
tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla
progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo
restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio
pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
5. Le regioni, le province, i comuni, le unioni di
comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della
vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica
ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il
predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che
sia stato assunto a tempo determinato a seguito di
procedure concorsuali conformi ai principi di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate a valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a
quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
rispondere ad esigenze di specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono
prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per
il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di
posti non superiore al 50 per cento da destinare al
personale che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di
procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al
presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui
all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non
dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui
al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il
rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso
del triennio di programmazione, in misura non inferiore al
50 per cento dei posti dei fabbisogni.
6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di
segretario comunale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei
limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la
spesa per il segretario comunale considerata al netto del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" e' sostituita
dalla seguente: "15.000".
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla
seguente: "trentasei"».
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume
Po, ai fini della determinazione delle capacita'
assunzionali per gli anni 2023-2026, puo' computare, per
ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale
di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle
programmate nel medesimo anno, fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po
puo' procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di
idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo
3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di contributi
di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160). - 1. Per i contributi riferiti alle
annualita' dal 2020 al 2023, il superamento del termine di
cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del
contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024
risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 31 dicembre 2024";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023"
e' sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31
maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio
2025" e il terzo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo dei commi 31-bis, 33, 34,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», come modificato dalla presente legge:
«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi
inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di
progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo
2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i
medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi
di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al
periodo 2020-2024 entro il 30 giugno 2027.».
«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal
Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per
cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo
102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo
116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento
di opere con piu' annualita' di contributo, il Ministero
dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita'
di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35, nonche' l'ulteriore 50
per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del
codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito,
dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero
della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31
dicembre 2026 e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2026, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il
sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma
35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al
terzo periodo, le somme gia' corrisposte sono recuperate,
con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di
aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo
di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al
2024, e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 luglio 2027.
Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei
contributi nei confronti degli enti inadempienti agli
obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del
termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32,
comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero
dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente
comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi
128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 139-ter, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dalla presente legge:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili
per l'anno 2023. Le risorse residue resesi disponibili a
seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo
2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno
del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle
richieste di contributo, presentate secondo le modalita'
previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre
2025. I comuni beneficiari dei contributi per le annualita'
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i
lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato
rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il
contributo e' revocato per una quota pari all'1 per cento
del valore complessivo del finanziamento relativo al
singolo progetto secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, recante «Disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17,
comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127»:
«Art. 12 (Prima iscrizione nelle fasce professionali
e disciplina transitoria). - 1. Fino alla stipulazione di
una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale
di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e
delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i
segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle
seguenti fasce professionali con le modalita' di seguito
indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di
servizio, nella prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due
anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella
seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di
servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno
di tre anni di anzianita' di servizio nella qualifica,
nella terza fascia professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre
anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di
classe 1 / B con meno di tre anni di anzianita' nella
qualifica, nella quarta fascia professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre
anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di
classe 1 / A nella quinta fascia professionale.
2. Fino alla prima nomina in un comune di classe
superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella
fascia professionale immediatamente inferiore e la
possibilita' di essere nominati in un comune di tale
fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in
ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o
della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo
periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell'articolo 11.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui
al comma 1 puo' prevedere la riduzione delle fasce
professionali a non piu' di tre.
4. Il presidente della provincia nomina il segretario
nell'ambito della medesima fascia professionale prevista
per i comuni capoluogo.
5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei
funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei
segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione
speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio
nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione
nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei
dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due
posti di segretario comunale in esperimento nella regione
autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a
duecentonovantasette posti di segretario comunale in
esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e
1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a
concorrenza del suddetto numero complessivo.
6. In sede di prima applicazione e sino
all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i
vice segretari in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda
presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima
fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti
del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali
disposizioni si applicano anche agli incaricati delle
funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge.
7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai
sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del
comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene
attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria,
in modo da assicurare parita' di condizioni nell'accesso
all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano una volta scaduto il termine per la presentazione
delle domande ai sensi del comma 6.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base
a criteri e modalita' appositamente predeterminati,
dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del
presidente della provincia, per i segretari e i vice
segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui
all'art. 13, comma 1, e gia' iscritti all'albo il passaggio
alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente
presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le
funzioni di segretario in qualita' di reggente o di
supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le
medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla
data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e i vice segretari entro sessanta
giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I
segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono
alla data di entrata in vigore del presente regolamento le
funzioni di segretario in qualita' di reggente o di
supplente, possono, con il consenso del sindaco o del
presidente della provincia, conservare le funzioni fino
all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di
amministrazione delle determinazioni previste dal presente
comma.».
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
termine del corsoconcorso di formazione della durata di
diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi
presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per
esami bandito per un numero di posti preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in
relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite
dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono
espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove
scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di
amministrazione determina le materie oggetto delle prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti:
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o
diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto
finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica
normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste,
con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al termine del corso, si provvede alla verifica
finale dell'apprendimento ed alla conseguente
predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai
corsi, approvata dal consiglio nazionale di
amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto
all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per
mancato superamento della verifica semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa
di studio non superiore al cinquanta per cento del
trattamento economico corrispondente alla prima fascia
professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di
cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria
approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze di personale delle singole
sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina
comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di segretari
comunali). - 1. Al fine di potenziare la capacita' tecnica
e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del
fenomeno dell'immigrazione e delle particolari
caratteristiche geografiche e territoriali, nonche' della
conseguente maggiore complessita' dei processi sottesi alle
funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di
Lampedusa e Linosa, nonche' agli altri comuni che
presentino analoghe condizioni di marginalita' geografica,
criticita' amministrative e gestionali connesse al fenomeno
dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento
tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione
dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, su motivata
richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si
trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le
maggiori spese, puo' essere assegnato in titolarita', con
provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di
fascia immediatamente superiore a quella prevista per
l'ente. Il trattamento economico dei segretari comunali di
cui al presente comma e' a carico dei comuni interessati.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni
individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e
restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario,
dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella
stessa annualita' di riferimento dal Ministero
dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni gia'
individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo
nazionale dei segretari comunali nella prima fascia
professionale, fino a quando non consegue la prima nomina,
e' tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi
dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di
nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di
segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione
per le quali e' in possesso dei requisiti per la nomina
ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali,
dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non
consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque
anni dall'iscrizione all'albo, e' comunque cancellato
dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, risultano gia' iscritti all'albo e non hanno
ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si
applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle
cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si
aggiungono alle facolta' assunzionali autorizzabili per i
segretari comunali secondo la normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, ha la durata di un mese, con svolgimento di almeno 120
ore di formazione, anche con modalita' telematiche, ed e'
seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o
piu' comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica
volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali. Nei tre anni dalla data
della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del
corso-concorso di formazione di cui al presente comma e'
tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi
formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore
annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati,
anche con modalita' telematiche, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo
10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alle procedure di reclutamento in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo
corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5
del presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione
aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in
servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni
previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni
convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 8
agosto 2025, n. 122, recante «Disposizioni in materia di
composizione di giunte e consigli regionali e di
incompatibilita'», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. All'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali
precedentemente previsto e' mantenuto qualora la
popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento
rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»;
b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il numero massimo degli assessori
regionali puo' essere aumentato fino a due unita' sia nelle
regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia
nelle regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli
assessori regionali, il presidente della Giunta regionale
continua a essere incluso nel numero dei componenti del
Consiglio regionale».
2. Ferme restando le discipline regionali adottate
nel rispetto delle disposizioni di principio di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165,
in occasione della presentazione delle liste di candidati
alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla
sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento
dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione
di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi
parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla
base di attestazione resa dal segretario o presidente del
partito rappresentato nella Camera.
3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti
dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al
primo periodo sono comprese le risorse destinate al
funzionamento dei consigli regionali, ferma restando
l'autonomia contabile dei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 91, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 91 (Assunzioni). - 1. Gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti ai principi di funzionalita' e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali ai quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27
dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi
di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, solo in
relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo.».
- Si riporta il testo del comma 65, dell'articolo 1,
della legge 7 aprile 2014, n.56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni»:
«65. Il presidente della provincia decade dalla
carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.».
- Si riporta il testo del comma 258, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di
personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000
unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego.
Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto
contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'
assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero
ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalita' di ripartizione delle suddette risorse tra le
regioni interessate.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1.
2.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono
autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano
di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano
rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni
legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis.
5.
6.
7.
7-bis.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il
reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis.
8-ter.
9.
10.
11.
12.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85:
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. I percettori del Reddito di cittadinanza
e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo
beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di
cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi',
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla
data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti
commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre
2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma
2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more
di un'organica riforma delle misure di sostegno alla
poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura
del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale
di cui al primo periodo non si applica per i percettori del
Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette
mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al
secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del
Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi
sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite
la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso
tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata,
ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito
all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del
31 ottobre 2023».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di
nuclei familiari al cui interno vi siano persone con
disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno
sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di
sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il
limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre
2023».
6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del
reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e
dell'Assegno di inclusione".
7.
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025,
5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9
milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027,
5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno
2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui
all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno
2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni
di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno
2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni
di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno
2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei
seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8
milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e
1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del
Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per
l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n.26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle
relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni
beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un
ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono
erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili
per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo
17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando quanto stabilito dal comma 13 del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o
contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le
erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare
dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi
opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni
dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi,
inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente
delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle
risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni
fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio
relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi
concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse
possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare
eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie
di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la
disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno
2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7
milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno
2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7
milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro
per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028,
6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di
euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno
2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla
poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1,
comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025,
65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro
per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5
milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per
l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8
milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e
25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente
capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a
13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», convertito con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti in materia di lavoratori
socialmente utili). - 1. Al fine di semplificare le
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno
facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori
gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita'
socialmente utili della Regione siciliana, di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione
siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti
nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma
1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,
fino al 30 dicembre 2026 in qualita' di lavoratori
soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2.
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche
attive per la realizzazione di tirocini di inclusione
sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di
trattamenti di mobilita' in deroga, la regione Calabria e'
autorizzata a prorogare di due ulteriori anni i percorsi
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per
l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in
Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale
fine, e' assegnato alla regione Calabria un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023".».
 
Art. 3

Misure urgenti in materia di enti locali deficitari
o dissestati

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;
b) all'articolo 249((, comma 1,)) le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facolta' dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalita' previste dall'articolo 194.»;
c) all'articolo 255:
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalita' semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 e' ripartita annualmente, nei limiti della disponibilita' del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni ((e' determinato)) sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.»;
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
d) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
((1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 458-bis:
1) alla lettera a):
1.1) le parole: «2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2027, 2028 e 2029»;
1.2) le parole: «almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento per l'anno 2027, del 20 per cento per l'anno 2028 e del 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale»;
2) alla lettera b), le parole: «dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2030»;
3) alla lettera c):
3.1) le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2027»;
3.2) dopo le parole: «rilevato alla fine di ciascun esercizio» sono inserite le seguenti: «e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale»;
b) dopo il comma 458-bis e' inserito il seguente:
«458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale e' individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 248, 249, 255,
259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto,
e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di
previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
151, comma 8-bis.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'. La misura degli interessi
che maturano successivamente al rendiconto di cui
all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano
dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso
legale pro tempore vigente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che
la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento
non definitivo, responsabili di aver contribuito con
condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo periodo del presente comma non si applicano agli
amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilita'
sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano
di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due
anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito
di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o
criticita' relative agli esercizi precedenti l'elezione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito
della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la
conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti
responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione.».
«Art. 249 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui). -
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma
3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con
eccezione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o
delle regioni, nonche' dei mutui per la copertura, anche a
titolo di anticipazione, di spese di investimento
strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di
progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse
provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed
enti nazionali, pubblici o privati.Resta salva la facolta'
dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202
e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio
con le modalita' previste dall'articolo 194.».

«Art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento). - 1. Nell'ambito dei
compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b),
l'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal
contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in
quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se
necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo
Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. A valere sul fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato
il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalita'
semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258,
fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo
conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo
stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza
dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31
dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui
all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione
erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 e' ripartita
annualmente, nei limiti della disponibilita' del suddetto
fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva
censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite
determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti
dall'ISTAT, ed e' concessa con decreto annuale del
Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la
concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione
dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il
quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo
straordinario di liquidazione entro trenta giorni a
decorrere dall'effettivo incasso.
L'organo straordinario di liquidazione provvede al
pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione
erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle
risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata,
con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive
degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata
la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi
sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni e' determinato sulla base del
rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a
cinque anni in corso di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel
sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e
delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate
entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere
sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero
dell'interno, con relativo versamento sulla predetta
contabilita' speciale.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto
a quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonche'
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della
massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che
attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di
tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono
essere affidati incarichi a societa' di intermediazione
immobiliare, anche appositamente costituite. Il limite di
cui all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per
cento.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di
liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e
strumenti finanziari assimilabili, dei mutui passivi gia'
attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle
relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206. Per l'amministrazione dei residui
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata
trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24
giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente
locale puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione
non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese non
determinano vincoli sulle somme.».
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il
competente prefetto assegna al consiglio un termine
perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per
adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini
dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio
di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli
articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione,
e del coordinamento della finanza pubblica di cui
all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo
comma, della Costituzione, le disposizioni del presente
comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a
statuto speciale beneficiari del fondo di solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato deve essere approvata contestualmente al
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della
dichiarazione di dissesto.
1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto
della massa passiva e della massa attiva trasferita
all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il
prospetto di cui all'allegato a), Risultato di
amministrazione, dello schema di rendiconto di cui
all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con
deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo'
essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire
dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli
enti od organismi dipendenti, nonche' delle aziende
speciali, nel rispetto della normativa specifica in
materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti
di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
- Si riporta il testo del comma 458-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», come
modificato dalla presente legge:
«458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma
458 prevedono l'impegno della regione a:
a) presentare, alla fine degli esercizi 2027, 2028
e 2029, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di
cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, pari a zero o negativo ovvero
migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di
almeno il 10 per cento per l'anno 2027, il 20 per cento per
l'anno 2028 e il 30 per cento per l'anno 2029, e riferito
esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio
regionale calcolato mediante la piattaforma elettronica per
la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64;
b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2030 al
2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a
zero o negativo, calcolato con le medesime modalita' di cui
alla lettera a);
c) ridurre, dal 2027 al 2034 rispetto all'esercizio
precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale
residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio,
e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del
bilancio regionale, a meno che non sia superiore al 5 per
cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo
esercizio.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di
salute pubblica

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attivita' nelle quali il Ministero della salute e' subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attivita' di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali gia' acquisiti dal Ministero della salute.
2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito ((denominato)) «Commissario», e' individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.
3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attivita' affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario puo' avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuita' del servizio, il Commissario puo' avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano gia' custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.
4. Nell'esecuzione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessita' di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario puo' derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove cio' sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili ((della normativa)) dell'Unione europea.
5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attivita' svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:
a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ((al numero 1 della voce «Ministero della salute» dell'allegato 1 annesso alla)) legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, ((mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,)) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,)) n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ((anche conseguenti)) all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
((8-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».))

9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'((articolo 5 del)) decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;
e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».
10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'((articolo 2 del)) decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresi', le funzioni ((in materia)) di:
a) monitoraggio del piano sanitario ((nazionale e dei)) patti per la salute e verifica dell'attuazione degli ((accordi conclusi in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli ((Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); concorso alla definizione)) dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) finanziamento e monitoraggio dell'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, dell'((Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonche')) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita';
d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ((e)) il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ((aziende sanitarie locali)); raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.
((10-bis. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria»:
«Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione
delle funzioni del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19). - 1. Al fine di continuare a disporre, anche
successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una
struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili
aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in
ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente
istituita un'Unita' per il completamento della campagna
vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto
della pandemia, che opera fino al 30 giugno 2023. Il
direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al
comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra
nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute
procede alla chiusura della contabilita' speciale e del
conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali
somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte,
anche con profilo pluriennale, mediante decreto del
Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di
previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu'
necessarie sono acquisite all'erario.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di
cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1°aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 30
giugno 2023 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli
alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.».
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter)
e' inserita la seguente:
"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa".»
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il comma 361 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.»
- Numero 1 della voce «Ministero della salute»
dell'allegato 1 annesso alla legge 23/12/2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2005, n. 302.
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico»:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di vaccini anti
SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuita' delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare). - 1.
All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo
di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano
riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata
una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a
causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata
dall'autorita' sanitaria italiana».
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono
stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria
competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle
province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno
derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di
queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con
uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle
richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti
nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della
Conferenza delle regioni e delle province autonome,
l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento
spettante alle regioni.
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica
in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita'
operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla
erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica
molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19,
il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in
coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di
personale di livello non dirigenziale di Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di
funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la
fisica, il personale che ha superato le procedure
concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e
disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma ((,)) nel
limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro
271.140 ((annui a decorrere dal)) 2024, si provvede a
valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero
della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione
vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari
e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del
Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze
connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in
sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante
l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione,
diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento,
di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per
l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle
strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi
medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro
8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 30
dicembre 2025, n.199 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028»:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,
e' stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in
115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni
di euro per l'anno 2028.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno
finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di
euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30
per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del
presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da
parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2026,
in 260.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' fissato, per l'anno
2026, in 13.000 milioni di euro.
7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 140.000
milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in
essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove
garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario
2026.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di
euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212
milioni di euro.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese
obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte
nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la
facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026,
nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo
svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti
programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a
nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a
compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno
2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito
statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei
mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono indicate le spese per le quali si possono effettuare,
per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«Prevenzione e repressione delle violazioni di natura
economico- finanziaria», nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna
del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza» del medesimo stato di previsione.
15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70
unita'.
16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma
7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno
finanziario 2026, destinate alla costituzione di unita'
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione
e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni
medesime.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario
2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto,
delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate
derivanti dal controllo e dalla repressione di
irregolarita' e illeciti» dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a
titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del
fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026,
all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati
al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi
pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative
riscossioni.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al
programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza
pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della
missione «Politiche economico- finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali ed alla gestione liquidatoria denominata
«Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine
pubblico, della citta' di Palermo».
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per
il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,
iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al
fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di
tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da
analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di
finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito
pubblico.
21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai
pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal
Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni
sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle
attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di
finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la
«Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario
2026, variazioni compensative, in termini di residui e
cassa, con riferimento alle somme di parte capitale
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti,
non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni
«Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica», classificate nella categoria economica
«Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e
altre partecipazioni».
23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e'
fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.
24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue
della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la
realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di
processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,
nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione.»:
«Art. 8 (Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche). - 1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo,
dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti:
«e la quota a diretta gestione statale e' ripartita tra gli
interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalita'
stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei
ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte
espresse»;
b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione
scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' recupero
dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
((producono effetti con riferimento)) alle risorse
dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023.
Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio
dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire
le risorse anche quelli relativi al recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate
dall'anno 2023.»
- Si riporta il comma 511 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007»:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante
«Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore
degli enti territoriali.»:
«Art. 2-bis (Completo utilizzo delle risorse del
Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19). - 1. Le
risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi
sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31
dicembre 2027 per garantire l'attuazione dei Piani
operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni
e le province autonome, pertanto, anche negli anni 2024,
2025 e 2026 2027, possono avvalersi delle misure previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche'
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante
«Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di
attesa delle prestazioni sanitarie», cosi' come modificato
dal presente decreto-legge:
«Art. 2 (Completo utilizzo delle risorse del Servizio
sanitario nazionale contro il COVID-19). - 1. Al fine di
rafforzare le attivita' di controllo del Sistema nazionale
di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),
di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' istituito presso il Ministero della salute
l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza
sanitaria, di seguito denominato "Organismo", che opera
alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge
le funzioni gia' attribuite al predetto Sistema,
assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta
eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro
della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad
essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso
decreto. Le attivita' dell'Organismo sono realizzate con
programmi annuali secondo quanto previsto dall'articolo 2
del decreto di cui al primo periodo.
2.
3. L'Organismo e' costituito da un ufficio
dirigenziale di livello generale e quattro uffici di
livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura
complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata, a decorrere dal 1°
luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di
quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da
imputare all'aliquota sanitaria, alla cui copertura si
provvede anche mediante l'indizione di nuove procedure
concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli
incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono
essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Per le medesime finalita', il Ministero della
salute e' autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
un contingente di 20 unita' di personale non dirigenziale,
nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area
dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale -
Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le
assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali. Nelle more dell'attuazione delle
disposizioni di cui al quarto periodo, il Ministero della
salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20
unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area
dei funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra
il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a
decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro
250.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di
funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro
109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso
del lavoro straordinario, nonche' di euro 23.100 per l'anno
2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per
i buoni pasto.
4.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unita'
centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi
e delle liste di attesa, presieduta e coordinata
dall'assessore alla sanita' e composta da professionisti di
area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione,
che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, a
individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e
gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia
ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti
nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con
validita' annuale, e al quale non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti
comunque denominati. Il RUAS e' responsabile in ordine al
rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei
servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto
funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa
e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime
nonche' dell'attuazione e del raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di
attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento.
Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro
dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del
primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i
predetti termini per le finalita' di cui al presente comma,
in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con
cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Agenzia di
cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, un rapporto di monitoraggio delle prestazioni
critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale,
segnalando le eventuali criticita' e indicando le azioni
correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede
alla definizione di interventi formativi che garantiscono
che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla
permanenza nelle liste di attesa siano gestite con
competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.
6. In caso di mancata individuazione del RUAS entro
il termine di cui al primo periodo del comma 5 o nel caso
di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al
presente decreto, il Ministro della salute puo' esercitare
i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai
sensi del presente decreto, alle regioni e al RUAS. Tali
poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e
con le modalita' e le procedure individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro della
salute puo' svolgere verifiche presso le aziende e gli enti
del SSN, presso le aziende ospedaliere universitarie e i
policlinici universitari, presso gli erogatori privati
accreditati nonche' presso tutti gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, anche se trasformati in
fondazioni, sul rispetto dei criteri di efficienza e di
appropriatezza nell'erogazione dei servizi e delle
prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del
sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani
operativi per il recupero delle liste medesime. A tali
fini, il Ministro della salute si avvale anche dei dati
forniti dall'AGENAS, derivanti dall'utilizzo della
Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle
attivita' di audit svolte dalla stessa Agenzia ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo 1.
7. Dall'attuazione del presente articolo, ad
eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri
derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l'anno
2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»
- Si riporta il comma 353 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006).»:
«353. Sono integralmente deducibili dal reddito del
soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento
della ricerca, a titolo di contributo o liberalita', dalle
societa' e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' (IRES) in favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS e
l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute»:
«Art. 3 (Capi dei dipartimenti). - 1. I Capi dei
dipartimenti, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai quali
dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici
di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun
Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati
complessivi della gestione amministrativa, i Capi dei
dipartimenti:
a) assicurano la stretta integrazione tra le
attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresentano unitariamente i Dipartimenti nelle
relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della
collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e
le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
c) forniscono, per il tramite dell'Ufficio di
Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del
Ministro.
3. I Capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano
un'azione di indirizzo e di coordinamento, anche tecnico, e
di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano
direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di
direzione e di indirizzo, anche per individuare categorie
di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare
rilevanza, nonche' di spesa, di cui all'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un
potere sostitutivo in caso di inerzia, ovvero il rilascio
di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica
di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al
rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle
direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il
diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo
in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
4. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento,
direzione e controllo, i Capi dei dipartimenti operano in
modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei
processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra
le strutture dipartimentali, la circolazione delle
informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la
creazione di strutture temporanee interfunzionali per la
gestione di progetti di particolare rilievo o di processi
che richiedono contributi di piu' strutture operative.
5. Essi, inoltre, assicurano il coordinamento
dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione
della Conferenza permanente di cui all'articolo 1, comma 2,
nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di
gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni
specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi
che necessitano del concorso di piu' Dipartimenti o di piu'
Direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione
strategica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione
della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria.»:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al
comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata
ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle
regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e
in collaborazione con le universita' o altri soggetti
pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, operanti nel campo della
formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo
articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data
posteriore all'entrata in vigore del presente decreto,
purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla
data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e
professionali che devono comunque avere attinenza con le
materie del management e della direzione aziendale,
l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle
produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il
possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di
durata almeno annuale, abilitazioni professionali,
ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore,
con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito
d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a
500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti,
tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal
comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un
massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza
dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno,
e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un
trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto
per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di
sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola
esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo'
essere attribuito il maggior punteggio.»
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco
nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal
precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
 
Art. 5

Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

1. All'articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».
2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».
3. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».
b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il sistema
nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e'
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie
private e degli enti locali. La Repubblica individua come
obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e
la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione
dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite
secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno
scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il
personale in servizio presso le scuole secondarie che
chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno
gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di
abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli articoli
2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59. Per il personale docente in servizio nelle scuole
dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
4-ter. In via straordinaria, fino all'anno scolastico
2027/2028, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai
percorsi di formazione iniziale e abilitazione
all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata
accolta per mancanza dell'offerta formativa, e' considerato
valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del
presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di
cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le
scuole paritarie per almeno tre anni, anche non
continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
6-bis. Non puo' essere autorizzata l'attivazione di
piu' di una classe terminale collaterale per ciascun
indirizzo di studi gia' funzionante in una scuola
paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al
primo periodo e' subordinata alla notifica del
provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico
regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore,
da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno
scolastico di riferimento.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione
mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente
a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», come modificato dalla presente:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1.
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un
periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il
superamento del periodo annuale di prova in servizio e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno
centoventi per le attivita' didattiche. Il personale
docente in periodo di prova e' sottoposto a un test finale,
che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche
pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del
dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che
non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del
test finale o di valutazione negativa del periodo di prova
in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale di prova in servizio, non
ulteriormente rinnovabile.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare
entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalita' di
svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione
del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano
partecipato alla procedura concorsuale ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto
annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono
acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a
carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 2, sono altresi' definiti i contenuti dell'offerta
formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la
formazione iniziale universitaria e accademica, cui
accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione. La
prova scritta di cui al primo periodo e' costituita da un
intervento di progettazione didattica inerente alla
disciplina o alle discipline della classe di concorso per
la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il
cui positivo superamento determina l'effettiva immissione
in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato dalle
graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto,
nelle quali sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso
la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo
di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si
applica alle graduatorie dei concorsi ordinari. Il docente
e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica,
nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non
meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si
aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per
completare la formazione iniziale e acquisire
l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o
esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione
delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Il docente puo' presentare, in ogni caso, domanda di
assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della
provincia di appartenenza e puo' accettare il conferimento
di supplenza per l'intero anno scolastico per altra
tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in
sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal
contratto collettivo nazionale di lavoro alla
contrattazione integrativa sulla mobilita', nel rispetto
degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1,
Riforma 2.1 del PNRR.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato
dal presente decreto-legge:
«Art. 15-bis (Misure urgenti per assicurare la
continuita' dei servizi educativi e scolastici
dell'infanzia). - 1. Al fine di assicurare la continuita'
dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali
dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del
personale scolastico educativo e ausiliario gestite
direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino
all'anno scolastico 2027/2028, anche in deroga al possesso
del titolo di studio previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali per il triennio 2022-2024, per l'immissione
in servizio a tempo determinato nonche' per l'immissione in
servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori
nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni
di esercizio dell'attivita' professionale. La deroga di cui
al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti gia'
iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalita' di
cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2028, in deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico,
educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici
gestiti direttamente dai comuni non puo' essere superiore a
quella sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009,
incrementata del 40 per cento.»
 
Art. 6
Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della
formazione superiore e della ricerca

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalita' di cui al medesimo comma, sono assegnate alle universita' statali secondo le modalita' di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario ((delle universita',)) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attivita' di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».
2. All'((articolo 2 della)) legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonche' diplomi di perfezionamento,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, e' da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 11 della legge 2 novembre 2017, n.
167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2017, pubblicata nella Gazz. Uff. 27
novembre 2017, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - 1. Il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e'
incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017,
finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al
superamento del contenzioso in atto e a prevenire
l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle
universita' statali italiane da parte degli ex lettori di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati
ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione
dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento,
nonche' gli obblighi a carico degli Atenei statali
partecipanti.
2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla
procedura secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura
determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente,
l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del
Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo
pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla
quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del
Ministro dell'Universita' e della ricerca 24 giugno 2022,
recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Universita' Statali e dei Consorzi
interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro
assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte
dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua
altresi' i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso
di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi
al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto
decreto, nonche' le modalita' di recupero dei fondi gia'
erogati.
2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte
eccedente le finalita' di cui al medesimo comma, sono
assegnate alle universita' statali secondo le modalita' di
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate
alle attivita' di sostegno, supporto, orientamento e
tutorato in favore degli studenti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro
5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati.» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla
presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle
altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano lauree e lauree magistrali,
nonche' diplomi di perfezionamento, di specializzazione e
di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai
titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il
comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previo parere del
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le
equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi
della presente legge e i titoli di studio universitari al
fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali ne e' prescritto il possesso.
5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi
accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in
disposizioni vigenti, e' da intendersi, rispettivamente,
alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle
Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. , nei predetti ruoli
ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del
presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199,
recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro,
universita', ricerca e istruzione per una migliore
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il
Consiglio universitario nazionale). - 1. Al fine di
consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
istituzionali nelle more della riforma del Consiglio
universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio
2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il
funzionamento alle esigenze di semplificazione e di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di
contenere le spese di funzionamento, per garantire la
tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella
composizione in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni
sino al termine del 31 dicembre 2026. Al fine di consentire
la regolare prosecuzione delle attivita' del Consiglio, il
mandato degli attuali componenti e' prorogato sino al
termine di cui al presente comma.»
 
Art. 7

Misure urgenti in materia di giustizia,
sicurezza pubblica e difesa nazionale

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100((, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» e' inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;
b) all'articolo 2, il comma 5 e' ((abrogato));
c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati ((dal presente capo)) siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ((del presente articolo)) ed e' immediatamente esecutivo.
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti ((di cui al comma 1 del presente articolo possono essere delegate)) anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del ((2017 e)) ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace e' determinata, entro sei mesi, con le medesime modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, e' determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unita' da destinare alla Corte di cassazione e' titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimita'.
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
2. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformita' delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha gia' emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».
3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ((del presente articolo)), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, ((nel presidio)) delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.»;
b) all'articolo 6, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ((del presente articolo)), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, ((nel presidio)) delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.».
4. L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
5. Dopo l'articolo 5 ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). - ((1. Le piante)) organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non puo' essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».
6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria e' aumentato di 25 unita', da destinare alle funzioni requirenti di primo grado ((ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo)). La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».
8. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unita' di personale di magistratura di cui al comma 6.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028((,)) nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 ((annui)) a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari ((di identita' e di sicurezza)) e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, ((convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145)), svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, e' autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unita' nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.
12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione ((dei commi 11 e 12)), pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno ((2028 ed euro)) 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno ((2035 ed euro)) 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 ((e' inserito)) il seguente:
«3-bis. Per le esigenze di funzionalita' di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita' concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo' essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, ((8 e 9, del regolamento di cui al decreto)) del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi gia' indetti.».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «si avvale» sono sostituite dalla seguente: «dispone»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis»;
0b) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attivita'.
2. Il comandante del Comando forze speciali e' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
3. Le disposizioni che disciplinano le attivita' del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento»;))

a) all'articolo 1477-ter:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti e' inviata, di norma, ((almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso)).»;
c) all'articolo 1480, al comma 9:
1) al primo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo e' soppresso.
17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;
b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;
c) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'((articolo 9 del)) decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, recante
«Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione
del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo
del 14 maggio 2024.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di esame di Stato
per l'accesso alla professione di avvocato). - 1. L'esame
di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si
svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due
prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati
dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo
ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I
candidati non possono portare con se' testi o scritti,
anche informatici, ne' strumenti elettronici o di
telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame
disposta con provvedimento del presidente della
sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora
siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove
dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con
qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia alla commissione e' escluso
immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le
prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in
una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso
pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il
diritto privato, il diritto penale e il diritto
amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della
prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il
diritto privato, il diritto penale e il diritto
amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia
di diritto processuale, civile o penale, a scelta del
candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale,
civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e
il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale,
del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e
processuale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del
candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento,
deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti
criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarita';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni
componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci
punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati
che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti
per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova
orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove
di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di
merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3,
lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che
ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non
inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18
punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera
a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal
comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame e' nominata con decreto
del Ministro della giustizia ed e' composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati
designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti
all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda
istanza magistrati in servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori
universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in
pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede
di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione
formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei
quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati
dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati
tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e
c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione
di tre membri rappresentativi di almeno due categorie
professionali ed e' presieduta da un avvocato. Presso ogni
corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede,
possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al
presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino
a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di
esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o
di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero
componenti del consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non
possono essere eletti quali componenti del consiglio
dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina,
del consiglio di amministrazione o del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione
dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da
personale amministrativo in servizio presso qualsiasi
pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea
triennale. I segretari sono designati dal presidente della
Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna
sottocommissione e individuati tra il personale che presta
servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
interessata nel caso di personale non appartenente
all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova
scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro
della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare
ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle
prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono
partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle
commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di
nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che
indice la sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato,
ivi comprese le modalita' di svolgimento delle prove
scritte e delle prove orali, le modalita' di comunicazione
delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e
orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la
pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di
abilitazione;
b) le modalita' di utilizzo di strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle
prove a favore dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della
Commissione nazionale per la tenuta della banca dati
prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai
fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di
cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e
l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che
hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di
ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova
scritta consistente nella redazione di un parere o di un
atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel
corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori
tramite una commissione interna di valutazione nominata ai
sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione
con risultato positivo, la commissione rilascia il
certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il
certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione
negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a partire dalla prima sessione successiva
all'entrata in vigore del presente decreto.
16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre
2012, n. 247 sono abrogati.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario
della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
Le modalita' di versamento del contributo di cui al primo
periodo sono stabilite con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
europea e da procedura di infrazione nei confronti dello
Stato). - 1. All'articolo 132 del Codice della proprieta'
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
del codice di procedura civile e per gli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle
parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto
giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si
estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o
dall'estinzione del giudizio di merito, la parte
destinataria presenta istanza per la declaratoria di
inefficacia.».
2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
del codice di procedura civile e per gli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle
parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto
giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si
estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o
dall'estinzione del giudizio di merito, la parte
destinataria presenta istanza per la declaratoria di
inefficacia.».
3. Per le misure cautelari gia' disposte alla data di
entrata in vigore del presente decreto alle quali si
applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo
n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge
n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure
presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di
inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del
codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su istanza della parte in favore della quale
le misure sono state emesse, la rimette in termini per
l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza
previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del
decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis,
comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia
delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca
e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo
e' presentato, a pena di decadenza, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01.
Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali
all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta
richiesta di pagamento al pubblico ministero.»;
b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole
«senza ritardo» sono soppresse;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al
comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni
svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta
giorni.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel
corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e'
titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al
beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e'
comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini
dell'opposizione.»;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a
seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico
ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni
dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente
al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre
agli interessi nella misura degli interessi legali di mora,
un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato
per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per
cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e
inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e
inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5
per cento.»;
f) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre
2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.
180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione
deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.»;
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo
57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di
quelle funzionali all'utilizzo delle medesime».
5. (abrogato)»
- Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia.», come
modificato dalla presente legge.
«Art. 168-bis (Decreto di pagamento delle prestazioni
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle
medesime). - 01. Concluse le prestazioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime,
l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al
pubblico ministero.
1. La liquidazione delle spese relative alle
prestazioni di cui al comma 01 e' effettuata con decreto di
pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o
eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione.
1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle
spese di cui al comma 1 e verificata la conformita' delle
prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico
ministero provvede entro trenta giorni.
2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di
pagamento e' titolo esecutivo ed e' comunicato al
beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e'
comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini
dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione
ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al
beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.
3. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dal
decreto, quando il beneficiario ha gia' emesso fattura,
oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al
comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla
somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui
al comma 3-ter.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni
di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio
delle notizie di cui all'articolo 280.
3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori
diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo
nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il
rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante «Norme
sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26
novembre 2021, n. 206», come modificato dalla presente
legge.
«Art. 5 (Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio
per il processo civile costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) attivita' preparatorie e di supporto ai compiti
del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione
di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle
camere di consiglio, selezione dei presupposti di
mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e
dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti,
assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle
verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del
codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei
procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice
di procedura civile;
c) raccordo e coordinamento fra l'attivita' del
magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi
amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei
provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di
giurisprudenza locale;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti
informatici;
f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e
per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g) supporto per l'attuazione dei progetti
organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita'
produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a
prevenirne la formazione.
1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), del presente articolo nelle altre
attivita' previste dalla contrattazione collettiva di
comparto e, in via residuale, nel presidio delle attivita'
che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di
assicurare un qualificato supporto all'attivita'
giurisdizionale.»
«Art. 6 (Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio
per il processo penale costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di
sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di
appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei
provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), del presente articolo nelle altre
attivita' previste dalla contrattazione collettiva di
comparto e, in via residuale, nel presidio delle attivita'
che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di
assicurare un qualificato supporto all'attivita'
giurisdizionale.
2. L'ufficio per il processo penale istituito presso
la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio
mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima
scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita'
per superamento dei termini di durata massima del giudizio
di impugnazione.».
- La legge 30 dicembre 2020, n.178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e'
pubblicata nella G. U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante «Disposizioni per
il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo
dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in
attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno
2022, n. 71», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal
presente decreto si applica agli incarichi conferiti o
autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto si applica la
disciplina vigente al momento del conferimento o
dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di
permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni
vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati
nell'articolo 11, comma 3.
3. Ai magistrati collocati fuori ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con
collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa
ai limiti temporali prevista dal presente decreto, salvo il
caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato
effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al
precedente incarico. La durata del precedente incarico e'
computata nel termine complessivo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e
3, la durata del precedente incarico non e' mai computata
nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o
autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso
la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il
Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli
organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero
della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice
capo degli uffici di diretta collaborazione e agli
incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si
applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli
uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e
vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire
fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di
interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e
all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31
dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, e al
fine di garantire il rispetto della dotazione organica
complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a
funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della
Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e'
rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e
il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della
medesima tabella e' rideterminato nel numero di 10.039 fino
al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31
dicembre 2029.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure
urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del
Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14
maggio 2024»:
«Art. 12 (Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024
che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di
paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti
(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE)
2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce
una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il
Regolamento (UE) 2021/1148). - 1. Ai fini dell'attuazione
degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9,
del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identita', di
sicurezza, nonche' le operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli
14 e 15 del menzionato regolamento PARLAMENTO EUROPEO, Reg.
(CE) 14/05/2024, n. 2024/1356/UE, Articolo 15 - Controllo
di sicurezza, sono svolte dalle autorita' nazionali di
frontiera e dalle autorita' nazionali competenti per
l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3,
paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il
coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per
i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli
aspetti attinenti ai controlli di salute e delle
vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)
2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero
dell'interno, in collaborazione con le altre
amministrazioni competenti e con le organizzazioni
interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE)
2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di
trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o
intese bilaterali o nell'ambito del quadro della
cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso
alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento
(UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo
in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo
regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel
territorio dello Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole:
«rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o
rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole:
«ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o
reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il
seguente: «2-septies. Lo straniero destinatario della
decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al
questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui
al comma 2, la concessione di un termine per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter,
sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro
documento di viaggio valido. Il questore, valutato il
singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze
impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del
regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla
partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione
della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del
citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorita' di
pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso
il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di
frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i
provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Lo
straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento
irregolare della frontiera esterna o a seguito di
operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le
esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche' per le
valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita'
presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi
individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5,
paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i
medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli
accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo
regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate
dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al
successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e'
assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati
biometrici e il passaporto o altro documento, se
disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini
dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste
al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla
procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura
di protezione internazionale, sul programma di
ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e
sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario
assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del
regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati
ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di
cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero
di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello
Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole:
«strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti
nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo
3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di
cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si
applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli
stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul
territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024.
L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal
comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai
rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il
passaporto o altro documento di viaggio equipollente,
ovvero un documento di identita', se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli
14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le
operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e
avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo
straniero e' posto a disposizione delle autorita' di
pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui
al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona
ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le
medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non
siano state gia' avviate in un altro Stato membro,
l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di
frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti
necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle
verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza,
nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e
alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento
(UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata
comunicazione scritta del fermo al procuratore della
Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria
indicazione delle motivazioni che rendono necessario il
fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai
citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle
operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere
integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se
ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il
fermo, ordina il rilascio della persona fermata.
L'autorita' procedente comunica immediatamente al
procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione
delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita',
entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al
primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai
sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata
sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le
operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16
del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai
commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema
Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di
settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo
periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il
termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in
liberta', fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies
si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure
quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale
a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi
2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni
previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le
operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto
oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o
se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di
un rappresentante o, se non designato, di una persona
formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il
benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma,
il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza
pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai
commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa
collocazione del minore in struttura idonea individuata ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma
2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi
ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il
rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13,
paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi
applicare efficacemente misure meno coercitive, lo
straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti
di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis
ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento
e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore e
conserva la sua efficacia per una durata massima di
ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino
prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14,
commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se
il trattenimento e' disposto nei confronti di un
richiedente protezione internazionale, come definito
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione
specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di
convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento
previsti dal presente comma si applica comunque la
disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei
confronti dello straniero trasferito sul territorio
nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli
accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo.
Allo straniero e' sempre assicurata l'informazione prevista
dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli
accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)
2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati
in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal
Ministero dell'interno in collaborazione con le altre
amministrazioni competenti e con le organizzazioni
interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei confronti dello straniero che, non
soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo
6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di
polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione
internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio
di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui
agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento,
nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente
articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di
cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede
l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico
d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di
settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato
possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo
12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare
che lo straniero resti a disposizione delle competenti
autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo
5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle
circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o
dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o
sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3,
secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In
attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento
(UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli
accertamenti di cui al predetto regolamento non sono
effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero
risulti avere a carico un procedimento penale per uno o
piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica e' cosi' sostituita: «Disposizioni
per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati
in posizione di irregolarita' o soccorsi nel corso di
operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le
condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per
accertamenti). - 1. La richiesta di convalida prevista
dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, e'
immediatamente comunicata all'interessato con modalita'
idonee allo scopo. L'autorita' procedente lo informa della
facolta' di nominare un difensore di fiducia al quale sara'
comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di
convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di
fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorita'
procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del
decreto di fissazione dell'udienza sara' effettuata al
difensore nominato di ufficio, nonche' allo stesso
interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al
giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene
l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di
fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne da'
immediato avviso all'autorita' procedente e al difensore di
fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore
individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il
giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene
immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che
ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento
audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo,
del codice di procedura civile. In questo caso il
provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le
disposizioni necessarie. L'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma
quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza,
puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il
difensore, il quale ne attesta l'identita'.
6. Quando non e' disponibile un collegamento che
assicura la reciproca visibilita' e udibilita' il giudice
decide immediatamente sulle modalita' di svolgimento o
prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui
al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a
cura della cancelleria, al difensore e all'autorita'
procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro
quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1,
verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei
presupposti per procedere agli accertamenti. Se non e'
pronunciato in udienza, il provvedimento e' comunicato al
difensore e all'autorita' procedente a cura della
cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla
lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua
comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in
cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo
di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo
straniero e' posto a disposizione delle autorita' di
pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo
10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all'articolo 12:
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del
20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE
2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole:
«identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti:
«e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema
gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i
sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo
Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del
Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il
seguente: «9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato
di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle
attivita' relative ai controlli di sicurezza di cui agli
articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e
assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano
gestite anche per le finalita' previste dal successivo
paragrafo 3, nonche' per quelle previste dall'articolo 18,
paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
e) all'articolo 13, comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto
accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per
caso,» sono aggiunte le seguenti: «e' accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare
l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione
o di respingimento»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi
dalla competente autorita', in applicazione dei commi
2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli articoli 10, 10-ter e
14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), e' soppresso il seguente segno
di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste
dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al
comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di
collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi
2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione
nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di
eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o
di reingresso;
e-septies) la volonta' di non restare a
disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori
di altri Stati membri desumibile da comportamenti
concretamente assunti; e-octies) l'aver fornito nel corso
degli accertamenti o in occasione della richiesta di
protezione internazionale informazioni manifestamente tali
da rallentare i controlli delle autorita' competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a
programmi di rimpatrio volontario assistito o di
reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la
pertinente informazione.»;
f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il
decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul
riesame del trattenimento o delle misure alternative, e'
proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo
360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni
dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso e' depositato, a pena di
improcedibilita', entro cinque giorni dalla notificazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di
procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso e' diretto
puo' depositare sintetica memoria difensiva nel termine di
cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria
difensiva puo' contenere anche motivi di ricorso
incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione
del ricorso in camera di consiglio e' data comunicazione
agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno
quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero puo' depositare
conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima
dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine
le parti possono presentare i documenti previsti
dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie
illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza puo' svolgersi anche mediante
collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza,
sinteticamente motivata, e' depositata al termine della
camera di consiglio, ma il collegio puo' depositare il solo
dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei
successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di
patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo
valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare».
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore
a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato
almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in
ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli
ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere
previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di
attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in
presenza di cause di giustificazione, di funzionalita'
delle forze di polizia e del Ministero dell'interno,
nonche' di immigrazione e protezione internazionale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026,
n. 54, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni in materia di accertamenti
concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle
carriere della Polizia di Stato). - 1. L'articolo 24 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Gli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di
polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso
a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o
pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla
carriera superiori della Polizia di Stato non sono
sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per
la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli,
agli accertamenti psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli
accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai
ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui
al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di
particolari abilitazioni professionali o di servizio e per
impieghi speciali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai
concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti
dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non
siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalita' connesse allo
svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della
Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31
dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove
d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta
del candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove
d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le
modalita' determinate dai bandi stessi. Per ogni prova
d'esame o accertamento facoltativi e' assegnato un
punteggio incrementale determinato dal bando di concorso,
che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame
obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova
obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione
esaminatrice puo' essere integrata da esperti nelle materie
oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Per le esigenze di funzionalita' di cui al
comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli
e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto
l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che
abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli
accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base
dell'or-dine decrescente risultante dalle graduatorie
provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione
delle graduatorie definitive di merito, a condizione che
risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita'
concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati
idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al
primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo'
essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66,
commi 7, 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
concorsi gia' indetti.
4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo
1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche'
i requisiti generali di partecipazione e le cause di
esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi
della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini
della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e
alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel
limite del dieci per cento dei posti, i candidati in
possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali
di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti
con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti
istituzionali da svolgere."
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»
«Art. 27 (Ordinamento dello Stato maggiore della
difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per
l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento
e' fissato nel regolamento;
b) dispone del Comando operativo di vertice
interforze di cui all'articolo 29;
b.1) dispone del Comando forze speciali di cui
all'articolo 29-bis;
b-bis) si avvale della Direzione della Sanita'
militare di cui all'articolo 188-quater, per le
attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima
affidate.
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della
difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti
la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle
Forze armate e della Sanita' militare, nonche' le attivita'
svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata
suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore
della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati
nel regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1477-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1. Le cariche
direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il
principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte
solo da militari in servizio effettivo, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate
o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da
militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque
ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per
delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle
condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di
sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale,
salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che
comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di
comandante di Corpo.
3. La durata delle cariche direttive e' di quattro
anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la
rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che
hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di
cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre
anni dalla scadenza del terzo mandato.
4. Nessun militare puo' essere posto in distacco
sindacale per piu' di quattro volte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1479-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1. Le
amministrazioni militari del Ministero della difesa e del
Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle
APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo
1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da
emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo
1476-ter, comma 2.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione
su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai
regolamenti e' inviata, di norma, almeno dieci giorni prima
della data entro cui il parere deve essere reso.
2. Le procedure di informazione e consultazione delle
APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo
1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di
cui all'articolo 1475, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1480 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono
l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le
associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a
ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in
quelle periferiche di livello areale e comunque non
inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le
modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono
disciplinate con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti
nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti,
assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla
base dell'effettiva rappresentativita' del personale
calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,
nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono
stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia
a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei
permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative
sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei
permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le
APCSM con criterio proporzionale, sulla base della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le
APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza
armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui
appartiene il personale interessato, la quale, accertati i
requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del
presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per
il personale del Corpo della guardia di finanza, al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti
provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento,
comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero
della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti
conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle
aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di
ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei
distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non
retribuite possono durare non piu' di quattro anni. Nessun
militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa
sindacale non retribuita piu' di quattro volte.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende
servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o
aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con
il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475,
comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo, devono darne
comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza,
almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno
quarantotto ore prima, tramite l'associazione di
appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili
esigenze di servizio e sempre che venga garantita la
regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
deve essere certificata entro tre giorni all'autorita'
individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente
dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non
possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante
sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e'
corrisposto il trattamento economico corrispondente a
quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituita un'area negoziale, limitata agli istituti
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per
il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento economico accessorio;
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia
o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi
sindacali;
g) il trattamento economico di missione e di
trasferimento;
g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti
di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti
delle Forze di polizia a ordinamento militare per le
materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione
di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi
previste al solo personale dirigente. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla
Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente
il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti
delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e'
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il
Capo di stato maggiore della difesa o un suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore
delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le
misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti di livello
dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera f), del presente articolo, il personale con
qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita'
sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative
puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi,
nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per
i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione,
rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui
al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1-bis.».
 
Art. 8
Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, ((rendicontazione e)) controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))) relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonche' di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario ((straordinario)) e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, ((commi 1 e 2)), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, ((i relativi incarichi)) dirigenziali di livello generale ((e non generale)) possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo ((di cui all'articolo 25-quater del)) decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attivita' lavorativa, ((teso al superamento)) degli insediamenti abusivi, che preveda:
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati ((allo sviluppo)) di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui ((all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136));
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalita' organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui ((all'articolo 3 del)) decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e ((dei portatori di interessi)) di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformita' agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilita' degli interventi nel tempo;
f) ((presenta una relazione trimestrale)) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui ((alla lettera a), alinea,)) sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario ((di cui alla medesima lettera a))).
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario ((per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)) puo', altresi', avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' dell'assistenza (((tecnica dell'Agenzia)) nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che puo' svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo((, del presente articolo)).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ((definiti dettagliatamente)) i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonche' i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030((,)) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresi', definite le modalita' di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)»
«Art. 7 (Disposizioni per il superamento degli
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei
lavoratori in agricoltura). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente
2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei
lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri
compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del
citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR
di cui all'articolo 2 del decreto - legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la
responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei
soggetti del Terzo settore.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a dodici unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale, due di personale
dirigenziale di livello non generale e nove di personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni
centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa
con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita' e
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o
piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale dirigenziale di livello generale e non generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione
di parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, delle amministrazioni
centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle
amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
presente articolo in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6,
primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021,
e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente
articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro
1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
1-quater. In relazione alle responsabilita'
formative, di valutazione del potenziale e di
valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze,
ciascun dirigente redige annualmente una relazione,
predisposta sulla base di criteri e indicatori
standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione
pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad
assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a
quelle rivestite. Di tale relazione e' dato motivatamente
conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni. Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a
termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque
una durata non superiore a quella del mandato del sindaco
in carica alla data del conferimento.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Le regioni
e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i
rispettivi ordinamenti.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»
«Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere
la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso
sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova
strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo".
Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita', del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche'
delle organizzazioni del Terzo settore e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero
non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una
segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse
umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita
e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di
cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del
lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi,
monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema
informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni
statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del
lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione
concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del
lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai
fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti
di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende
agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla
loro situazione economica nonche' il calendario delle
colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i
dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati
retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi
ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL
mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli
alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi
agli interventi in materia di politiche migratorie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7
milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate" della missione
"Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La
spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del
Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2026, n. 116, recante «Disposizioni urgenti
per il Piano Casa».
«Art. 3 (Commissario straordinario per la
ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi).
- 1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' nominato un Commissario
straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31
dicembre 2027 e puo' nominare un sub-commissario.
L'incarico del sub-commissario ha durata massima non
superiore a quella del Commissario straordinario. Con il
decreto di cui al primo periodo e' stabilito il compenso
del Commissario straordinario e del sub-commissario, anche
in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo
di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il Commissario e in
misura non superiore al sessanta per cento del compenso del
Commissario per il sub-commissario. Con il decreto di cui
al primo periodo sono altresi' individuate le funzioni di
indirizzo e coordinamento attribuite al Commissario
straordinario rispetto agli interventi di edilizia
residenziale pubblica e sociale di cui all'articolo 2, al
fine di favorirne la tempestiva realizzazione e fornire
adeguato supporto alle amministrazioni competenti. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 386.000 euro per
l'anno 2026 e a 661.714 euro per l'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il
Commissario straordinario puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di
nomina di cui al comma 1, il Commissario straordinario
avvia, mediante i poteri al medesimo attribuiti ai sensi
del comma 2, in collaborazione con gli enti e le
amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di
ricognizione degli immobili di proprieta' dello Stato,
delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e
delle societa' a partecipazione pubblica non quotate da
destinare a progetti di edilizia sociale. La procedura si
svolge mediante pubblicazione di apposito avviso per la
segnalazione, da parte degli enti e delle amministrazioni
competenti, dell'elenco degli immobili di cui al primo
periodo non redditizi e non in uso, corredata della
manifestazione di interesse a destinarli a progetti di
recupero e riconversione nel settore dell'edilizia sociale.
Nell'ambito della procedura di ricognizione, e', altresi',
acquisito l'elenco degli immobili inseriti nel programma
nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo
28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112. Sulla base delle informazioni trasmesse ai
sensi del secondo periodo del presente comma o acquisite ai
sensi del terzo periodo, ferme restando eventuali verifiche
istruttorie, il Commissario straordinario definisce, previa
comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma
10 del presente articolo:
a) l'elenco degli immobili su cui possono essere
presentate iniziative di edilizia sociale ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo;
b) uno o piu' schemi-tipo di convenzione volti a
disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i
soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione
di diritti di superficie o di altri diritti reali di
godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento
degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque
anni, fatta salva la possibilita' di definire una durata
diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un
periodo inferiore.
4. Il Commissario straordinario, con propria
ordinanza, dispone che la realizzazione degli interventi di
cui all'articolo 2, individuati, in ragione della relativa
complessita', dalla Cabina di monitoraggio su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenga
secondo le seguenti procedure:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il caso
di determinazione positiva della conferenza, in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario
straordinario, ove un meccanismo di superamento del
dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione
all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli
operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura;
2) e' autorizzata l'esecuzione delle prestazioni
in via di urgenza prima della stipulazione del contratto,
nelle more del completamento delle verifiche del possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche
alla stipulazione del contratto, con applicazione degli
articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di
verifica dell'assenza dei requisiti;
3) e' autorizzata la modifica del contratto senza
procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di
lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono identificati
da apposito codice unico di progetto e recano le
indicazioni in ordine ai cronoprogrammi procedurali e
finanziari.
6. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2
e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3
marzo 2009, n. 18, gli interventi garantiscono il rispetto
dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione
universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli
altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche'
la fruibilita' da parte delle persone con disabilita'.
7. Per la gestione amministrativa dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di
cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente
massimo di personale pari a tre unita', di cui una di
personale dirigenziale di livello non generale e due di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali o di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni o con gli enti predetti, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo del
presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando
lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo
70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al personale non dirigenziale della struttura di
supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione,
del personale non dirigenziale del comparto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu'
provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore
mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste
dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale di
livello dirigenziale sono riconosciute una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici medi
attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate le specifiche dotazioni finanziarie e
strumentali nonche' quelle del personale, anche
dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. Agli
oneri per il personale di cui al secondo periodo del
presente comma, pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a
euro 372.886 per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario
straordinario, che opera presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si avvale, nei limiti della
dotazione di cui al comma 9 del presente articolo, della
societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31. Per le finalita' di cui al primo periodo del
presente comma, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, tiene
conto, ai fini della proroga dell'operativita' della
societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del
2020, delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi del
presente decreto. Per l'esercizio delle proprie funzioni,
il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi delle
amministrazioni pubbliche centrali o periferiche
interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nonche' del supporto tecnico-operativo, a titolo
gratuito, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.
9. Per l'esercizio delle funzioni del Commissario
straordinario, comprese la stipulazione di eventuali
convenzioni e la nomina di esperti per lo svolgimento
dell'attivita' di indirizzo, coordinamento e monitoraggio
ad esso affidata, al medesimo Commissario straordinario e'
assegnata una dotazione nel limite di spesa di 500.000 euro
per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Agli esperti di cui al primo periodo e'
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di
euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
Tesoreria dello Stato, gestita in conformita' alle
procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Le
risorse previste dal primo periodo del presente comma,
nonche' dai commi 1, sesto periodo, e 7, nono periodo,
confluiscono nella contabilita' speciale di cui al quarto
periodo del presente comma.
10. Per il monitoraggio del programma straordinario
di cui all'articolo 2 e il coordinamento delle
amministrazioni competenti e' istituita la Cabina di
monitoraggio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti o da un suo delegato, dall'Autorita' politica
delegata in materia di politiche di coesione, dal
Commissario straordinario, dal Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani, dai sindaci dei comuni e dai
presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai
rappresentanti delle associazioni rappresentative degli
enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata.
Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere
invitati, in relazione alla tematica affrontata, soggetti
pubblici ed esperti, nonche' rappresentanti dei soggetti
attuatori. La partecipazione alla cabina di monitoraggio
non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Cabina
di monitoraggio definisce, per la componente di edilizia
sociale del programma, gli indirizzi generali e i criteri
per l'individuazione delle priorita' territoriali e
tipologiche di intervento, anche ai fini della
rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e della
valorizzazione del patrimonio pubblico, individua gli
interventi di particolare complessita' ai sensi del comma 4
e verifica il grado di attuazione del programma. A tale
scopo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce periodicamente alla Cabina di monitoraggio sullo
stato di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici.»
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per la
progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la
progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o,
alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola
esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che
svolgono attivita' di committenza per altre stazioni
appaltanti e le centrali di committenza qualificate
programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di
leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 750, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.»
«750. Al fine di consentire una corretta
programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole
della governance economica europea, ferme restando le
dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste
a legislazione vigente, in termini di competenza e residui,
i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a
favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con
riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti,
entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026,
8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di
euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per
l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300
milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di disabilita'

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e
partecipato.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto
unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle
unita' di valutazione di base). - 1. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la
valutazione di base e' affidata, in via esclusiva,
all'INPS.
2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi
di efficacia, efficienza, economicita', celerita' e
adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le
competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono
attribuite alle unita' di valutazione di base.
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di
disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il
riconoscimento della condizione di disabilita' di cui
all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita'
di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1
si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un
componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola
figura professionale appartenente alle aree psicologiche e
sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico
dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina
del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o
affini. Nel caso non sia disponibile un medico con le
specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS
nomina, come presidente, un medico che abbia svolto
attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in
materia assistenziale o previdenziale.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di
base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati
dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4
e di una sola figura professionale appartenente alle aree
psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da
un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in
medicina del lavoro o in altre specializzazioni
equipollenti o affini. Nel caso in cui non sia disponibile
un medico con le specializzazioni indicate al secondo
periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che
abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di
accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In
ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in
possesso di specializzazione in pediatria, in
neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di
specializzazione nella disciplina attinente alla patologia
che connota la condizione di salute della persona. Il
medico di cui al quarto periodo puo' partecipare ai lavori
dell'unita' di valutazione di base anche attraverso
partecipazione a distanza mediante video-collegamento.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2
e 3 sono integrate con un professionista sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC),
dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle
famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e
disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in
relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto
della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la
partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo'
concorrere anche il professionista sanitario di cui al
comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto
del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o
psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non
autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e'
svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29.».
4. Al fine di garantire la semplificazione e
razionalizzazione degli oneri procedurali connessi
all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla
base delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo'
stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi
delle risorse strumentali e organizzative delle aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo
svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.
5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
l'INPS, ai fini della gestione della valutazione di base:
a) garantisce l'omogeneita' e la prossimita'
dell'attivita' valutativa su tutto il territorio nazionale;
b) impronta i procedimenti amministrativi
strumentali alla valutazione di base e relativi alla
concessione ed erogazione delle prestazioni a criteri di
semplificazione, razionalizzazione, efficacia e
trasparenza;
c) definisce il sistema organizzativo interno
secondo criteri che individuano competenze e
responsabilita' degli organi e degli uffici, nonche' gli
ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici.
6. Al fine di garantire piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il
triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, e' autorizzato, con incremento della propria
dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad
assumere, per l'anno 2026, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e
mediante bandi di mobilita', 1.069 unita' di personale da
inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria
competenza, 142 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni
Centrali.
7. Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata
la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026 e di euro
215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027. E' altresi'
autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro
2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la
gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le
spese di funzionamento, e una spesa pari a euro 6.625.593
per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle
procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di
funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere
dall'anno 2026 per le spese di funzionamento. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
8. Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle
unita' di valutazione di base di un professionista
sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno
2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 210 e 211,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.».
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.
211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di
quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere
dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui
al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a
una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da
a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di
attivita', anche di comunicazione, strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il
finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la
loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione
sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale
nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta
Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo
periodo e' autorizzata, altresi', la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli
Special Olympics World Winter Games 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.».
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.».
 
Art. 10

Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento
degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, puo' provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalita' definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonche' con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016)). Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. ((Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento)) di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 ((euro)) per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ((anche conseguenti)) all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della ((legge)) 27 dicembre 2006, n. 296.
((1-bis. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gia' iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-ter. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalita' definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
1-quater. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «la qualifica di direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,».
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati.))

2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' cosi' integrata:
a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;
d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».
3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, puo' procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, recante «Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti»
«Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 , puo' chiedere all'Istituto nazionale della
previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal
successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al
lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo
all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore
di lavoro la costituzione della rendita a norma del
presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore
di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a
condizione che fornisca all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di
lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva
matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto
comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal
medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale la costituzione della rendita
vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato
ai sensi del sesto comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 511, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).»
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.»
«Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai
lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta'
di optare, entro sessanta giorni dell'ammissione ai
trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a)
e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i
giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare
delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo
quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo
comma, con almeno venticinque anni di anzianita'
contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito
di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale
in presenza di crisi: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il
raggiungimento dell'eta' fissata per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI,
con integrazione a carico dello stesso Istituto di un
numero massimo di cinque anni di anzianita' contributiva.
Il requisito di anzianita' contributiva di cui al primo
periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una
eta' anagrafica la cui differenza con quella richiesta per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia
inferiore a cinque anni, l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo
restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Non
sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che
risultino gia' titolari di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme
sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I
contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi
successivi all'anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza
della maggiorazione contributiva riconosciuta al
giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
la gestione medesima sull'importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla
Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi
nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa
agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di
pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti.»
«Art. 41-bis (Editoria). - 1. All'articolo 20 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma
3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza
parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le
imprese e per le testate di quotidiani o periodici che
risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti
politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni».
2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote
possono essere intestate a societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
purche' la partecipazione di controllo di dette societa'
sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora la partecipazione di controllo di cui al
quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il
requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da
parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti,
in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o
quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249».
3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti
complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del
comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai
contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle
altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite
delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1
e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario».
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole:
«, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle
imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge
5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «giornali
quotidiani» sono inserite le seguenti: «, di giornali
periodici».
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera
lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori
di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33
milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23
milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno
specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
per il finanziamento dell'onere eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»
«498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla
pensione per i giornalisti professionisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di
giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale, in applicazione della
disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa
nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che
costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere
annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di
pensione anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi
dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416
del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante
«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro.»
«Art. 25-bis (Disposizioni in materia di
prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese
del settore dell'editoria). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023,
di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027
e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce
tetto di spesa, alle medesime condizioni previste
dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo
15 maggio 2017, n. 69.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro
per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi
dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»
- Per l'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
9.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 13
dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di
lavoro.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni in materia previdenziale
concernenti il personale a contratto degli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale). - 1. Ferme restando le
disposizioni in materia di termini di prescrizione,
l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al
31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma
131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa
dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di
cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei
limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli
oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo
comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede
con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo,
previa esibizione, da parte del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi
l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale collabora all'individuazione e alla
trasmissione della documentazione utile, secondo le
modalita' definite dall'INPS con proprie istruzioni
operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche
derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in
23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028,
31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030,
42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032,
55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034,
61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000
euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina
delle forme pensionistiche complementari.», come modificato
dalla presente legge.
«Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui
soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la
COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale
sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e
prudente gestione e la loro solidita'. La COVIP ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'organo di vertice della COVIP e' composto da un
presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i
commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad
essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a
pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennita' di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono
adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il
presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP
tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei
limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi
di trasparenza e celerita' dell'attivita', del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli
uffici le qualifiche di direttore generale e di segretario
generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta
del presidente, determinandone le funzioni, al numero dei
posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed
economico del personale, all'ordinamento delle carriere,
nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione
dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi
sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta
per cento del trattamento economico complessivo previsto
per il livello massimo della corrispondente carriera o
fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. L'assunzione del personale
avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami,
con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori di attivita' istituzionale della
Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa
Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente
emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali
nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui. Al personale
in posizione di comando o distacco e' corrisposta una
indennita' pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla COVIP per assicurare la legalita' e l'efficacia del
suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della
COVIP.
 
Art. 11

Misure in materia di impianti
di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
((«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2)), il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica ((alle attivita' spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e)) prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7, e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»
((2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano gia' iniziato a produrre effetti»;))
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 13
giugno 2025, n. 89, recante «Disposizioni in materia di
economia dello spazio», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Abrogazioni e norme transitorie). - 1. La
legge 25 gennaio 1983, n. 23, e' abrogata.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge
12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1,
non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in
esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, prima della data
di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche
in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e,
conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in
vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.
2-quater. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle attivita' spaziali effettuate in esecuzione
di contratti stipulati prima della data della sua entrata
in vigore e che alla suddetta data abbiano gia' iniziato a
produrre effetti.»
 
Art. 12
Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi
sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', ((entro il 15 settembre 2026)), in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', ((alla data del 15 settembre 2026)), in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' ((persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ((entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,)) a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali.»
 
Art. 13
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli
edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici
del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa((,)) sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14((, comma 2,)) del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e ((il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto)) nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonche' il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-novies del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111,
«Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e
la riqualificazione sismica degli edifici residenziali
inagibili.). - 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo
del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del
20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi
bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e
di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per
il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la
cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia
stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in
esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio
2024, dalle competenti autorita' in conseguenza del
predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo
di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a
immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia
stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del
predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per
metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come
individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff),
dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario
del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita'
immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine
delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al
ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o
dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e'
ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo
e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per
metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200
per metro quadro per edifici con danni severi, da
utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della
funzionalita' degli immobili, attraverso interventi di
riparazione e interventi locali su edifici con danni
leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1
e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e'
presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al
comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato.
Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di
inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al
comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un
professionista abilitato che attesti il nesso di causalita'
tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni
all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La
dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni
prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione
economica mediante computo metrico estimativo e quadro
economico dell'intervento, nonche' la quantificazione delle
competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento
dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata
attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli
interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo
dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita'
immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di
concessione o di autorizzazione in sanatoria.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel
caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore
degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione,
unitamente alla domanda, di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto
dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai
sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione
non principale o aventi destinazione d'uso diversa da
quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il
provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di contributo. Nel termine
stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di
decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui
al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il
certificato di regolare esecuzione.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti
al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di
riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti
da un'amministrazione pubblica, anche come credito
d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe
finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli
eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni e sono concessi a condizione che gli
immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento
sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto
titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso
ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla
data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre
2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con il Presidente della regione
Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli,
Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le
modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse
assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita'
nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di
determinazione del contributo riconoscibile per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le
modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di
contributo, anche mediante la predisposizione di
modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di
redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da
parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento
riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli
di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno
2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno
2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per
l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno
2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno
2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413
euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002
euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno
2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 1.149.735 euro per
l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro
per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro
per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per
l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro
per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per
l'anno 2026".»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile,
sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle
stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attivita' industriali ad alta tecnologia e
sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione
giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.»
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226.
 
Art. 14
Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilita'
sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026»;
b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonche' del 21 maggio 2026, e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la piu' ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato ((dagli eventi sismici)) del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili gia' approvate.
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e ((4-ter entro)) sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonche' al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e' presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresi', alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101 recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli
straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori
di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del
fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche'
disposizioni di carattere finanziario in materia di
protezione civile», come modificato dalla presente legge:
«Art.12. (Misure urgenti per la riparazione e la
riqualificazione sismica degli edifici residenziali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo
2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio
2026.). -«1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del
patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi
sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche'
del 21 maggio 2026 verificatisi nell'ambito della crisi
bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e'
istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di
euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di
contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui
al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata
e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di
provvedimenti adottati, entro il 30 giugno 2026, dalle
competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi
sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche'
del 21 maggio 2026. Il contributo di cui al primo periodo
spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e
sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti
relativi a immobili per i quali, alla data del 30 giugno
2026, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in
conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025,
del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica
l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,
intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico
del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13
marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio
2026.
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il
provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di contributo. Gli interventi
di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere
redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine
definito con il decreto del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare adottato ai sensi
dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge
n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al
contributo.
4. Il termine per la presentazione delle domande di
contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con
delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di
delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni
successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento
delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente
articolo, i criteri e le modalita' di attuazione del
presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai
sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n.
76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la
riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici
residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici
del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21
maggio 2026 di cui al comma 1 del presente articolo,
intendendosi, agli effetti del presente articolo, il
riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio
2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025,
del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026.
4-bis. Il termine per la presentazione delle domande
di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro
il limite delle risorse finanziarie disponibili, in
relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli
eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre 2025 nonche' del 21 maggio 2026, e' fissato
secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta
comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma
4-bis, al fine di assicurare la piu' ampia riparazione e
riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato
danneggiato dagli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13
marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli
e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo
termine per la presentazione delle domande di contributo
per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo
e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno
2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse
finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli
effetti delle graduatorie delle domande ammissibili gia'
approvate.
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai
sensi dei commi 4-bis e 4-ter entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i
successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle
domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
2025.
5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' abrogato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
rivenienti ai sensi del comma 5 del presente articolo.»
- Il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare 13 dicembre 2024, recante «Misure
urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica
degli edifici residenziali inagibili» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245".
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano
disponibili la copia o gli estremi.
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso».
- Si riporta il testo degli articoli 1117, 1128, 1130,
1131 e 1135 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
recante «Codice civile».
«Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono
oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole
unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a
godimento periodico e se non risulta il contrario dal
titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali
per i servizi in comune, come la portineria, incluso
l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e
funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere destinati all'uso comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e
fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di
trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di
diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli
condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di
settore in materia di reti pubbliche».
«Art. 1128 (Perimento totale o parziale
dell'edificio). - Se l'edificio perisce interamente o per
una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini puo' richiedere la vendita all'asta
del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore,
l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse.
L'indennita' corrisposta per l'assicurazione relativa
alle parti comuni e' destinata alla ricostruzione di
queste.
Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri
condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprieta', secondo la stima che ne sara' fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini».
«Art. 1130 (Attribuzioni dell'amministratore). -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto
condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la
fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei
condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle
parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalita' dei singoli
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e
della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna
unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di
omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce
le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle
assemblee, del registro di nomina e revoca
dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel
registro dei verbali delle assemblee sono altresi'
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea,
le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso
registro e' allegato il regolamento di condominio, ove
adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico,
le date della nomina e della revoca di ciascun
amministratore del condominio, nonche' gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro
di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro
trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli
movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo'
tenersi anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla
propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini
sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del
condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta
attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale
della gestione e convocare l'assemblea per la relativa
approvazione entro centottanta giorni».
«Art. 1131 (Rappresentanza). - Nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi.
Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui
sono notificati i provvedimenti dell'autorita'
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi e' tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo'
essere revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni».
«Art. 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei
condomini). - Oltre a quanto e' stabilito dagli articoli
precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e
all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra
i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della
gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo
speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i
lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne
prevede il pagamento graduale in funzione del loro
progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
L'amministratore non puo' ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e
iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o
da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di
risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di
demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la
sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio
e' ubicato».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 694 e 695,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dal presente decreto-legge.
«694. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di
favorire la riduzione della vulnerabilita' sismica del
patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso
residenziale, non oggetto dei contributi di cui
all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo
del presente comma sono destinate alla concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilita'
sismica sulla base degli esiti dell'analisi della
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui
all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del
medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e
in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui
al comma 701.
695. Il contributo di cui al comma 694 e' concesso
per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio,
come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario
straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai
fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita'
immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine
delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega
alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal
proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unita'
immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo.
Il contributo e' concesso nel limite massimo del 70 per
cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in,
applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al
comma 701.»
 
Art. 15
Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi
sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
((b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «non possono essere erogati» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027»)).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma
sistemazione). - 1. La regione Campania, avvalendosi dei
comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel
limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per
l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata
sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti
adottati dalle competenti autorita', entro la data del 3
luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20
maggio 2024, entro la data del 30 aprile 2025, in
conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15
marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in
conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la
data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico
del 21 maggio 2026. Il contributo di cui al precedente
periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata
sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a
immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di
agibilita', alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del
predetto evento sismico del 20 maggio 2024, alla data del
30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13
marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio
2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche'
alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento
sismico del 21 maggio 2026. Il contributo e' riconosciuto
nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i
nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari
composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da
tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro
persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i
nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento,
e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200
mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre
il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il
nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile e sino a che si siano realizzate le
condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito
dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo
9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte
in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono
essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi,
comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia
stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una
pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di
supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1
eventualmente concesse con oneri a carico delle
amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo
Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, entro il limite massimo di euro
3.453.000 per l'anno 2024, di euro 6.906.000 per l'anno
2025 e di euro 4.063.514 per l'anno 2026, a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse
finanziarie di cui al presente comma su un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato».
 
Art. 16

Misure urgenti per il potenziamento
della risposta operativa di protezione civile

1. Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire((,)) in coerenza con il piano triennale dei ((fabbisogni e)) ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno ((ventiquattro mesi)) nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni ((successivi)) all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.
2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In ragione della prossimita' territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la citta' metropolitana di Napoli coordina altresi' la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, ((per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede)) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3. La citta' metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano ((di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo,)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di
prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Misure urgenti per il potenziamento della
risposta operativa territoriale di protezione civile). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta'
metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei
fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati
relativamente:
a) al reclutamento di unita' di personale a tempo
determinato, comprese figure professionali specialistiche
in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per
un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva
presa di servizio per il potenziamento della struttura
comunale di protezione civile, con particolare riguardo
alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto,
nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa
funzionante per l'intera giornata (h24);
b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e
delle risorse strumentali necessari per garantire
un'efficace gestione delle attivita' di protezione civile;
c) all'allestimento di aree e strutture temporanee
per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del
territorio della Citta' metropolitana di Napoli.
1-bis. In ragione della prossimita' territoriale con
la zona di intervento definita nel piano straordinario di
cui all'articolo 2, la citta' metropolitana di Napoli
coordina altresi' la ricognizione dei fabbisogni urgenti da
parte del comune di Monte di Procida relativamente alle
misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede
all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel
limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e
2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. La Citta' metropolitana di Napoli, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni
con-seguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel
limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.
3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di
quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui
al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi
dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per
l'allestimento di aree e strutture temporanee per
l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati
possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso
previste dai vigenti strumenti urbanistici.
4. Il personale della regione Campania direttamente
impiegato nelle attivita' di cui al presente decreto, nel
limite massimo di dieci unita', puo' essere autorizzato ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i
limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro
capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite
massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del
personale interessato e delle relative procedure
amministrative provvede il direttore regionale competente
per la protezione civile.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000
euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di
2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla
base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4
milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno
2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai
comuni interessati nella misura spettante ai sensi di
quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di
50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi
di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7».
 
Art. 17
Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale
nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino
della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di
reti strategiche
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 2), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresi', gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;
b) al comma 5, ((le parole: «individuate)) previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.
2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, commi 2 e 5,
del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante
"Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali", convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi
Flegrei). - (Omissis)
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania
e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e
Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita'
indicati nel piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate approvato con il citato
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi
urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici,
dando priorita' all'attuazione degli interventi di
riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici
destinati ad uso scolastico o universitario, nonche' quelli
che ospitano minori, detenuti o persone con disabilita'; i
programmi di cui al presente comma comprendono altresi' gli
interventi previsti dal primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario; a tali fini, il Dipartimento della
protezione civile provvede ad inviare al Commissario
straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento
di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario, una volta concluse le relative istruttorie
previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici
di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le
modalita' di realizzazione di tali programmi sono
individuati con proprio provvedimento dal Commissario
straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita'
svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con
particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza
"molto elevata" o "elevata", uno o piu' programmi di
interventi urgenti finalizzati ad assicurare la
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli
altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto
previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei
Campi Flegrei. Nei programmi di cui al presente numero
possono essere inseriti, altresi', gli interventi urgenti
relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni
rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione,
ai centri operativi comunali di protezione civile e alle
aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o
dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione
civile nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma
ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di
soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante
proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali in caso di mancato adempimento degli
obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario,
constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale
interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta
tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
(Omissis)
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di
personale dirigenziale di livello generale e due di
personale dirigenziale di livello non generale, nominate
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu'
provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore
mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste
dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della
struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di
parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo
della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di
quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile,
sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle
stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attivita' industriali ad alta tecnologia e
sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione
giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.»
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226.
 
Art. 18
Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro
Italia

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro ((per ciascuno degli anni)) dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029».
2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma ((4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma)) 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2((, comma 2,)) del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il passaggio delle attivita' e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.
3. Alla disciplina del completamento delle attivita' e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attivita' e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo puo' adottare una o piu' ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuita' e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;
b) all'articolo 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo' disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attivita' di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e ((riparazione nei territori)) delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attivita' di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attivita' di progettazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
«Art.1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2026.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 570 e 571,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301:
«570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui
agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n.
189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di
spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 59 milioni di
euro di cui:
a) 18,5 milioni di euro per personale della
struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50
del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei
servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma
1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del
2016;
c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a
regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo
50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici
speciali regionali, in comando o in distacco, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) 2 milioni di euro per personale amministrativo
contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n.
123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di
funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
571. Dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando,
distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli
articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma
570, salva espressa rinunzia degli interessati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 644, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».
«644. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
destinato al finanziamento degli interventi di
ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche
attraverso il rifinanziamento dei fondi per la
ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui
all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di
1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno».
«Art. 16-sexies (Disposizioni urgenti per il
proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del
centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle
attivita' di protezione civile). - (Omissis)
2. In considerazione della complessita' della
situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di
eventi sismici di forte intensita', in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai
successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del
27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, e'
prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza
di cui al primo periodo puo' essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo
massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente,
allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal
proseguimento delle attivita' di assistenza nel
prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le
necessarie attivita' senza soluzione di continuita', oltre
che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del
presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a 700 milioni di euro".
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 590, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301.
«590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-novies e' inserito il
seguente:
"4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2026"
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
«Art 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - (Omissis)
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
(Omissis)". »
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17.
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14, e
dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n.
294, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - (Omissis)
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti
dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone
l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa
disposizione si applica anche in caso di cessione di
azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
conseguire il trasferimento del contratto a soggetto
diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento
sono nulli relativamente al contratto di appalto per
affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. La
struttura, su proposta del Commissario straordinario,
dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa
che abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto,
relativo ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la
risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione
dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle
ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
oppure la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di
una persistente carenza professionale. Con propria
ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire
i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti
ai sensi del presente comma.
(Omissis)».
«Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati,
di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario
straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che
presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato
dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso
le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo
nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla
ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla
cancellazione dall'elenco speciale del professionista che
abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di
progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra
prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della
ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la
risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione
dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle
ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
oppure la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di
una persistente carenza professionale. Con propria
ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire
i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze
e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei
professionisti dall'elenco speciale.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per
la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve
avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni
rapporti non episodici, quali quelli di legale
rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le
imprese invitate a partecipare alla selezione per
l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione,
anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente
rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi
riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il
direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici
speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale
puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla
veridicita' di quanto dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali
di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e
l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno
dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione
dimostrata dai medesimi.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata
diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare
concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione
tecnico-professionale.
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia
per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla
presentazione dei relativi progetti, secondo quanto
previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo
professionista, e del 50 per cento del compenso relativo
alla redazione della relazione geologica e alle indagini
specialistiche resesi necessarie per la presentazione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale o
ripristino con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento
del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
studio tecnico professionale, comprese la relazione
geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai
professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le
modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al
precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente
comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo
restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di
recupero anche tramite compensazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»,
«Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti
di beni e servizi). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme della programmazione
economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori
da avviare nella prima annualita' e specifica per ogni
opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di
previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori,
compresi quelli complessi e da realizzare tramite
concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo
si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti
nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali e nell'elenco
annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo
della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria
superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono
inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali. I
lavori, servizi e forniture da realizzare in
amministrazione diretta non sono inseriti nella
programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli
acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla
pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli
interventi, comprensivi del completamento delle opere
incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e
non avviati, e la specificazione delle fonti di
finanziamento;
b) le condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a
un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono delegare le attivita'».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - (Omissis)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 677, 678 e
678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione
pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i
territori della regione Marche compresi nei comuni di
Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori
della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide,
Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei
ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026
per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti
della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36,
comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al
primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono
trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di
ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi
sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla
stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai
commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali
fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e
nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a
36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al
fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di
60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti
dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono
applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo
disponibili a legislazione vigente, in riferimento a
immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle
regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma
677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi
sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362,
lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».
«362. In relazione agli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018
all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta
maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione). - (Omissis)
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
(Omissis)».
 
Art. 19

Primo cratere

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e' costituito, tenuto conto che sono stati i comuni piu' colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.
2. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici ((o enti)), anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma e' effettuato con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2027, si provvede ((mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo)) 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ((e' differito)) al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al ((presente comma)) sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 199 e 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)".
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46, commi 2 e 3,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017,
n. 144:
«Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). -
"(Omissis)
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca
di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore
della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per
gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese e ai professionisti che intraprendono una
nuova iniziativa economica all'interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che
svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
(Omissis)».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
aprile 2013, recante «Condizioni, limiti, modalita' e
termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e
contributive in favore di micro e piccole imprese
localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell'Obiettivo "Convergenza"», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 15 dicembre 2023,
Serie L.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea, 24 dicembre 2013, n. L 352.
 
Art. 20
Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del
centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
2016
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche ((con riferimento)) al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, e' approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e' destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.
4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, della legge 18
marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di
ricostruzione post-calamita'», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2025, n. 76.
«Art. 25 (Interventi per lo sviluppo). - 1. Al fine
di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo
sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli
stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi
calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli
stanziamenti medesimi, puo' essere destinata, nel quadro di
un programma di sviluppo approvato dal Commissario
straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo,
alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive
e professionali endogene, alla promozione di effetti
occupazionali diretti e indiretti nonche' all'incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato dal
Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua
nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed e'
finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle
ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni
interessate sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario con vincolo di destinazione a
finalita' di sviluppo.
3. Il programma di cui al comma 1 individua le
tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche
attuatrici nonche' disciplina il monitoraggio, la
valutazione in itinere ed ex post degli interventi e
l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la
piu' efficace allocazione delle medesime».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2023, n. 60:
«Art. 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - (Omissis)
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre, n. 294.:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - (Omissis)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297.
«362. In relazione agli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018
all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta
maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di
350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di
euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189.».
 
Art. 21

Strutture emergenziali realizzate a seguito
del sisma Centro Italia 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,)) e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,)) sono assegnate in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprieta' delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) puo', con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti ((nel territorio)) di ogni singolo comune.
4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,)) fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri,)) tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016((,)) n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalita' e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto.
6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205((,)) e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-decies,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n.
294:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- (Omissis)
4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2026.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre, n. 294:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis)
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi
incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002
del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di
quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella
fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione,
finalizzate allo scopo.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2023, n. 60:
«Art. 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - (Omissis)
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre, n. 294:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - (Omissis)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
(Omissis)».
 
Art. 22
Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni
post-sisma

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre ((2025, n. 199,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonche' l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata, previa verifica della neutralita' finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 617, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, come
modificato dalla presente legge:
«617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio
provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede al riparto
delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati
Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli
importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla
verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o
Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono
trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e
delle finanze. Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di
cui al secondo periodo del presente comma, al fine di
garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di
spesa, nonche' l'utilizzo delle risorse di cui al comma
616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere autorizzata, previa verifica della neutralita'
finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione
delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari
e gli uffici speciali ivi indicati.».
 
((Art. 22 bis
Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione
commissariale nel territorio dell'isola di Ischia

1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonche' agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
"Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze", convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 novembre 2018, n. 269, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini
dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 17, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario
straordinario si avvale della Struttura di cui al citato
articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.
2. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2-bis. Agli atti di competenza del Commissario
straordinario si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
2-ter. Fino al termine della durata della gestione
commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto,
agli interventi per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei
territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al
medesimo articolo 17, nonche' agli interventi urgenti a
seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi
territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.
186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
2-quater. Il Commissario straordinario provvede
all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».
 
((Art. 22 ter
Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in
materia di opere per cui e' disposta la nomina dell'amministratore
delegato della societa' RFI Spa quale commissario straordinario
1. All'allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Lazio - Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti - J31H96000000031».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato 4 del decreto-legge
11 marzo 2026, n. 32, recante "Disposizioni urgenti in
materia di commissari straordinari e concessioni",
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026,
n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2026,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
Allegato 4 (articolo 5, comma 3). Elenco delle opere
per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore delegato
della societa' RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 23

Misure urgenti per la prima applicazione
del ruolo degli esperti catastrofali

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attivita' di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche', in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno
18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione
Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della
Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per
fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2026,
n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Ruolo di esperti per l'accertamento e la
stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi). -
1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale
nelle attivita' di accertamento e di stima economica dei
danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati
da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane,
sprofondamenti, voragini e doline di crollo, attivita'
vulcaniche ivi comprese le eruzioni, maremoti, mareggiate,
tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, e'
istituito, presso la societa' CONSAP Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo
degli esperti assicurativi catastrofali, cui puo'
iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o
contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il
quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il
reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile
comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita o
assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a
liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, e non essere stata presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale ne'
sindaco di societa' o enti che siano stati sottoposti a
liquidazione giudiziale, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti
tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione,
ambiente e territorio (CAT), indirizzo Agraria,
agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica,
meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e
biotecnologie, o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM)
in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore
edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli
analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti
ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le
tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi
formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con
riferimento alle figure professionali nazionali individuate
con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.
203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 -
Sistema Casa e ambiente costruito, nonche' i titoli di
studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai
sensi della normativa vigente;
f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in
possesso della laurea almeno triennale, aver svolto un
tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo
catastrofale iscritto nel ruolo di cui al presente comma;
g) aver superato una prova di idoneita',
consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita',
disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.
2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
abilitati allo svolgimento delle professioni di
accertamento e di stima economica dei danni catastrofali ai
beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformita'
alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e
seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato
decreto legislativo n. 206 del 2007.
3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a
domanda, nel ruolo di cui al comma 1, fermo restando il
possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d).
4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi
catastrofali che esercitano l'attivita' in proprio, in
forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e
che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
L'attivita' professionale di esperto assicurativo
catastrofale e' esercitata esclusivamente dai soggetti
iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio
dell'attivita' di esperto assicurativo catastrofale in
difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente
articolo e' punito a norma dell'articolo 348 del codice
penale.
4-bis. Per le perizie relative ai danni derivanti da
frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o
instabilita' dei versanti, sprofondamenti, voragini o
doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale,
iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce
una relazione geologica redatta da un geologo abilitato
all'esercizio della professione e iscritto nel relativo
albo professionale.
5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi
catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un
contributo annuale, denominato contributo di gestione del
ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il
contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio di
ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di
quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria
degli oneri di gestione del ruolo degli esperti
assicurativi catastrofali, degli oneri connessi
all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneita'
di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in
giudizio della CONSAP per controversie relative alle
funzioni di cui al presente articolo. Il decreto e'
pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno nella
Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP.
6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli
esperti assicurativi catastrofali e determina, con
regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel
proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la
procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per
perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del
contributo di gestione di cui al comma 5, nonche' le forme
di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico
al ruolo.
7. Gli esperti assicurativi catastrofali che
nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme
di attuazione, sono puniti, in base alla gravita'
dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con
una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti
di eccezionale gravita'.
9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile
2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli
ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite
competenze tecniche nell'ambito dell'attivita' di
accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in
possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere
a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di
cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche',
in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di
adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza,
almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e
valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi
del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP
determina le modalita' di accertamento e di prova del
requisito dell'adeguata capacita' professionale e della
comprovata esperienza di cui alla presente lettera.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri per la protezione
civile e le politiche del mare e delle imprese e del made
in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del
ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con
riferimento, altresi':
a) al procedimento disciplinare per le infrazioni
di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo
n. 209 del 2005;
b) alle modalita' di aggiornamento formativo e
professionale continuo, da svolgere in ogni caso
obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il
conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche
aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e
di efficace e corretta comunicazione;
c) il termine a partire dal quale diventa efficace
l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio
dell'attivita' professionale di esperto assicurativo
catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027».
 
Art. 24
Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza
delle attivita' subacquee e disposizioni in materia di pesca e
acquacoltura
1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unita' di personale dirigenziale((,))»;
b) al quinto periodo, le parole: «, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.
((2-bis. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Durante il periodo di prima operativita' dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalita' di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».))

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamita' ((naturali e avversita')) meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'((accantonamento relativo al Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 7 e 33, comma 1 della
legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle attivita' subacquee», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2026, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme di contabilita'). - 1. Le entrate
dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che
ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del direttore generale
dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale
per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti,
nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale
per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della
Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti.
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria
degli oneri necessari alla prima operativita',
all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei
fini istituzionali previsti dalla presente legge, il
direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad
utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente».



«Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Al fine di
assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla data
della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel
limite del 40 per cento della dotazione organica
complessiva, di cui almeno sei unita' di personale
dirigenziale, di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si
avvale di unita' di personale appartenenti a pubbliche
amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi,
prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori
dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su
specifica richiesta e secondo modalita' individuate
mediante intese con le rispettive amministrazioni di
appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del
collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza
puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante
nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti
risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, senza effetti retroattivi,
con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine
indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al
relativo inquadramento si provvede, mediante apposite
selezioni, con le modalita' e le procedure definite con
provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo
articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di
servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di
professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al
personale inquadrato ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 8, comma 1".
1-bis. Durante il periodo di prima operativita'
dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche
in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalita' di
conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
n. 146:
«Art. 14 (Fondo di solidarieta' nazionale della pesca
e dell'acquacoltura). - 1. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
(FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere
principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai
danni alla produzione e alle strutture produttive nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di
calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine
di carattere eccezionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA
prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di
contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e
dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi
relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso
l'affondamento del natante, al valore della produzione,
conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche
e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni
dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi
imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di
acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a
seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle
unita' da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni e strutture non inserite nel
Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 1.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma
nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative
risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma
assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.
4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu'
associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle
imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il
Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per
il tramite degli Istituti scientifici operanti nel
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM),
l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui
al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio
decreto, dello stato di calamita' o di avversita'
meteomarine.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
la richiesta puo' essere effettuata tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
sono individuati, previa intesa con le regioni e le
province autonome, i criteri di attuazione in base al
principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'
di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche
contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle
Capitanerie di porto».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, della
legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della
risorsa mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2026, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali per il settore della pesca). - 1. Al fine di dare
piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,
quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le causali di
intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei
lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle
prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
 
Art. 25

Misure in materia di riscossione locale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalita' di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla societa' AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarita' degli enti di cui al primo periodo, ai quali e' preclusa la facolta' di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla societa' AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e' obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla societa' AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo ((del presente comma)). La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma e' calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle ((amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) come complemento all'unita' del rapporto tra:
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle ((amministrazioni pubbliche (BDAP))) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla societa' AMCO e' obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonche' gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla societa' AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla societa' AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla societa' AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater e' nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
2-septies. La remunerazione dovuta alla societa' AMCO dall'ente locale e' stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023));
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 ((e del citato)) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 ((e del citato)) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.
2-octies. La societa' AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali ((di cui al comma 2-bis)) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. Le attivita' affidate in gestione alla societa' AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della societa' e restano nella titolarita' dell'amministrazione affidataria e di esse e' data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a ((revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse)) all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della societa' AMCO ne' essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la societa'. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalita' stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attivita' di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla societa' AMCO uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attivita' di riscossione, garantendo la piena tracciabilita' dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
2-novies. Per l'esercizio delle attivita' di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la societa' AMCO si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La societa' AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla societa' AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti ((di interessi)) tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ((alla societa' AMCO)) sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112((,)) e, a decorrere dal 1° gennaio 2027((,)) i poteri ((di cui alla parte I, titolo VI)), del testo unico in materia di versamenti ((e di riscossione)), di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed e' consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e ((all'articolo 35)), commi da 25 a 26-bis((,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)((,)) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ((Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla societa' AMCO)). Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis((,)) del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)((,)) del decreto legislativo n. 127 del ((2015 possono)) essere trasmessi ((dalla societa' AMCO)) ai soggetti di cui al comma 2-novies ((del presente articolo)). Per le stesse finalita' e con gli stessi limiti, ((alla societa' AMCO)) e, per il suo tramite, ai soggetti di cui ((al citato comma 2-novies)) sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza ((Stato-citta')) ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies ((del presente articolo)) e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalita' di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-((sexies)). Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2-terdecies. I sistemi informatici della societa' AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilita' per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni ((necessari)) allo svolgimento delle attivita' di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilita', i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La societa' AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ((trattati e la)) loro integrita' e riservatezza, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalita' di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di riscossione garantiscono l'accessibilita' nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorita' di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
2-quaterdecies. Le attivita' di riscossione affidate alla societa' AMCO e le ulteriori attivita' dalla stessa svolte, cosi' come le attivita' di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la societa' AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla societa' AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacita' di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla societa' AMCO nell'ambito delle attivita' di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza ((Stato-citta')) ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissato il termine temporale a decorrere dal quale e' disposta la suddetta cessazione.».
 
((Art. 25 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

 
Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.